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Raccomandazione CE331 del 04/04/2001

2001/331/CE: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3) e alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 gennaio 2001,

considerando quanto segue:

(1) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e i azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (4) e la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), relativa alla revisione di tale programma, hanno posto in evidenza l'importanza di attuare la normativa comunitaria in materia di ambiente attraverso il concetto di condivisione delle responsabilità.

(2) La comunicazione della Commissione al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo sull'attuazione della normativa comunitaria in materia di ambiente, del 5 novembre 1996, in particolare il paragrafo 29, ha proposto l'istituzione di linee guida a livello comunitario per facilitare gli Stati membri nell'esecuzione dei compiti ispettivi, riducendo le ampie disparità attualmente esistenti in materia tra gli Stati membri.

(3) Con la risoluzione del 7 ottobre 1997 sulla formulazione, l'attuazione e il rispetto del diritto comunitario dell'ambiente (6) il Consiglio ha chiesto alla Commissione di sottoporre all'ulteriore esame del Consiglio, basandosi in particolare sui lavori della Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (Implementation and Enforcement of Environmental Law - "IMPEL"), criteri minimi e/o linee guida per i compiti di ispezione svolti a livello nazionale e per le possibili modalità di controllo della loro esecuzione pratica da parte degli Stati membri, al fine di assicurare l'uniformità dell'applicazione pratica e del rispetto della normativa ambientale. La proposta della Commissione ha tenuto conto di un documento adottato dalla Rete IMPEL nel novembre 1997, intitolato "Criteri minimi per le ispezioni".

(4) La risoluzione del Parlamento europeo, del 14 maggio 1997, concernente una comunicazione della Commissione ha chiesto l'elaborazione di normative comunitarie in materia di ispezioni ambientali e il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno dato parere favorevole riguardo alla comunicazione della Commissione e hanno sottolineato l'importanza delle ispezioni ambientali.

(5) Vari sistemi e prassi di ispezione già esistenti negli Stati membri non dovrebbero essere sostituiti da un sistema di ispezione a livello comunitario, come stabilito nella risoluzione del Consiglio del 7 ottobre 1997 e gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità dei compiti di ispezione ambientale.

(6) L'Agenzia europea per l'ambiente può offrire una consulenza agli Stati membri in merito alla progettazione, alla creazione e all'ampliamento dei loro sistemi di controllo delle misure ambientali e può offrire un'assistenza alla Commissione e agli Stati membri per quanto attiene ai controlli delle misure ambientali mediante il sostegno alle attività di relazione, al fine di coordinare tali attività.

(7) L'esistenza di un sistema di ispezioni e il loro svolgimento costituiscono un deterrente alle violazioni ambientali poiché consentono alle autorità di individuare le infrazioni e i far rispettare la normativa ambientale mediante sanzioni o altri mezzi. Pertanto le ispezioni costituiscono un anello indispensabile della catena regolamentare ed uno strumento efficiente per contribuire ad un'attuazione più coerente e al rispetto della normativa ambientale in tutta la Comunità ed evitare distorsioni della concorrenza.

(8) Attualmente vi è una grande disparità nei sistemi e nei meccanismi di ispezione tra gli Stati membri in termini non solo di capacità di assolvere ai compiti ispettivi ma anche per quanto riguarda la portata e l'oggetto di tali compiti e perfino la loro stessa esistenza in alcuni Stati membri. Tale situazione non può essere ritenuta soddisfacente ai fini dell'attuazione, dell'applicazione pratica e del rispetto effettivi e più coerenti della normativa comunitaria in materia di protezione ambientale.

(9) È pertanto necessario fornire, in questa fase, linee guida sotto forma di criteri minimi da applicare come base comune nell'espletamento delle ispezioni ambientali negli Stati membri.

(10) La normativa ambientale comunitaria fa obbligo agli Stati membri di applicare i requisiti relativi a taluni emissioni, scarichi o attività. I criteri minimi relativi all'organizzazione e alla realizzazione delle ispezioni devono essere rispettati negli Stati membri, in un primo tempo, per tutti gli impianti industriali e altre imprese e strutture, le cui emissioni d'aria e/o scarichi d'acqua e/o attività di smaltimento o ricupero di rifiuti sono soggette al rilascio di autorizzazioni, permessi o licenze a norma del diritto comunitario.

(11) Le ispezioni dovrebbero svolgersi tenendo conto della ripartizione delle responsabilità negli Stati membri tra servizi addetti all'autorizzazione e servizi responsabili dell'ispezione.

(12) Per rendere questo sistema di ispezione efficiente, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le attività ispettive in campo ambientale siano pianificate in precedenza.

(13) Le visite in sito costituiscono un elemento importante delle attività di ispezione in campo ambientale.

(14) I dati e la documentazione forniti dai gestori industriali registrati nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit possono costituire un'utile fonte di informazione nell'ambito delle ispezioni ambientali.

(15) Per trarre conclusioni dalle visite in sito si devono redigere relazioni periodiche.

(16) Le relazioni sulle attività ispettive e l'accesso del pubblico a tali informazioni sono importanti per assicurare, attraverso la trasparenza, la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati all'attuazione della normativa ambientale comunitaria. L'accesso a tali informazioni deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (7).

(17) Gli Stati membri dovrebbero prestarsi reciprocamente assistenza sul piano amministrativo nell'attuare la presente raccomandazione. L'istituzione, da parte degli Stati membri in collaborazione con l'IMPEL, di relazioni e di sistemi di consulenza in materia di ispezioni e procedure ispettive contribuirebbero a promuovere le migliori pratiche nella Comunità.

(18) Gli Stati membri dovrebbero riferire al Consiglio e alla Commissione circa la loro esperienza in merito all'applicazione della presente raccomandazione e la Commissione terrà regolarmente informato il Parlamento europeo.

(19) La Commissione dovrebbe esaminare l'applicazione e l'efficacia della presente raccomandazione e riferire in materia al Parlamento europeo e al Consiglio al più presto possibile una volta ricevute le relazioni degli Stati membri.

(20) Si dovrebbero promuovere ulteriori lavori da parte dell'IMPEL e degli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, in materia di migliori pratiche circa le qualifiche e la formazione degli ispettori ambientali.

(21) Secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, e date le differenze tra i sistemi e i meccanismi di ispezione degli Stati membri, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere realizzati meglio da indirizzi stabiliti a livello comunitario.

(22) Sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente raccomandazione e tenuto conto dell'ulteriore lavoro dell'IMPEL nonché dei risultati dei sistemi previsti dalla presente raccomandazione, la Commissione dovrebbe adeguare, una volta ricevute le relazioni degli Stati membri, la portata e il contenuto dei criteri minimi e presentare altre proposte tra cui, se necessario, anche una proposta di direttiva,

___________

(1) GU C 169 del 16.6.1999, pag. 12.

(2) GU C 374 del 23.12.1999, pag. 48.

(3) Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 92), posizione comune del Consiglio del 30 marzo 2000 (GU C 137 del 16.5.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 1° febbraio 2001 e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001.

(4) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

(5) GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

(6) GU C 321 del 22.10.1997, pag. 1.

(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

___________

RACCOMANDANO:

I - Finalità

Gli Stati membri dovrebbero effettuare le ispezioni ambientali rispettando i criteri minimi da applicare all'organizzazione, alla realizzazione, al seguito dato e alla pubblicazione dei risultati di tali attività, rafforzando in tal modo la conformità con la normativa ambientale comunitaria e contribuendo ad assicurare che essa venga attuata e rispettata con maggiore coerenza in tutti gli Stati membri.

II - Ambito di applicazione e definizioni

1.a) La presente raccomandazione si applica alle ispezioni ambientali di tutti gli impianti industriali e di altre imprese e strutture le cui emissioni atmosferiche e/o i cui scarichi in ambiente idrico e/o le cui attività di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o a licenza ai sensi del diritto comunitario, fatte salve le disposizioni specifiche in materia di ispezioni previste dalla vigente normativa comunitaria.

b) Ai fini della presente raccomandazione tutti gli impianti e le altre imprese e strutture di cui alla lettera a) sono "impianti controllati".

2. Ai fini della presente raccomandazione le attività di "ispezione ambientale" comprendono, ove necessario:

a) il controllo e la promozione della conformità degli impianti controllati alle prescrizioni ambientali pertinenti stabilite dalla normativa comunitaria quale recepita nella normativa nazionale o applicata nell'ordinamento giuridico nazionale (in seguito denominati "prescrizioni del diritto comunitario");

b) il monitoraggio dell'impatto degli impianti controllati sull'ambiente per determinare la necessità di un'ispezione complementare o di un controllo in materia di applicazione (incluso il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni, dei permessi o delle licenze) al fine di garantire la conformità alle prescrizioni del diritto comunitario;

c) le attività necessarie ai fini di quanto precede, tra cui:

- visite in sito,

- controllo del rispetto degli standard di qualità ambientale,

- esame delle dichiarazioni e delle relazioni di audit ambientale,

- esame e verifica delle attività di monitoraggio effettuate direttamente dai gestori degli impianti controllati o per loro conto,

- valutazione delle attività ed operazioni effettuate presso gli impianti controllati,

- controllo dello stabilimento e delle pertinenti attrezzature (compresa l'idoneità della manutenzione) e dell'adeguatezza della gestione ambientale nel sito,

- controllo dei pertinenti registri tenuti dai gestori degli impianti controllati.

3. Le ispezioni ambientali, comprese le visite in sito, possono essere:

a) attività ordinarie, ovvero effettuate come parte di un programma di ispezioni, oppure

b) attività straordinarie, ovvero effettuate a seguito di reclami, in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza o nell'ambito di indagini relative ad incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze.

4.a) Le ispezioni ambientali possono essere effettuate dalle pubbliche autorità a livello nazionale, regionale o locale, istituite o designate dagli Stati membri e competenti per le materie oggetto della presente raccomandazione.

b) Gli organismi di cui alla lettera a) possono, ai sensi della rispettiva legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente raccomandazione, sotto la loro autorità e supervisione, a qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico o privato, purché esso non abbia alcun interesse privato nel risultato delle ispezioni che effettua.

c) Gli organismi di cui alle lettere a) e b) sono definiti "autorità ispettive".

5. Ai fini della presente raccomandazione il "gestore di un impianto controllato" è qualsiasi privato cittadino o soggetto dotato di personalità giuridica che gestisce o controlla l'impianto controllato o, ove ciò sia previsto dalla legislazione nazionale, al quale è stato concesso per delega il potere decisionale economico sul funzionamento tecnico dell'impianto controllato.

III - Organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali

1. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che lo scopo delle ispezioni ambientali sia conseguire un elevato livello di protezione ambientale e a tal fine dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che le ispezioni ambientali degli impianti controllati siano organizzate ed eseguite in conformità dei punti da IV a VIII della presente raccomandazione.

2. Gli Stati membri si prestano reciprocamente assistenza sul piano amministrativo per attuare le linee guida della presente raccomandazione scambiandosi le informazioni pertinenti e, ove opportuno, i funzionari ispettivi.

3. Al fine di impedire pratiche transfrontaliere illecite in materia ambientale gli Stati membri dovrebbero promuovere, in collaborazione con la rete IMPEL, il coordinamento delle ispezioni con riguardo agli impianti e alle attività che possano avere rilevante impatto transfrontaliero.

4. Al fine di promuovere le migliori pratiche in tutta la Comunità, gli Stati membri, in collaborazione con la rete IMPEL, possono prendere in considerazione l'istituzione di un sistema in base al quale essi riferiscono e offrono consulenza in merito agli ispettorati e alle procedure d'ispezione applicate nei rispettivi paesi, tenendo debitamente conto dei sistemi e contesti diversi nei quali operano, e riferiscono agli Stati membri interessati circa le loro conclusioni.

IV - Piani relativi alle ispezioni ambientali

1.Gli Stati membri dovrebbero assicurare la pianificazione anticipata delle attività di ispezione ambientale, tenendo a disposizione in ogni momento uno o più piani di ispezione ambientale che coprano tutto il territorio dello Stato membro e gli impianti controllati ivi ubicati. Tali piani dovrebbero essere accessibili al pubblico, conformemente alla direttiva 90/313/CEE.

2. I piani possono essere stabiliti a livello nazionale, regionale o locale, ma gli Stati membri dovrebbero assicurare che essi si applichino a tutte le ispezioni ambientali degli impianti controllati presenti sul loro territorio e che le autorità di cui al punto II, paragrafo 4, siano designate per realizzare tali ispezioni.

3. I piani delle ispezioni ambientali dovrebbero essere redatti in base a quanto segue:

a) le prescrizioni del diritto comunitario da rispettare;

b) un registro degli impianti controllati all'interno dell'area del piano;

c) una valutazione generale dei principali problemi ambientali dell'area del piano ed una valutazione generale dell'osservanza delle prescrizioni del diritto comunitario da parte degli impianti controllati;

d) eventuali dati sulle precedenti attività ispettive e dati da queste derivati.

