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PRETURA CIRCONDARIALE in MONZA

il Pretore

proc. n. 10339/94 R.G. notizie di reato

 

letti gli atti del procedimento n. 10098/96 Dib.

 

considerato che in data 8.11.97 gli imputati sono stati ammessi all’oblazione per i motivi esposti nell’ordinanza dibattimentale che si intende qui totalmente ribadita e che, ad ogni buon conto, si trascrive integralmente come parte integrante della presente sentenza:

 

"dato atto preliminarmente che sono stati acquisiti i rilievi fonometrici disposti da Questo Ufficio;

osserva quanto segue.

 

In via preliminare si deve dar atto che la fattispecie contestata dal p.m. deve intendersi come reato permanente, sussistente - secondo la contestazione - anche dopo la data di emissione del decreto di citazione.

E’ ben vero che il p.m. non ha usato espressioni quali "con ulteriore permanenza" o "con successiva permanenza", e si deve dar atto che la contestazione, non indicando la data del semplice accertamento, ma enunciando una data finale, potrebbe essere interpretata come enunciazione anche del termine di consumazione del reato.

Ciò posto, si osserva che spetta in ogni caso al giudice appurare, attraverso l’interpretazione del capo di imputazione, se la contestazione riguardi una condotta esaurita o perdurante nel tempo.

Orbene, è evidente che, seppur in forma implicita, il fatto che il p.m. indichi come data di consumazione la data di emissione del decreto di citazione, in mancanza di altri riferimenti fattuali, non si può intendere in altro modo se non che quella condotta è ancora perdurante al momento del giudizio (vedi Cass. S.U. 11930/94).

Ne consegue che, pur in assenza di contestazione suppletiva, il presente giudizio deve intendersi esteso anche ai fatti occorsi in pendenza del giudizio e fino ad oggi.

Considerazioni in fatto.

Nel merito si osserva quanto segue.

La U.S.S.L. 29 e il locale P.M.I.P., incaricati dei rilievi fonometrici come da ordinanza dibattimentale di Questo Pretore, hanno misurato il livello di rumore riscontrato in diversi punti del territorio, dislocati in zone esterne e interne al Parco di Monza, ove è posto il circuito dell’autodromo nazionale.

Correttamente e legittimamente, i tecnici hanno misurato il livello del rumore ambientale utilizzando come unità di misura il Leq (A), misurato nell’arco temporale diurno (6 a.m. - 10 p.m.) e notturno (10 p.m. - 6 a.m.): tali misurazioni vanno infatti paragonate con il limite massimo in assoluto del rumore previsto dall’art. 6 del d.p.c.m. 1.3.91, da considerare tuttora vigente ai sensi dell’art. 15 della legge 447/95.

Appare in particolare corretto l’utilizzo, come tempo di integrazione, del periodo temporale considerato (6-22; 22-6) in quanto i soggetti titolari dell’interesse giuridico specificamente protetto dalla norma per cui si procede, e cioè, l’art. 659 cod.pen., sono gli abitanti delle zone abitate che circondano il Parco di Monza, esposti quotidianamente e senza soluzione di continuità alle sorgenti sonore site nel Parco stesso e fuori di esso.

A ciò si deve aggiungere che, essendo il reato per cui si procede reato di pericolo - pericolo concreto, quanto alla prima parte dell’art. 659 cod.pen., e presunto, quanto al capoverso della norma - non è necessario accertare momento per momento quante e quali persone possano essere oggetto di disturbo sonoro, essendo sufficiente che siano potenzialmente e continuativamente presenti tutti gli abitanti delle zone considerate nell’arco di tempo diurno e notturno.

La scelta di un tempo di integrazione così lungo, infine, in mancanza di precise disposizioni di legge, può essere presa in considerazione in analogia con quanto disposto dal D. Lgs. 277/91 in materia di luoghi di lavoro, ove il limite di rumore è, appunto, riferito ad una quantità estesa all’intero arco di tempo di esposizione.

