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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 maggio 2001
Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267, nonche' per il programma di copertura di radar meteorologici del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 11 dicembre 2000, n. 365. (Ordinanza n. 3134).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente la
realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di
monitoraggio meteo-idro-pluviometrico predisposto dal servizio
idrografico e mareografico nazionale d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile, sentite le autorita' di bacino di rilievo
nazionale, le regioni ed il gruppo nazionale per la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche del CNR;
Visto l'art. 8, comma 3, del medesimo decreto-legge che ha disposto
il finanziamento del programma per lire 50 miliardi da assegnarsi al
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali (DSTN);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 dicembre 1998, con il quale si approva il programma e viene
istituito il comitato tecnico per l'indirizzo, il coordinamento e il
controllo della realizzazione del medesimo;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, dalla
legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 6,
che dispone l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione del programma e che
autorizza la spesa di ulteriori 30 miliardi per l'anno 2000, da
iscriversi nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1. dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, dalla
legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 7,
che dispone che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi
del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche
del consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con
l'ANPA, il DSTN e il comitato tecnico sopracitato, sentite le regioni
e le province autonome, predispone un programma per assicurare una
adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale e
che autorizza la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 24 ottobre
2000, con il quale e' stato ricostituito il comitato tecnico per
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della realizzazione del
programma, nel quale sono rappresentati tutti i soggetti indicati
dall'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000;
Visto gli esiti della riunione del comitato di cui al punto che
precede tenutasi il 24 aprile 2001;
Vista la comunicazione del 2 maggio 2001, prot. n. 1567/A3PC -
A3AMB del Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome ed in particolare il consenso espresso dalla
Conferenza dei presidenti a che la regione Basilicata curi per conto
delle regioni stesse la realizzazione del sistema dei centri
funzionali necessario alla condivisione e messa in rete delle
osservazioni idropluviometeorologiche delle reti regionali di
monitoraggio, nonche' il consenso espresso alla rapida attuazione da
parte del Dipartimento della protezione civile del sistema
osservativo dei radar meteorologici;
Vista la nota prot. n. 6575/7101 del 15 febbraio 2001; della
regione Basilicata che accompagna il progetto preliminare della rete
dei centri funzionali;
Visto il verbale del consiglio scientifico del gruppo nazionale per
la difesa dalle catastrofi idrogeologiche relativo alla redazione di
uno schema operativo di massima atto ad assicurare una adeguata
copertura di radar meteorologici del territorio nazionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di completare il
programma di potenziamento delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ed il programma di copertura del territorio
nazionale con radar meteorologici al fine di assicurare in tempi
brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di
preallarme e allarme ai fini di protezione civile;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi.
Dispone:

Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 11 dicembre 2000, n.
365, gli interventi previsti dal programma di potenziamento della
rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi
dell'art. 2, comma 7, della legge n. 267/1998, e successive modifiche
e integrazioni, nonche' gli interventi previsti dal programma per
assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici dal
territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 7, della legge n.
365/2000, sono dichiarati urgenti e indifferibili.
2. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli
interventi e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6,
comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive
modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno
1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 4, comma 17 (1), art.
6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17,19, 20, 21,
23, 24, 25, 28, 29, 32, 34, e le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1999, n. 554, strettamente
collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli
6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale
oggetto di deroga.
3. Per l'approvazione dei progetti e' autorizzato il ricorso ove
necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni
dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi
il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato
assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza,
la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita, le specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di
motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio
storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la
determinazione del soggetto attuatore e' subordinata, in deroga
all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette
giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli
interventi previsti nei programmi che si dovessero rendere necessari
anche successivamente alla conferenza di servizi di cui ai comma
precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio
1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti
entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non
siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito
positivo. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra,
variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di
pubblica utilita, urgenza e indifferibilita' dei lavori. E'
autorizzata l'occupazione d'urgenza e l'esproprio delle aree
necessarie all'esecuzione delle opere con riconoscimento a termine di
legge dell'indennita' di esproprio.

