leggi e sentenze

 

home page
l'autore
mappa del sito
tutti i links
 
ultime norme emanate
relazione geologica
autorizzazione integrata
rumore
scarichi idrici
serbatoi interrati
rifiuti, fanghi, fertilizzanti
spandimento liquami
rischi industriali
emissioni in atmosfera
valutazione impatto ambientale
bonifica siti contaminati
policlorobifenili
dissesto idrogeologico
encefalopatia spongiforme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 20 dicembre 2000
Finanziamenti ai comuni per il governo della domanda di mobilita' (mobility management).

IL DIRETTORE GENERALE
del servizio inquinamento atmosferico
acustico e rischi industriali

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed
integrazioni alla legge suddetta, ampliando e precisando le
competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento al
diversi settori della tutela ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero
dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
309, recante regolamento per l'organizzazione del servizio per la
tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del
suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del
servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie
a rischio del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento
ai diversi settori della tutela ambientale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune
disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' ivi
previste;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro della sanita' in data 20 maggio 1991 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991) recante "Criteri per
l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela
della qualita' dell'aria", con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d),
si dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate
o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;
Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 novembre 1999),
con cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi
previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge n. 426/1998;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui e'
stata recepita la direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e
gestione della qualita' dell'aria ambiente;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui e' stata ratificata
la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo
protocollo redatta a Kyoto, nonche' le delibere CIPE, in data
3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le
linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli
impegni derivanti del protocollo;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione
del benzene;
Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998)
con cui e' affidato agli enti locali il compito di progettare e
realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di
organizzare una struttura di supporto e coordinamento tra
responsabili della mobilita' aziendale e le amministrazioni comunali
e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di
prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel
rinnovo annuale del proprio parco veicolare;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n.
163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e
sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di
limitazione delle emissioni della circolazione (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1999),
che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono
provvedere all'effettuazione della valutazione della qualita'
dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale;
Visto il decreto dei Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del
10 febbraio 2000), con il quale e' stato definito un programma di
cofinanziamento a supporto dell'iniziativa "Domeniche ecologiche",
durante le quali nei comuni che hanno aderito e' stato interdetto il
traffico privato;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" supplemento ordinario
n. 162/L (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000);
Considerato che, il Ministero intende promuovere progetti volti
alla realizzazione di interventi radicali finalizzati alla riduzione
dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti del
traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche (la realizzazione
di progetti) di mobilita' sostenibile, di politiche e di interventi
strutturali e permanenti volti alla modifica degli attuali
comportamenti che privilegiano l'uso individuale dei mezzi di
trasporto;
Considerata la necessita' di integrare il decreto del Ministero
dell'ambiente del 27 marzo 1998, che, all'art. 3, comma 3, prevede
l'istituzione, da parte dei comuni, di una struttura di supporto e
coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale che mantenga
i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di
trasporto, allo scopo di ridurre in modo strutturale e permanente
l'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e
metropolitane attraverso interventi per la gestione della domanda di
mobilita';
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in
data 25 settembre 2000, registrato dalla Corte dei conti in data
24 ottobre 2000, con cui sono state assegnate al direttore del
servizio I.A.R. le risorse per il finanziamento di interventi di
promozione della mobilita' sostenibile nelle aree urbane;
Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate
dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e
rischi industriali;
Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi cosi' definiti,
ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, d'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999, di
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno
finanziario 2000;
Decreta:

Art. 1.
Finalita' e struttura di supporto
1. Con il presente decreto s'intende promuovere la realizzazione
d'interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilita',
delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e
permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree
urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di politiche radicali di
mobilita' sostenibile.
Per il raggiungimento di tali obiettivi e attuazione delle
politiche necessarie, ad integrazione del decreto del Ministero
dell'ambiente 27 marzo 1998, la si stabilisce che tale struttura di
supporto struttura di supporto e coordinamento dei responsabili della
mobilita' aziendale, che mantenga i collegamenti con le strutture
comunali e le aziende di trasporto (art. 3, comma 3), faccia capo
alla figura del mobility manager di area, che ha, tra l'altro, il
computo di:
promuovere azioni di divulgazione, formazione e di indirizzo
presso le aziende e gli enti interessati ai sensi del decreto;
assistere le aziende nella redazione dei PSCL (Piani degli
spostamenti casa lavoro);
favorire l'integrazione tra i PSCL e le politiche
dell'amministrazione comunale in una logica di rete e di
interconnessione modale;
verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che
gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il
miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, con sistemi
di trasporto complementari ed innovativi, per garantire
l'intermodalita' e l'interscambio, e l'utilizzo anche della
bicicletta e/o di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a
basso impatto ambientale;
favorire la diffusione e sperimentazione di servizi di taxi
collettivo, di car-pooling e di car-sharing;
fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e delle
modalita' per l'erogazione di contributi e incentivi diretti ai
progetti di mobilita' sostenibile;
promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso
impatto ambientale;
monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto
ambientale e decongestione del traffico veicolare.
2. Sono ammessi al cofinanziamento, con le modalita' di cui al
successivo art. 5, i progetti presentati da comuni e/o forme
associative di comuni - previste dal Capo V del decreto legislativo,
n. 267 del 17 agosto 2000, di cui al successivo art. 4 e/o dalle
province su delega dei comuni interessati - pertinenti alla
realizzazione, integrazione o completamento di interventi relativi
agli spostamenti casa-scuola-lavoro, previsti dai piani predisposti
dai mobility manager aziendali ed approvati dai mobility manager di
area, anche attraverso il supporto alla gestione sperimentale di
servizi di trasporto aggiuntivi a quelli eventualmente gia'
esistenti, innovativi e integrativi o complementari ai servizi del
TPL, che sostituiscano gli spostamenti individuali motorizzati.
3. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale
del 28 marzo 1998, potranno essere presentati piani degli spostamenti
casa-lavoro o piani per la gestione della domanda di mobilita'
riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi,
poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o
permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico.
4. Nel caso delle aree di cui al comma 3, che ricadano nel
territorio di piu' comuni, potranno essere finanziati, sia la
costituzione di uno specifico ufficio del mobility manager dell'area,
sia i progetti che saranno proposti dai mobility manager aziendali.
L'ufficio del mobility manager d'area potra' essere costituito anche
tra piu' enti a potranno delegare le funzioni ad uno di essi.

Art. 2.
Disponibilita' finanziarie
Per le finalita' di cui all'art. 1, sono assegnate risorse
finanziarie pari a 30.000 milioni di lire, a valere sul capitolo 7082
del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000.

Art. 3.
Limiti di cofinanziamento
1. Per quanto prevista dall'art. 1, del presente decreto, la
percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero
dell'ambiente e' pari al 50% del costo complessivo dei progetti. La
restante parte dovra' essere messa a disposizione a livello locale,
con la partecipazione delle aziende interessate.
2. I comuni non previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto
Ministero ambiente del 27 marzo 1998, possono costituire, in presenza
dei presupposti, di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, la
struttura del mobility manager di area, di cui all'art. 1, comma 4,
che potra' essere finanziata fino a un massimo dell'80%, per il primo
anno e 40% per il secondo.
3. Per il funzionamento delle strutture di supporto, gia' attivate
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministero
dell'ambiente del 27 marzo 1998, potra' essere concessa, da parte del
Ministero un ulteriore contributo, pari al 40% delle spese di
funzionamento, per il secondo anno di attivita'.
4. Nel costo complessivo del progetto non sono computabili le spese
sostenute anteriormente alla data del presente decreto.
5. I contributi previsti dal presente decreto potranno essere
utilizzati ad integrazione di progetti gia' finanziati da altri
strumenti, regionali, nazionali o comunitari, qualora tale
integrazione sia consentita dai predetti strumenti di finanziamento.
In questo caso, con la quota integrativa del Ministero dell'ambiente,
il valore totale del contributo pubblico non dovra' superare il 50%
del costo totale del progetto.

Art. 4.
Soggetti beneficiari
Possono presentare istanza di cofinanziamento, i seguenti soggetti:
i comuni e le associazioni di comuni, previste dal capo V del
decreto legislativo n. 267 del 17 agosto 2001;
le province, su delega dei comuni interessati.