Sul punto, in ogni caso, si fanno le seguenti ulteriori osservazioni:

  1. il limite da considerare per verificare il superamento della soglia stabilita dal decreto in questione va rapportato alla zona di ricezione del rumore e non da quella di emissione: la ratio della normativa, infatti, che è poi la medesima dell’art. 659 cod.pen., è quella di non consentire il disturbo delle persone che si trovano in una determinata zona, la quale può essere influenzata da rumori provenienti anche da altre parti del territorio. L’interesse giuridico tutelato, in altre parole, è quello dei potenziali disturbati: occorre quindi mettersi - e in termini non metaforici - nella posizione spaziale delle parti offese e non in quella dell’offensore (si potrebbe anche dire che il reato oggetto di giudizio è reato "a distanza" in cui esiste una naturale separazione fra luogo della condotta e quello dell’evento).
  2. L’autodromo, di per sé, va considerato come sorgente sonora fissa per espressa qualificazione di legge: l’art. 2 lett. c) della legge 447/95 include fra le sorgenti sonore di questo tipo le "aree adibite ad attività sportive e ricreative".
  3. I limiti di cui all’art. 6 del d.p.c.m. 1.3.91 sono da considerare tuttora operanti per effetto dell’art. 15 legge 447/95 che deve intendersi vigente fino alla emanazione dei regolamenti specifici di settore (vedi Cass. 2359/97); tali limiti riguardano, appunto, le sorgenti sonore fisse quali l’autodromo.
  4. E’ comunque comprensibile che l’autodromo, in sé e per sé considerato, sia una sorgente sonora fissa perché la produzione del rumore può derivare da fonti diverse dalle auto circolanti; si consideri inoltre che spesso i meccanici provano i motori sul banco di prova a fermo.
  5. Il fatto che l’autodromo, come impresa, debba adeguarsi con un piano di risanamento acustico nei termini di cui all’art. 15/2 legge 447/95, non ha alcuna attinenza con l’ipotesi di reato considerata avendo riguardo ad altra finalità, per così dire, preventiva; interpretando diversamente la norma si arriva all’assurdo di considerare costantemente condizionata alla volontà del potere esecutivo l’operatività di una norma penale.
 

 

All’esito dei rilevi tecnici disposti da Questo Ufficio è emerso quanto segue.

 

I.

Alla postazione n. 1, sita in area abitata del Comune di Biassono a ridosso del Parco, sono chiaramente evidenziati gli effetti sul livello di rumore ambientale della sorgente sonora costituita dall’uso della pista dell’autodromo: nei giorni di pista chiusa il livello di rumore calcolato nell’arco di tempo diurno tende a stabilizzarsi sotto il limite Leq (A) 60 (vedi i dati del 28.3, 5.5, 6.5 ; e poi dell’ 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 17 agosto) ; negli altri giorni, quelli cioè con utilizzo della pista, il livello si alza normalmente sopra 60 Leq(A), quindi oltre il limite del d.p.c.m. 1.3.91 (la zona in esame è classificata come B in p.r.g.).

Queste misurazioni, ovviamente, considerano come tempo di integrazione l’intero arco delle ore diurne (16 ore) o notturne (8 ore) : i dati, in altre parole vengono ricavati mediante una integrazione fra i momenti di rumore e quelli di maggior tranquillità.

Si tratta, in certo qual modo, del metodo più favorevole all’imputato, in quanto fa rientrare nel tempo di calcolo anche le ore di non utilizzo dell’impianto.

Ciò nonostante, come osservato, l’uso della pista comporta - costantemente - un innalzamento del livello di rumore oltre il limite consentito dal legislatore.

I dati, però, mostrano un altro interessante riscontro.

Nel mese di agosto, fra tutti il più significativo data l’assenza di traffico lavorativo, la curva degli intervalli (v. grafici : è stata rappresentata la curva dei valori presi dal fonometro ogni 30 minuti) evidenzia indiscutibilmente l’incidenza sul rumore ambientale derivante dell’uso della pista da parte della Formula 1 (i giorni prima del ferragosto furono utilizzati per prove libere in previsione del Gran Premio di settembre): nei giorni di prova il livello di rumore diurno sale ben oltre il limite di Leq (A) 60, con punte che superano, nei vari intervalli di trenta minuti, il livello Leq (A) 70 (vedi grafici).

Trova conferma in questi dati, sostanzialmente, l’ipotesi che l’utilizzo della pista sia il fattore determinante dell’innalzamento del rumore oltre i limiti consentiti : il dato è significativo, come è evidente, perché consente di isolare gli effetti del rumore prodotto in autodromo con esclusione di altri fonti inquinanti (traffico, attività industriale ecc...).

