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SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE DELLE INDUSTRIE INSALUBRI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400; VISTO l’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; VISTA la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 3; VISTO l’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265; VISTO il regolamento generale sanitario approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45; VISTO l’articolo 64 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; VISTO l’articolo 7 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO l’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni; VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 1994; VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……; SENTITA la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …..; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………..; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del lavoro e dell’ambiente ; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di classificazione delle industrie insalubri. Art. 2 ( Elenco delle industrie insalubri ) 1. Le industrie o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in alcun modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco approvato dal Ministero della Sanità, sentiti il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, del Lavoro e della previdenza sociale, dell’Ambiente e dell’Interno. 2. L’elenco di cui al comma 1 e le sue variazioni, ai sensi dell’ articolo 3, sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica. E’ consentita la consultazione anche in via telematica. 3. Alla redazione dell’elenco provvede il Consiglio superiore di sanità. Art. 3 (Aggiornamento dell’elenco) 1. L’elenco, di cui all’articolo 2, viene aggiornato periodicamente sulla base di documentate segnalazioni o istanze avanzate da soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 2, apportandovi le aggiunte rese necessarie da nuovi impianti o metodi di fabbricazione. E’ possibile la cancellazione di tipologie di industrie che, alla luce di nuove e più avanzate tecnologie e sistemi di sicurezza, risultino non più insalubri o pericolose per la salute pubblica. 2. Le segnalazioni e le istanze di modifica sono indirizzate, anche per via telematica, al Ministero della sanità che, entro quindici giorni, le trasmette al Consiglio superiore di sanità ai fini dell’esame. 3. Il Consiglio superiore di sanità si esprime entro sessanta giorni. Art. 4 ( Ripartizione dell’elenco ) 1. L’elenco, di cui all’articolo 2, si suddivide in due classi. 2. La prima classe comprende le industrie che devono essere isolate in aree attrezzate e tenute lontane dalle abitazioni. L’attivazione di un’industria, iscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato solo se l’interessato ne dimostri l’innocuità alla salute del vicinato per i nuovi metodi introdotti o le speciali cautele adottate. 3. La seconda classe comprende le industrie che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Art. 5 (Disciplina comunale del procedimento) 1. Ai sensi dell’articolo 7 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’articolo 64 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i comuni determinano i criteri di localizzazione e le condizioni per l’attivazione delle industrie classificate insalubri, nonché la disciplina del relativo procedimento nel rispetto dei principi di cui agli articoli 6 e 7. Art. 6 (Procedure applicabili in assenza di disciplina comunale) 1. Anche in mancanza delle determinazioni di cui all’articolo 5 si provvede secondo le modalità e le procedure di cui ai seguenti commi. 2. Chiunque intenda attivare una fabbrica o un’industria compresa nell’elenco di cui all’articolo 2 deve presentare, anche su supporto informatico, istanza almeno quarantacinque giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti . 3. L’istanza deve essere presentata all’amministrazione comunale e, in particolare, laddove costituito , allo sportello unico, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e dell’articolo 3 del Decreto del Presidente delle Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, corredata da documentazione idonea a descrivere il ciclo produttivo e dall’elenco delle sostanze utilizzate nel ciclo lavorativo stesso. 4. L’amministrazione comunale si pronuncia sull’istanza entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, decorsi i quali l’istante può dare avvio all’attività, fatti salvi i poteri di controllo previsti dalla normativa vigente e quanto disposto dal comma 6. 5. Ai fini dell’assunzione delle decisioni, l’Amministrazione comunale si avvale dell’ASL, dell’ARPA e degli organismi tecnici a livello territoriale di cui intenda avvalersi. 6. Nei casi in cui non si ravvisi la presenza di tutte le condizioni necessarie a garantire la tutela della salute pubblica, l’amministrazione comunale può vietare l’attivazione dell’industria o, subordinarla all’adozione di particolari cautele e misure atte ad assicurare le condizioni richieste. In quest’ultimo caso, il titolare dell’impianto dovrà fornire, nei termini assegnatigli, opportuna prova dell’adozione delle misure richieste. Art. 7 ( Casi di esclusione ) 1. Si prescinde dall’istanza, dalle modalità e dalle procedure di cui agli articoli 5 e 6 nei casi in cui l’impresa è autorizzata o ha effettuato una comunicazione ai sensi di altre disposizioni normative che regolano procedimenti ai quali il comune abbia comunque preso parte. 2. Qualora ricorrano le ipotesi di cui al comma 1 e sia stata comunque presentata l’istanza di cui all’articolo 6, il comune, entro dieci giorni dalla presentazione della medesima, dà formale comunicazione al richiedente dell’esclusione dall’obbligo di acquisire l’assenso all’attivazione. Art. 8 (Sanzioni) 1. A coloro i quali attivino una fabbrica o un’industria compresa nell’elenco di cui all’articolo 2, in violazione degli obblighi disposti ai sensi dell’articolo 6, fatti salvi i casi di cui all’articolo 7, si applica la sanzione amministrativa da £.40.000 a £. 400.000 prevista dall’art. 216, comma 7, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. Art. 9 ( Abrogazioni) 1. Ai sensi dell’articolo 20 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n.59, sono abrogati: a) i commi da 1 a 6 dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; b) gli articoli 93, 94, 101, 102, 103, 104, 105 del regolamento generale sanitario approvato con Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45. Art. 10 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 1.3.2001