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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE
1. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA
1.1 Considerazioni generali
In tutti gli Stati membri le autorità pubbliche e altri organismi adottano sovente decisioni che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente, oltre che sulla salute e sul benessere delle persone. La legislazione comunitaria nel settore dell'ambiente comprende disposizioni che riguardano decisioni di questo tipo, come la direttiva 85/337/CEE [1] del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (la cosiddetta "direttiva sulla VIA") e la direttiva 96/61/CE [2] del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (nota anche come "direttiva IPPC").
[1] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40, modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).
[2] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
È ormai evidente che un'efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di ambiente presenta vari benefici: consente ai cittadini di esprimere pareri e timori che possono essere importanti per le decisioni da adottare e ai responsabili di tali decisioni di tenerne conto; questo, a sua volta, aumenta la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuisce a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali.
Per questo motivo la Commissione ritiene che vada incoraggiata la partecipazione del pubblico al processo decisionale. Oltre alla partecipazione dei singoli cittadini, occorre incentivare anche quella delle associazioni, delle organizzazioni e dei gruppi di tali persone o di parti del pubblico, ed in particolare delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.
L'importanza di incentivare maggiormente la partecipazione del pubblico alle decisioni adottate in campo ambientale è stata riconosciuta a livello internazionale nel contesto della convenzione UNECE sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione all'attività decisoria e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (nota come "convenzione di Aarhus"), sottoscritta dalla Comunità il 25 giugno 1998 e firmata anche da tutti gli Stati membri. La Comunità intende ratificarla, ma prima di procedere in tal senso, secondo la prassi abituale, le disposizioni attinenti contenute nel diritto comunitario devono essere allineate alle disposizioni della convenzione. La presente proposta di direttiva unica che modifica alcune direttive esistenti rappresenterà un contributo al processo descritto.
1.2 Obiettivi ambientali da realizzare
L'articolo 2 del trattato CE stabilisce che la Comunità ha il compito di promuovere un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo. A tal fine la Comunità deve includere una politica nel settore dell'ambiente (articolo 3, paragrafo 1, lettera l) del trattato CE), che dovrebbe contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse umane;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
La partecipazione del pubblico all'attività decisoria in campo ambientale aiuta a conseguire questi fini, migliora la qualità delle decisioni rendendo i risultati finali più accettabili per l'opinione pubblica e contribuisce infine a sensibilizzare maggiormente i cittadini e a creare un interesse per le tematiche ambientali.
Poiché, infine, molte decisioni ambientali hanno un carattere transfrontaliero, è vivamente auspicabile adottare un approccio armonizzato su scala comunitaria alle procedure che determinano la partecipazione del pubblico, per evitare discriminazioni tra i cittadini dei vari Stati membri.
Allineando il diritto comunitario alle disposizioni pertinenti della convenzione di Aarhus, la presente proposta rappresenta un elemento del processo che dovrebbe portare alla ratifica della convenzione da parte della Comunità.
2. SCELTA E GIUSTIFICAZIONE DELLA BASE GIURIDICA
Come sottolineato in precedenza, la proposta mira a promuovere gli obiettivi della politica comunitaria in materia di ambiente enunciati all'articolo 174 del trattato CE. Essa è pertanto fondata sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato (procedura di codecisione), che è la base giuridica specifica applicabile alla politica comunitaria nel settore dell'ambiente.
3. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
3.1 Quali sono gli obiettivi dell'azione prevista rispetto agli obblighi dell'Unione europea-
Ai sensi dell'articolo 2 del trattato CE, la Comunità ha il compito di promuovere un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo. A tal fine, dalla metà degli anni '70 la Comunità ha accumulato un notevole acquis in campo ambientale.
Il diritto comunitario in materia di ambiente riguarda sia gli Stati membri sia la Commissione. Da un lato, gli Stati membri sono responsabili di attuare e di garantire l'esecuzione della legislazione ambientale comunitaria; dall'altro, la Commissione ha il compito di sorvegliare il recepimento, la conformità e l'effettiva applicazione della legislazione, in particolare alla luce dei poteri che le sono conferiti ai sensi degli articoli 211, 226 e 228 del trattato CE. Una più ampia partecipazione dei cittadini all'attività decisoria in campo ambientale contribuisce ad aumentare la sensibilità nei confronti dei temi ambientali, migliorando in tal modo la protezione e la qualità dell'ambiente in tutta la Comunità.
In aggiunta a tali considerazioni, nel giugno del 1998 la Comunità ha sottoscritto la convenzione di Aarhus, che adesso è stata firmata anche da tutti gli Stati membri. Con questo atto la Comunità ha dimostrato il proprio impegno a rafforzare l'efficacia della sua politica ambientale, in particolare attraverso una maggiore sensibilizzazione del pubblico ed un suo più ampio coinvolgimento nelle decisioni. La ratifica della convenzione di Aarhus è pertanto una priorità politica per la Commissione.
La presente proposta intende portare avanti l'allineamento del diritto comunitario alle disposizioni della convenzione di Aarhus che riguardano la partecipazione dei cittadini: essa consentirà alla Commissione di adempiere ai propri obblighi internazionali e aprirà la strada alla ratifica della convenzione da parte della Comunità europea.
3.2 Qual è la dimensione comunitaria del problema-
La Comunità ha prodotto una consistente legislazione in campo ambientale al fine di realizzare gli obiettivi ambientali istituiti nel trattato CE. La direttiva sulla VIA e, in misura minore, la direttiva IPPC contengono disposizioni in materia di informazione e di consultazione del pubblico prima dell'adozione delle decisioni in questione; esse rappresentano un buon punto di partenza ma devono essere perfezionate. Inoltre, l'aspetto riguardante la partecipazione del pubblico deve essere introdotto anche in altre direttive del settore ambientale.
