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Osservazioni della Regione Emilia-Romagna in merito ai provvedimenti ministeriali di conferma del vincolo paesaggistico sui corsi d'acqua ai sensi dell'art. 146, comma 3 del DLgs 490/99
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - il DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - che ha sostituito e abrogato la Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e la Legge 8 agosto 1985, n. 431 - e in particolare l'art 146; - la delibera della Giunta regionale del 29 dicembre 2000, n.2531, con la quale e' stato approvato l'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici in attuazione del citato art. 146, comma 3 del DLgs 490/99; premesso: - che il DLgs 490/99 all'art. 146, nell'elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, conferma, alla lettera c) del comma 1, la sottoposizione a vincolo de "i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"; - che lo stesso art. 146, al comma 3, prevede che le Regioni, tra i corsi d'acqua inseriti nei suddetti provvedimenti, hanno la facolta' di redigere l'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua ritenuti, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, salva la possibilita' per il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali di confermare la rilevanza paesaggistica degli stessi; considerato: - che la Regione Emilia-Romagna ha inteso dare attuazione al predetto comma 3 dell'art. 146, e pertanto ha promosso una attivita' di collaborazione con le Province e i Comuni al fine di elaborare i criteri oggettivi per l'individuazione dei corsi d'acqua considerati irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini paesaggistici, approvati poi dalla determinazione del Direttore generale alla Programmazione e Pianificazione urbanistica del 24 maggio 2000, n. 4629; - che i Comuni, in seguito a cio', hanno presentato le proposte di inclusione nel suddetto elenco dei propri corsi d'acqua, le quali sono state oggetto di attenta e approfondita istruttoria tecnica da parte dei funzionari regionali al fine di verificare la corretta applicazione dei criteri fissati dalla Regione nella individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici e la congruita' delle motivazioni addotte dagli stessi Comuni; - che a conclusione della attivita' istruttoria, sono stati elaborati due elenchi, uno contenente i corsi d'acqua in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici, e l'altro riportante i corsi d'acqua per i quali l'istruttoria stessa ha rilevato un valore paesaggistico da conservare, precisando per ognuno di essi la motivazione; - che, infine, la Giunta regionale con la deliberazione del 29 dicembre 2000, n. 2531, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 24 gennaio 2001, ha approvato, negli Allegati A e B, gli elenchi di cui al punto precedente, dando cosi' attuazione all'art. 146, comma 3 del DLgs 490/99; preso atto: - che lo stesso art. 146, al comma 3, prevede che il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ha la facolta' di confermare la rilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua inseriti nell'elenco realizzato dalle Regioni, rinviando per la procedura all'art. 144 dello stesso DLgs 490/99; - che la Soprintendenza ai Beni architettonici e per il paesaggio per l'Emilia ha confermato la rilevanza paesaggistica di alcuni corsi d'acqua inseriti nel citato elenco regionale, relativamente alle province di Modena e Piacenza; - che l'art. 144 citato prevede che la proposta della Soprintendenza venga pubblicata dai Comuni interessati mediante affissione all'Albo pretorio per tre mesi, e che gli Enti e i soggetti interessati possano presentare osservazioni entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione; considerato che dall'esame dei provvedimenti di conferma del vincolo paesaggistico proposti dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e per il paesaggio per l'Emilia non emergono ulteriori elementi che inficiano le valutazioni di irrilevanza paesaggistica gia' espresse dalla Regione Emilia-Romagna con la deliberazione della Giunta 2531/00; ritenuto quindi, in attuazione dell'art. 144 del DLgs 490/99, di formulare le osservazioni di cui all'Allegato A parte integrante alla presente deliberazione, in merito alle suddette proposte della Soprintendenza; dato atto: - del parere di regolarita' tecnica espresso sul presente atto dal Responsabile del Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale arch. Marta Scarelli, ai sensi del comma 6 dell'art 4 della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95; - del parere di legittimita' espresso dal Direttore alla Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95; su proposta dell'Assessore competente per materia; a maggioranza dei presenti e con il voto contrario dell'Assessore Gianluca Borghi; delibera: 1) di approvare le osservazioni, di cui all'Allegato A parte integrante alla presente deliberazione, ai procedimenti di conferma del vincolo paesaggistico proposti dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e per il paesaggio dell'Emilia per i seguenti corsi d'acqua: Provincia di Piacenza - Comune di Alseno: - Rio Torracchia, Rio Chiavica, Canale di Chiaravalle, Scolo Beretta; - Comune di Besenzone: - Scolo Berretta, Canale Rodella; - Comune di Fiorenzuola d'Arda: - Scolo Seriola, Rio di Maradina, Rio Beretta; - Comune di Monticelli d'Ongina: - Colatore Acqua Nera, Colatore la Valle; - Comune di Piozzano: - Rio della Chiesa di San Gabriele; - Comune di Pontenure: - Rio Scovalasino; - Comune di San Pietro in Cerro: - Colatore Canalone, Colatore Acqua Nera, Colatore la Valle; Provincia di Modena - Comune di Bastiglia: - Cavo Fiumicello; - Comune di Bomporto: - Cavo Fiumicello; - Comune di Carpi: - Scolo Fossa Nuova, Cavetto Gherardo, Scolo Gavasseto, Fossetto di Mezzo; - Comune di Castelfranco: - Canal Chiaro, Canal Torbido, Scolo Muzza; - Comune di Cavezzo: - Dugale dell'Oca, Scolo Canalino, Scolo Smirra; - Comune di Maranello: - Torrente Grizzaga; - Comune di Mirandola: - Scolo Camucchio o Cannucchio, Scolo Ramedello e Dugale dell'Oca; - Comune di Modena: - Fosso Archirola, Torrente Cerca; 2) di disporre l'immediato invio al Ministero delle stesse osservazioni affinche' le stesse siano valutate ai fini della definizione di ciascuno dei provvedimenti di conferma indicati al punto precedente 1);3) di richiedere, pertanto, la tempestiva conclusione del procedimento di cui all'art. 144 del DLgs 490/99 con una determinazione che confermi le specifiche motivazioni di irrilevanza paesaggistica - che qui si intendono interamente ribadite - espresse dalla Regione Emilia-Romagna con la deliberazione della Giunta n. 2531 del 29 dicembre 2000 per ciascuno dei corsi d'acqua inseriti nell'elenco regionale e indicati al precedente punto 1); 4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. ALLEGATO A Osservazioni della Regione Emilia-Romagna in merito alle proposte di conferma del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua valutati irrilevanti ai fini paesaggistici dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 146, comma 3 del DLgs 490/99 La Regione Emilia-Romagna, con la deliberazione della Giunta regionale n. 2531 del 29 dicembre 2000, ha dato attuazione all'art. 146 del Testo Unico sui beni culturali e ambientali, approvato con il DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, che al comma 3 prevede la facolta' per le Regioni di individuare i corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici da escludere dal vincolo. L'art. 146 del Testo Unico, infatti, che ha rinnovato la disposizione dell'art. 1 quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431, annovera tra i beni ambientali da assoggettare al vincolo paesaggistico i fiumi, torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle cosiddette "acque pubbliche" formulati dal Ministero dei Lavori pubblici ai sensi del RD 11 dicembre 1933, n. 1775. La scelta del legislatore di riferirsi a tale elencazione per individuare i corsi d'acqua da sottoporre a tutela ha indubbi vantaggi pratici: permette infatti di utilizzare uno strumento esteso a tutto il territorio nazionale e realizzato in base a criteri univoci. Ma la stessa modalita' di individuazione risulta incongrua quando viene applicata alla disciplina di tutela del paesaggio, se si considera la diversita' di materia e di finalita' perseguita dalle due disposizioni normative. Infatti, l'elenco realizzato ai sensi del RD 1775/33 ha esclusivamente lo scopo di evitare un utilizzo improprio e non regolato della risorsa idrica, mentre la disciplina del DLgs 490/99 ha il fine di tutelare il territorio dal punto di vista paesaggistico e ambientale. D'altra parte, vista la necessita' di adeguare la previsione vincolativa alle effettive caratteristiche del territorio, il comma 3 del suddetto art. 146 prevede la facolta' per le Regioni di redigere l'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua che, in tutto o in parte, risultino irrilevanti ai fini paesaggistici. La stessa norma - che non prevede da parte della Regione alcun adempimento nei riguardi del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali relativamente alla determinazione di inclusione nell'elenco regionale dei suddetti corsi d'acqua, al di la' della sola pubblicazione del provvedimento attuativo - fa infine salva la possibilita' del Ministero stesso di confermarne la rilevanza paesaggistica con la procedura prevista dall'art. 144 del medesimo decreto legislativo: la proposta del Ministero deve essere inviata ai Comuni competenti per territorio, i quali hanno il compito di pubblicarla mediante affissione all'Albo pretorio per un periodo di tre mesi; entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione gli Enti e i soggetti interessati hanno la facolta' di presentare osservazioni al Ministero. La normativa a cui si e' fatto cenno va calata nella realta' della Regione Emilia-Romagna per quel che riguarda lo stato della tutela paesaggistica del reticolo idrografico: infatti con l'approvazione del Piano territoriale