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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365, recante: "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile

1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato:

"decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area: a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonche' dei comuni o delle localita' indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto. Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza;

b) nelle aree con probabilita' di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano gia' ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile. 3. (Soppresso).

4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma e' data adeguata informazione e pubblicita' alla popolazione residente.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, e con le procedure ivi previste, e' autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonche' con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999, predispone, sentite le regioni e le province autonome, un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma e' attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi 1, 1-bis, 2 e 4, e 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania): "Art. 1 (Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio). - 1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia gia' provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime.

1-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo art. 17. L'inosservanza del termine del 31 ottobre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'art. 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idreologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'art. 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalita' di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.

2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi gia' in essere da parte delle autorita' di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui al comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorita' per quelli relativi alle aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, legge 24 febbraio 1992, n. 225. Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma.

(Omissis).

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorita' assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'art. 2.

Art. 2
(Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente).

(Omissis).

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma e' predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarieta', a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonche' un sistema automatico atto a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile".

- Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 17, commi 6-bis e 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo):

"Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art.

6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attivita'.

Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17 (Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino).

(Omissis).

6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da cio' possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati".

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

"Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.

Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, reca: "Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidropluviometrico".

- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991):

"Art. 6. - 1. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile e' integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".

- La rubrica della tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000), reca: "Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria".

- Si riporta il testo dell'art. 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 111 (Servizio meteorologico nazionale distribuito). - 1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, e' istituito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui e' riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.

2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonche' del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo.

Con i medesimi decreti e' disciplinata l'organizzazione del servizio che sara' comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale".

Art. 1-bis.
Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio

1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.

180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalita' di cui all'articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarieta' della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici. Riferimenti normativi:

- Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, v. nei riferimenti normativi dell'art. 1. - Si riporta il testo vigente degli articoli 12, comma 2, lettera a), 18, commi 1 e 9, e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 1):

"Art. 12 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale).

(Omissis).

2. Sono organi dell'Autorita' di bacino:

a) il comitato istituzionale;

(Omissis).

Art. 18 (I piani di bacino di rilievo nazionale). - 1.

I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o piu' regioni.

(Omissis).

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.

Art. 20 (I piani di bacino di rilievo regionale). - 1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per piu' bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformita' morfologica ed economico-produttiva.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano e' elaborato dalla regione il cui territorio e' maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino e' trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'art. 4.

4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva".

Art. 2.
Attivita' straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attivita' straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonche' nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione piu' urgenti.

2. Le attivita' di cui al comma 1 ricomprendono quelle gia' svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;

c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;

e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

g) l'efficienza e la funzionalita' delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un difusso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

4. Alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attivita' e' svolto dall'Autorita' di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.

5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorita' di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorita' di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

7. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.

8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000, da iscrivere all'unita' previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utlizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Riferimenti normativi:

- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.

- Per il testo dell'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli oneri per le prestazioni professionali dei geometri):

"Art. 32 (Onorari per lavori a vacazioni). - Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sepre il rimborso delle spese di cui agli articoli 21 a 25, la vacazione e' fissata in ragione di:

lire 3200 all'ora per il geometra;

lire 2000 all'ora per gli aiutanti di concetto.

Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonche' del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volonta' del geometra".

Art. 3.
(Sostituito dall'articolo 2)

Art. 3-bis.
Realizzazione della cartografia geologica

1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operativita' delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma gia' stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissario ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dall'altro, il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, e' istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governom, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale.

4. Nell'ambito dell'Agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, e' costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all'art. 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall'art. 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l'Agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall'art. 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia".

Art. 3-ter.
Compatibilita' della ricostruzione

1. Nelle zone danneggiate da calamita' idrogeologiche, la ricostruzione di unita' immobiliari, impianti ed infrastrutture puo' essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilita' nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.

2. La verifica di compatibilita' e' effettuata dalle regioni e dall'Autorita' di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati. Art. 4.

Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamita' idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Nel limiti delle risorse di cui al comma 10, ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamita' di cui al comma 1, di unita' immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamita', e' assegnato un contributo a fondo perduto proporzionale alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unita' immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune. Per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile e' assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa. 3. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari gravemente danneggiati dalle calamita' di cui al comma 1, ma ripristinabili, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti per le abitazioni principali e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unita' immobiliari ad uso abitativo al fine del recupero delle medesime unita' immobiliari.

4. Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle societa' sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che hanno subito, in conseguenza delle calamita' di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresi', finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore all'1,5 per cento della rata di ammortamento.

Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione puo' erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale.

5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a venti dipendenti e' concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilita' alle imposte previste. 6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprieta' in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalita' di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel casi in cui le unita' immobiliari sono state realizzate in difformita' o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

8. Le provvidenze concesse, per le calamita' di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.

9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare l'omogeneita' degli interventi.