Mentre aumentano i timori del pubblico riguardo all'ambiente, i cittadini desiderano giustamente avere un peso nell'adozione di decisioni importanti che hanno ripercussioni sulla loro vita e su quella delle generazioni future. Molto spesso i problemi ambientali hanno una connotazione transfrontaliera: i cittadini, le ONG e l'opinione pubblica in generale dovrebbero poter partecipare al processo decisionale in campo ambientale alle stesse condizioni e agli stessi termini di base in tutta la Comunità e per realizzare tale obiettivo è pertanto necessaria un'azione comunitaria.
3.3 Qual è la soluzione più efficace se si raffrontano i mezzi dell'Unione europea con quelli degli Stati membri-
L'intervento a livello comunitario si rivela necessario per garantire che le procedure di base che disciplinano la partecipazione del pubblico al processo decisionale nel settore dell'ambiente siano uniformi in tutti gli Stati membri, cosicché i benefici di una tale partecipazione si risentano in tutta la Comunità oltre che nei casi che presentano una connotazione transfrontaliera. L'azione comunitaria è infine necessaria per consentire la ratifica della convenzione di Aarhus da parte della Comunità.
La presente proposta istituisce le disposizioni minime necessarie per garantire un'efficace partecipazione del pubblico al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal trattato CE nel settore ambientale e lascia agli Stati membri la facoltà di definire le modalità pratiche dettagliate, alla luce del principio della sussidiarietà.
3.4 Quale sarebbe il costo dell'inazione-
L'inazione significherebbe che la Comunità non sarebbe in grado di ratificare la convenzione di Aarhus e dunque di adempiere agli obblighi assunti in campo internazionale.
3.5 Quali modalità d'azione sono a disposizione dell'Unione europea per realizzare gli obiettivi-
L'allineamento dell'attuale legislazione comunitaria alle disposizioni dell'articolo 6 della convenzione di Aarhus impone la modifica della direttiva sulla VIA e della direttiva IPPC. (Era stata presa in esame anche la possibilità di prevedere la partecipazione del pubblico nell'ambito di alcune autorizzazioni concesse ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane [3], visto che attualmente essa non prevede alcuna procedura specifica in tal senso. Poiché tutte le autorizzazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della convenzione saranno soggette comunque ad una valutazione dell'impatto ambientale, non si è ritenuto necessario modificare anche quella direttiva).
[3] GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40, modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).
Ai sensi dell'articolo 7 della convenzione è necessario promuovere la partecipazione dei cittadini alla preparazione e alla revisione dei piani e dei programmi che devono essere predisposti nell'ambito di una serie di direttive in vigore. La proposta di direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale ("proposta sulla VAS") e la direttiva adottata di recente dal Parlamento europeo e dal Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (la cosiddetta "direttiva quadro sulle acque") [4] contengono già disposizioni conformi all'articolo 7 e riguardano un certo numero di piani e di programmi. Per altri piani e programmi che rientrano chiaramente nel campo ambientale è necessario prevedere la partecipazione del pubblico.
[4] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (non ancora pubblicata nella GU).
Alla luce di quanto esposto, gli obiettivi in questione possono essere realizzati solo con l'adozione di una o più direttive; in termini di tempo e di risorse si ritiene tuttavia più pratico ed efficace riunire tutte le disposizioni necessarie per allineare la legislazione comunitaria agli articoli 6 e 7 della convenzione in un'unica direttiva.
3.6 Proporzionalità
Quando nella direttiva sulla VIA e nella direttiva IPPC sono state inserite disposizioni per garantire una certa partecipazione del pubblico si è ritenuto che l'azione comunitaria sotto forma di atto legislativo fosse adeguata all'obiettivo da conseguire. Le disposizioni in questione definivano i requisiti minimi e lasciavano agli Stati membri la facoltà di definire nei dettagli le modalità pratiche. Le disposizioni contenute nella presente proposta devono essere sviluppate e aggiornate facendo riferimento alla convenzione di Aarhus, ma l'impostazione di base deve essere mantenuta.
4. COSTI DI ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PER GLI STATI MEMBRI
Poiché tutti gli Stati membri singolarmente e la Comunità nel suo insieme hanno già sottoscritto la convenzione e la Commissione intende ratificarla, la proposta non genera costi supplementari per gli Stati membri oltre a quelli che deriverebbero dall'attuazione delle disposizioni della convenzione nel diritto nazionale.
La proposta definisce le disposizioni generali risultanti dalla convenzione di Aarhus, ma lascia agli Stati membri la facoltà di attuarle in base alle loro situazioni specifiche, soluzione che si profila efficace anche sotto il profilo della sussidiarietà.
Partendo da tali premesse non si è proceduto ad una valutazione globale dei costi di attuazione. Si prevedono tuttavia costi connessi con la diffusione delle informazioni e con le attività di volgarizzazione, senza contare quelli relativi all'organizzazione e all'analisi dei contributi derivanti dalla partecipazione dei cittadini e l'eventuale introduzione di alternative alle proposte legislative iniziali. Per una gestione efficiente ed efficace della partecipazione del pubblico al processo decisionale in campo ambientale sarà inoltre necessario procedere ad un'analisi dei flussi di informazioni e delle attività decisorie esistenti, per stabilire come adeguarli o modificarli al meglio; anche in questo caso non si tratta di operazioni a costo zero. Ma anche i benefici connessi con la partecipazione dei cittadini alle decisioni adottate in campo ambientale sono apprezzabili, in quanto sarà possibile individuare più precisamente le esigenze che dovranno essere affrontate dalle politiche del settore.