 

Analoghe considerazioni si possono fare per le postazioni 2 e 3, pure poste in zone abitate del Comune di Biassono.

 

 

 

II

Altre considerazioni si possono fare per la postazione n. 4, assai significativa essendo costituita da un fonometro in postazione fissa e continuativa per tutto il periodo di osservazione disposto da Questo Ufficio.

In questa postazione si rileva, innanzitutto, il costante superamento del limite diurno e notturno di Leq (A) 60 e Leq (A) 50, sia con pista chiusa che con pista utilizzata; tale superamento è probabilmente determinato dalla forte incidenza del traffico ordinario sul livello del rumore.

La strada ove si trova il fonometro, in effetti, è un’arteria di intenso traffico, utilizzata dal traffico trasversale fra la Brianza Ovest ed Est rispetto a Monza, utilizzata intensamente proprio perché consente di evitare la città.

 

In ordine a tali rilevamenti si rimettono gli atti al p.m. perché accerti cause e responsabilità, dirette e indirette, attive e omissive, di tale costante violazione dei limiti di legge.

 

Anche in questa zona, per tornare alla questione oggetto di giudizio, appaiono particolarmente evidenziati i livelli di rumore raggiunti nei giorni di utilizzo della pista dalla Formula 1 e di altre categorie sportive : gli unici giorni in cui il livello diurno di rumore supera 70 Leq(A), differenziandosi nettamente dall’andamento degli altri giorni, sono quelli caratterizzati da :

  1. prove vetture GT (giorni 12 e 13 marzo)
  2. prove F1 e 1000 km. (20, 21, 22 e 23 marzo)
  3. prove F1 (4 e 5 giugno)
  4. prove F1 (15, 16 e 17 luglio)
  5. prove F1 (12, 13 e 14 agosto)
  6. prove F1 (26, 27, 28, 29 e 30 agosto)
  7. prove F1 (5, 6 e 7 settembre : Gran Premio d’Italia).

 

In questi giorni, in particolare, appare significativo il differenziale che si riscontra fra rumore di fondo (quello delle ore del mattino : 9, 10 a.m.) e quello delle ore di prova (circa le 14) : il giorno 13.3.97, ad esempio, si passa da 66,1 Leq(A) delle ore 9.00 a 75 Leq(A) delle ore 14.20.

Si può, quindi considerare superato anche il limite di non superamento differenziale di 5 DBA in periodo diurno di cui all’art. 6 d.p.c.m. 1.3.91.

 

 

Considerazioni in diritto.

Alla luce dei risultati acquisiti si può concludere che l’utilizzo della pista dell’autodromo, con particolare riferimento alle prove e alle gare di Formula 1 e di categorie sportive superiori, comporta il superamento dei limiti stabiliti dal d.p.c.m. 1.3.91 e comunque un aggravamento del limite del rumore ambientale.

E’ ben vero che in altre occasioni il livello di rumore, soprattutto quello misurato dalla postazione fissa n. 4, tende a non differenziarsi dai giorni con pista chiusa ed è effettivamente discutibile che in questo caso il fattore causale costituito dall’uso della pista sia quello che determina l’evento-reato pericoloso ; è interessante sottolineare come in questo caso sia applicabile, con effetti negativi, il cosiddetto metodo di eliminazione mentale della causa : togliendo la condotta oggetto di giudizio (pista chiusa dell’autodromo) non cambiano gli effetti in ordine alla produzione dell’evento (il livello in Leq(A).

I dati del mese di agosto e dei giorni di prova della Formula 1 e della 1000 km., però, pongono fine ad ogni incertezza sul verificarsi della fattispecie in esame : in quei giorni, come si può verificare graficamente, si verifica non solo il superamento dei limiti di legge, ma in certi casi si riscontra l’esclusiva incidenza dell’uso della pista nel superamento dei detti limiti (soprattutto per il mese di agosto).

L’uso della pista, inoltre, provoca certamente (vedi i grafici delle ore centrali sia di marzo che di agosto) un superamento di oltre 5 dBA del rumore di fondo.

 

 

In punto di diritto, sulla base dei risultati acquisiti, si debbono fare le seguenti osservazioni.

Le prove di F.1 e quelle delle più importanti manifestazioni motoristiche vengono puntualmente accompagnate dalla emanazione, da parte del Sindaco di Monza, di una deroga al limite di rumore massimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 lett. h) legge 447/95.