paesistico regionale (ai sensi della Legge 431/85, quale strumento di pianificazione urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali) e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica posti in essere dalle Amministrazioni provinciali (PTCP) e comunali (PRG) si e' realizzata una condizione di tutela basata sulle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e culturali immediatamente cogente nei confronti delle eventuali trasformazioni del territorio, che si affianca alla disciplina derivante dalla applicazione delle disposizioni della legge nazionale. Cio' ha prodotto una condizione di doppia tutela la cui onerosita' non trova giustificazione nel caso di beni che, oggettivamente, non posseggono caratteristiche paesaggistiche di rilievo. Pertanto, in seguito alla emanazione del DLgs 490/99 e alla riproposizione della disposizione relativa ai corsi d'acqua, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno avvalersi della facolta' ivi prevista di redigere l'elenco dei corsi d'acqua per i quali, dopo approfondita istruttoria, si rilevi l'assenza di particolari valenze paesaggistiche, tali da rendere il procedimento autorizzativo un aggravio amministrativo e burocratico che non trova un riscontro oggettivo ai fini del riconoscimento dell'identita' territoriale. Ai fini della predisposizione dell'elenco regionale, sono state coinvolte le Amministrazioni provinciali e, attraverso queste, quelle comunali. Tale scelta trova fondamento nella consapevolezza che la conoscenza approfondita delle situazioni locali e' patrimonio indiscutibile di tali Amministrazioni, e che pertanto una attivita' volta alla rilevazione degli oggettivi profili paesaggistici del territorio deve partire dalla partecipazione di tali Enti. Allo scopo, i funzionari regionali competenti hanno promosso diversi incontri con i rappresentanti delle Province, durante i quali e' stata messa a punto la modalita' di ricognizione dei corsi d'acqua privi di particolare valenza paesaggistica, e sono stati individuati i criteri cui attenersi nel corso della ricognizione stessa. In seguito alla suddetta attivita' di concertazione, e' stata emanata la direttiva a firma del Direttore generale alla Programmazione e Pianificazione urbanistica 4629/00, con la quale sono stati fissati i criteri di individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici. Come presupposti fondamentali per la formulazione della proposta comunale di inclusione dei corsi d'acqua in tale elenco regionale, la citata direttiva ha disposto il divieto di inclusione dei corsi d'acqua in possesso di: - "un valore storico-culturale in quanto costituiscono un segno territoriale riconoscibile e significativo tramandatosi nel tempo (es. centuriazione) o possiedano un corredo di manufatti storici (es. navigli e canali dei mulini) ovvero siano ricordati o richiamati in opere letterarie o figurative di rilevante importanza; - un valore naturalistico per il particolare corredo floristico-vegetazionale o in quanto costituenti un sistema "filtro" con funzione di mitigazione dei carichi ambientali negativi prodotti da aree urbane o industriali o, ancora, costituenti elementi di una rete paesaggistica-ecologica di connessione tra aree che rivestono un interesse naturalistico; - un valore paesaggistico in quanto costituenti elemento caratterizzante un ambito, o zona, sia sotto il profilo morfologico che del quadro paesaggistico d'insieme.". Inoltre, allo scopo di realizzare il necessario coordinamento con le previsioni gia' effettuate dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e' stata indicata come condizione ostativa anche l'eventuale assoggettamento dei suddetti corsi d'acqua alla disciplina derivante da tali strumenti. La direttiva pertanto ha altresi' previsto il divieto di inclusione nell'elenco regionale per: - "corsi d'acqua individuati dai PTCP approvati dalla Regione Emilia-Romagna ovvero adottati dalle Amministrazioni provinciali in conformita' alle disposizioni del PTPR, in quanto gia' valutati meritevoli di tutela; - i corsi d'acqua rientranti in zone di tutela di cui all'art. 17 del PTPR od inclusi nell'Allegato m dello stesso Piano regionale in assenza di PTCP; - i corsi d'acqua che siano oggetto di una specifica tutela paesaggistico-ambientale all'interno degli strumenti urbanistici comunali vigenti; - i corsi d'acqua ricadenti nelle ulteriori categorie (parchi, boschi, montagna eccedente i 1200 mt, ecc.) di cui all'art. 146 del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, in quanto comunque soggetti alle disposizioni del medesimo articolo, nonche' quelli indicati dall'art. 139 e individuati a norma degli articoli 140 e 144 dello stesso decreto legislativo.".Infine, la stessa direttiva regionale ha previsto per i Comuni l'obbligo di compilare una scheda di rilevazione tecnica per ogni corso d'acqua da includere nell'elenco, indicando nel contempo la documentazione minima ritenuta necessaria alla effettuazione della istruttoria tecnica e amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento regionale. Tale documentazione minima e' stata individuata nei seguenti documenti: stralcio cartografico con la individuazione del corso d'acqua su base CTR 1:25000; motivazione di irrilevanza paesaggistica che giustifica la richiesta; documentazione fotografica del corso d'acqua (che, mostrando la zona nel suo insieme, permetta la realistica conoscenza degli aspetti vegetazionali e morfologici del contesto territoriale). L'attivita' di coinvolgimento delle Amministrazioni locali puo' dirsi perfettamente riuscita. In seguito ad essa, i Comuni, partendo dagli elenchi delle "acque pubbliche" realizzati nel corso degli anni dai provvedimenti ministeriali di attuazione del RD 1775/33, hanno individuato i corsi d'acqua che, in tutto o in parte, risultano irrilevanti ai fini paesaggistici, al fine di proporre per essi l'inclusione nell'elenco regionale. Tali proposte, una volta valutata la completezza della documentazione, sono state oggetto di attenta e approfondita istruttoria tecnica che ha comportato la verifica della corretta applicazione da parte dei Comuni dei criteri fissati dalla Regione, ponendo particolare attenzione alla valutazione della congruita' delle motivazioni di irrilevanza paesaggistica addotte dai Comuni stessi. Non sono state prese infatti in considerazione proposte carenti da questo punto di vista, o non fondate su oggettivi motivi di irrilevanza o ancora relative a corsi d'acqua che siano risultati effettivamente in possesso di valenza paesaggistica. Ad esito di questa attivita' istruttoria, sono stati elaborati due elenchi: nel primo, che costituisce attuazione dell'art. 146, sono stati elencati i corsi d'acqua per i quali e' stata riconosciuta l'irrilevanza paesaggistica; nel secondo sono invece stati inseriti i corsi d'acqua oggetto di proposte comunali per i quali e' stata confermata la valenza paesaggistica, e che pertanto rimangono assoggettati alla disciplina di tutela prevista dal DLgs 490/99. Gli elenchi cosi' predisposti sono stati approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2531 del 29 dicembre 2000, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 24 gennaio 2001. Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di poter affermare che: - la procedura applicata dalla Regione Emilia-Romagna nella attuazione dell'art. 146, comma 3 del DLgs 490/99, si e' basata sulla piena collaborazione tra gli Enti istituzionalmente preposti alla pianificazione paesaggistica e alla gestione del vincolo paesaggistico; - il riconoscimento della mancanza di particolari valori paesaggistici trova fondamento in una puntuale ricognizione compiuta dai Comuni e dalle Amministrazioni provinciali sulla base di oggettivi criteri di valutazione, in coerenza anche con le piu' moderne acquisizioni concettuali in materia introdotte dalla "Convenzione europea del paesaggio" sottoscritta dall'Italia a Firenze il 20 ottobre 2000 e dalla "Strategia Pan-europea della diversita' biologica e paesaggistica" sottoscritta a Sofia nell'ottobre 1995; - le motivazioni espresse nei provvedimenti di conferma dei vincoli paesaggistici proposti dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e per il paesaggio per l'Emilia appaiono formulate con esclusivo riferimento a criteri estetico-formali ed in assenza di consapevolezza del sistema delle tutele paesaggistiche e ambientali messe in atto dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale; - infine, i singoli corsi d'acqua oggetto delle proposte ministeriali non posseggono, in quanto tali, i requisiti di "particolare rilevanza paesaggistica" ritenuti fondamentali per l'apposizione del vincolo dalla stessa normativa, non costituendo elementi significativi per la connotazione paesaggistica e culturale dei luoghi. Pertanto, la Giunta della Regione Emilia-Romagna richiede, per quanto sopra detto, di chiudere il procedimento in esame con una determinazione che respinga le proposte di conferma del vincolo paesaggistico relativamente ai corsi d'acqua qui di seguito elencati: Provincia di Piacenza - Comune di Alseno: - Rio Torracchia, Rio Chiavica, Canale d Chiaravalle, Scolo Beretta; - Comune di Besenzone: - Scolo Berretta, Canale Rodella; - Comune di Fiorenzuola d'Arda: - Scolo Seriola, Rio di Maradina, Rio Beretta; - Comune di Monticelli d'Ongina: - Colatore Acqua Nera, Colatore la Valle; - Comune di Piozzano: - Rio della Chiesa di San Gabriele; - Comune di Pontenure: - Rio Scovalasino; - Comune di San Pietro in Cerro: - Colatore Canalone, Colatore Acqua Nera, Colatore la Valle; Provincia di Modena - Comune di Bastiglia: - Cavo Fiumicello; - Comune di Bomporto: - Cavo Fiumicello; - Comune di Carpi: - Scolo Fossa Nuova, Cavetto Gherardo, Scolo Gavasseto, Fossetto di Mezzo; - Comune di Castelfranco: - Canal Chiaro, Canal Torbido, Scolo Muzza; - Comune di Cavezzo: - Dugale dell'Oca, Scolo Canalino, Scolo Smirra; - Comune di Maranello: - Torrente Grizzaga; - Comune di Mirandola: - Scolo Camucchio o Cannucchio, Scolo Ramedello e Dugale dell'Oca; - Comune di Modena: - Fosso Archirola, Torrente Cerca.