Dalle valutazioni effettuate sulle disposizioni in vigore in materia di partecipazione dei cittadini alle attività decisorie in campo ambientale [5] emerge che tale partecipazione presenta vari benefici: disincentiva la presentazione di proposte di scarsa qualità, riduce la quantità di documenti a valle, sostiene l'innovazione, aiuta i responsabili ad adottare decisioni migliori, crea fiducia nelle comunità interessate, evita o risolve conflitti onerosi e riduce sforzi superflui. Infine, l'adozione di decisioni migliori - cioè decisioni che soddisfino le esigenze della collettività, riducendo al minimo l'impatto negativo sull'ambiente - richiedono una prospettiva integrata, che si può garantire solo coinvolgendo la collettività nel senso più ampio del termine.
[5] (The US) National Environmental Policy Act - A Study of Its Effectiveness after Twenty-Five Years (Legge sulla politica ambientale nazionale (USA) - Studio sull'efficacia a venticinque anni dall'adozione), Council on Environmental Quality, Ufficio del Presidente, gennaio 1997, http://ceq.eh.doe.gov/nepa/nepa25fn.pdf.
Le valutazioni citate in precedenza hanno tuttavia messo in evidenza anche il fatto che i benefici possono concretizzarsi solo se gli enti deputati sono in grado di individuare sistematicamente, e di raggiungere, i cittadini maggiormente colpiti da una proposta, raccogliendo informazioni ed idee e rispondendo ai loro contributi modificando concretamente le decisioni o proponendo alternative. Sarà possibile evitare costi e ritardi, oltre che aumentare al massimo i benefici, se gli enti in questione consulteranno in maniera proattiva il pubblico prima di adottare qualsiasi decisione e adegueranno le procedure decisionali di cui dispongono in modo da favorire la partecipazione dei cittadini, ad esempio preparando documenti sintetici e chiari ai fini della pubblica consultazione e introducendo progetti di formazione adattati per gli addetti degli enti stessi. L'efficacia e l'efficienza della partecipazione del pubblico dipendono fortemente dall'integrazione delle procedure connesse con il processo nella pianificazione strategica degli enti interessati (se aggiunte alla fine della catena esse sarebbero infatti meno efficaci).
Dall'esperienza acquisita in materia di partecipazione dei cittadini emerge anche che il controllo dell'efficacia delle disposizioni in vigore aumenta le probabilità che queste non solo vengano utilizzate al meglio, ma che vengano anche perfezionate nel tempo. Per questo motivo sarebbe opportuno che gli Stati membri raccogliessero sistematicamente informazioni su aspetti quali l'impatto delle procedure di partecipazione dei cittadini sull'esito finale delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, dei piani e dei programmi e ancora sulla frequenza e sui costi effettivi delle procedure di contestazione della legittimità di atti o di omissioni soggetti alle disposizioni in materia di partecipazione pubblica proposte.
5. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE
Nel giugno del 2000 i servizi della Commissione hanno inviato un documento di lavoro nel quale presentavano le principali proposte per allineare la legislazione comunitaria alle disposizioni del secondo pilastro della convenzione. Sulla base di tale documento il 22 giugno 2000 si sono tenute riunioni di consultazione con le ONG e con i rappresentanti dell'industria e il 10 luglio 2000 con i rappresentanti degli Stati membri. In generale, il documento di lavoro è stato accolto positivamente e la Commissione ha tenuto conto dei commenti presentati, inserendoli, ove opportuno, nel testo della proposta.
Alla riunione di consultazione erano presenti le seguenti ONG:
Bird Life International
UEA (Ufficio europeo dell'ambiente)
World Wildlife Fund.
L'UEA ha presentato anche osservazioni scritte.
Alla riunione di consultazione erano presenti i seguenti rappresentanti dell'industria:
CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica)
EUREAU (Unione delle associazioni delle aziende distributrici d'acqua dei paesi membri delle Comunità europee)
Eurocommerce
European Property Federation
Industria mineraria tedesca.
Il CEFIC, l'EUREAU e la FEPORT (Federation of European Private Port Operators) hanno presentato anche commenti per iscritto.
Oltre a partecipare alla riunione dei rappresentanti degli Stati membri del 10 luglio, l'Austria, la Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno presentato anche commenti per iscritto.
6. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA
6.1 Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi (articolo 1)
6.1.1 Obiettivo
L'articolo 7 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini ai piani, ai programmi e alle politiche relativi all'ambiente. Per decidere quale disposizione utilizzare per allineare la legislazione comunitaria in materia di ambiente al suddetto articolo, la Commissione ha esaminato la normativa comunitaria in vigore nel settore e ha tenuto conto dei pareri espressi dagli Stati membri alla prima riunione delle parti firmatarie della convenzione (Moldova, aprile 1999) sulle intenzioni delle parti, in particolare riguardo agli articoli 6 e 7 della convenzione medesima. Si è inoltre tenuto conto delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico contemplate nella proposta di direttiva sulla VAS e nella direttiva quadro in materia di acque adottata di recente.
La Commissione ritiene che l'esortazione contenuta alla fine dell'articolo 7 a favore della partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche sia una regola non vincolante, che non implica la necessità di legiferare a livello comunitario.
Per questo motivo, ai fini dell'allineamento della legislazione in vigore all'articolo 7 della convenzione, la proposta prevede che venga istituita una procedura in materia di partecipazione del pubblico in relazione ad alcune direttive che comportano la stesura di piani e di programmi chiaramente connessi con l'ambiente. Si sta tuttora valutando se sia necessario modificare altre normative comunitarie e, in tal caso, quali siano le migliori modalità per farlo.