Tale norma stabilisce che il Comune possa autorizzare, in deroga ai valori limite, attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Nel caso specifico, alla luce della documentazione acquisita in giudizio e degli stessi rilievi tecnici da ultimo disposti da Questo Ufficio, risulta che l’attività posta in essere dalla società che gestisce l’autodromo nazionale non rientra in alcuno di questi casi perché:

  1. la pista è utilizzata, quasi giornalmente, per attività connesse allo sport motoristico: nell’arco di tempo 7.3.97 - 15.9.97 (203 giorni), la pista è rimasta chiusa per 34 giorni (solo il 16, 7 % del periodo considerato);
  2. è ovviamente possibile che nel periodo autunno-inverno la pista sia meno utilizzata, ma la natura, per così dire, "stagionale" della attività presa in considerazione non esclude che ci si trovi di fronte ad un uso professionale, sistematico e con fini sportivi e imprenditoriali della pista.
  3. A tal proposito è opportuno sottolineare che dal calendario di gara risulta che la pista è stata utilizzata, oltre che per manifestazioni sportive o usi connessi allo sport dei motori, anche per scopi commerciali, quali riprese di film, presentazione di nuovi modelli di auto, raduni, servizi fotografici e simili.
  4. Queste considerazioni, che effettivamente non erano chiaramente accertabili da Questo Ufficio senza la verifica dell’effettivo calendario di utilizzo della pista, portano ad escludere che l’autodromo possa essere assimilato a luogo di manifestazioni temporanee (quale la Piazza del Campo di Siena, che viene utilizzata solo due volte l’anno per il palio) o ad altri impianti sportivi il cui l’utilizzo sia limitato ai soli giorni di gara o di grande risonanza sportiva (ad esempio: una pista di rally in alta montagna o nel deserto o una pista per auto il cui tracciato sia ricavato dalle strade ordinarie, come i circuiti di Montecarlo o Spa).

 

 

Da queste considerazioni è possibile trarre una prima conclusione.

L’autodromo di Monza non serve ad attività temporanee o "mobili" (art. 6 lett. h - legge 447 cit.) perché tali non sono, nel loro complesso, le numerose gare, manifestazioni, meeting e simili che risultano dal calendario in atti: l’attività che si svolge nell’impianto presenta, al contrario, chiari elementi di continuità, sistematicità e professionalità che la accomunano a quella caratteristica di altri mestieri e attività continuative rumorose (campo di tiro a volo professionale, aeroporto, discoteca).

Una indiretta conferma di questa posizione si ha nella stessa legge 447/95 che, non a caso, include l’uso degli autodromi fra quelle attività, come l’esercizio del traffico aeroportuale, il traffico veicolare e ferroviario, le piste di prova, l’uso dei natanti, per i quali sono previsti specifici regolamenti di esecuzione (art. 11), regolamenti che, detto per inciso, a distanza di oltre un anno dal termine fissato dal legislatore, non sono stati emanati.

Gli autodromi, in altre parole, proprio perché esplicitamente inclusi fra le più specifiche e note fonti di inquinamento acustico, non possono assolutamente essere inclusi, salvo i casi eccezionali sopra indicati, fra le attività temporanee di cui all’art. 6 legge cit.

 

 

A questo punto, chiarito e accertato in fatto questo aspetto della vicenda, e quindi, esclusa l’applicabilità al caso specifico dell’art. 6 legge 447/95, devono essere disapplicati ai sensi dell’art. 5 legge 20.3.1865 all. E - perché non conformi alle legge - gli atti amministrativi con cui il Comune di Monza ha consentito deroghe ai limiti di rumore ambientale di cui al d.p.c.m. 1.3.91.

Per effetto di tale disapplicazione, sono da considerare eccedenti i limiti di legge i rumori generati dall’uso della pista dell’autodromo, con particolare riferimento alle prove e alle gare della Formula 1.

Tale superamento dei limiti di legge, configura, a parere di Questo Ufficio, l’ipotesi di reato di cui all’art. 659 cpv. cod.pen..

