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Schema del regolamento di semplificazione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni nell'atmosfera (Allegato n. 1, proc. n. 109, legge n. 59/1977)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, all. 1, n. 109;
Visto l'articolo 101 comma 2, lettera c) del Dpr 24 luglio 1977, n. 616 con il quale è stato trasferito alle Regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla tutela dall'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolati;
Viste le norme di attuazione degli Statuti speciali delle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige;
Visto il Dpr 24 maggio 1988, n. 203 in materia di tutela della qualità dell'aria e la corrispondente normativa di attuazione;
Visto il Dpr 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;
Visto il Dlgs 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I, legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Dpr 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni che disciplina la localizzazione dogli impianti produttivi di beni e servizi;
Visto il Dlgs 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
Visto il Dlgs 4 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il Dpr 18 aprile 1994, n. 420: regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione e/o di deposito di oli minerali.
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del .........;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, 3° comma, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del………..;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…..
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato

EMANA

Il seguente regolamento

Articolo 1
Ambito di applicazione
l.
Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni nell'atmosfera provenienti dagli impianti produttivi di beni e servizi nell'ambito della disciplina contenuta nel Dpr 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nulla è innovato in relazione alla normativa prevista per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo agosto 1999, n. 372, nonché ai poteri dello Stato stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Si applica la normativa prevista dal Dpr 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.
2. Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.
3. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti di un dato intervallo di tempo che non devono essere superate.
4. Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per produrre beni e servizi e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.

Articolo 3
Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti comportanti emissioni in atmosfera
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 1, chi intende realizzare un nuovo impianto che comporti emissioni nell'atmosfera deve presentare domanda di autorizzazione all'ufficio dello sportello unico territorialmente competente, di cui al Dpr 20 ottobre 1998, n. 447, corredata dal relativo progetto, indicante ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni e il termine per la messa a regime dell'impianto medesimo. Al progetto deve essere allegata la documentazione tecnica prevista dalle disposizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, salute, sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, di competenza di organi nazionali, provinciali e comunali.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'ufficio dello sportello unico deve accertare, a mezzo dei competenti uffici regionali, che il progetto appresti misure idonee sia per prevenire l'inquinamento atmosferico, sia per contenere le emissioni nei limiti stabiliti. L'autorizzazione fissa la quantità e quali delle emissioni da determinarsi secondo le prescritte metodologie, il termine per la messa a regime degli impianti, la periodicità e la tipologia dei controlli comunque necessari.

Articolo 4
Messa a regime e in esercizio dei nuovi impianti
l.
Gli interessati, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio degli impianti, ne danno comunicazione alla Regione o alla diversa autorità prevista dalla legislazione regionale.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti gli interessati comunicano alla Regione o alla diversa autorità indicata dalla legge regionale i dati relativi alle emissioni intervenute nel periodo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto la Regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale accettano la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dall'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite. Ove le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, la Regione, prescrive le misure necessarie per riportare, entro un termine prefissato, le emissioni nei limiti prescritti.
4. Per gli accertamenti tecnici di cui al comma precedente, la Regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Articolo 5
Modifiche e trasferimento degli impianti
1.
Il procedimento previsto dal presente regolamento si applica, anche per:
a) la realizzazione, di modifiche sostanziali dell'impianto che comportino variazioni quantitative o qualitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dell'impianto in altra località.

Articolo 6
Procedure relative ad attività ad inquinamento poco significativo o a ridotto inquinamento atmosferico
1.
Sono considerate attività ad inquinamento "poco significativo" quelle elencate nell'allegato 1 del Dpr 25 luglio 1991.
2. Sono considerate attività a ridotto inquinamento atmosferico quelle elencate nell'allegato 2 al Dpr 25 luglio 1991:
a) che producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del Dpr 24 maggio 1988, n. 203;
b) che utilizzano nel ciclo di produzione materie prime ed ausiliarie che non superano le quantità o i requisiti indicati nell'allegato II al Dpr 25 luglio 1991.
3. I titolari di impianti nei quali si svolgono le attività previste nel precedente comma 1, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, devono presentare all'ufficio dello sportello unico apposita denuncia di inizio di attività attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla vigente normativa per tali tipi di emissioni.
4. Qualora risultino previamente disciplinati i presupposti e i requisiti necessari per la realizzazione degli impianti a ridotto inquinamento atmosferico, i titolari dei medesimi, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, possono presentare all'ufficio dello sportello unico apposita denuncia di inizio attività attestante la sussistenza degli stessi presupposti e requisiti.
5. L'inizio delle attività di cui ai commi 3 e 4 resta comunque subordinato alla previa acquisizione di pareri, comunicazioni e atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente in materia di urbanistica, sicurezza degli impianti e sul lavoro, tutela sanitaria e ambientale.
6. Entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia, a seguito di segnalazione dello sportello unico, la Regione, o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, anche avvalendosi degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 61, procedono d'ufficio alla verifica dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e possono disporre, se del caso, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione delle emissioni e la rimozione dei relativi effetti, salvo che all'interessato possa ordinarsi di conformare alla normativa vigente le stesse emissioni entro il termine fissato dall'amministrazione medesima.
7. Il presente articolo non si applica agli impianti che producono sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene o sostanze, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, individuate con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 2 del Dpr 24 maggio 1988, n. 203.
8. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornati gli elenchi delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo o a ridotto inquinamento atmosferico previsti negli allegati al Dpr 25 luglio 1991.

Articolo 7
Abrogazioni
1.
A norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e secondo quanto disposto dall'articolo 20, commi 4 e 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 15, 18 e 19 del Dpr 25 maggio 1988, n. 203.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.