6.1.2 Proposta
La proposta dispone una procedura in materia di partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi che devono essere elaborati ai sensi della seguente legislazione comunitaria:
a) articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti [6];
[6] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39, modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio (GU L 78 del 18.3.1991, pag. 32).
b) articolo 6 della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose [7];
[7] GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38, modificata dalla direttiva 98/101/CE (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1) e integrata dalla direttiva 93/86/CEE (GU L 264 del 23.10.1993, pag. 51).
c) articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [8];
[8] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
d) articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [9];
[9] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20, modificata dalla direttiva 94/31/CE del Consiglio (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
e) articolo 14 della direttiva 94/62/CE del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [10];
[10] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
f) articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente [11] (compresi i piani di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 5, paragrafi 4 e 5 della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo [12]);
[11] GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.
[12] GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.
g) articolo 14 della direttiva 99/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti [13].
[13] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
La proposta prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che al pubblico vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione e al riesame dei piani e dei programmi citati in precedenza. A tal fine, per "pubblico" s'intende la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione di Aarhus.
A tal fine, gli Stati membri garantiscono che:
a) il pubblico sia informato (attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata) di eventuali proposte in relazione ai piani o ai programmi in questione o al loro riesame e che le informazioni relative a tali proposte siano rese accessibili al pubblico;
b) il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;
c) nelle decisioni si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico.
La definizione delle modalità specifiche di tale partecipazione, compresa l'identificazione dei cittadini ammessi a partecipare, è demandata agli Stati membri, che devono tener conto degli obiettivi della proposta, ed in particolare garantire un'ampia partecipazione del pubblico, comprese le ONG che promuovono la protezione dell'ambiente, in considerazione delle circostanze specifiche del caso. Vista l'importanza ai fini di garantire una partecipazione efficace dei cittadini, la proposta contempla una disposizione specifica riguardante la definizione di scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi richieste della partecipazione del pubblico.
6.2 Modifica della direttiva sulla VIA (articolo 2)
6.2.1 Obiettivo
L'articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione e alle attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente. L'elenco delle attività contenuto nell'allegato I della convenzione si è ampiamente ispirato alle attività inserite nell'allegato I della direttiva sulla VIA e nell'allegato I della direttiva IPPC. In vista della ratifica della convenzione da parte della Comunità, è necessario modificare le direttive in questione per garantirne la totale compatibilità con l'articolo 6 della convenzione.
La direttiva sulla VIA stabilisce che, per i progetti che possono avere un notevole impatto ambientale (e definiti all'articolo 4 della direttiva), siano previste un'autorizzazione (cfr. articolo 1 della direttiva) e una valutazione del relativo impatto. La "valutazione dell'impatto ambientale" è trattata in dettaglio negli articoli da 5 a 10 della direttiva. L'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva stabilisce che la valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti o in altre procedure istituite appositamente per raggiungere gli obiettivi della direttiva in questione.
La presente proposta intende concentrarsi sugli aspetti essenziali della convenzione, per estendere o garantire il diritto del pubblico a partecipare all'attività decisoria in alcune situazioni riguardanti l'ambiente. In base alla natura della direttiva proposta e alla luce del principio di sussidiarietà, non si è ritenuto necessario inserire tutte le indicazioni specifiche contenute nella convenzione, anche perché alcune di esse possono essere interpretate come esempi di buona prassi o servono ad illustrare le differenze tra gli ordinamenti giuridici delle parti firmatarie della convenzione.
6.2.2 Definizioni (articolo 2, paragrafo 1)
Ai fini delle disposizioni sostanziali introdotte successivamente, nella direttiva sulla VIA è stata inserita la definizione di "pubblico" sulla base di quella contenuta nell'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione di Aarhus. Anche la definizione di "pubblico interessato" si ispira a quella dell'articolo 2, paragrafo 5 della convenzione, anche se è stata opportunamente adeguata ai fini di questa particolare direttiva. Per questo motivo, nel testo il "pubblico interessato" sono i cittadini che subiscono o possono subire gli effetti della procedura di autorizzazione o che vantano interessi rispetto a tale procedura.
6.2.3 Partecipazione del pubblico (articolo 2, paragrafi 2 e 3)
L'articolo 6 della direttiva sulla VIA prevede già una forma di consultazione e di informazione dei cittadini; l'articolo 8 tratta l'aspetto della partecipazione riguardante i risultati delle consultazioni, che devono essere presi debitamente in considerazione, mentre l'articolo 9 riguarda le informazioni sulla decisione finale adottata.
Le disposizioni della direttiva devono essere allineate maggiormente con quelle contenute nell'articolo 6 della convenzione. Per questo motivo nella presente proposta i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva sulla VIA vengono sostituiti da un nuovo testo ispirato all'articolo 6 della convenzione. Il nuovo articolo 6, paragrafo 2 qui proposto stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che al pubblico interessato vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla procedura di autorizzazione. Nel recepire questa disposizione gli Stati membri potranno adottare misure di ampia portata ed innovative, posto che la proposta si limita a fissare i requisiti minimi.
Il nuovo paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva stabilisce essenzialmente che il pubblico debba ottenere informazioni sui seguenti elementi (tratti dall'articolo 6, paragrafo 2 della convenzione di Aarhus):
a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che esista una valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliera;
c) informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
d) la natura delle decisioni ipotizzabili o dell'eventuale progetto di decisione;
e) le eventuali informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 5 della direttiva sulla VIA;
f) i principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel corso della procedura di autorizzazione, compresi eventuali pareri espressi sulla domanda dalle autorità o dagli enti eventualmente consultati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva;
g) l'indicazione dei tempi e del luogo dove può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali è resa disponibile;
h) le modalità precise di partecipazione e consultazione del pubblico contenute nella legislazione nazionale.
