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Ordinanza regionale n. 484 - Misure riguardanti il divieto di utilizzo delle proteine derivanti da tessuti animali nell'alimentazione degli animali
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Viste: - l'Ordinanza del Ministero della Sanita' del 17 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2000, riguardante modificazione nell'ordinanza ministeriale 28/7/1994 concernente "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia Spongiforme bovina e la somministrazione di proteine derivate da mammiferi"; - la decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre 2000 (n. 2000/766/CE) relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie Spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali; ritenuto necessario e urgente dettare norme integrative per rendere efficace l'applicazione delle misure previste dalle norme nazionali ed europee; vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva ai sensi di legge; dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95: - del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza; - del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita' - dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita' della presente ordinanza; su proposta dell'Assessore alla Sanita', ordina: Art. 1 - Gli impianti che trattano rifiuti di origine animale, definiti materiali ad alto rischio ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DLgs. 14 dicembre 1992, n. 508, non possono essere autorizzati alla produzione e distribuzione di mangimi per animali e le autorizzazioni gia' rilasciate devono essere revocate. Art. 2 - Gli alimenti per animali contenenti proteine derivanti da tessuti animali, ottenute in impianti autorizzati a trattare materiali ad alto rischio, non devono essere somministrati ad animali e pertanto devono essere posti sotto sequestro presso gli impianti di produzione, deposito, vendita e utilizzazione. Art. 3 - L'impiego consentito di proteine animali e' vietato negli impianti di produzione di alimenti per animali che non dispongono di una linea produttiva dedicata e strutturalmente distinta da quella adibita alla produzione di mangimi nei quali non e' prevista la presenza di proteine animali. L'impiego di proteine animali e' comunque vietato negli impianti che producono mangimi destinati agli animali erbivori. Art. 4 - Per gli automezzi adibiti al trasporto di alimenti per animali e' vietato il trasporto di proteine animali trasformate come definite dall'art. 1 della decisione del Consiglio 2000/766/CE del 4 dicembre 2000. Art. 5 - Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite a norma di legge. Art. 6 - I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Presidenti delle Province, i Direttori generali delle Aziende UUSSLL, i Veterinari delle Aziende UUSSLL, il personale di vigilanza previsto dall'art. 13 della L.R. 19/82, nonche' gli agenti della Forza pubblica, sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna. IL PRESIDENTE Vasco Errani