9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita' dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilita' non e' computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo' essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' stata fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza e' a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze.

10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo. Riferimenti normativi:

- La legge 5 agosto 1978, n. 457, reca: "Norme per l'edilizia residenziale".

- Si riporta il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090, del 18 ottobre 2000 (Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna):

"Art. 3. - 1. Per favorire il rapido rientro nelle abitazioni e il ritorno alle normali condizioni di vita, le regioni interessate, per la parte di rispettiva competenza e nei limiti delle disponibilita' di cui all'art. 7, possono riconoscere contributi fino ad un massimo di lire 40 milioni per unita' abitativa.

2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, e' assegnato un contributo mensile fino a lire 600.000, per la durata massima di dodici mesi.

3. All'assegnazione del contributo di cui al comma 2 provvede la regione interessata che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.

4. Il contributo di cui ai comma 2 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi.

5. Per favorire la ripresa delle attivita' produttive danneggiate, le regioni interessate possono concedere contributi fino ad un massimo di 60 milioni di lire.

6. Per assicurare omogeneita' e rapidita' nella concessione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 5, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva, avendo come riferimento la priorita' per gli interventi di immediato ripristino, il limite di danno rapportato al valore del bene e la possibilita' di ricorso ad autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani):

"Art. 27 (Durata della locazione). - La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita' appresso indicate:

1) industriali, commerciali e artigianali;

2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo.

La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere.

Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.

Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un periodo piu' breve qualora l'attivita' esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata".

- Si riporta il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081, del 12 settembre 2000 (Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che nei giorni 9 e 10 settembre 2000 hanno colpito il versante ionico delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria):

"Art. 3. - 1. La regione Calabria da' immediata attuazione all'accordo di programma quadro firmato con il Governo il 19 ottobre 1999, che contempla uno stanziamento di 150 miliardi di lire, assicurando al responsabile dell'accordo il supporto degli organismi tecnici competenti.

2. La regione stessa, altresi', sentita l'autorita' di bacino e d'intesa con le province interessate adotta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi infrastrutturali urgenti per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, nonche' per adeguate opere di prevenzione dei rischi utilizzando, come soggetti attuatori dei singoli interventi, nei limiti delle risorse previste dal piano, gli enti locali competenti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali, e, comunque, connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile esercita i poteri sostitutivi.

3. Il piano di cui al comma 2 e' articolato in due distinti programmi di interventi finanziati, il primo nei limiti delle risorse attivabili con un limite di impegno quindicennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed il secondo nei limiti delle risorse attivabili con un limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Gli interventi previsti dal secondo programma sono subordinati alla esecutivita' dei progetti finanziati con il primo programma, accertata dalla regione Calabria.

4. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e puo' essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

5. In aggiunta allo stanziamento di lire 150 miliardi, di cui al comma 1, per l'attuazione degli interventi, di cui al comma 2, le province interessate contraggono mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferiscono le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 25 miliardi annui per l'anno 2001 e di lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del aFondo della protezione civile".

Art. 4-bis.
Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamita' idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000

1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. A fine di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.

5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita' professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita' residue del medesimo decreto.

6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. Riferimenti normativi:

- Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.

- Per il testo dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090, del 18 ottobre 2000, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 4.

- Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, reca: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994".

- Per il testo dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 5-bis.

Art. 4-ter.
Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.a., predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamita' idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima. Art. 5.

Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e dell'ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, e previdenziali 1. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Cala-bria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esi-genze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni ai servizio civile, sono assegnati con priorita' agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se gia' in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.

2. I soggetti interessati al servizio militare che inten-dono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle armi, ai rispet-tivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative ai servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comnia 2, della legge 8 luglio l998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno gia' presentato o presentino domanda, nonche' ad effettuare le relative assegnazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni prin-cipali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, collocati in congedo antici-pato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'in-terno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previden-ziale a favore dei soggetti danneggiati, con oneri nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.

4-bis. Nelle zone colpite dalle calamita' naturali di cui al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Riferimenti normativi:

- Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza):

"Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art.

11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilita' del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e' organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);

b) stipulare convenzioni con amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);

g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente legge;

h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di periodiche attivita' addestrative;

i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile".

- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente):

"2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili".

- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.

- Per il testo dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081, del 12 settembre 2000, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 4.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

"Art. 48-ter (Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate). - All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il decreto e' adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilita', dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessita' e dell'articolazione delle attivita' economiche e sociali che si svolgono nel territorio.

L'avvio del procedimento e' comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il parere del Consiglio superiore della magistratura e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Trascorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere".

Art. 5-bis.
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000;

sospensione o proroga di termini fiscali, e previdenziali, giudiziari e di controllo 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamita', nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.

3. In conseguenza delle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (per l'argomento vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1):

"5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'art. 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000".

