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Ordinanza regionale n. 484 - Misure riguardanti il divieto di utilizzo delle proteine derivanti da tessuti animali nell'alimentazione degli animali

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Viste:
- l'Ordinanza del Ministero della Sanita' del 17 novembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2000,
riguardante modificazione nell'ordinanza ministeriale 28/7/1994
concernente "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia
Spongiforme bovina e la somministrazione di proteine derivate da
mammiferi";
- la decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre 2000
(n. 2000/766/CE) relativa a talune misure di protezione nei confronti
delle encefalopatie Spongiformi trasmissibili e la somministrazione
di proteine animali nell'alimentazione degli animali;
ritenuto necessario e urgente dettare norme integrative per rendere
efficace l'applicazione delle misure previste dalle norme nazionali
ed europee;
vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva
ai sensi di legge;
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
- dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita' della presente
ordinanza;
su proposta dell'Assessore alla Sanita', ordina:
Art. 1 - Gli impianti che trattano rifiuti di origine animale,
definiti materiali ad alto rischio ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
DLgs. 14 dicembre 1992, n. 508, non possono essere autorizzati alla
produzione e distribuzione di mangimi per animali e le autorizzazioni
gia' rilasciate devono essere revocate.
Art. 2 - Gli alimenti per animali contenenti proteine derivanti da
tessuti animali, ottenute in impianti autorizzati a trattare
materiali ad alto rischio, non devono essere somministrati ad animali
e pertanto devono essere posti sotto sequestro presso gli impianti di
produzione, deposito, vendita e utilizzazione.
Art. 3 - L'impiego consentito di proteine animali e' vietato negli
impianti di produzione di alimenti per animali che non dispongono di
una linea produttiva dedicata e strutturalmente distinta da quella
adibita alla produzione di mangimi nei quali non e' prevista la
presenza di proteine animali.
L'impiego di proteine animali e' comunque vietato negli impianti che
producono mangimi destinati agli animali erbivori.
Art. 4 - Per gli automezzi adibiti al trasporto di alimenti per
animali e' vietato il trasporto di proteine animali trasformate come
definite dall'art. 1 della decisione del Consiglio 2000/766/CE del 4
dicembre 2000.
Art. 5 - Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite a
norma di legge.
Art. 6 - I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i
Presidenti delle Province, i Direttori generali delle Aziende UUSSLL,
i Veterinari delle Aziende UUSSLL, il personale di vigilanza previsto
dall'art. 13 della L.R. 19/82, nonche' gli agenti della Forza
pubblica, sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza,
dell'esecuzione della presente ordinanza.Il presente atto sara'
pubblicato nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani