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T.A.R. Puglia - Lecce - sez. II, 10 aprile 2001, n. 977

La valutazione prevista dall'art. 10 del d.P.R. 12.4.1996, deve essere effettuata prima dell'approvazione dell'opera pubblica, trattandosi di adempimento che deve ovviamente essere posto in essere in una fase anteriore rispetto all'approvazione.


FATTO

I ricorrenti sono intestatari catastali di alcuni terreni siti nel comune di Oria e riportati, nel relativo catasto, alle particelle n. 136 e 137 del foglio 14; i coniugi M. e M. sono proprietari dei detti terreni. Con note 25.5.2000 e 5.7.2000 erano indirizzati al sig. C.B. due avvisi di inizio procedimento d'esproprio "per la realizzazione di un tratto di strada necessario per rettificare il tracciato della strada comunale Oria-Latiano, in corrispondenza dell'incrocio con la strada vicinale S. Andrea e con il sottovia di via Spirito Santo.

Tutti gli atti del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica erano impugnati dai ricorrenti per: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 241/90, omessa tempestiva comunicazione dell'avviso di inizio procedimento: 2) violazione e falsa applicazione della l. 1/78, art. 1, comma 5 nonche' degli artt. 6 e ss. della l. 167/62; 3) violazione e falsa applicazione del d.l. 27.7.45 n. 475, in particolare art. 4 e ss.; 4) violazione e falsa applicazione del d.P.R. 12.4.96 in particolare, art. 1 comma 6 e art. 10; nonche' della l.r. Puglia n. 3/98, omessa valutazione di impatto ambientale; 5) eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, difetto assoluto di motivazione, contradditorieta'. Si costituiva l'amministrazione controdeducendo sul merito del ricorso. All'udienza del 7.12.2000 la sezione accordava con l'ordinanza n. 2856/2000, la tutela cautelare richiesta dai ricorrenti. All'udienza del 27 febbraio 2001 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il quarto motivo di ricorso e' fondato e deve pertanto essere accolto. L'art. 1, 6 comma del d.P.R. 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) prevede infatti l'obbligo, per l'amministrazione procedente, di sottoporre alla valutazione prevista dall'art. 10 del decreto tutti i "progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette".

L'art. 10 del d.P.R. 12.4.96 prevede poi che l'autorita' competente (la Regione Puglia, in questo caso, anche ai sensi dell'art. 2 della l.r. 20.1.98 n. 3) possa, nei successivi sessanta giorni, prendere una serie di determinazioni che spaziano dall'introduzione di "eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti" (comma 2 art. 10 cit.) alla decisione di sottoporre comunque l'opera alla valutazione di impatto ambientale, altrimenti non prevista (comma 4 art. 10 cit.). L'allegato B al d.P.R. 12.4.96 prevede poi, al numero 7) Progetti di infrastrutture lett. g), i progetti di "strade extraurbane secondarie".

Ora, e' di tutta evidenza come il combinato disposto delle norme sopra richiamate (art. 1, comma 6, art. 10 e all. B, n. 7 lett. g) del d.P.R. 12.4.96) individui un dettato normativo che impone l'obbligo di sottoporre tutti i progetti di "strade extraurbane secondarie" al procedimento di valutazione previsto dall'art. 10 del decreto. Altrettanto evidente e' come il progetto di opera pubblica che ci occupa debba essere riportato alla detta tipologia, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza al fatto che si tratti di rettifica di strada gia' esistente o di intervento di modesta entita'.

Ininfluente e' poi il fatto che la comunicazione prevista dall'art. 10 del decreto sia stata effettuata dopo l'approvazione dell'opera pubblica, trattandosi di adempimento che deve ovviamente essere posto in essere in una fase anteriore rispetto all'approvazione (diversamente opinando si porrebbe infatti nel nulla la potesta' regionale di introdurre prescrizioni). In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l'annullamento degli atti impugnati a partire dalla delibera c.c. del comune di Oria 27.11.98 n. 36 di approvazione progetto preliminare per la rettifica del tracciato della strada comunale Oria/Latiano e dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.