 

Tale norma, come è noto, ha carattere speciale rispetto a quella contemplata nel primo comma del medesimo articolo ed è caratterizzata dalla relazione, posta dal legislatore, tra l’esercizio di una professione o mestiere rumoroso e le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità; il potere punitivo dello Stato, quindi, interviene tutte le volte in cui il giudice accerti il contrasto fra l’esercizio di un mestiere o professione rumorosi e le disposizioni contenute in leggi o atti autoritativi (Cass. 1.7.94 n. 7482).

Quanto poi al fatto che un mestiere o una professione siano definibili rumorosi o meno, la S.C. ha precisato che occorre aver riguardo alla natura obiettivamente rumorosa di un determinata attività, restando del tutto superflua ogni ulteriore indagine circa l’effettiva intensità e tollerabilità dei rumori (Cass. 10.7.92 n. 7954).

 

Nel caso specifico è indubbio che la attività di gestione dell’autodromo - al di là dei motivi ultimi perseguiti dalla attuale concessionaria, motivi che possono consistere in un ideale "sportivo" - costituisce obiettivamente una professione rumorosa.

La argomentazione più convincente sul punto, al di là di ogni considerazione sulla notoria rumorosità degli sport motoristici, è costituita proprio dal già citato art. 6 legge 447/95 che, come in precedenza ricordato, assimila la disciplina sull’inquinamento acustico prodotto dagli autodromi a quella relativa all’esercizio di aeroporti e di piste di prova e, più in generale, a quella concernente il traffico: in tutti questi casi, come si può facilmente dedurre, ci si trova di fronte ad attività umane oggettivamente rumorose, cioè caratterizzate dalla produzione di rumori intensi.

A ciò si deve aggiungere che, anche di recente, la giurisprudenza ha incluso nel novero delle professioni rumorose la gestione di una discoteca e quella di un frantoio oleario, attività queste, per certi versi più contenute (in termini spaziali e temporali, come possibili fonti di inquinamento acustico) rispetto agli autodromi (Cass. 7954 del 1992 cit. e 10.1.95 n. 136).

 

 

L’art. 659 cpv. cod.pen., come si diceva, è norma speciale rispetto al reato previsto dalla prima parte della norma: in caso di mestieri rumorosi il legislatore ha previsto una norma di tutela anticipata del bene giuridico tutelato - la salute e la salvaguardia delle condizioni ambientali - prevedendo una tipica figura di reato di pericolo presunto, in cui la configurazione della fattispecie prescinde dall’effettivo disturbo arrecato, ma è unicamente ricollegata alla violazione o meno delle norme della legge o di altri provvedimenti.

Il legislatore, come ancora recentissimamente ribadito dalla S.C., prevedendo questa contravvenzione ha ritenuto che il rumore, anche se oggettivamente idoneo per le sue caratteristiche a disturbare il regolare svolgersi delle attività individuali o collettive, debba tuttavia, in considerazione dell’opposta esigenza di consentire certe attività, essere tollerato, quando venga contenuto nei limiti fissati dalle leggi e dall’autorità (Cass. 28198/96, inedita).

Per costante giurisprudenza, trattandosi di norma speciale - differenziata all’altra contravvenzione prevista dall’art. 659 cod.pen. quanto a presupposti e a tipo di azione -, normalmente non è possibile il concorso formale fra le due ipotesi di reato, a meno che il disturbo effettivo (sanzionato dalla prima parte dell’articolo) sia connesso all’effusione aggiuntiva di rumori non strettamente connessi all’esercizio dell’attività rumorosa (Cass. 300/92, 7188/94).

 

Nel caso specifico, come già accennato, si rilevano costanti violazioni dei limiti massimi di rumore contenuti nel d.p.c.m. 1.3.91, violazioni determinate dall’uso della pista dell’autodromo e quindi ricollegabili ad un esercizio contra legem di tale attività rumorosa.

I limiti del predetto d.p.c.m. 1.3.91 non risultano ad oggi modificati dalle legge 447/95, né integrati o derogati da specifiche disposizioni per gli autodromi.

Tali limiti sono pertanto da considerare vigenti: la loro violazione integra e, nel caso specifico, ha integrato, la violazione dell’art. 659 cpv. cod.pen.

 

 

La violazione dei limiti di rumore ora indicati, ancora, costituisce reato e non la violazione amministrativa di cui agli artt. 2 e 10/3 447/95, perché:

 

 

Configurata, a questo punto, nella fattispecie, l’ipotesi di cui all’art. 659 cpv. cod.pen., e preso atto dell’istanza di oblazione presentata dagli imputati fin dalla fase preliminare del giudizio, si ammettono gli imputati alla oblazione di cui all’art. 162 cod.pen.

