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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 dicembre 2000
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nella citta' di Milano. (Ordinanza n. 3102).IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato al coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Vista l'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2000;
Vista l'ordinanza n. 3063 del 6 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2000;
Viste le note del commissario delegato-sindaco del comune di Milano prot. n. 55/2000 del 15 settembre 2000 e prot. n. 119/2000 del 23 novembre 2000;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente n. Gab. 2000/16147/BO1 in data 15 dicembre 2000;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di procedere in tempi brevi all'attuazione dei progetti degli impianti necessari al superamento della situazione di emergenza determinatasi nella citta' di Milano, il commissario delegato-sindaco del comune di Milano si avvale fino a un massimo di sette unita' di personale fornite di specifiche professionalita'. Al predetto personale appartenente alla pubblica amministrazione sara' corrisposto, per tutta la durata dell'incarico, un compenso lordo forfettario commisurato a 150 ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza, mentre al personale non appartenente alla pubblica amministrazione sara' corrisposto, per tutta la durata dell'incarico, un compenso determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.
2. All'art. 6, comma 5, dell'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000 dopo le parole "e di autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "nonche' alle disposizioni che escludono il diritto del personale medesimo di accettare di essere utilizzato".
3. L'attivita' della commissione scientifica nominata ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000 cessa alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Art. 2.
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000, dopo le parole "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli" sono aggiunte le seguenti: "17," ed in coda al medesimo comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 80, 117, 134, 136 e 141".
Art. 3.
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2000
Il Ministro: Bianco