Art. 5.
Presentazione delle istanze
1. Ciascuno dei soggetti, di cui all'art. 4, dovra' trasmettere
un'unica istanza dei progetti di cui si richiede il cofinanziamento,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, di un suo delegato
o dal funzionario responsabile.
2. Tale istanza dovra' essere corredata dalla compilazione del
modulo come previsto all'allegato I al presente decreto.
3. Il modulo e le istruzioni di cui al comma 2 del presente
articolo, sono disponibili in formato elettronico presso il sito
http://minambiente.it/siar/mobilitym/modulo.htm
4. Le istanze di cofinanziamento, corredate della documentazione di
cui ai commi 2 e 3 precedenti, dovranno pervenire al Ministero
dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e
rischi industriali, sia in formato elettronico, che in formato
cartaceo agli indirizzi: mobilitym.siarminamb.it, per la posta
elettronica, e via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, per quella
convenzionale, a partire dalla pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Le istanze saranno esaminate in base alla data di presentazione.
6. In caso di non corrispondenza fra la documentazione inviata in
formato elettronico e quella in formato cartaceo, fara' fede la
seconda.

Art. 6.
Condizioni di ricevibilita'
1. Costituisce condizione di ricevibilita' delle istanze di
cofinanziamento il rispetto delle modalita' di presentazione e delle
scadenze di cui all'art. 5.
2. Il controllo delle condizioni di ricevibilita' dei progetti
pervenuti sara' svolto dal servizio inquinamento atmosferico e rischi
industriali del Ministero dell'ambiente.

Art. 7.
Valutazione dei progetti proposti
1. Ai fini dell'ammissibilita', tutte le istanze pervenute saranno
esaminate in via preliminare. Costituiscono condizione di
ammissibilita' delle istanze di cofinanziamento:
a) l'istituzione, presso il comune, dell'ufficio del mobility
manager di area, limitatamente ai comuni di cui all'allegato III del
decreto ministeriale 25 novembre 1994 e a quelli inclusi negli
elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o
caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui
all'art. 3, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero
dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanita' in data
20 maggio 1991;
b) l'istituzione di almeno il 50% dei mobility manager aziendali
e la presentazione di almeno il 5% dei piani degli spostamenti
casa-lavoro, da parte delle aziende individuate, nei casi previsti
dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 27 marzo 1998.
2. Le istanze ammissibili, per l'accesso al cofinanziamento,
saranno valutate sulla base dei criteri di cui all'allegato II punti
1 e 2 al presente decreto.
3. La verifica della ammissibilita' e la valutazione dei progetti
ammessi sara' svolta dal servizio inquinamento atmosferico e rischi
industriali del Ministero dell'ambiente, che potra' avvalersi anche
della commissione tecnico-scientifica del Ministero stesso.

Art. 8.
Modalita' di finanziamento e di revoca
1. Per i progetti finanziabili ai sensi del presente decreto il
Ministero dell'ambiente assegnera' un cofinanziamento nella misura
massima indicata nell'art. 3, del presente decreto.
2. Il Ministero dell'ambiente determinera' la percentuale di
cofinanziamento assegnabile ai singoli progetti sulla base della
valutazione della qualita' dei progetti presentati, che saranno
finanziati sino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 2 del
presente decreto.
3. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sara'
trasferito, con decreto del direttore generale, dal servizio
inquinamento atmosferico e rischi industriali all'ente proponente in
tre fasi:
a) la prima, di importo pari al 30% del progetto o dei progetti
riconosciuti finanziabili, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza;
b) la seconda, di importo pari al 50%, al ricevimento del
programma operativo di dettaglio, comprensivo dei piano finanziario,
da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui
al presente comma 3, lettera a);
c) la terza, a saldo, a presentazione del rendiconto delle
iniziative promosse e dei servizi attivati e previa verifica
dell'effettiva riduzione degli spostamenti motorizzati, ottenuti
nell'area territoriale di riferimento del progetto.
4. Il rendiconto, di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dovra' essere inviato al servizio inquinamento
atmosferico e rischi industriali secondo le modalita' stabilite del
servizio stesso.
5. Nel caso in cui la corrispondenza del progetto con il programma
operativo, di cui alla lettera b) del comma 3 non fosse riscontrata,
il Ministero dell'ambiente provvedera' alla revoca dei finanziamenti
concessi.
6. I fondi recuperati, ai sensi del comma 5, saranno impiegati per
finanziare altri interventi.
Roma, 20 dicembre 2000
Il direttore generale: Silvestrini
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 117