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Calamità naturali (C. 235 Camoirano, C. 866 De Cesaris, C. 2914 Stagno d'Alcontres, C. 3580 Stradella, C. 4191 Parolo, C. 4966 Aloisio, C. 5018 Camoirano, C. 5809-ter Governo, approvato dal Senato, C. 6469 Scajola e C. 6626 Apolloni).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PREDISPOSTA DAL RELATORE SULLA BASE DEI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO

NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, DI INTERVENTO DELLO STATO IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI NONCHÉ DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DA ESSE DERIVANTI

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di protezione civile e di interventi statali a favore di privati colpiti da eventi calamitosi).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a disciplinare in maniera organica la materia della protezione civile e degli interventi statali a favore di privati colpiti da eventi calamitosi, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) riordinare gli interventi di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischi, naturali o connessi all'attività dell'uomo, in modo da razionalizzare l'operatività e la tempestività degli interventi stessi;
b) prevedere, nello svolgimento delle attività urgenti di protezione civile, l'adozione di procedure concorsuali semplificate per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori;
c) riordinare la disciplina relativa alle funzioni che spettano allo Stato in ordine alla deliberazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attraverso l'individuazione degli eventi di carattere straordinario che la giustificano, della durata, delle procedure e degli ambiti territoriali interessati;
d) disciplinare l'esercizio, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza di cui alla lettera c), del potere di ordinanza finalizzato all'adozione di tutti gli interventi necessari a consentire il ritorno alle normali condizioni di vita, anche in deroga alle leggi vigenti, assicurando comunque il rispetto dei principi generali del1'ordinamento giuridico, la congruità in funzione degli interventi, l'individuazione puntuale delle norme cui derogare;
e) modificare, in coerenza con i principi ed i criteri di cui al presente articolo, le disposizioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, e della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni;
f) definire, in modo organico ed unitario, le modalità dell'intervento dello Stato a favore di privati cittadini e di imprese colpiti da calamità naturali, in relazione alle quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, prevedendo la concessione di contributi in misura non superiore all'ottanta per cento dei costi di
ricostruzione relativi alle strutture, comprensivi di quelli riguardanti eventuali spostamenti di sedime o di sito ed il ripristino in condizioni di sicurezza dei beni immobili danneggiati, con miglioramenti delle relative caratteristiche antisismiche;
g) stabilire altresì a favore delle imprese misure di sostegno per favorire la ripresa delle attività produttive, mediante la concessione, per lavori di sgombero, di ripristino, riparazione o riacquisto di attrezzature e macchinari nonché per la ricostituzione delle scorte, di contributi in conto interessi;
h) prevedere, a favore di soggetti a basso reddito proprietari di alloggio adibito ad abitazione principale distrutto o danneggiato, la concessione dei contributi di cui alla lettera f) in misura superiore a quella stabilita alla medesima lettera e secondo un'articolazione per fasce di reddito, fino ad un massimo pari al totale dei costi di cui alla medesima lettera f);
i) definire procedure e parametri per la determinazione univoca dell'ammontare dei danni subiti da privati cittadini ed imprese ai fini della concessione dei contributi di cui alle lettere f) e g);
j) prevedere misure di sostegno a favore degli enti locali in relazione ai maggiori fabbisogni ed alle minori entrate connessi al verificarsi di eventi calamitosi, mediante l'aumento di trasferimenti erariali e di rimborsi di minori cespiti erariali;
l) disciplinare, in relazione alle effettive esigenze, proroghe di termini legali e processuali, agevolazioni fiscali, assistenziali e previdenziali e agevolazioni nella prestazione del servizio militare nonché ulteriori misure ritenute necessarie;
m) individuare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), i casi e le tipologie di beni, oltre a quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento dello Stato a seguito di calamità naturali viene ulteriormente limitato o precluso.

2. La nuova disciplina dell'intervento statale in favore di soggetti danneggiati da calamità naturali, stabilita nei decreti legislativi di cui al comma 1, si applica decorsi sei mesi dalla pubblicazione dei medesimi decreti legislativi nella Gazzetta ufficiale.

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali).

l. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a disciplinare l'assicurazione a copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) adottare misure fiscali agevolative per favorire la copertura assicurativa complessiva dai rischi, derivanti a beni immobili privati, dalle seguenti calamità naturali: terremoti, maremoti, fenomeni vulcanici, frane, inondazioni, alluvioni;
b) prevedere, ai fini della copertura assicurativa di cui alla lettera a), la possibilità di stipulare apposite polizze con premi da determinare in relazione a quanto previsto dalla lettera c);
c) stabilire le modalità di determinazione dei premi, garantendo la necessaria perequazione in relazione alle diverse fasce di rischio sul territorio nonché una franchigia obbligatoria di rischio non coperto, prevedendo inoltre una soglia massima di aumento da determinare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base del premio medio definito dal mercato;

d) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione, consentendo la costituzione di uno o più consorzi ai fini esclusivi del più proficuo utilizzo di sistemi di riassicurazione catastrofale e prevedere appropriate misure per garantire il massimo livello di concorrenza tra le imprese assicuratrici;
e) prevedere, attraverso il monitoraggio dell'andamento delle riserve costituite dalle imprese assicuratrici negli anni ad andamento favorevole della sinistralità, la costituzione di riserve di equilibrio per fronteggiare gli andamenti ciclici dei rischi;
f) stabilire, nei confronti di privati cittadini ed imprese i cui beni siano privi di copertura assicurativa per rischi derivanti dalle calamità naturali di cui alla lettera a), la riduzione graduale, in un periodo non superiore al quinquennio e per una quota complessiva non superiore al 50 per cento, dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), secondo misure da determinare in relazione alle condizioni economiche dei soggetti danneggiati;
g) definire parametri ai fini della determinazione univoca ed uniforme del valore dei beni assicurati;
h) definire le procedure ai fini del più rapido accertamento e della più rapida liquidazione dei danni.

