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e sentenze
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DISEGNO DI LEGGE (AC 3200)
Legge Finanziaria 2002
Art.
40.
(Interventi ambientali).
1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione
per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente
capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo,
il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti
al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile
1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli
impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi
alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti
nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio,
del 24 settembre 1996.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di
autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati
sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente.
L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.
5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono
determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono
quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte
dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione,
della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate.
Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per
essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.