Il pubblico in generale deve essere informato di questi elementi, per dare ai cittadini e alle organizzazioni l'opportunità di sapere se subiscono gli effetti della procedura di autorizzazione in questione o se hanno un interesse al riguardo. Si presume, tuttavia, che le modalità precise stabilite dagli Stati membri avranno un peso nella definizione del pubblico destinatario.
La proposta stabilisce che il pubblico venga informato degli elementi citati (attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata) in una fase precoce della procedura di autorizzazione o, al più tardi, non appena siano disponibili le informazioni in questione. Con questa disposizione si intende sottolineare che è possibile che l'autorità competente non disponga di tutte le informazioni necessarie sin dall'inizio della procedura.
Una parte del pubblico potrà essere soddisfatta dell'aspetto della partecipazione riguardante l'informazione: i cittadini saranno informati di ciò che accade e potranno esaminare come una proposta avrà ripercussioni su di loro personalmente o sull'ambiente in generale; potranno anche presentare domande più dettagliate o decidere di non adottare altre misure. Tuttavia, un aspetto di vitale importanza nella partecipazione è che il pubblico interessato (cittadini o gruppi che siano, ivi compresi i gruppi per la protezione dell'ambiente) abbia a disposizione opportunità adeguate per esprimere osservazioni e pareri prima dell'adozione di una decisione su una domanda di autorizzazione. Questo elemento rientra nelle disposizioni del nuovo paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva.
Se le modifiche proposte all'articolo 6 della direttiva sulla VIA fissano le disposizioni minime necessarie a garantire un'efficace partecipazione del pubblico, le modalità specifiche di informazione e di consultazione del pubblico rientrano tra le prerogative degli Stati membri (nuovo articolo 6, paragrafo 5). Alcuni orientamenti su come procedere vengono forniti sotto forma di esempi: nel caso dell'informazione, attraverso l'affissione di avvisi o la pubblicazione nei giornali locali e nel caso della consultazione in forma scritta o tramite indagini pubbliche. Vista l'importanza che questo aspetto ha per garantire la partecipazione efficace del pubblico, occorre fissare scadenze in grado di garantire che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi del processo di partecipazione contemplate dalla proposta.
6.2.4 Valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliera (articolo 2, paragrafi da 3 a 6)
Un progetto che richiede il rilascio di un'autorizzazione può avere effetti rilevanti sull'ambiente di uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere realizzato. È pertanto auspicabile che l'altro o gli altri Stati membri interessati possano partecipare alla procedura di decisione in merito al progetto e che, in particolare, il pubblico interessato in tale o tali Stati membri possa esprimere il proprio parere. L'articolo 7 della direttiva sulla VIA contempla in parte questo caso, ma deve essere modificato per riprendere le modifiche apportate alla direttiva VIA nel suo complesso e che riprendono l'articolo 6 della convenzione di Aarhus. L'obiettivo di tali modifiche è accrescere l'efficacia della partecipazione del pubblico a livello transfrontaliero.
Attualmente l'articolo 7 prevede che nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale si garantisca la partecipazione transfrontaliera. La valutazione dell'impatto ambientale costituisce un aspetto estremamente importante della procedura di autorizzazione, ma è solo un elemento di essa. Se la direttiva sulla VIA viene modificata come proposto, la procedura conterrà anche disposizioni perfezionate in materia di informazione e di consultazione del pubblico. Ai fini della partecipazione a livello transfrontaliero, si ritiene più opportuno incentrare l'attenzione sulla procedura di autorizzazione considerata nel suo complesso. Per questo motivo nell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della proposta i riferimenti alla "procedura di valutazione dell'impatto ambientale" contenuti nell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della direttiva sulla VIA sono sostituiti da un riferimento alla procedura di autorizzazione.
All'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della proposta si propone di modificare la descrizione delle informazioni che lo Stato membro sul cui territorio si intende realizzare il progetto deve fornire allo o agli Stati membri che possono essere interessati dal progetto stesso. In sostituzione delle informazioni attualmente previste dall'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva sulla VIA, le informazioni da inviare sono quelle che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva modificata.
L'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) della proposta modifica l'articolo 7, paragrafo 5 della direttiva sulla VIA, nel senso che, in caso di effetti transfrontalieri, gli Stati membri devono stabilire precise modalità di attuazione dell'articolo 7; la modifica introduce una nuova disposizione, secondo la quale tali modalità devono consentire al pubblico interessato del territorio degli Stati membri interessati di partecipare in maniera efficace alla procedura di autorizzazione del progetto.
L'articolo 9 della direttiva sulla VIA può ritenersi già sufficientemente uniformato all'articolo 6, paragrafo 9 della convenzione di Aarhus, ad eccezione dei casi transfrontalieri, per i quali l'articolo 2, paragrafo 4 della proposta introduce una modifica del suddetto articolo 9, in base alla quale lo Stato membro consultato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva provvede affinché le informazioni sulla decisione definitiva vengano rese accessibili al pubblico interessato nel proprio territorio.
6.2.5 Accesso alla giustizia (articolo 2, paragrafo 5)
L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione stipula che le parti devono provvedere affinché i cittadini interessati possano valersi di procedure giuridiche per contestare la legittimità di qualsiasi atto od omissione soggetti alle disposizioni in materia di partecipazione del pubblico di cui all'articolo 6 della convenzione. Le procedure in questione devono essere celeri e poco costose. Ai fini dell'allineamento della direttiva sulla VIA con la convenzione, e per rafforzare il diritto di partecipazione dei cittadini sancito dalla proposta, è necessario introdurre disposizioni che rispecchino il contenuto dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione.
All'articolo 2, paragrafo 5 della proposta viene pertanto introdotto un nuovo articolo 10 bis alla direttiva 85/337/CEE, che stabilisce che gli Stati membri devono provvedere, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato possa valersi di una procedura di controllo dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni in materia di partecipazione del pubblico di cui alla direttiva sulla VIA. La procedura in questione deve essere celere e poco costosa.
Poiché la definizione di "pubblico interessato" abbraccia anche le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, gli Stati membri devono adottare provvedimenti per far sì che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali consentano l'accesso alla giustizia alle suddette organizzazioni.
6.2.6 Progetti soggetti alla valutazione dell'impatto ambientale (articolo 2, paragrafo 6)
L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva sulla VIA introduce l'allegato I, che elenca i progetti per i quali è obbligatorio procedere a una valutazione dell'impatto ambientale. L'articolo 2, paragrafo 6 della proposta modifica l'allegato I introducendo il punto 22, per allinearlo all'allegato I della convenzione di Aarhus. Ne consegue che ogni eventuale modifica o estensione dei progetti elencati all'allegato I della direttiva sulla VIA richiede una valutazione dell'impatto ambientale se la modifica o l'estensione in se stessa soddisfa i criteri o le soglie stabiliti nei precedenti punti dell'allegato.
6.3. Modifica della direttiva IPPC (articolo 3)
6.3.1 Obiettivo
Per prevenire e ridurre l'inquinamento, la direttiva IPPC introduce procedure di autorizzazione per gli impianti in cui si svolgono una o più attività elencate nell'allegato I della direttiva. L'articolo 15 contempla già disposizioni limitate in materia di informazione e di consultazione del pubblico; tuttavia, per un allineamento completo della direttiva rispetto all'articolo 6 della convenzione di Aarhus, è necessario introdurre modifiche.
6.3.2 Definizioni (articolo 3, paragrafo 1)
Ai sensi della direttiva IPPC, anche per modifiche sostanziali di un impianto è richiesta un'autorizzazione. Le espressioni "modifica dell'impianto" e "modifica sostanziale" sono definite all'articolo 2, paragrafo 10 della direttiva; per allineare quest'ultima alle disposizioni contenute nel punto 22 dell'allegato I della convenzione di Aarhus, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della proposta modifica le definizioni del suddetto articolo 2, paragrafo 10 della direttiva IPPC, stabilendo che ogni modifica o estensione del funzionamento, dove la modifica o l'estensione in se stessa soddisfa i criteri o i valori limite stabiliti nell'allegato I della direttiva, è ritenuta sostanziale. In tal caso sarà necessaria un'autorizzazione soggetta alle disposizioni in materia di partecipazione del pubblico. Occorre sottolineare che, alla luce della definizione esistente, anche altre modifiche o estensioni potrebbero essere ritenute "sostanziali".
Ai fini delle disposizioni sostanziali introdotte successivamente, all'articolo 2 della direttiva IPPC è stata inserita la definizione di "pubblico" sulla base di quella contenuta nell'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione di Aarhus. Anche la definizione di "pubblico interessato" si ispira a quella dell'articolo 2, paragrafo 5 della convenzione, anche se è stata opportunamente adeguata ai fini di questa particolare direttiva. Per questo motivo, nel testo il "pubblico interessato" sono i cittadini che subiscono o possono subire gli effetti dell'attività decisoria in materia di rilascio o di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione o che vantino interessi rispetto a tale attività.
6.3.3 Domande di autorizzazione (articolo 3, paragrafo 2)
L'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva IPPC stabilisce che gli Stati membri devono garantire che la domanda di autorizzazione contenga la descrizione di vari elementi. Per uniformità con l'articolo 6, paragrafo 6, lettera e) della convenzione di Aarhus si propone di modificare l'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva, affinché la domanda di autorizzazione comprenda anche la descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal richiedente. Si sottolinea che le alternative citate sono solo quelle effettivamente prese in esame dal richiedente.
6.3.4 Partecipazione del pubblico (articolo 3, paragrafi 3 e 6)
L'articolo 15 della direttiva IPPC contiene alcune disposizioni in materia di accesso all'informazione e di partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione, che tuttavia non sono completamente uniformi con i requisiti dell'articolo 6 della convenzione. La proposta modifica pertanto il suddetto articolo 15 per renderlo compatibile con la convenzione. Se si escludono alcune piccole modifiche per rispettare la terminologia specifica della direttiva IPPC, le disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini che vengono introdotte nella direttiva in questione sono molto simili a quelle previste per la direttiva sulla VIA. L'articolo 3, paragrafo 3 della proposta sostituisce l'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva IPPC, stabilendo che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che al pubblico interessato vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla procedura decisoria relativa al rilascio o all'aggiornamento dell'autorizzazione o delle condizioni per l'autorizzazione. Per fare una netta distinzione tra l'aspetto della partecipazione e quello dell'informazione del pubblico sui risultati della procedura di autorizzazione, le disposizioni contenute nella seconda parte dell'articolo 15, paragrafo 1 vengono trasferite in un nuovo paragrafo 5 (cfr. il punto 6.3.5 della relazione). Viene inoltre aggiunto un nuovo allegato V (articolo 3, paragrafo 6 della proposta) che fornisce disposizioni dettagliate in materia di partecipazione del pubblico.
Le suddette disposizioni del nuovo allegato V seguono il modello applicato per la direttiva sulla VIA e descritto nel precedente punto 6.2.3, seppure con alcune modifiche indicate di seguito.
