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Ordinanza 25 maggio 2001

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3136).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Viste le precedenti ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;
Vista l'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 con la quale sono state emanate disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni normative e di tutela delle acque, si debba procedere ad una piu' puntuale definizione delle competenze gia' attribuite e da attribuire al presidente della Regione siciliana - commissario delegato;
Considerato che il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana risulta ancora in parte incentrato sullo smaltimento in discarica;
Considerato che per limitare lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e' necessario conseguire in tempi brevi almeno gli obiettivi minimi di raccolta differenziata e riciclaggio stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed avviare la produzione e l'utilizzo del combustibile da rifiuto sulla quota di rifiuti a valle della raccolta differenziata;
Considerato in particolare, che a distanza di piu' di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nella Regione siciliana, nei comuni dei diversi ambiti territoriali ottimali, non e' stata ancora avviata e dove e' stata attivata risulta comunque assolutamente insufficiente rispetto agli obiettivi minimi da conseguire per legge;
Tenuto conto che l'art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attribuisce ai produttori ed utilizzatori degli imballaggi il potere, tramite il CO.NA.I., di incidere sul diritto di privativa comunale in materia di gestione rifiuti ed il conseguente dovere di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione qualora quest'ultima "....... non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore........" del decreto legislativo medesimo;
Considerato che nonostante la citata disposizione, a distanza di piu' di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il CO.NA.I. non ha ancora attivato od integrato la raccolta differenziata degli imballaggi nel territorio della Regione siciliana pur in mancanza di attivazione della raccolta differenziata medesima da parte della pubblica amministrazione;
Ritenuto che, al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di imballaggi conferiti in raccolta indifferenziata e destinati allo smaltimento, risulta indispensabile che in attuazione del citato art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il CO.NA.I.
provveda in tempi brevi ad attivare la raccolta differenziata o ad integrarla laddove insufficiente;
Tenuto conto che per conseguire tale obiettivo minimo di gestione integrata di rifiuti urbani risulta indispensabile attribuire specifici poteri al commissario delegato per attuare, a livello di ambito territoriale,una gestione unitaria di rifiuti urbani, in particolare attraverso la realizzazione delle forme e dei modi della cooperazione previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio;
Considerato che per ridurre il flusso dei rifiuti speciali avviati in discarica risulta necessario promuovere iniziative che favoriscano il recupero e l'ammodernamento tecnologico del sistema di gestione dei rifiuti speciali nel territorio regionale, nonche' l'autosmaltimento dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale dei rifiuti stessi in impianti a tecnologia avanzata;
Tenuto conto che per conseguire tale nuovo assetto organizzativo e gestionale in materia di rifiuti urbani e speciali e' indispensabile non gravare l'attuale sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana con i rifiuti prodotti in altre regioni o all'estero e contrastare il fenomeno della criminalita' organizzata legata alla gestione delle discariche documentata dalla relazione finale al Parlamento della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse;
Rilevato altresi' che per realizzare i predetti obiettivi e recuperare l'attuale situazione d'emergenza appaiono pertanto misure adeguate e ragionevoli il divieto di importazione di rifiuti da smaltire nella Regione siciliana, il controllo sul flusso dei rifiuti da recuperare importati nella Regione siciliana, la limitazione alla titolarita' e gestione pubblica delle discariche;
Considerato che e' pertanto indispensabile che l'autorizzazione all'apertura ed esercizio di nuove discariche sia consentita solo nei limiti in cui risulta funzionale al superamento dell'emergenza ed all'attuazione di un moderno sistema di gestione integrato dei rifiuti nella Regione siciliana.
Atteso che continuano a sussistere nella Regione siciliana i presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione siciliana;
Ritenuto, quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella Regione siciliana;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente;
Acquisita l'intesa del presidente della regione siciliana, giusta nota n. 2235 del maggio 2001;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

D i s p o n e:

Art. 1.
1. Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri gia' conferiti al commissario delegato - presidente della Regione siciliana con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come specificati dall'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, nonche' con l'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.

Art. 2.
1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed approva il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio n. 152, per l'intero territorio regionale. A tal fine, il commissario delegato provvede ad elaborare ed attuare il programma di rilevamento di cui all'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152.
2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana attua il monitoraggio richiesto dalle direttive comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano, di acque di balneazione, di acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana individua sull'intero territorio regionale, ogni possibilita' di riutilizzo delle acque reflue depurate nonche' di risorse idriche non potabili, e predispone ed attua - anche avvalendosi dei enti e soggetti, pubblici e privati, che gestiscono invasi - un programma straordinario degli interventi per la loro utilizzazione, d'intesa con il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001.
4. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana predispone ed attua il programma di interventi urgenti di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine il commissario delegato individua, progetta e realizza, anche assumendo il ruolo di stazione appaltante, nell'intero territorio regionale, gli interventi di tutela della qualita' delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformita' dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, in particolare, progetta e realizza:
a) le reti fognarie;
b) i collettori;
c) i sistemi di depurazione;
d) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue.
5. Il commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, subentra, in luogo del soggetto attuatore, nella gestione - cosi' come definita dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 - delle stesse opere i cui lavori non siano ancora completati, qualunque ne sia la causa, e di quelle deliberate e non ancora progettate. Sono fatti salvi gli atti di gara che hanno prodotto effetti alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
6. Nelle more dell'individuazione degli interventi di cui al precedente comma 4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana realizza, previa intesa del Ministero dell'ambiente sui singoli progetti che si intendera' resa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito delle acque reflue nonche' gli interventi di trattamento e utilizzo delle acque a Presidiana e Rosamarina gia' finanziati e non ancora appaltati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, gli interventi urgenti il cui finanziamento e' assicurato con le risorse di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e c), della presente ordinanza, gli interventi previsti dagli accordi di programma quadro per il ciclo integrato delle acque sottoscritti dal Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle intese istituzionali di programma Stato-Regione siciliana. Gli interventi sono realizzati d'intesa con il Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001.
7. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 5, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana unifica la gestione delle reti fognarie esistenti e da realizzare, ancorche' tali reti non siano attualmente collegate ai sistemi di collettamento e depurazione, con quella dei collettori e dei depuratori.
8. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana puo' disporre il censimento dei pozzi di emungimento delle acque sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino.
9. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 il comma 6 e' soppresso.

Art. 3.
1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana realizza gli interventi di cui all'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, sulla base della progettazione approvata dal commissario medesimo previa intesa del Ministero dell'ambiente. Il ricorso all'art. 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, e' subordinato alla predisposizione da parte del commissario delegato - presidente della regione siciliana nonche' all'approvazione - d'intesa con il Ministero dell'ambiente - di uno o piu' specifici strumenti di programmazione che individuino l'ambito di intervento, che siano basati sull'analisi dello stato di fatto, che definiscano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, che assicurino l'integrazione progettuale e realizzino l'unitarieta' gestionale almeno dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione, che garantiscano la compatibilita' ambientale delle attivita' depurative, del riutilizzo e degli scarichi nei corpi idrici superficiali in conformita' con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e che fissino, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, le modalita' di pubblicizzazione dell'iniziativa e i termini delle procedure derogando, ove occorra, a quelli fissati dai citati articoli 37-bis e seguenti.

Art. 4.
1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo la parola:
"predisposizione", sono aggiunte le seguenti: "e adozione".
2. Alla fine del comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificato dall'ordinanza 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole "Ministro dell'ambiente.", e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica e risanamento del comune di Biancavilla si avvale, altresi', del sindaco quale sub commissario.".
3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole: "in conformita' ai" sono aggiunte le seguenti: "principi, finalita' e.".
4. All'art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo la parola: "identifica" sono aggiunte le seguenti: "in ciascun ambito".
5. All'art. 2, comma 1, lettere e) ed d) dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, la parola: "assimilabili", e' soppressa e sostituita con la seguente: "assimilati".
6. Dopo l'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, e' aggiunto il seguente art. "2-bis:
1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in ciascun ambito territoriale ottimale che, di norma, e' individuato nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra i comuni in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani.".
7. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, i punti 1.4 ed 1.5 sono soppressi.
8. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificato dall'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"2. Il CO.NA.I. e' obbligato a ricevere, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della Regione siciliana ed il CO.NA.I.
medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonche' le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi.
3. Al fine di conseguire entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio, calcolato sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della Regione siciliana, il CO.NA.I., ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la tipologia di materiale di imballaggio di rispettiva competenza devono organizzare ed effettuare entro e non oltre il 31 luglio 2001 la raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione.
4. Qualora entro il termine del 31 luglio 2001 il CO.NA.I. o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la rispettiva tipologia di materiale di imballaggio, non abbiano realizzato ed attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio su superfici pubbliche, provvede direttamente il commissario delegato - presidente della Regione siciliana. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per ciascun ambito territoriale ottimale, predispone un piano di raccolta differenziata e seleziona, con procedure di evidenza pubblica, il soggetto affidatario del servizio. Gli oneri per l'organizzazione e la gestione del servizio sono a carico del CO.NA.I. ai sensi dell'art. 49, comma 10, e dell'art. 38, comma 9, lettere a) e b) e comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che provvede ad effettuare il relativo pagamento a favore della contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sulla base di apposita fatturazione.
5. In caso di inadempimento del CO.NA.I. agli obblighi di cui al comma 3, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, a far data dal 31 luglio 2001, puo' disporre altresi', previa diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari.
6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana obbliga i detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CO.NA.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 1;
7. Il CO.NA.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata degli imballaggi marchiati "T" e "F" ed il ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato - presidente della Regione siciliana.
8. Il CO.NA.I. e' obbligato al ritiro presso le isole minori della Sicilia, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, degli imballaggi primari, secondari e terziari nonche' le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999.
9. Il COREVE e' obbligato a ritirare i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata secondo quanto era stato previsto dal decreto ministeriale n. 48/1999, ed in particolare alle condizioni e per i corrispettivi previsti dal decreto medesimo.".
9. L'art. 4 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettere k) e l), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 2, commi 4, 5, 6 e 15, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e' soppresso e cosi' sostituito:
"1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana stipula, a seguito di procedure di gara comunitarie, il cui bando e' definito dal commissario delegato stesso, convenzioni della durata massima di venti anni, per il conferimento dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, con operatori industriali che si impegnino a produrre al C.d.R. ed utilizzarlo in impianti esistenti nel territorio della Regione siciliana o realizzare impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti, anche in regime di project-financing, e a realizzare, con l'impiego di adeguate tecnologie a basso impatto ambientale, impianti dedicati per l'utilizzo del C.d.R., da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2004. Per consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento agli operatori, selezionati con le predette procedure, dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione siciliana da essa identificati. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti e quelli di utilizzazione del medesimo possono essere localizzati in siti anche in variante al piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, approvato con decreto del presidente della Regione siciliana del 6 marzo 1989, n. 35 e al P.I.E.R., nonche' in deroga all'art. 6, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e sono dimensionati in relazione agli obiettivi della raccolta differenziata.
2. L'ENEL o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e' autorizzato a stipulare e stipula, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni, di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, con i soggetti che utilizzano il C.d.R. alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalita' di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti urbani e assimilati prodotti nei comuni della Regione siciliana al netto della raccolta differenziata.
3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale, al netto della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi.".
10. All'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole: "di rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: ", compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti,".
11. All'art. 5 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma:
"7. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed attua, per le aree di particolare pregio e sensibilita' ambientale, oltre che per i comuni in cui ricadono i parchi e le riserve della Regione siciliana ed al fine di garantire un adeguato ed efficace livello di tutela ambientale di tali aree, specifiche iniziative a stralcio tra quelle previste dal P.I.E.R. e dalla pianificazione successiva, nel campo della raccolta differenziata e delle bonifiche. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed attua, su siti anche diversi dalle relative localizzazioni gia' programmate, iniziative pilota finalizzate ad individuare, sperimentare e promuovere, soluzioni tecnologiche innovative nel recupero di materie, nei trasporti e per la produzione di energia dai rifiuti, da estendere su scala regionale. Saranno privilegiate le iniziative caratterizzate da una piu' forte valenza ambientale, sociale ed economica, che siano capaci di valorizzare i prodotti di recupero in filiere di riuso o in processi industriali di utilizzo di tipo integrato a sviluppo verticale in grado di produrre un valore aggiunto e di limitare il ricorso alle discariche, anche per lo smaltimento dei sovvalli.".
12. Il comma 1, dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 7 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e' soppresso e sostituito dai seguenti:
"1. Il commissario delegato presidente della Regione Siciliana, in caso di inadempimento dei competenti uffici dei comuni e della regione alle disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento alle discariche autorizzate e non piu' attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonche' ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471:
a) ad approvare le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;
b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche compresi litorali ed i sedimenti marini, la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di competenza pubblica;
c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) a predisporre il piano regionale di bonifica e ad individuare i siti prioritari.
1-bis. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per i siti inquinati di interesse nazionale, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, salva in ogni caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:
a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;
b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;
c) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) provvede alle attivita' di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 in caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato ne' altro soggetto interessato.
1-ter. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, predispone e realizza un programma di interventi per le attivita' di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non piu' in esercizio, avvalendosi delle risorse allo stesso assegnate dalle precedenti ordinanze nonche' attivando le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario.
1-quater. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sulla base di apposite convenzioni, si avvale dell'ANPA per coordinare le attivita' di sua competenza in materia di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Gela e Priolo, che riguardano in particolare: l'efficacia delle misure di sicurezza e di emergenza, l'esecuzione delle attivita' di caratterizzazione - sia per le aree di pertinenza pubblica sia private - d'analisi di contro campioni e monitoraggio delle procedure di bonifica, il raggiungimento degli obiettivi di bonifica definiti per le diverse matrici ambientali, il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza permanente, il mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e di protezione ambientale al termine degli interventi di bonifica.".
13. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il comma 1-bis, cosi' come aggiunto dall'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e' soppresso.
14. Al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 1, lettera r) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, la parola: "venti" e' soppressa e sostituita con la seguente: "quaranta".
15. All'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il comma 1 cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e successivamente sostituito dal comma 12 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e' soppresso e sostituito dai seguenti:
"1. A partire dal 1° luglio 2001 e' applicato alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani un coefficiente di maggiorazione pari all'1% per ogni tre punti percentuali di raccolta differenziata non realizzato rispetto all'obiettivo minimo del 25%. Dalla data di messa in esercizio degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti il coefficiente di maggiorazione, per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto al predetto obiettivo minimo, e' elevato al 3%.
2. L'osservatorio regionale sui rifiuti previsto nel P.I.E.R., in base agli indirizzi adottati dalla commissione di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, provvede, entro il 31 maggio 2001 e successivamente con la medesima cadenza mensile, a fornire i dati relativi agli obiettivi di raccolta differenziata conseguiti nel mese precedente al commissario delegato presidente della Regione siciliana, il quale provvede, ai medesimi fini, a darne comunicazione ai prefetti.
3. I proventi derivanti dall'applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1, sono versati sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana e sono destinanti alle attivita' inerenti la gestione dei rifiuti.".
16. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni le parole da "recupero" a "in particolare", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "recupero e smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche."
17. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole "unita' di personale", sono aggiunte le seguenti: "di cui almeno trenta".
18. Al comma 3-bis dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera w), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole "delle qualifiche di appartenenza", sono aggiunte le seguenti: "ovvero un'indennita' pari all'80% dello stipendio nella globalita' delle voci per professori e ricercatori universitari". La medesima indennita' e' riconosciuta, in luogo del compenso previsto dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza 2983 del 31 maggio 1999, al personale della carriera prefettizia.
19. All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, le parole "del piano", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dei piani" e dopo la parola "subcommissario", sono aggiunte le seguenti: "ed i prefetti delle province" e dopo le parole "loro incombenti", sono aggiunte le seguenti: "Per fornire supporto tecnico alla commissione scientifica nello svolgimento delle predette attivita', il commissario delegato presidente della Regione siciliana assegna al presidente della medesima personale tecnico appartenente alla struttura commissariale.".
20. All'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole "lettera b)", sono aggiunte le seguenti: "e di cui al comma 5 dell'art. 7, della presente ordinanza cosi' aggiunto dall'art. 2, comma 11, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000.".
21. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente:
"b) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per l'importo complessivo di L. 18.845.219.000 dei progetti n. 36 e n. 102, interessanti il territorio della Regione siciliana ammessi al finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 25 marzo 1998, n. 89/pers/III.".
22. All'art. 13 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, e' aggiunto il seguente comma:
"4. Gli interventi inclusi nel "Documento regionale di programma della Regione siciliana per l'area E - Area di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno, approvato in attuazione del PTTA 1994/1996 dal Ministero dell'ambiente con il D.A. 02/pers/III del 21 novembre 1996 di cui all'elenco riportato nell'art. 1 dello stesso, ivi compresi gli interventi di cui all'art. 18 della legge n. 67/1988, vengono revocati e le relative risorse sono versate nella contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana. Le predette risorse sono destinate in via prioritaria alla realizzazione dei seguenti interventi:
"Recupero di cave e discariche dimesse in ambiente di pregio naturalistico ;
"Prevenzione e tutela dal rischio di amianto ;
"Catasto e tutela dei siti soggetti all'inquinamento da campi elettromagnetici ;
"Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti ;
"Censimento dei pozzi di emunzione delle acque sotterranee e la loro messa in sicurezza .
Il commissario delegato provvede immediatamente alla progettazione ed attuazione dei predetti interventi, avvalendosi dei poteri, delle deroghe e delle risorse finanziarie previsti dalla presente ordinanza.".
23. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come aggiunto dall'art. 2, comma 9, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le parole "40 unita'" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "60 unita'" e le parole "con scadenza al 31 dicembre 2001, da ripartire", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: ", da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della Regione siciliana corrispondente al livello VIII, anzianita' pari a 0, da ripartire in funzione delle attivita' di monitoraggio dei corpi idrici e delle attivita' inerenti la gestione dei rifiuti.".
24. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole "nella misura di dieci lire", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "nella misura di venti lire"; le parole "nella misura di cinque lire", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "nella misura di dieci lire" e le parole "per la produzione di energia" e la parola "dedicati", sono soppresse.
25. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le parole "finale dei rifiuti industriali", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "di rifiuto" e dopo la parola "medesimo" sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto previsto ai commi 2 e 3".
26. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, il comma 2 e' soppresso e sostituito dai seguenti:
"2. Le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti possono essere rilasciate ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nei seguenti casi:
a) discariche dedicate per lo smaltimento della frazione secca o umida di rifiuti urbani, a condizione che la discarica sia a titolarita' e gestione pubblica;
b) aumenti volumetrici di discariche esistenti di rifiuti urbani a gestione e titolarita' pubblica;
c) impianti di smaltimento di rifiuti speciali, comprese le discariche per inerti, a condizione che il soggetto od i soggetti titolari e che gestiscono gli impianti siano i produttori iniziali, come definiti dall'art. 1, lettera b), della direttiva 91/156/CEE, dei rifiuti smaltiti negli impianti medesimi e che in detti impianti siano smaltiti esclusivamente i rifiuti prodotti nel territorio regionale dal produttore iniziale stesso, al fine di non pregiudicare il ciclo d'attivita' d'impresa che origina i rifiuti; per le discariche di altre tipologie di rifiuti speciali, la presente disposizione si applica limitatamente al rinnovo o all'adeguamento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, agli impianti gia' in esercizio.
3. Negli impianti di smaltimento esistenti ed in esercizio, nei limiti della capacita' dell'impianto medesimo risultante dal provvedimento di approvazione del progetto, possono altresi' essere autorizzate, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, operazioni di smaltimento di ulteriori tipologie e quantita' di rifiuti prodotti nel territorio siciliano; sono, in ogni caso, escluse dal campo di applicazione della presente disposizione le discariche.
4. Le autorizzazioni per le discariche dei rifiuti urbani e speciali, sono rilasciate dai prefetti esclusivamente ad impianti a titolarita' e gestione pubblica.
5. Fino al superamento dello stato d'emergenza e' vietato lo smaltimento nella Regione siciliana di rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero.".
27. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le parole "1o ottobre 2000", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2001" ed il secondo periodo del medesimo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: "A tal fine possono stipulare apposite convenzioni con il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (CO.BAT.), di cui all'art. 9-quinquies della legge del 9 novembre 1988, n. 475, che dovranno garantire, in particolare, il rimborso dei soli costi effettivi del servizio sostenuti dal CO.BAT.
28. All'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo le parole "5 febbraio 1997, n. 22", i periodi sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "o, in caso di inadempienza dello stesso, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, provvede alla gestione dei rifiuti dei beni in polietilene". In tal caso i costi del servizio sono addebitati ai soggetti obbligati a partecipare al predetto Consorzio.
29. All'art. 5, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"5. A partire dal 31 luglio 2001 i produttori e gli importatori dei veicoli sottoposti alle dichiarazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al recupero ed allo smaltimento dei veicoli a fine vita senza oneri per i conferitori.".
30. All'art. 6, comma 1, lettere a), c) e lettera d), dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo le parole "nelle aree ASI", sono aggiunte le seguenti: "od in caso d'indisponibilita', in altre aree nel medesimo ambito territoriale ottimale".
31. All'art. 13 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e' aggiunto il seguente comma: "2. A favore dei sub commissari di cui al comma 1 del precedente art. 12, e' autorizzata la corresponsione di un'indennita' mensile pari a 150 ore di lavoro straordinario".
32. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sentiti i presidenti delle province, predispone ed adotta un piano per identificare e localizzare, in ciascun ambito territoriale ottimale, gli impianti per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, e per il recupero dei materiali attinenti alla predette attivita' detto piano individua anche gli impianti esistenti che, per esigenza di tutela ambientale o sanitaria, devono essere delocalizzati in altri siti individuati dal piano stesso.
33. In attesa dell'attuazione del piano di cui al comma precedente ed in ogni caso non oltre il termine del 31 marzo 2002, i centri di demolizione degli autoveicoli legittimamente in esercizio alla data del 2 marzo 2001 possono essere, in deroga agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, autorizzati a continuare ad operare. L'autorizzazione e' rilasciata o negata dal prefetto della provincia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e deve indicare le misure che devono essere adottate a tutela della salute e dell'ambiente.
34. I prefetti delle province, per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al precedente comma 32, acquisiscono le aree per la localizzazione dei suddetti interventi mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio e provvedono all'assegnazione delle aree stesse.

Art. 5.