Sul punto si dà atto che, trattandosi di reato punito con la sola pecuniaria, l’oblazione non può essere condizionata al permanere di conseguenze dannose o pericolose del reato ai sensi dell’art. 162-bis cod.pen .

Sul punto si ribadisce quanto affermato, seppur non in modo uniforme dalla S.C. secondo cui : "L'istituto dell'oblazione previsto dall'art. 162 cod. pen. si differenzia sostanzialmente da quello di cui all'art. 162 bis stesso cod., aggiunto dall'art. 12 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Nel primo si configura un vero e proprio diritto pubblico soggettivo in capo all'imputato, con conseguente limitazione del potere-dovere all'accertamento formale della figura di reato e al controllo dell'avvenuto pagamento della somma corrispondente all'entita' prevista dalla norma e dalle spese di giustizia. Per contro, nell'ipotesi prevista dall'art. 162 bis cod. pen., al giudice di merito è riconosciuto un ampio potere discrezionale, con riferimento alla valutazione del fatto materiale, alla sua gravita', alle conseguenze dannose o pericolose ed alla eventuale possibilita' di eliminazione delle stesse da parte dell'imputato. Ne consegue che la permanenze di conseguenza dannose o pericolose del reato, eliminabili dal contravventore, viene in evidenza ed ha efficacia ostativa al ricorso - ed all'ammissione - all'oblazione soltanto quando si verte nelle ipotesi previste dall'art. 162 bis cod. pen." (Cass. 3236/94).

 

E’ noto a Questo Ufficio che, secondo altro orientamento della Cassazione, l’oblazione ex art. 162 cod.pen. non sarebbe ammissibile in caso di reato permanente (il principio è stato enunciato da Cass. S.U. 12.10.93 in proc. Pulerà, ma con riferimento al pagamento della somma da versare per condono edilizio), la cui consumazione duri fino alla emissione della sentenza di primo grado.

Ciò premesso, si considera che nella fattispecie sussistano le condizioni per ammettere l’oblazione perché - data l’attività, come si diceva, stagionale, dell’autodromo - non è escluso che a periodi di consumazione permanente del reato, succedano periodi di non disturbo (fenomeno, questo, già considerato dalla giurisprudenza per il caso di reato abituale).

Non essendo quindi con certezza affermabile la attuale e costante consumazione del reato si ritiene che sussistano le condizioni di cui all’art. 162 cod.pen..

 

La derubricazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 659 cpv. cod.pen., infine, può essere disposta da Questo Giudice, ai sensi dell’art. 521/1 cod. proc. pen. in quanto la contestazione iniziale - riferita alla fattispecie principale di cui alla detta norma - include certamente anche il fatto, diverso, poi accertato in giudizio.

 

 

Date le condizioni economiche degli imputati - presidente della S.I.A.S. e direttore dell’autodromo - si ritiene applicabile alla fattispecie l’ipotesi di cui all’art. 133 bis cod.pen. con conseguente triplicazione del massimo della pena: per effetto di tale norma si fissa la somma da versare il lire 1.000.000 cadauno.

 

 

Si rimettono gli atti alla Autorità Comunale competente, per le motivazioni esposte in precedenza, per gli opportuni provvedimenti amministrativi che riterrà di adottare in ordine alla gestione dell’autodromo."

 

Considerato che in data 20.11.97 è stata versata la somma determinata a titolo di oblazione, oltre le spese (v. bollette n. 97014874 e 97014875).

 

Che sussistono, di conseguenza, le condizioni per dichiarare estinto il reato con sentenza da emettere d’ufficio ex art.129 cod. Proc. Pen.

 

 

P.Q.M.

 

applicato l’art. 162 cod.pen.:

  1. dichiara n.d.p. nei confronti di Bacciagaluppi Giuseppe e Ferrari Enrico essendo i reati loro rispettivamente ascritti estinti per intervenuta oblazione
  2. si comunichi al p.m.;

Si notifichi agli imputati e alle parti civili ai sensi dell’art.128 cod. Proc. Pen.

 

 

 

Monza, 29.11.1997

il Pretore

 

(firmato Enrico Manzi)