Si dispone che il pubblico venga informato della domanda di autorizzazione o, secondo il caso, della proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione. Il pubblico deve essere chiaramente informato in merito alle valutazioni dell'impatto ambientale, nazionali o transfrontaliere, solo se queste sono pertinenti al caso particolare, ma deve comunque essere informato se la decisione è soggetta a consultazioni transfrontaliere ai sensi dell'articolo 17 della direttiva IPPC. Questa disposizione contribuirà alla cooperazione o al coordinamento tra i vari componenti del pubblico interessato, comprese le ONG in campo ambientale, nei vari Stati membri interessati.
Le altre disposizioni in materia di partecipazione del pubblico sono simili a quelle contenute nella direttiva sulla VIA.
6.3.5 Procedure successive all'adozione della decisione (articolo 3, paragrafo 3, lettera b)
Per allineare la direttiva IPPC all'articolo 6, paragrafo 9 della convenzione di Aarhus, si propone di aggiungere un nuovo paragrafo 5 all'articolo 15 della direttiva IPPC (articolo 3, paragrafo 3, lettera b) della proposta), in base al quale, non appena una decisione viene adottata, l'autorità competente informa il pubblico e rende disponibili le seguenti informazioni:
a) il testo della decisione (compresa una copia dell'autorizzazione e di eventuali condizioni e successivi aggiornamenti);
b) i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione.
6.3.6 Accesso alla giustizia (articolo 3, paragrafo 4)
Per allineare la direttiva IPPC all'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus, l'articolo 2, paragrafo 4 della proposta inserisce un nuovo articolo - il 15 bis -, in materia di accesso del pubblico interessato alla procedura di controllo, che è simile a quello già descritto al punto 6.2.5 della presente relazione.
6.3.7 Consultazioni transfrontaliere (articolo 3, paragrafo 5)
Il funzionamento di un impianto per il quale è richiesta un'autorizzazione ai sensi della direttiva IPPC può avere notevoli effetti negativi sull'ambiente di uno Stato membro diverso da quello in cui opera l'impianto. In tal caso, l'articolo 17 della direttiva prevede che vengano effettuate consultazioni transfrontaliere.
Il suddetto articolo 17 viene modificato per tener conto delle modifiche proposte all'articolo 15 e descritte al precedente punto 6.3.4. Al paragrafo 1 il riferimento ai dati forniti ai sensi dell'articolo 6 della direttiva IPPC è sostituito da un riferimento alle eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi del nuovo allegato V. Ciò comporterà che agli Stati membri consultati verranno trasmesse maggiori informazioni.
L'articolo 17 viene ulteriormente modificato, affinché le risultanze delle consultazioni transfrontaliere vengano prese in considerazione dall'autorità competente al momento della decisione sulla domanda. Infine, l'ultima modifica stabilisce che l'autorità competente informa ogni Stato membro consultato della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui al nuovo articolo 15, paragrafo 5 della direttiva; a sua volta, lo Stato membro in questione deve divulgare le suddette informazioni ai propri cittadini.
6.4 Disposizioni supplementari (articoli da 4 a 6)
La proposta prevede che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data da precisare].

2000/0331 (COD)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione [14],
[14] GU C ...
visto il parere del Comitato economico e sociale [15],
[15] GU C ...
visto il parere del Comitato delle regioni [16],
[16] GU C ...
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [17],
[17] GU C ...
considerando quanto segue:
(1) La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana.
(2) La normativa comunitaria in materia di ambiente prevede che le autorità pubbliche e altri organismi adottino decisioni che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.
(3) L'efficace partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni summenzionate consente agli stessi di esprimere pareri ed esigenze e ai decisori di tenerne conto; ciò promuove la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuisce ad accrescere la pubblica consapevolezza dei problemi ambientali.
(4) Va pertanto incentivata tale partecipazione, in particolare quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente.
(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione all'attività decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus") e il diritto comunitario deve essere opportunamente allineato alla stessa convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità.
(6) Tra gli obiettivi della convenzione vi è quello di garantire il diritto di partecipazione dei cittadini ad alcune attività decisorie in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona di vivere in un ambiente propizio alla propria salute e al proprio benessere.
(7) L'articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione stessa e alle attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente.
(8) L'articolo 7 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini ai piani, ai programmi e alle politiche relativi all'ambiente.
(9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, esperibili per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini contenute nell'articolo 6 della convenzione medesima.
(10) Anche per talune direttive del settore ambientale che prescrivono agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente, è necessario prevedere forme di partecipazione dei cittadini che siano consone alle disposizioni della convenzione di Aarhus, ed in particolare all'articolo 7.
(11) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [18] e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [19] devono essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le disposizioni della convenzione di Aarhus, ed in particolare con l'articolo 6 e con l'articolo 9, paragrafi 2 e 4.
[18] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).
[19] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
(12) In base ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità enunciati nell'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento stesso, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per il conseguimento di tali scopi e non va al di là di quanto necessario a tal fine,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Partecipazione dei cittadini ai piani e ai programmi
1. Ai fini del presente articolo per "cittadini" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
2. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione e al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma dell'allegato I della presente direttiva.
A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:
a) i cittadini siano informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, di eventuali proposte relative a tali piani o programmi o al loro riesame e affinché le informazioni relative a tali proposte siano rese accessibili ai cittadini stessi;
b) i cittadini possano esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;
c) nelle decisioni si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione dei cittadini.
3. Gli Stati membri definiscono i soggetti ammessi alla partecipazione di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate, in particolare quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.
Le modalità precise della partecipazione ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da garantire un'ampia partecipazione dei cittadini.
Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione dei cittadini di cui al presente articolo.
Articolo 2
Modifica della direttiva 85/337/CEE
La direttiva 85/337/CEE del Consiglio è modificata come segue.
1. All'articolo 1, paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:
"cittadini", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
"cittadini interessati", cittadini che subiscano o possano subire gli effetti della procedura di autorizzazione o che vantino interessi rispetto a tale procedura; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano le disposizioni di diritto nazionale si considerano portatrici di siffatti interessi.
2. L'articolo 6 è così modificato:
a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti testi:
"2. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini interessati vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla procedura di autorizzazione. Ai fini della suddetta partecipazione si applicano i paragrafi 3, 4 e 5.
3. I cittadini devono essere informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce della procedura di autorizzazione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
c) informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
d) la natura delle decisioni ipotizzabili o dell'eventuale progetto di decisione;
e) le eventuali informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 5;
f) i principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel corso della procedura di autorizzazione, compresi eventuali pareri espressi sulla domanda dalle autorità consultate ai sensi del paragrafo 1;
g) l'indicazione dei tempi e del luogo in cui può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali essa è resa disponibile;
h) le modalità precise della partecipazione dei cittadini ai sensi del paragrafo 5.
b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
"4. I cittadini interessati hanno diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione dei cittadini (ad esempio mediante avvisi affissi entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione dei cittadini interessati (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi di cui al presente articolo."
3. L'articolo 7 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 1, l'espressione "valutazione dell'impatto ambientale" è sostituita da "autorizzazione".
b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alla procedura di autorizzazione, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a inviare all'altro Stato esposto, le informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 5".
c) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
"5. Le modalità di applicazione di questo articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e devono consentire ai cittadini interessati nel territorio dell'altro Stato membro esposto di partecipare in maniera efficace alla procedura di autorizzazione del progetto."
4. All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili ai cittadini interessati nel proprio territorio."
5. È inserito il seguente articolo 10 bis:
"Articolo 10 bis
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.
Tale procedura deve essere celere e non eccessivamente onerosa."
6. L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.
Articolo 3
Modifica della direttiva 96/61/CE
La direttiva 96/61/CE è modificata come segue.
1. L'articolo 2 è così modificato:
a) Nel punto 10 è aggiunto il seguente comma:
"ai fini della lettera b), le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto che di per se stessi corrispondano ai criteri o valori limite stabiliti nell'allegato I, sono ritenuti sostanziali".
b) Sono aggiunti i seguenti punti 13 e 14:
"13. "cittadini", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
14. "cittadini interessati", i cittadini che subiscano o possano subire gli effetti dell'attività decisionale relativa al rilascio o all'aggiornamento delle autorizzazioni o delle condizioni di autorizzazione o che vantino interessi rispetto a tale attività; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano le disposizioni di diritto nazionale si considerano portatrici di siffatti interessi."
2. All'articolo 6, paragrafo 1, primo comma viene aggiunto il seguente trattino:
" - delle principali alternative prese in esame dal richiedente (in forma sommaria)".
3. L'articolo 15 è modificato come segue:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"1. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini interessati vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla procedura decisionale relativa al rilascio o all'aggiornamento dell'autorizzazione o delle condizioni di l'autorizzazione. Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V."
b) È inserito il seguente paragrafo 5:
"5. Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorità competente informa i cittadini in base ad adeguate procedure e rende disponibili le seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione (compresa una copia dell'autorizzazione nonché delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti);
b) i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione."
4. È inserito il seguente articolo 15 bis:
"Articolo 15 bis
Accesso alla giustizia
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.
Tale procedura deve essere celere e non eccessivamente onerosa".
5. L'articolo 17 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 1, la prima fase è sostituita dal seguente testo:
"Qualora uno Stato membro costati che il funzionamento di un impianto potrebbe avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro oppure se uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenta domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 12, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato V nel momento stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini."
b) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 e 4:
"3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere prese in considerazione dall'autorità competente al momento della decisione sulla domanda.
4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5. Lo Stato membro consultato provvede affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili al pubblico interessato nel proprio territorio."
6. È aggiunto l'allegato V di cui all'allegato III della presente direttiva.
Articolo 4
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI E DI PROGRAMMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3
a) Articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti [20].
[20] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39, modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio (GU L 78 del 18.3.1991, pag. 32).
b) Articolo 6 della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose [21].
[21] GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38, modificata dalla direttiva 98/101/CE (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1) e integrata dalla direttiva 93/86/CEE (GU L 264 del 23.10.1993, pag. 51).
c) Articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [22].
[22] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
d) Articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [23].
[23] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20, modificata dalla direttiva 94/31/CE del Consiglio (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
e) Articolo 14 della direttiva 94/62/CE del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [24].
[24] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
f) Articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente [25] (compresi i piani di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 5, paragrafi 4 e 5 della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo [26]).
[25] GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.
[26] GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.
g) Articolo 14 della direttiva 99/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti [27].
[27] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO II
Nella direttiva 85/337/CEE, allegato I, viene aggiunto il seguente punto 22:
"22. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, dove la modifica o l'estensione in se stessa soddisfa i criteri o le soglie stabiliti nel presente allegato.".

ALLEGATO III
Nella direttiva 96/61/CE viene aggiunto il seguente allegato V:
"Allegato V
Partecipazione del pubblico alle decisioni
1. Il pubblico deve essere informato (attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, compresa, in ogni caso, la descrizione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
b) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 17;
c) informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
d) la natura delle decisioni ipotizzabili o l'eventuale progetto di decisione;
e) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
f) i principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente in relazione all'adozione della decisione;
g) l'indicazione dei tempi e del luogo dove può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali è resa disponibile;
h) le modalità precise di partecipazione e di consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 4.
2. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che venga adottata una decisione.
3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese in considerazione al momento della decisione.
4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante avvisi affissi entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato."