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Osservazioni della Regione Emilia-Romagna in merito ai provvedimenti ministeriali di conferma del vincolo paesaggistico sui corsi d'acqua ai sensi dell'art. 146, comma 3 del DLgs 490/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione  del Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali - che ha sostituito e abrogato la Legge 29 giugno 1939, n.
1497 e la Legge 8 agosto 1985, n. 431 - e in particolare l'art 146;
- la delibera della Giunta regionale del 29 dicembre 2000,  n.2531,
con la quale e' stato approvato l'elenco dei corsi d'acqua
irrilevanti ai fini paesaggistici in attuazione del citato art. 146,
comma 3 del DLgs 490/99;
premesso:
- che il DLgs 490/99 all'art. 146, nell'elencare i beni ambientali
sottoposti a vincolo paesaggistico, conferma, alla lettera c) del
comma 1, la sottoposizione a vincolo de "i fiumi, i torrenti e i
corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";
- che lo stesso art. 146, al comma 3, prevede che le Regioni, tra i
corsi d'acqua inseriti nei suddetti provvedimenti, hanno la facolta'
di redigere l'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua ritenuti, in
tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, salva la
possibilita' per il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali di
confermare la rilevanza paesaggistica degli stessi;
considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna ha inteso dare attuazione al predetto
comma 3 dell'art. 146, e pertanto ha promosso una attivita' di
collaborazione con le Province e i Comuni al fine di elaborare i
criteri oggettivi per l'individuazione dei corsi d'acqua considerati
irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini paesaggistici, approvati
poi dalla determinazione del Direttore generale alla Programmazione e
Pianificazione urbanistica del 24 maggio 2000, n. 4629;
- che i Comuni, in seguito a cio', hanno presentato le proposte di
inclusione nel suddetto elenco dei propri corsi d'acqua, le quali
sono state oggetto di attenta e approfondita istruttoria tecnica da
parte dei funzionari regionali al fine di verificare la corretta
applicazione dei criteri fissati dalla Regione nella individuazione
dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici e la congruita'
delle motivazioni addotte dagli stessi Comuni;
- che a conclusione della attivita' istruttoria, sono stati elaborati
due elenchi, uno contenente i corsi d'acqua in tutto o in parte
irrilevanti ai fini paesaggistici, e l'altro riportante i corsi
d'acqua per i quali l'istruttoria stessa ha rilevato un valore
paesaggistico da conservare, precisando per ognuno di essi la
motivazione;
- che, infine, la Giunta regionale con la deliberazione del 29
dicembre 2000, n. 2531, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 11 del 24 gennaio 2001, ha approvato, negli
Allegati A e B, gli elenchi di cui al punto precedente, dando cosi'
attuazione all'art. 146, comma 3 del DLgs 490/99;
preso atto:
- che lo stesso art. 146, al comma 3, prevede che il Ministero per i
Beni e le Attivita' culturali ha la facolta' di confermare la
rilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua inseriti nell'elenco
realizzato dalle Regioni, rinviando per la procedura all'art. 144
dello stesso DLgs 490/99;
- che la Soprintendenza ai Beni architettonici e per il paesaggio per
l'Emilia ha confermato la rilevanza paesaggistica di alcuni corsi
d'acqua inseriti nel citato elenco regionale, relativamente alle
province di Modena e Piacenza;
- che l'art. 144 citato prevede che la proposta della Soprintendenza
venga pubblicata dai Comuni interessati mediante affissione all'Albo
pretorio per tre mesi, e che gli Enti e i soggetti interessati
possano presentare osservazioni entro sessanta giorni dalla avvenuta
pubblicazione;
considerato che dall'esame dei provvedimenti di conferma del vincolo
paesaggistico proposti dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e
per il paesaggio per l'Emilia non emergono ulteriori elementi che
inficiano le valutazioni di irrilevanza paesaggistica gia' espresse
dalla Regione Emilia-Romagna con la deliberazione della Giunta
2531/00;
ritenuto quindi, in attuazione dell'art. 144 del DLgs 490/99, di
formulare le osservazioni di cui all'Allegato A parte integrante alla
presente deliberazione, in merito alle suddette proposte della
Soprintendenza;
dato atto:
- del parere di regolarita' tecnica espresso sul presente atto dal
Responsabile del Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale
arch. Marta Scarelli, ai sensi del comma 6 dell'art 4 della L.R.
