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Nuova ordinanza depositata il 6 settembre 2001, dr.Brunoc Ciccone - provvedimenti in materia di inquinamento atmosferico da traffico nel Comune di Bologna

Il Giudice Dott. Bruno Ciccone, visto il provvedimento con il quale il Presidente dei Tribunale di Bologna lo ha delegato, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., a seguito di ricorso proposto da Maria Alessandra Drudi + 350, a determinare le modalità di attuazione delle misure cautelari di cui all'ordinanza 12 luglio 2001, da lui stesso redatta nella causa n. 270212000, osserva:

La nomina di un commissario ad acta, in sede di esecuzione civile, e per di più in una controversia che vede come controparte la Pubblica Amministrazione appare estremamente problematica.

Se anche può ammettersi, infatti, che la nomina di un commissario ad acta (figura a cui abitualmente ricorre il Giudice Amministrativo) rientri nei poteri dei Giudice dell'Esecuzione interpretando, in senso lato, il dato normativo specifico dell'art. 612 2° comma c.p.c. coordinato con i principi generali che regolano la designazione di ausiliari dei Giudice e con la libertà delle forme degli atti e dei provvedimenti processuali secondo gli artt. 121 e 131 c.p.c., la dottrina è concorde nell'affermare che, quando l'esecuzione deve compiersi nei confronti della Pubblica Amministrazione, a detto commissario potrà affidarsi la determinazione di atti paritetici negoziali, ma non di adottare, revocare o modificare atti amministrativi in senso proprio (cioè di natura autoritativa, di organizzazione generale o di programmazione) in quanto essi esulano dalla potestà giurisdizionale dei Giudice ordinario e, conseguentemente, dei commissario ad acta, ausiliario del Giudice, per il divieto di cui all'art.4 L. n. 2248/1865 allegato E.

Tale consolidata conclusione non può dirsi contraddetta dall'ordinanza 12 febbraio 1997 dei Tribunale di Bari (a quell'epoca priva di precedenti in termini) con la quale veniva nominato un commissario ad acta nella persona dei Prefetto con facoltà di delega. Trattavasi, infatti, di controversia tra un singolo privato e la Camera di Commercio nella quale, per espressa affermazione dell'estensore dell'ordinanza, si verteva in materia di natura amministrativa, ma non di esercizio di potestà pubbliche ed il commissario ad acta non avrebbe dovuto redigere una complessa delibera avente efficacia erga omnes. Tratterebbesi, comunque, di pronuncia isolata ed insufficiente a superare i delicati problemi istituzionali che la fattispecie in esame comporta.

Se, dunque, la nomina di un commissario ad acta, per i motivi anzidetti, non sembra praticabile, può, tuttavia, il Giudice avvalersi (come riconosciuto dal Tribunale di Catania con ordinanza 13 ottobre 2000 nella pronuncia citata dallo stesso Comune di Bologna in cui è stata rigettata la richiesta di nomina di tale commissario) degli strumenti posti a sua disposizione dall'ordinamento (ex art. 59 c.p.c.), vale a dire dell'Ufficiale Giudiziario il quale si recherà presso la sede Comunale e verificherà se l'amministrazione intenda dare esecuzione spontaneamente alle misure cautelari, verbalizzando gli eventuali ostacoli o rifiutí che vengono opposti e trasmettendo al Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale copia dei verbale in parola , per l'eventuale esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 388 c.p. o per altro reato eventualmente ravvisabile.

Va però a questo punto evidenziato che il rifiuto manifestato dal Comune di Bologna ad adempiere poggia, in. larga misura, sull'asserita ineseguibilità in senso tecnico ed in concreto delle misure cautelari adottate. In tal senso, appare opportuna, prima della designazione dell'Ufficiale Giudiziario, una verifica tecnica volta a determinare le migliori modalità attuative in relazione alla situazione concreta (circa l'ammissibilità di una integrazione dei provvedimento con riferimento alle sole modalità pratiche dei fare e con la conseguente possibilità di nomina di C.T.U., vedi in dottrina MANDRIOLI, Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare in Digesto discipline privatistiche, sezione civile VII, Torino, 1991 p. 562 e BORRE' , Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, Napoli, 1965, 316 e, in Giurisprudenza, Cass. N. 377/15 gennaio 1997 in Giur.it. 1998, I, 1137; Cass. 11432/20 dicembre 1996 in Foro it. 1997, I, 798; Cass. N. 7124/25.6.1991 e Cass. N. 585/6, marzo 1970 in Foro it. 1970, I, 1036), confidando che, ove venga dimostrata l'eseguibilità in senso tecnico di dette misure, il Comune di Bologna possa mutare orientamento e dare spontanea attuazione alle stesse.

Vorrà, pertanto, il Collegio dei Consulenti Tecnici già nominato rispondere ai seguenti quesiti:

1) Quali siano, dal punto di vista tecnico, i criteri più validi per un percorso obbligato all'interno della ZTL per i ciclomotori e gli altri motoveicoli a due tempi, anche se catalizzati, nonché per le autovetture non catalizzate anche dei residenti, con riguardo a tre distinte situazioni:

a) di chi abbia all'interno della ZTL sia la residenza, che il luogo di lavoro

b) di chi nella ZTL abbia o la residenza o il luogo di lavoro

c) di chi nella ZTL non abbia né il luogo di residenza, né di lavoro, ma desideri solo portarsi in centro con gli anzidetti veicoli.

2) Se l'impiego di gasolio bianco possa essere immediato;. se abbia delle controindicazioni e quali vantaggi, in dettaglio esso presenti rispetto al biodiesel.

3) Se il sistema SIRIO sia omologato soltanto per quanto concerne il sistema ottico di lettura delle targhe o anche con riguardo alle autorizzazioni per la circolazione nella ZTL svincolate dalla targa - per il "transponder". Se, in particolare, l'attuale "transponder" sia obsoleto ed, in caso affermativo, se esso possa essere sostituito o adeguato tecnologicamente. Se SIRIO sia in grado di leggere le targhe dei motorini e delle autovetture di più recente immatricolazione ed, in caso negativo, se e come possa essere adeguato tecnologicamente.

4) Quali siano i prevedibili, approssimativi costi ed i tempi richiesti per l'attuazione delle misure sopra considerate e dell'altra prevista nel dispositivo dell'ordinanza 12 luglio 2001 e per l'eventuale adeguamento tecnologico di SIRIO.

5) Se impianti identici o analoghi a SIRIO siano in funzione in altre città italiane.

Concede al Collegio termine per il deposito dell'elaborato sino al 20 ottobre 2001 e rinvia il procedimento all'udienza del 29 ottobre 2001 alle ore 11 Bologna, 6.9.2001 Il Giudice Dott. Bruno Ciccone