1. Per l'espletamento degli incarichi affidati in materia di tutela delle acque, il commissario delegato - presidente della regione siciliana si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione Regionale, degli enti pubblici, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle universita', delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali, con le medesime modalita' previste all'art. 10, commi 5, 6 e 7, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999. Il commissario si avvale, altresi', degli stessi poteri e deroghe previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 della presente ordinanza, puo' avvalersi del vice commissario nominato con decreto presidenziale n. 131/Gab del 18 ottobre 2000, nonche' del sub commissario gia' nominato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con decreto commissariale n. 156 del 26 luglio 2000.
3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana per l'attuazione degli interventi d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica e risanamento ambientale, previsti dalle ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 nonche' dalla presente ordinanza, puo' avvalersi del vice commissario nominato con decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000 ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dei sub commissari nominati con decreti commissariali n. 155 del 26 luglio 2000 e n. 157 del 26 luglio 2000.
4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per fronteggiare l'emergenza e per svolgere le attivita' di analisi, controllo, monitoraggio e prevenzione dei rischi, necessari all'espletamento dei propri compiti si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana nell'espletamento degli incarichi affidati puo' avvalersi di venti unita' di personale a tempo pieno appartenente alle amministrazioni ed enti di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 ovvero alle societa' a totale capitale pubblico, con le medesime modalita' di trattamento previste dall'art. 10, comma 5, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana puo', altresi', avvalersi di quindici unita' di personale tecnico, non appartenente alla pubblica amministrazione, cui sara' corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.
6. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze, puo' avvalersi di venti unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della regione siciliana corrispondente al livello VIII, anzianita' pari a 0 e di tre esperti qualificati con cui attivare rapporti di consulenza professionale a cui e' corrisposta un'indennita' pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto legislativo 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267.
7. Per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana puo', inoltre, avvalersi di societa' specializzate a totale capitale pubblico o a partecipazione regionale, con il riconoscimento, a favore dei medesimi, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal commissario delegato. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana si avvale, inoltre, dei nuclei operativi di polizia ambientale delle amministrazioni comunali della Regione siciliana.
8. Ai presidenti ed ai componenti le commissioni di collaudo nominati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le disposizioni di cui all'art. 17, comma 14-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. L'art. 7 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e' soppresso.

Art. 6.
1. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, la parola "cinque", e' soppressa e sostituita dalla seguente: "quindici".
2. Al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 la parola "cinque", e' soppressa e sostituita dalla seguente: "dieci".
3. Al comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 dopo le parole "le indennita'", sono aggiunte le seguenti: "e i rimborsi spese per le missioni".
4. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi, per speciali esigenze, di venti unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero stesso corrispondente alla fascia "D" (ex livello VIII). Il Ministero dell'ambiente puo', altresi', avvalersi di due unita' di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai membri della Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente determinato con decreto interministeriale n. 62/1988 del 24 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico del commissario delegato - presidente della Regione siciliana.
5. Le unita' di personale di cui al precedente comma 4, sono utilizzate nella misura del 50 per cento per le attivita' relative alla gestione dei rifiuti e nella misura del 50 per cento per le attivita' in materia di tutela delle acque.
6. Il Ministero dell'ambiente definisce, d'intesa con il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, le modalita' di collaborazione tra le strutture di cui si avvale il commissario medesimo e le competenti direzioni generali.

Art. 7.
1. Il compenso mensile da corrispondere ai componenti la commissione scientifica nominata ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come integrata dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e' determinato in ragione di un dodicesimo di quanto fissato con decreto ministeriale n. 11787/ARS/M/DI/UD.E./N/SP del 21 settembre 1999.
2. Al fine di dotare gli uffici della struttura commissariale di una propria sede, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvedera' ad acquisire in proprieta', in locazione o in comodato, i necessari locali ed e' autorizzato ad eseguire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che fossero necessari anche ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Inoltre, il commissario delegato potra' entrare in possesso di immobili di proprieta' della Regione siciliana, di enti pubblici anche economici, sottoposti al controllo della stessa.
3. Il commissario delegato puo' acquisire, in comodato, l'area del poligono di tiro di Bellolampo, nel comune di Palermo, in attesa della permuta prevista dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.
4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana puo' avvalersi, d'intesa con i competenti direttori generali del Ministero dell'ambiente, delle segreterie tecniche di cui all'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nominate con effetto dal decreto ministeriale n. 30351 del 10 aprile 2001 e dal decreto ministeriale n. 30352 del 10 aprile 2001, in deroga all'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al fine di rendere operativa ed autonoma la struttura commissariale prevista dalla presente e dalle precedenti ordinanze in materia, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede a dotarla dei necessari supporti logistici.

Art. 8.
1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana nello svolgimento degli incarichi affidati puo' adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre a quelle gia' previste nelle precedenti ordinanze:
- legge della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, art. 11, come modificato dall'art. 64 della legge della Regione siciliana n. 10/1999;
- legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 22;
- decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24, comma 3;
- regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 13;
- decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 20, comma 1, lettere a), e) e g), art. 21, art. 22, comma 3, lettera e), art. 23;
- legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10, art. 17;
- decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
- decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19;
- legge 22 dicembre 2000, n. 388, art. 141, comma 4.

Art. 9.
1. Per la realizzazione degli interventi della presente ordinanza in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo, sono attribuite al commissario delegato - presidente della Regione siciliana le seguenti risorse:
a) lire 30 miliardi a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente al servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale n. GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000;
b) lire 4,413 miliardi a valere sulle risorse assegnate per le attivita' di monitoraggio e studio dal servizio per la tutela delle acque interne con decreto direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre 2000;
c) lire 25 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana:
- dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo;
- attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;
- avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.
- utilizza le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle opere gia' appaltate in materia di tutela delle acque;
- per gli interventi previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 marzo 1999, al commissario delegato sono attribuiti lire 25 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla Regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. I comuni sono tenuti a versare sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana le somme dai medesimi riscosse e relative alle tariffe del servizio di fognatura e depurazione al netto di quelle destinate alla gestione. In caso di inadempienza il commissario delegato puo' nominare commissari ad acta.
4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per le funzioni di pianificazione, per la definizione del programma straordinario degli interventi e per la progettazione degli interventi in materia di tutela delle acque, si avvale anche, fino all'importo di lire 30.770 milioni, della Sogesid S.p.a. che utilizza a tal fine le risorse gia' assegnate dal CIPE alla societa' medesima, a carico del fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, secondo la rimodulazione del quadro comunitario di cui alle note della societa' del 23 settembre 1998, sottoposte al CIPE, per la presa d'atto, nella seduta dell'11 novembre 1998. Il compenso da corrispondere per la progettazione sara' pari al compenso calcolato applicando le tabelle A e B previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi aggiornamenti, con l'aumento - in quanto applicabile - previsto dall'art. 2 della stessa legge, ridotto di una percentuale del 50% indicata all'art. 4, comma 12-bis, della legge n. 155/1989. Il corrispettivo da riconoscere per le attivita' di supporto alla pianificazione e' determinato a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana attesta l'attivita' svolta per il successivo svincolo delle risorse da parte del Ministero competente.
5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana e', inoltre, autorizzato per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ad utilizzare le risorse del Q.C.S. 2000-2006 destinate dal complemento di programmazione della Regione siciliana all'attuazione degli interventi di gestione dei rifiuti, bonifiche dei suoli e delle falde e di tutela delle acque nonche' le risorse destinate agli interventi di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo dagli accordi di programma quadro per la gestione dei rifiuti, per le bonifiche dei suoli e delle falde e per il ciclo integrato delle acque, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-Regione siciliana.
6. Le risorse di cui ai precedenti commi sono trasferite, con le medesime modalita' previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, direttamente sulle rispettive contabilita' speciali intestate al commissario delegato per gli interventi di emergenza.
7. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, il comma 3 e' soppresso.
8. All'art. 11 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, il comma 2 e' soppresso.

Art. 10.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.