4. I piani delle ispezioni ambientali dovrebbero:

a) essere adeguati ai compiti ispettivi svolti dalle autorità competenti e tenere conto degli impianti controllati interessati e dei rischi e degli impatti ambientali provocati dalle emissioni e dagli scarichi da essi provenienti;

b) tenere conto delle informazioni pertinenti disponibili in relazione a siti specifici o tipi di impianti controllati, come le relazioni redatte dai gestori degli impianti controllati per le autorità, i dati relativi al controllo interno, le informazioni di audit e dichiarazioni ambientali, in particolare quelle prodotte dagli impianti controllati registrati in conformità del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), i risultati delle ispezioni precedenti e le relazioni sul controllo della qualità ambientale.

5. I piani di ispezione ambientale dovrebbero come minimo:

a) definire l'area geografica d'applicazione, che può comprendere in tutto o in parte il territorio di uno Stato membro;

b) coprire un determinato periodo di tempo, ad esempio un anno;

c) prevedere disposizioni specifiche di revisione;

d) indicare i siti specifici o di tipi di impianti controllati interessati;

e) prevedere programmi di ispezioni ambientali ordinarie, tenuto conto dei rischi ambientali; detti programmi dovrebbero comprendere, ove opportuno, la frequenza delle visite in sito per i vari tipi di impianti controllati specificati;

f) prevedere e definire le procedure per le ispezioni ambientali straordinarie da attuare in caso di reclami, incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze e ai fini del rilascio di permessi;

g) prevedere il coordinamento fra le diverse autorità ispettive, ove necessario.

V - Visite in sito

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire che in tutte le visite in sito siano rispettati i criteri seguenti:

a) congrua verifica della conformità alle prescrizioni del diritto comunitario applicabili all'ispezione in questione;

b) scambio di informazioni sulle rispettive attività e, per quanto possibile, coordinamento delle visite in sito e delle altre attività di ispezione ambientale nel caso di visite in sito eseguite da più di un'autorità ispettiva;

c) descrizione dei risultati delle visite in sito nelle relazioni redatte in conformità del punto VI e, se necessario, scambio di queste informazioni tra le autorità competenti per le ispezioni e l'osservanza delle norme nonché altre autorità a livello nazionale, regionale e locale;

d) regolare diritto d'accesso ai siti e alle informazioni, ai fini delle ispezioni ambientali, per gli ispettori e per l'altro personale addetto alle visite in sito.

2. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le visite in sito siano effettuate periodicamente dalle autorità ispettive nel quadro delle loro ispezioni ambientali ordinarie e che in tali visite siano applicati i seguenti criteri aggiuntivi:

a) va esaminata la gamma completa dei pertinenti impatti ambientali, secondo le prescrizioni del diritto comunitario applicabili, dei programmi di ispezione ambientale e dell'organizzazione interna degli organismi ispettivi;

b) le visite in sito dovrebbero promuovere e approfondire le conoscenze e la comprensione da parte dei gestori delle pertinenti prescrizioni del diritto comunitario, dei punti vulnerabili dell'ambiente e dell'impatto ambientale delle loro attività;

c) devono essere presi in considerazione i rischi e gli impatti per l'ambiente dell'impianto controllato al fine di valutare l'efficacia degli attuali requisiti per l'autorizzazione, il permesso o la licenza e stabilire se sia necessario migliorarli o modificarli.

3. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire la realizzazione di visite in sito straordinarie nelle seguenti circostanze:

a) indagini da parte delle pertinenti autorità ispettive in caso di reclami ambientali di notevole importanza, non appena esse ne siano venute a conoscenza;

b) indagini relative a gravi incidenti ambientali, inconvenienti o inadempienze, non appena le pertinenti autorità ispettive ne siano venute a conoscenza;

c) ove opportuno, per stabilire se, e a quali condizioni, rilasciare per la prima volta un'autorizzazione, un permesso o una licenza per un processo o attività presso un impianto controllato o il sito proposto a tale scopo oppure per accertare la conformità ai requisiti per l'autorizzazione, il permesso o la licenza dopo il rilascio e prima dell'avvio dell'attività;

d) ove opportuno, prima del nuovo rilascio, rinnovo o modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza.

VI - Relazioni e conclusioni a seguito delle visite in sito

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità ispettive elaborino o conservino in archivi di dati e in modo identificabile dopo ogni visita in sito i dati relativi alle ispezioni e le conclusioni raggiunte sull'osservanza delle prescrizioni del diritto comunitario, una valutazione al riguardo e una conclusione sulla necessità di ulteriori azioni, come ad esempio procedure di controllo dell'applicazione, comprese sanzioni, il nuovo rilascio o la modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza o ulteriori attività di ispezione, comprese ulteriori visite in sito. Le relazioni dovrebbero essere messe a punto il più presto possibile.

2. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le relazioni sulle visite in sito siano correttamente registrate per iscritto e conservate in una base di dati facilmente accessibile. Le relazioni complete o, ove ciò non fosse possibile, le loro conclusioni, sono comunicate al gestore dell'impianto controllato in questione e messe a disposizione del pubblico conformemente alla direttiva 90/313/CEE. Le relazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico entro due mesi dallo svolgimento dell'ispezione.

VII - Indagini in caso di incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le indagini in caso di incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze della legislazione comunitaria, di cui le autorità vengono a conoscenza mediante reclamo o altro mezzo, siano effettuate dalla pertinente autorità in modo da:

a) chiarire le cause dell'evento e il suo impatto sull'ambiente nonché, ove opportuno, la responsabilità, anche civile, dell'evento e delle sue conseguenze inviando le conclusioni all'autorità responsabile dell'applicazione, se diversa da quella preposta all'ispezione;

b) ridurre e, ove possibile, porre rimedio agli impatti ambientali dell'evento determinando le azioni appropriate che il gestore (i gestori) e le autorità devono intraprendere;

c) determinare le azioni da intraprendere per evitare ulteriori incidenti, inconvenienti e inadempienze;

d) se necessario, adottare misure di applicazione o sanzioni;

e) accertarsi che il gestore prenda adeguate misure per dare seguito all'ispezione.

VIII - Relazione a livello generale sulle attività ispettive in campo ambientale

1. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente raccomandazione entro due anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, utilizzando, per quanto possibile, i dati resi disponibili dalle autorità ispettive regionali e locali.

2. Tali relazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico e comprendere in particolare quanto segue:

a) dati sul personale e sulle altre risorse di cui dispongono le autorità ispettive;

b) dettagli sul ruolo e l'operato delle autorità ispettive per l'elaborazione e l'attuazione dei pertinenti piani di ispezione;

c) dati schematici sulle ispezioni ambientali effettuate, compreso il numero di visite in sito effettuate, la percentuale di impianti controllati ispezionati (per tipo) e una stima del tempo necessario per ispezionare tutti gli impianti controllati del tipo in questione;

d) i dati sintetici sul grado di conformità degli impianti controllati alle prescrizioni del diritto comunitario, quale risulta dalle ispezioni eseguite;

e) un quadro riassuntivo, con dati quantitativi, delle azioni intraprese a seguito di seri reclami, incidenti, inconvenienti e inadempienze;

f) una valutazione del successo o del fallimento dei piani di ispezione in relazione all'attività dell'organismo ispettivo, con eventuali raccomandazioni per i piani futuri.

IX - Valutazione ed evoluzione della raccomandazione

1. La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia della presente raccomandazione al più presto dopo aver ricevuto le relazioni dagli Stati membri di cui al punto VIII, allo scopo di adeguare la portata dei criteri minimi alla luce dell'esperienza acquisita con la loro applicazione e tenendo conto di ogni ulteriore contributo delle parti interessate, incluse la rete IMPEL e l'Agenzia europea per l'ambiente. La Commissione dovrebbe quindi presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se opportuno, di una proposta di direttiva. Il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno senza indugio tale proposta.

2. La Commissione è invitata a elaborare al più presto, in collaborazione con la rete IMPEL e altre parti interessate, criteri minimi in materia di qualificazione degli ispettori ambientali autorizzati a effettuare le ispezioni per conto delle autorità ispettive oppure sotto la loro autorità o supervisione.

3. Gli Stati membri dovrebbero definire quanto prima, in collaborazione con la rete IMPEL, la Commissione ed altre parti interessate, programmi di formazione, al fine di soddisfare la domanda di ispettori ambientali qualificati.

X - Attuazione

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito all'attuazione della presente raccomandazione comunicando contemporaneamente i particolari relativi ai meccanismi di ispezione ambientale già esistenti o previsti non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N.FONTAINE

 

Per il Consiglio

Il Presidente

B.ROSENGREN