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090, del 18 ottobre 2000 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 4):

"Art. 7. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede per lire 150 miliardi a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile) che verra' reintegrata di pari importo dal Fondo spese impreviste. La somma viene ripartita con provvedimenti del Dipartimento della protezione civile secondo le obiettive esigenze che si verranno a determinare.

2. In aggiunta alla disponibilita' di cui al comma 1 le regioni interessate contraggono mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferiscono le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del "Fondo della protezione civile ".

3. Alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e dei contributi di cui al comma 2, provvede il Dipartimento della protezione civile in base alle esigenze.

4. Le regioni, in attesa deI trasferimento delle risorse di cui al presente articolo, sono autorizzate ad anticipare i fondi necessari a carico dei propri bilanci.

Art. 6.
Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro anni". 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), come modificato dal presente decreto-legge:

"5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo non superiore a quattro anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti".

Art. 6-bis.
Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle autorita' di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998

1. Le autorita' di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale. Riferimenti normativi:

- Per l'argomento del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.

- Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 36, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

2. (Omissis).

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Art. 6-ter.
Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997

1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalita', in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili. Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi):

"14. Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di societa' e di cooperative di produzione e lavoro. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto".

Art. 6-quater.
Disponibilita' di dati ambientali e territoriali

1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attivita' relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 6-quinquies.

Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: "anche le opere" sono inserite le seguenti: "per il recupero funzionale degli edifici, nonche' quelle";

b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai proprietari" sono inserite le seguenti: "e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti";

c) all'articolo 4, comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo e' fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato";

d) all'articolo 4 e' aggiunto in fine il seguente comma:

"7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta";

e) all'articolo 15, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualita' di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale". Riferimenti normativi:

- Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 2, 3, 4 e 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 6-ter), come modificati dal presente decreto-legge:

"Art. 2 (Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma). - 1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma riguardera' in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili.

2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonche', su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'art. 15. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorita' degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali.

3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresi', eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalita' di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'art. 3;

d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilita' che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorita' per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorita' di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprieta' delle regioni e degli enti locali, nonche' degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici piu' sicuri; i piani dovranno altresi' prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni. Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere per il recupero funzionale degli edifici, nonche' quelle strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente.

4. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S = 6 per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonche' la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione, dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1o ottobre 1997, da un secondo rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonche' per i programmi comunali di recupero di cui all'art. 3 e per i piani di cui all'art. 8, comma 3.

6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile.

7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'art. 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

Art. 3 (Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali). - 1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attivita' produttive di cui all'art. 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'art. 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresi' indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 15.

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorita' nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'art. 4.

6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'art. 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3.

7. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e' prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.

Art. 4 (Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili). - 1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'art. 2, e' concesso:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;

b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilita' superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi di recupero di cui all'articolo 3.

2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario.

3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di cui al comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunita' o attivita' turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario. Il contributo e' concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque subi'to danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprieta' sugli edifici alla data in cui si e' verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena, il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, delle unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data in cui si e' verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, e' concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'art.

2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e' fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo e' elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti. Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo e' fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato.

5-bis. Nei casi disciplinati dall'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato.

6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprieta' alla data in cui si e' verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subi'to, accertato con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. I contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalita' e procedure definite, d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilita' di cui all'art. 15 e con priorita' per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili.

7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'art. 1 e delle disponibilita' di cui all'art. 15.

7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'art. 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta.

"Art. 15 (Norma di copertura). - 1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilita' di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'art. 1;

b) le disponibilita' finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.

4. (Omissis).

5. Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'art. 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosi' come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma.

I fondi che affluiscono alle contabilita' speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'art. 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono.

6. Le disponibilita' complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilita' speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualita' di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997 n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997 n. 2717, e' autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1o gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potra' comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'art. 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto".

Art. 7.
Interventi in materia di protezione civile

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

"1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999.

1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorita' per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilita' sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilita' di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.

1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili gia' formati dal Dipartimento della protezione civile, la regione siciliana e' autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

Riferimenti normativi:

- La rubrica del Capo IV del Titolo V (Disposizioni finali e transitorie) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 3), reca: "Agenzia di protezione civile".

- Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, v. nei riferimenti normativi dell'art. 1.

- Per la rubrica della tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, v. nei riferimenti normativi dell'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura):

"Art. 2-bis (Esperti tecnico-amministrativi). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 2 del presente decreto e all'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unita' con contratto di diritto privato annuale.

2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".

- Si riporta il testo vigente dell'art. 14, comma 16, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 6-ter):

"16. Per le attivita' di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e' incrementato di ulteriori 10 unita'. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del fondo di protezione civile.".

- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787, del 21 maggio 1998 (Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta):

"Art. 12 - 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad acquisire beni mobili, mezzi e materiali necessari per la gestione dell'emergenza e per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite; e' autorizzato, altresi', per il periodo dell'emergenza e per le attivita' di cui agli articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, ad assumere personale tecnico e amministrativo con contratto a termine nel limite di 20 unita'".

- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2863, dell'8 ottobre 1998 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta):

"Art. 6. - 4. La segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2789/1998 assicura l'assistenza tecnica e il supporto operativo per le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. A tal fine viene integrata con esperti designati dal Dipartimento della protezione civile nel limite di 6 unita'. L'onere relativo valutato in lire 300 milioni e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998".

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999 (Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche):

"Art. 8. - 2. Per le attivita' di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale del gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998. A tal fine l'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/98 e' aumentata di 20 unita'".

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999 (Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche ed altre misure urgenti di protezione civile):

"Art. 7. - 2. L'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 in data 24 febbraio 1999, e' ulteriormente aumentata di 5 unita'".

- Per il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081, del 12 settembre 2000, v. nei riferimenti normativi dell'art. 4.

- Si riporta il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 1):

"Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107;

6) (Soppresso);

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali".

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa):

"Art. 1 (Autorizzazione di spesa e finalita'). - 1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8, comma 2, della presente legge, e' assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo e' destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'art. 2.

2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi:

a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale;

b) riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale;

c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto;

d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati;

e) ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subi'to danni per effetto degli eventi sismici;

f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente;

g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonche' di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;

h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta;

i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonche' per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorche' non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;

i-ter) realizzazione o acquisto di immobili da parte dei comuni con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers.

3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni rilevati e l'evento sismico.

4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e h) del comma 2, nonche' per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.".

Art. 7-bis.
Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonche' per la rilocalizzazione delle attivita' produttive ubicate in zone a rischio di esondazione.

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalita' di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilita' giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attivita' connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centale S.p.a., che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilita', si applicano i benefici di cui all'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno gia' stipulato il finanziamento di cui al citato art. 4-quinquies, e' riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non puo' superare i dieci anni, ricomprendera' un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilita'.

5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo art. 4-quinquies, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte puo' concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilita' di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilita' all'entrata del bilancio regionale perche' siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione e' posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni. Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura):

"Art. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita' produttive collocate in aree a rischio di esondazione). - 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita' produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita' al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non piu' di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacita' produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1.

5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limiti e le condizioni di cui all'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a.

6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita' previsionale di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del presente articolo.

6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del pianostralcio adottato dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8, "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.".

- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma 4, e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 4-bis):

"Art. 1. - 4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995, e lire 720 miliardi per l'anno 1996.

Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996, e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

4-bis. (Abrogato).

5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.

Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.

8. A valere sulle somme predette, puo' essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.

9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.".

- Si riporta il testo vigente dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966):

"Art. 28. - E' istituito presso l'"Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonche' per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1966, n. 914, nonche' per le operazioni previste dal successivo art.

43-bis. La qualita' di impresa danneggiata e' accertata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La garanzia prevista dal comma precedente si applica alle imprese ammesse ai benefici del "Fondo", in base alle decisioni del consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale in conformita' delle disposizioni fissate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

La garanzia e' di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia, ed anche senza aver esperito altre procedure di recupero se il Mediocredito centrale avra' manifestato il proprio assenso.

Tali istituti potranno avvalersi per il recupero dei crediti delle norme di cui al secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1o novembre 1944, n. 367.

La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95% della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80% per l'eccedenza.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle societa' cooperative qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse.".

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, reca: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

- Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (Interventi urgenti in materia di protezione civile):

"Art. 3-quinquies (Misure a favore delle attivita' produttive danneggiate da eventi calamitosi). - 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilita' dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie gia' stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilita' finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalita' attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti delle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.".

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998 (Condizioni e modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attivita' delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia):

"Art. 1 (Soggetti beneficiari) - 1. Ai sensi dell'art. 4-quinquies della legge sono ammesse ai finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni e modalita' di cui al presente decreto e nei limiti delle risorse residue assegnate al Mediocredito e all'Artigiancassa, le imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali "A e B soggette a vincolo, nonche' nelle aree della fascia "C per le quali i comuni abbiano deliberato misure restrittive analoghe a quelle vigenti per la fascia "B , individuate ai sensi della delibera del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po del n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale e' stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita' previsionale di base 3.2.1.8, sono ammessi anche i titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, le quali si trovino nelle condizioni previste dallo stesso comma 1".

- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994):

"Art. 2. - 1. E' istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2 con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sulla base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche finalita' di cui all'art. 3.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi e' iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilita' speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilita' speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessita' i comuni di cui all'art. 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresi' procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

4. Nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, il termine per l'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale e' prorogato al 28 febbraio 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Ai fini della verifica dei danni subiti, il comitato puo' avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici gia' effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

7. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2, sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.".

Art. 7-ter.
Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della regione Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'art. 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione. Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 1):

"Art. 16 (Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta) - 1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.