Art. 2.
1. Per la realizzazione dei centri funzionali di cui al programma
di potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico
di cui all'articolo, il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali
e' autorizzato, previa intesa con la regione interessata, a
trasferire al soggetto attuatore, individuato nella regione
Basilicata, le risorse occorrenti, per la progettazione e per le
realizzazioni che saranno via via disposte sulla base delle
convenzioni di cui al comma successivo, a valere sulle disponibilita'
di cui alle leggi n. 267/1998 e n. 365/2000, nel limite di lire 17
miliardi.
2. Le modalita' di attuazione, integrazione ed interconnessione
degli interventi di cui al comma precedente, sono definite sulla base
di apposite convenzioni sottoscritte tra le regioni, il Dipartimento
per i servizi tecnici nazionali, il Dipartimento della protezione
civile e la regione Basilicata.
3. Le somme di cui al comma 1, sono iscritte in apposito capitolo
di bilancio della regione Basilicata. La medesima regione, quale
soggetto attuatore degli interventi di cui al comma 1, trasmette al
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, con cadenza
trimestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi
programmati e su eventuali necessita' di rimodulazione.

Art. 3.
1. Entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza il
gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche
(GNDCI) e per esso il centro di ricerca interuniversitario in
monitoraggio ambientale (CIMA) delle Universita' degli studi di
Genova e della Basilicata, provvede alla stesura del progetto
definitivo atto ad assicurare un'adeguata copertura del territorio
nazionale tramite radar meteorologici, d'intesa con le regioni,
rappresentate dal coordinamento interregionale dei servizi
meteorologici (CISM), nonche' con il comitato tecnico di indirizzo e
coordinamento per la realizzazione del programma di potenziamento
delle rete di monitoraggio idropluviometrico istituito con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1998 e
ricostituito con decreto del Ministro dell'ambiente in data
24 ottobre 2000.
2. Il progetto terra' in debita considerazione le installazioni
oggi esistenti e quelle previste sul territorio nazionale e negli
Stati confinanti e identifichera' le nuove installazioni da ritenere
prioritarie, alle quali dare attuazione nel limite di spesa
complessivo previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000,
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di
funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi.
3. Il progetto definitivo, corredato dai documenti necessari
all'indizione di gara pubblica per la fornitura, sara' trasmesso al
Dipartimento della protezione civile ai fini dell'esecuzione della
gara stessa. Il CIMA fornira' al Dipartimento della protezione civile
assistenza specialistica in tutte le fasi di esecuzione della gara
nonche' nelle fasi di alta sorveglianza, direzione lavori e collaudo
delle strutture e del loro ottimale funzionamento. Per tutta la
durata del periodo di progettazione, esecuzione della gara,
realizzazione del sistema e gestione dello stesso per ventiquattro
mesi a partire dalla data di positivo collaudo del sistema, il CIMA
mettera' a disposizione del Dipartimento della protezione civile due
unita' di personale specializzato.
4. Il CIMA, per le attivita' di cui sopra, potra' avvalersi di
collaborazioni esterne acquisite anche presso laboratori o istituti
scientifici italiani o stranieri qualificati nel settore.
5. Al relativo onere, fissato complessivamente in lire 2,4
miliardi, si provvede a valere sul finanziamento di cui all'art. 1,
comma 7, della legge n. 365/2000, mediante la stipula di apposita
convenzione tra il Dipartimento della protezione civile e il centro
di ricerca interuniversitario di monitoraggio ambientale (CIMA).

Art. 4.
1. Alle regioni che dispongono di radar operativi qualificati ad
essere integrati nella rete di copertura con radar meteorologici del
territorio nazionale, sono trasferiti, a valere sui fondi di cui
all'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, lire 2 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, ai fini della manutenzione,
gestione, innovazione tecnologica ed eventuali riallocazioni dei
sistemi radar di loro proprieta.
2. Le modalita' di attuazione del piano degli interventi di cui al
comma precedente sono definite sulla base di apposita convenzione
sottoscritta tra le regioni e il dipartimento della protezione
civile, sentito il CIMA.
3. Le somme di cui al comma 1, sono trasferite in apposito capitolo
di bilancio delle regioni destinatarie. Le medesime regioni, quali
soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1, trasmettono al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi medesimi.

Art. 5.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, si applicano agli
ulteriori interventi urgenti di potenziamento delle reti di
monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, inclusi nel programma di cui
all'art. 2, comma 7, della legge n. 267/1999 e agli artt. 6 e 7 della
legge n. 365/2000, e successive modificazioni, ancorche' finanziati
con fondi comunitari o di amministrazioni ed enti pubblici.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: Bianco