41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
- del parere di legittimita' espresso dal Direttore alla
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,
ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della L.R. 41/92 e della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a maggioranza dei presenti e con il voto contrario dell'Assessore
Gianluca Borghi;
delibera:
1) di approvare le osservazioni, di cui all'Allegato A parte
integrante alla presente deliberazione, ai procedimenti di conferma
del vincolo paesaggistico proposti dalla Soprintendenza ai Beni
architettonici e per il paesaggio dell'Emilia per i seguenti corsi
d'acqua:
Provincia di Piacenza
- Comune di Alseno: - Rio Torracchia, Rio Chiavica, Canale di
Chiaravalle, Scolo Beretta;
- Comune di Besenzone: - Scolo Berretta, Canale Rodella;
- Comune di Fiorenzuola d'Arda: - Scolo Seriola, Rio di Maradina, Rio
Beretta;
- Comune di Monticelli d'Ongina: - Colatore Acqua Nera, Colatore la
Valle;
- Comune di Piozzano: - Rio della Chiesa di San Gabriele;
- Comune di Pontenure: - Rio Scovalasino;
- Comune di San Pietro in Cerro: - Colatore Canalone, Colatore Acqua
Nera, Colatore la Valle;
Provincia di Modena
- Comune di Bastiglia: - Cavo Fiumicello;
- Comune di Bomporto: - Cavo Fiumicello;
- Comune di Carpi: - Scolo Fossa Nuova, Cavetto Gherardo, Scolo
Gavasseto, Fossetto di Mezzo;
- Comune di Castelfranco: - Canal Chiaro, Canal Torbido, Scolo Muzza;
- Comune di Cavezzo: - Dugale dell'Oca, Scolo Canalino, Scolo Smirra;
- Comune di Maranello: - Torrente Grizzaga;
- Comune di Mirandola: - Scolo Camucchio o Cannucchio, Scolo
Ramedello e Dugale dell'Oca;
- Comune di Modena: - Fosso Archirola, Torrente Cerca;
2) di disporre l'immediato invio al Ministero delle stesse
osservazioni affinche' le stesse siano valutate ai fini della
definizione di ciascuno dei provvedimenti di conferma indicati al
punto precedente 1);3) di richiedere, pertanto, la tempestiva
conclusione del procedimento di cui all'art. 144 del DLgs 490/99 con
una determinazione che confermi le specifiche motivazioni di
irrilevanza paesaggistica - che qui si intendono interamente ribadite
- espresse dalla Regione Emilia-Romagna con la deliberazione della
Giunta n. 2531 del 29 dicembre 2000 per ciascuno dei corsi d'acqua
inseriti nell'elenco regionale e indicati al precedente punto 1);
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Osservazioni della Regione Emilia-Romagna in merito alle proposte di
conferma del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua valutati
irrilevanti ai fini paesaggistici dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 146, comma 3 del DLgs 490/99
La Regione Emilia-Romagna, con la deliberazione della Giunta
regionale n. 2531 del 29 dicembre 2000, ha dato attuazione all'art.
146 del Testo Unico sui beni culturali e ambientali, approvato con il
DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, che al comma 3 prevede la facolta' per
le Regioni di individuare i corsi d'acqua irrilevanti ai fini
paesaggistici da escludere dal vincolo.
L'art. 146 del Testo Unico, infatti, che ha rinnovato la disposizione
dell'art. 1 quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431, annovera tra i
beni ambientali da assoggettare al vincolo paesaggistico i fiumi,
torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle cosiddette
"acque pubbliche" formulati dal Ministero dei Lavori pubblici ai
sensi del RD 11 dicembre 1933, n. 1775. La scelta del legislatore di
riferirsi a tale elencazione per individuare i corsi d'acqua da
sottoporre a tutela ha indubbi vantaggi pratici: permette infatti di
utilizzare uno strumento esteso a tutto il territorio nazionale e
realizzato in base a criteri univoci. Ma la stessa modalita' di
individuazione risulta incongrua quando viene applicata alla
disciplina di tutela del paesaggio, se si considera la diversita' di
materia e di finalita' perseguita dalle due disposizioni normative.
Infatti, l'elenco realizzato ai sensi del RD 1775/33 ha
esclusivamente lo scopo di evitare un utilizzo improprio e non
regolato della risorsa idrica, mentre la disciplina del DLgs 490/99
ha il fine di tutelare il territorio dal punto di vista paesaggistico
e ambientale.
D'altra parte, vista la necessita' di adeguare la previsione
vincolativa alle effettive caratteristiche del territorio, il comma 3
del suddetto art. 146 prevede la facolta' per le Regioni di redigere
l'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua che, in tutto o in
parte, risultino irrilevanti ai fini paesaggistici. La stessa norma -
che non prevede da parte della Regione alcun adempimento nei riguardi
del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali relativamente alla
determinazione di inclusione nell'elenco regionale dei suddetti corsi
d'acqua, al di la' della sola pubblicazione del provvedimento
attuativo - fa infine salva la possibilita' del Ministero stesso di
confermarne la rilevanza paesaggistica con la procedura prevista
dall'art. 144 del medesimo decreto legislativo: la proposta del
Ministero deve essere inviata ai Comuni competenti per territorio, i
quali hanno il compito di pubblicarla mediante affissione all'Albo
pretorio per un periodo di tre mesi; entro sessanta giorni dalla
avvenuta pubblicazione gli Enti e i soggetti interessati hanno la
facolta' di presentare osservazioni al Ministero.
La normativa a cui si e' fatto cenno va calata nella realta' della
Regione Emilia-Romagna per quel che riguarda lo stato della tutela
paesaggistica del reticolo idrografico: infatti con l'approvazione
del Piano territoriale paesistico regionale (ai sensi della Legge
431/85, quale strumento di pianificazione urbanistico-territoriale
con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali) e
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica posti in
essere dalle Amministrazioni provinciali (PTCP) e comunali (PRG) si
e' realizzata una condizione di tutela basata sulle caratteristiche
paesaggistiche, ambientali e culturali immediatamente cogente nei
confronti delle eventuali trasformazioni del territorio, che si
affianca alla disciplina derivante dalla applicazione delle
disposizioni della legge nazionale. Cio' ha prodotto una condizione
di doppia tutela la cui onerosita' non trova giustificazione nel caso
di beni che, oggettivamente, non posseggono caratteristiche
paesaggistiche di rilievo. Pertanto, in seguito alla emanazione del
DLgs 490/99 e alla riproposizione della disposizione relativa ai
corsi d'acqua, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno
avvalersi della facolta' ivi prevista di redigere l'elenco dei corsi
d'acqua per i quali, dopo approfondita istruttoria, si rilevi
l'assenza di particolari valenze paesaggistiche, tali da rendere il
procedimento autorizzativo un aggravio amministrativo e burocratico
che non trova un riscontro oggettivo ai fini del riconoscimento
dell'identita' territoriale.
Ai fini della predisposizione dell'elenco regionale, sono state
coinvolte le Amministrazioni provinciali e, attraverso queste, quelle
comunali. Tale scelta trova fondamento nella consapevolezza che la
conoscenza approfondita delle situazioni locali e' patrimonio
indiscutibile di tali Amministrazioni, e che pertanto una attivita'
volta alla rilevazione degli oggettivi profili paesaggistici del
territorio deve partire dalla partecipazione di tali Enti.
Allo scopo, i funzionari regionali competenti hanno promosso diversi
incontri con i rappresentanti delle Province, durante i quali e'
stata messa a punto la modalita' di ricognizione dei corsi d'acqua
privi di particolare valenza paesaggistica, e sono stati individuati
i criteri cui attenersi nel corso della ricognizione stessa. In
seguito alla suddetta attivita' di concertazione, e' stata emanata la
direttiva a firma del Direttore generale alla Programmazione e
Pianificazione urbanistica 4629/00, con la quale sono stati fissati i
criteri di individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini
paesaggistici.
Come presupposti fondamentali per la formulazione della proposta
comunale di inclusione dei corsi d'acqua in tale elenco regionale, la
citata direttiva ha disposto il divieto di inclusione dei corsi
d'acqua in possesso di:
- "un valore storico-culturale in quanto costituiscono un segno
territoriale riconoscibile e significativo tramandatosi nel tempo
(es. centuriazione) o possiedano un corredo di manufatti storici (es.
navigli e canali dei mulini) ovvero siano ricordati o richiamati in
opere letterarie o figurative di rilevante importanza;
- un valore naturalistico per il particolare corredo
floristico-vegetazionale o in quanto costituenti un sistema "filtro"
con funzione di mitigazione dei carichi ambientali negativi prodotti
da aree urbane o industriali o, ancora, costituenti elementi di una
rete paesaggistica-ecologica di connessione tra aree che rivestono un
interesse naturalistico;
- un valore paesaggistico in quanto costituenti elemento
caratterizzante un ambito, o zona, sia sotto il profilo morfologico
che del quadro paesaggistico d'insieme.".
Inoltre, allo scopo di realizzare il necessario coordinamento con le
previsioni gia' effettuate dagli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, e' stata indicata come condizione
ostativa anche l'eventuale assoggettamento dei suddetti corsi d'acqua
alla disciplina derivante da tali strumenti. La direttiva pertanto ha
altresi' previsto il divieto di inclusione nell'elenco regionale per:
- "corsi d'acqua individuati dai PTCP approvati dalla Regione
Emilia-Romagna ovvero adottati dalle Amministrazioni provinciali in
conformita' alle disposizioni del PTPR, in quanto gia' valutati
meritevoli di tutela;
- i corsi d'acqua rientranti in zone di tutela di cui all'art. 17 del
PTPR od inclusi nell'Allegato m dello stesso Piano regionale in
assenza di PTCP;
- i corsi d'acqua che siano oggetto di una specifica tutela
paesaggistico-ambientale all'interno degli strumenti urbanistici
comunali vigenti;
- i corsi d'acqua ricadenti nelle ulteriori categorie (parchi,
boschi, montagna eccedente i 1200 mt, ecc.) di cui all'art. 146 del
DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, in quanto comunque soggetti alle
disposizioni del medesimo articolo, nonche' quelli indicati dall'art.
139 e individuati a norma degli articoli 140 e 144 dello stesso
decreto legislativo.".Infine, la stessa direttiva regionale ha
previsto per i Comuni l'obbligo di compilare una scheda di
rilevazione tecnica per ogni corso d'acqua da includere nell'elenco,
indicando nel contempo la documentazione minima ritenuta necessaria
alla effettuazione della istruttoria tecnica e amministrativa
finalizzata all'emanazione del provvedimento regionale. Tale
documentazione minima e' stata individuata nei seguenti documenti:
stralcio cartografico con la individuazione del corso d'acqua su base
CTR 1:25000; motivazione di irrilevanza paesaggistica che giustifica
la richiesta; documentazione fotografica del corso d'acqua (che,
mostrando la zona nel suo insieme, permetta la realistica conoscenza
degli aspetti vegetazionali e morfologici del contesto territoriale).
L'attivita' di coinvolgimento delle Amministrazioni locali puo' dirsi
perfettamente riuscita. In seguito ad essa, i Comuni, partendo dagli
elenchi delle "acque pubbliche" realizzati nel corso degli anni dai
provvedimenti ministeriali di attuazione del RD 1775/33, hanno
individuato i corsi d'acqua che, in tutto o in parte, risultano
irrilevanti ai fini paesaggistici, al fine di proporre per essi
l'inclusione nell'elenco regionale. Tali proposte, una volta valutata
la completezza della documentazione, sono state oggetto di attenta e
approfondita istruttoria tecnica che ha comportato la verifica della
corretta applicazione da parte dei Comuni dei criteri fissati dalla
Regione, ponendo particolare attenzione alla valutazione della
congruita' delle motivazioni di irrilevanza paesaggistica addotte dai
Comuni stessi. Non sono state prese infatti in considerazione
proposte carenti da questo punto di vista, o non fondate su oggettivi
motivi di irrilevanza o ancora relative a corsi d'acqua che siano
risultati effettivamente in possesso di valenza paesaggistica.
Ad esito di questa attivita' istruttoria, sono stati elaborati due
elenchi: nel primo, che costituisce attuazione dell'art. 146, sono
stati elencati i corsi d'acqua per i quali e' stata riconosciuta
l'irrilevanza paesaggistica; nel secondo sono invece stati inseriti i
corsi d'acqua oggetto di proposte comunali per i quali e' stata
confermata la valenza paesaggistica, e che pertanto rimangono
assoggettati alla disciplina di tutela prevista dal DLgs 490/99. Gli
elenchi cosi' predisposti sono stati approvati dalla Giunta regionale
con la deliberazione n. 2531 del 29 dicembre 2000, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 24
gennaio 2001.
Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene
di poter affermare che:
- la procedura applicata dalla Regione Emilia-Romagna nella
attuazione dell'art. 146, comma 3 del DLgs 490/99, si e' basata sulla
piena collaborazione tra gli Enti istituzionalmente preposti alla
pianificazione paesaggistica e alla gestione del vincolo
paesaggistico;
- il riconoscimento della mancanza di particolari valori
paesaggistici trova fondamento in una puntuale ricognizione compiuta
dai Comuni e dalle Amministrazioni provinciali sulla  base di
oggettivi criteri di valutazione, in coerenza anche con le piu'
moderne acquisizioni concettuali in materia introdotte dalla
"Convenzione europea del paesaggio" sottoscritta dall'Italia a
Firenze il 20 ottobre 2000 e dalla "Strategia Pan-europea della
diversita' biologica e paesaggistica" sottoscritta a Sofia
nell'ottobre 1995;
- le motivazioni espresse nei provvedimenti di conferma dei vincoli
paesaggistici proposti dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e
per il paesaggio per l'Emilia appaiono formulate con esclusivo
riferimento a criteri estetico-formali ed in assenza di
consapevolezza del sistema delle tutele paesaggistiche e ambientali
messe in atto dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale;
- infine, i singoli corsi d'acqua oggetto delle proposte ministeriali
non posseggono, in quanto tali, i requisiti di "particolare rilevanza
paesaggistica" ritenuti fondamentali per l'apposizione del vincolo
dalla stessa normativa, non costituendo elementi significativi per la
connotazione paesaggistica e culturale dei luoghi.
Pertanto, la Giunta della Regione Emilia-Romagna richiede, per quanto
sopra detto, di chiudere il procedimento in esame con una
determinazione che respinga le proposte di conferma del vincolo
paesaggistico relativamente ai corsi d'acqua qui di seguito elencati:
Provincia di Piacenza
- Comune di Alseno: - Rio Torracchia, Rio Chiavica, Canale d
Chiaravalle, Scolo Beretta;
- Comune di Besenzone: - Scolo Berretta, Canale Rodella;
- Comune di Fiorenzuola d'Arda: - Scolo Seriola, Rio di Maradina, Rio
Beretta;
- Comune di Monticelli d'Ongina: - Colatore Acqua Nera, Colatore la
Valle;
- Comune di Piozzano: - Rio della Chiesa di San Gabriele;
- Comune di Pontenure: - Rio Scovalasino;
- Comune di San Pietro in Cerro: - Colatore Canalone, Colatore Acqua
Nera, Colatore la Valle;
Provincia di Modena
- Comune di Bastiglia: - Cavo Fiumicello;
- Comune di Bomporto: - Cavo Fiumicello;
- Comune di Carpi: - Scolo Fossa Nuova, Cavetto Gherardo, Scolo
Gavasseto, Fossetto di Mezzo;
- Comune di Castelfranco: - Canal Chiaro, Canal Torbido, Scolo Muzza;
- Comune di Cavezzo: - Dugale dell'Oca, Scolo Canalino, Scolo Smirra;
- Comune di Maranello: - Torrente Grizzaga;
- Comune di Mirandola: - Scolo Camucchio o Cannucchio, Scolo
Ramedello e Dugale dell'Oca;
- Comune di Modena: - Fosso Archirola, Torrente Cerca.