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Circolare n° 22 del 24/05/1993
Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 attuazione della direttiva n. 90/667/CEE che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n:90/425/CEE.
Ai presidenti delle giunte regionali a statuto ordinario e a statuto speciale
Ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano
Ai signori prefetti
Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
All'Istituto superiore di sanità
Ai commissari di Governo presso le regioni
Ai signori assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e
a statuto speciale
Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali
Ai presidi delle facoltà di medicina veterinaria
Alla FNOVI
Alla SIVEMP
All'Associazione nazionale produttori grassi e proteine animali - Assograssi
Alle associazioni nazionali conservieri ittici e delle tonnare
All'Unione nazionale commercio pelli grezze
All'ASSICA
All'Assalzoo
All'Associazione italiana operatori pelli grasse
All'Unione nazionale dell'avicoltura.
Con decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, emanato in attuazione della direttiva numero del Consiglio del 27 novembre 1990, sono state stabilite le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti di origine animale o a base di pesce. Pertanto il decreto legislativo n.508/1992 disciplina i rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano (art. 1) allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente presenti mediante metodi in grado di eliminare ogni rischio.
Di conseguenza, considerando l'aspetto strettamente igienico- sanitario della materia trattata, il provvedimento nulla innova in materia di polizia veterinaria rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, prevedendo tuttavia una serie di norme per assicurare la eliminazione degli agenti patogeni dagli alimenti ottenuti dai materiali di cui agli 90/667/CEEarticoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 508/1992.
Il provvedimento definisce come rifiuti di origine animale le carcasse o parti di carcasse, i pesci e i prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto, o comunque destinati a fini diversi dal consumo umano sulla base dei controlli effettuati dai servizi veterinari competenti.
Inoltre lo stesso provvedimento disciplina in modo specifico le fasi della raccolta, del trasporto, del condizionamento e del trattamento dei rifiuti di origine animale allo scopo di eliminare eventuali agenti patogeni presenti.
Sono altresi' compresi nel decreto legislativo tutti i sottoprodotti della lavorazione dei prodotti della pesca o dei molluschi, di cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 530 e 531, nonché i residui in genere delle attività di incubazione delle uova da cova, sgusciatura e produzione delle uova da consumo. Restano invece regolamentati dal decreto del Presidente della Repubblica n.915/1982 i materiali di imballaggio costituiti da carta, cartone, fibre plastiche, metalli, ecc., ottenuti durante le predette lavorazioni.
In merito si precisa che la distruzione dei rifiuti risultanti dal processo produttivo puo' essere effettuata, oltre che in loco, anche attraverso convenzioni con stabilimenti a cio' autorizzati.
Occorre richiamare l'attenzione sugli stabilimenti per la produzione di "alimenti per animali familiari".
Tali alimenti possono essere prodotti con materiali a basso rischio solo presso stabilimenti di trasformazione a cio' abilitati. In altri termini, quando i materiali a basso rischio vengono utilizzati per la preparazione di mangimi per animali familiari (o prodotti farmaceutici o tecnici) l'impianto di trasformazione deve avere le caratteristiche fissate nel decreto legislativo n. 508/1992, all'art.5, comma 8.
Per quanto concerne il processo di fabbricazione dei mangimi per animali familiari, il Ministro della sanità in base all'art. 6 del provvedimento, potrà stabilire, con decreto, i trattamenti cui debbono essere sottoposti i materiali a basso rischio.
Questa precisazione e' necessaria in quanto per la produzione di mangimi per animali familiari non e' richiesta l'osservanza delle disposizioni di cui agli allegati I e II, capitoli I e II, richieste per la lavorazione dei materiali in impianti di trasformazione a basso o ad alto rischio.
Ai fini del decreto, nella definizione di "stabilimento", sono compresi gli stabilimenti che producono alimenti per animali familiari soltanto quando negli stessi viene attuata la trasformazione in mangimi di rifiuti di origine animale a basso rischio; pertanto la normativa in questione non si applica ai mangimifici che producono mangimi composti impiegando mangimi semplici come la farina di carne o la farina di pesce.
Inoltre il decreto legislativo non e' abrogativo della disposizione contenuta nell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, poiche' le due norme perseguono finalità diverse. Infatti il decreto legislativo si prefigge la tutela della salute degli animali e dell'uomo dettando norme che tendono ad evitare la diffusione di agenti patogeni eventualmente veicolati da materiale di origine animale, mentre l'art. 4 della legge n. 281/1963 ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali e delle loro produzioni zootecniche attraverso il controllo della buona prassi della fabbricazione dei mangimi, aspetto quest'ultimo che ricade, come e' noto, nella sfera di competenza del prefetto della provincia in cui e' ubicato l'impianto.
Appare inoltre opportuno precisare che la disciplina di cui alla legge n. 281/1963 non fa alcuna distinzione tra mangimi (alimenti per animali familiari) e mangimi destinati invece ad animali da reddito (farina di carne e di pesce).
Per facilitare la comprensione delle procedure previste per richiedere l'autorizzazione relativa al conseguimento del riconoscimento degli stabilimenti a basso rischio, di cui al punto 6 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 508/1992, e' rilevante stabilire anche la destinazione finale che si intende dare al prodotto risultante dal processo di trattamento.
Infatti se i prodotti finali sono destinati all'alimentazione animale dovranno essere presentate domande finalizzate al conseguimento dell'autorizzazione a produrre mangimi a scopo di vendita o preparati per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo, secondo lo schema allegato.
La normativa prende in considerazione gli stabilimenti esistenti (che abbiano cioe' ottenuta la concessione edilizia prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 508/1992) che trattano prodotti a basso e ad alto rischio per ottenere un prodotto finito.
In effetti esiste anche tutta una serie di impianti che opera delle lavorazioni parziali predisponendo i materiali per le trasformazioni successive.
E' il caso dei semilavorati ottenuti da scarti di macellazione raccolti ed eventualmente selezionati, macinati, miscelati e congelati, da inviare agli stabilimenti per la produzione di mangimi per animali familiari.
In questa categoria rientrano anche le pelurie ed altri impianti ove non si ottengono prodotti finiti ma cedono i semilavorati ad altri impianti per la successiva lavorazione.
E' evidente che tali impianti devono essere in possesso delle strutture ed attrezzature necessarie per il tipo di lavorazione effettuata e che per questi semilavorati non e' richiesto il rispetto delle caratteristiche microbiologiche di cui all'allegato II, cap. III, che saranno invece garantite sul prodotto finito dal successivo trasformatore.
Viceversa, gli impianti di trasformazione (colerie) che producono grassi colati, ciccioli e farine proteiche devono garantire le caratteristiche microbiologiche di cui all'allegato II, cap. III.
Non si considerano rientranti nella disciplina di cui al decreto legislativo le operazioni di ritiro dei prodotti di origine animale per i quali risulta superata la data di scadenza o per quelli che sono ritenuti non idonei per l'immissione in commercio anche a causa di difetti dei contenitori o di non regolare presentazione. Tali prodotti devono essere destinati alla distruzione o sottoposti ai trattamenti di cui al decreto legislativo n. 508/1992 solo se giudicati non idonei al consumo umano dall'autorità sanitaria dell'unità sanitaria locale competente per territorio.
Le disposizioni del decreto legislativo n. 508/1992 non riguardano le pelli fresche o sottoposte a salatura destinate all'industria conciaria essendo questo settore regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, ne' le pelli trattate, incluso il cuoio e i cascami di pelli, il cui impiego nella preparazione di alimenti per animali risulta vietato dalla decisione della Commissione n. 91/516 del 9 settembre 1991, che vieta l'impiego negli alimenti composti per animali di tali prodotti.
Rientrano invece nella normativa gli stabilimenti ove vengono sottoposti a trasformazione le rifilature ed il carniccio derivante dalla scarnificazione delle pelli. Trattasi di prodotti che, se ottenuti da pelli scortate da certificazione veterinaria, rientrano tra i prodotti a basso rischio.
Ferme restando le norme che ne regolano l'impiego ad uso alimentare umano, tra i prodotti a basso rischio rientra anche il sangue raccolto presso i macelli purche' ottenuto esclusivamente da animali sani e sia stato conservato in modo da evitarne il deterioramento.
Per quanto concerne la raccolta, il trasporto ed il condizionamento dei materiali destinati agli impianti di trasformazione ad alto e basso rischio varranno le disposizioni di cui al decreto interministeriale di concerto con il Ministero dell'ambiente sulla base del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo. Con tale decreto verranno elencati anche i documenti che dovranno accompagnare la merce durante il trasporto.
Con decreto del Ministero della sanità vengono inoltre riconosciuti i sistemi alternativi a quello indicato al punto 6, lettere a) e c) del cap. II dell'allegato II, per la trasformazione di materiali ad alto rischio.
Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti previsto dall'art. 17 del provvedimento, si precisa che la domanda dovrà essere corredata da:
1) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
2) una planimetria dello stabilimento attuale riprodotta in scala preferibilmente da 1:200 oppure 1:500, dalla quale risulti evidente la caratteristica dei fabbricati, la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, dei servizi generali (centrale termica, cabina di riduzione, forza motrice, ecc.), della rete idrica, degli scarichi e del relativo trattamento dei liquami prima dell'immissione nella rete fognante generale; qualora nello stabilimento siano effettuate anche altre lavorazioni, queste dovranno essere chiaramente indicate sulla planimetria segnalando i locali e i fabbricati nei quali le lavorazioni vengono effettuate;
3) una relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, corredata dallo schema di flusso per ogni singola lavorazione;
4) una relazione tecnico descrittiva nella quale siano indicati:
il sistema di approvvigionamento idrico (fonti, consumi); il sistema di smaltimento degli eventuali rifiuti solidi (tipologia, quantità, modo di smaltimento); il sistema di trattamento e di smaltimento dei rifiuti liquidi; i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
5) una copia autenticata dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasformazione dei sottoprodotti della macellazione rilasciata dalle autorità competenti;
6) una copia autenticata dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di lavorazione rilasciata dalle autorità competenti;
7) un progetto dei lavori per l'adeguamento delle strutture esistenti a quanto prescritto all'allegato II, cap. I, in scala 1:100 o 1:200 opportunamente documentate e firmate da un tecnico del settore iscritto all'albo. Il progetto deve essere corredato da una relazione tecnico-descrittiva che evidenzi le finalità degli interventi programmati.
Per i progetti di ristrutturazione per i quali e' necessaria la concessione edilizia, nonche' per i progetti di nuova costruzione, questi devono essere completi degli estremi di protocollo di presentazione all'ufficio comunale.
8) un programma dei lavori con l'indicazione della data di inizio e dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi;
9) un parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente sulla rispondenza dell'impianto e del progetto di adeguamento ai requisiti delle disposizioni previste dal citato decreto legislativo.
Le opere di adeguamento devono essere realizzate entro due anni dalla presentazione della domanda.
Richieste di deroga, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 508/1992, saranno esaminate di volta in volta.
Come previsto dal terzo comma dell'art. 17, gli stabilimenti possono continuare ad esercitare la propria attività nei termini e nei modi di cui sopra a condizione che i prodotti ottenuti dalla trasformazione risultino conformi ai requisiti indicati nell'allegato II, cap. III, del decreto legislativo in argomento e controllati conformemente a quanto indicato all'art. 9.
Al comma quarto dell'art. 17, vengono reiterate le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, che si applicano anche agli stabilimenti di trasformazione a basso rischio.
Il Ministero della sanità, a seguito della domanda di riconoscimento da parte degli interessati degli stabilimenti di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'art. 17 del decreto legislativo adotta il provvedimento di riconoscimento entro il termine di giorni novanta decorrenti dalla data di comunicazione, da parte dell'interessato, della realizzazione del progetto di adeguamento.
Si precisa che il Ministero della sanità provvederà ad esprimere un parere di approvazione in merito al programma di adeguamento entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento dell'interessato se la domanda e la documentazione allegata sono state presentate nei termini e nei modi richiesti e le autorità sanitarie locali abbiano espresso parere favorevole; il Ministero della sanità, a seguito della comunicazione dell'avvenuta realizzazione delle opere previste dal progetto di adeguamento, disporrà l'ispezione di verifica delle caratteristiche dell'impianto prima di rilasciare il numero di riconoscimento e l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 11.
Si pregano le SS.LL. di voler curare l'applicazione integrale delle norme contenute nel decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e dei relativi decreti interministeriali di attuazione.
Sarà gradito un cortese cenno di assicurazione e di esatto adempimento.
ALLEGATO
Tipo di mangime |
Definizione |
Destinazione della domanda |
1) Alimenti per animali familiari costituiti da soli prodotti carnei, con o senza ossa, di qualunque specie animale,comprendenti o no additivi |
Mangime semplice di origine animale |
Prefetto della provincia competente (art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 281). |
2) Alimenti per animali familiari costituiti da prodotti carnei, con o senza ossa, con aggiunta di altri mangimi di origine vegetale e/o di sostanze organiche od inorganiche, comprendenti o no additivi |
Mangime composto completo o complementare |
Prefetto della provincia competente (art. 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281). |
3) Alimenti per animali familiari costituiti da prodotti carnei, con o senza ossa, con l'aggiunta, o meno, di altri mangimi di origine vegetale e/o di sostanze organiche od inorganichecomprendenti o no additivi, ma contenenti principi additivi |
Mangime composto,completo o complementare,contenente integratori per mangimi |
Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato (art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281). |
4) Farina di carne |
Mangime semplice di origine animale |
Prefetto della provincia competente (art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 281). |
5) Farina di carne ed ossa |
Id. |
Id. |
6) Farina di sangue |
Id. |
Id. |
7) Farina di ossa |
Id. |
Id. |
8) Farina di piume idrolizzate |
Id. |
Id. |
9) Farina di pesce |
Id. |
Id. |
10) Grassi animali |
Id. |
Id. |
Le descrizioni dei prodotti di cui ai numeri da 4 a 10 sono riportate nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 31 marzo 1988.Per quanto riguarda le modalità per la formulazione e l'inoltro della domanda deve farsi riferimento alla circolare per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 393/PI del 31 dicembre 1968.Copia per conoscenza di tale domanda dovrà essere inoltrata al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Divisione II - Piazza Marconi - Palazzo Italia - Roma-Eur.
Il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sarà effettuato previo accertamento, da parte della commissione provinciale prevista dall'art. 4 della richiamata legge n. 281/1963 integrata con uno o più funzionari del Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alle disposizioni in materia.