2. A partire dall'esercizio finanziario 2005, sono annualmente iscritte in un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le risorse corrispondenti agli eventuali minori stanziamenti statali per interventi di ricostruzione e ripristino di beni privati a seguito di calamità naturali, registrati nell'ultimo esercizio finanziario per il quale sono disponibili i relativi dati a consuntivo, rispetto alla media dei cinque esercizi finanziari immediatamente precedenti. Il predetto fondo è destinato ad interventi per la prevenzione e la riduzione dei rischi derivanti da calamità naturali, da attuare secondo programmi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia, ovvero, fino alla sua effettiva operatività, del Dipartimento, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 3.
(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure ed il completamento degli interventi di ricostruzione relativi ad eventi calamitosi pregressi).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui alle seguenti leggi, e successive modificazioni:
a) legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante "Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963", legge 23 dicembre 1970, n. 1042 "Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont" e legge 19 dicembre 1973, n. 837 "Ulteriori interventi a favore delle zone del Vajont";
b) legge 11 novembre 1982, n. 828, recante "Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche";
c) legge 2 maggio 1983, n. 156, recante "Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982";
d) legge 26 maggio 1984, n. 159, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici
del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania";
e) decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, recante "Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dei fenomeni franosi di alcuni centri abitati";
f) articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativo al completamento degli interventi nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968;
g) legge 2 maggio 1990, n. 102, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987";
h) legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
i) legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante "Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76";
j) decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1995, n. 35, recante "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994", decreto legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994";
k) decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994";
l) decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi";
m) decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regioni Campania;
n) decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, recante "Interventi urgenti in materia di protezione civile";
o) decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali;
p) ogni altro atto legislativo che preveda stanziamenti, per interventi in zone colpite da eventi calamitosi, iscritti nel bilancio dello Stato per l'esercizio o gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare l'azione amministrativa e prevedere misure di accelerazione
delle procedure per la tempestiva realizzazione degli interventi e per favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie, anche modificando a tali fini le disposizioni contenute nelle leggi di cui al comma 1;
b) adeguare le procedure e le competenze amministrative alle disposizioni di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali e di riforma della pubblica amministrazione;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle leggi di cui al comma 1 nonché di ogni altra disposizione legislativa in contrasto con la disciplina definita con i decreti legislativi di cui al medesimo comma 1;
d) prevedere lo svolgimento, per ciascuna zona ed in relazione a ciascun evento calamitoso in essa verificatosi, di una ricognizione dello stato della ricostruzione, stabilendo l'entità delle risorse stanziate e di quelle spese fino alla data di entrata in vigore della presente legge nonché l'entità degli interventi ancora da eseguire e delle relative esigenze di finanziamento;
e) verificare, nel quadro della ricognizione di cui alla lettera d), l'entità delle quote annuali di limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato per interventi di ricostruzione e ripristino in zone colpite da eventi calamitosi e l'entità dei relativi impegni di spesa già assunti mediante la contrazione di appositi mutui;
f) prevedere una nuova delimitazione, sulla base della ricognizione di cui alla lettera d), degli ambiti territoriali degli interventi;
g) prevedere, per ciascuna zona ed in relazione a ciascun evento calamitoso in essa verificatosi, la predisposizione, sulla base della ricognizione di cui alla lettera e), di un programma di completamento degli interventi e di un connesso piano finanziario, entrambi di carattere pluriennale;
h) prevedere l'istituzione, nell'ambito del bilancio dello Stato, di un apposito fondo per le ulteriori esigenze di finanziamento connesse alla realizzazione dei programmi di completamento degli interventi e dei connessi piani finanziari di cui alla lettera g), ad integrazione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio sulla base delle leggi di cui al comma 1 e per le finalità ivi richiamate;
i) prevedere la possibilità da parte delle regioni e degli enti locali di integrare con propri fondi le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il completamento degli interventi di ricostruzione e di ripristino.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 2, lettera h), è pari a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Per gli esercizi successivi al triennio 2001-2003, la dotazione del fondo è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato in lire 500 miliardi annue per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.
(Commissione di studio).

1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono determinati i compensi da corrispondere ai componenti della predetta Commissione.
2. Per il funzionamento della commissione di cui al comma 1 e per la corresponsione dei relativi compensi, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 5.
(Pareri delle Commissioni parlamentari).

1. Entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.
2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.
3. Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, trasmette nuovamente alle Camere, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi, per l'acquisizione del parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione.

Art. 6.
(Disposizioni integrative e correttive).

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge stessa, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi rispettivamente fissati dai medesimi articoli 1, 2 e 3, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.