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DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 134 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 6 agosto 2001), recante: "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo".Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999, reca "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge qui
pubblicato:
"Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri.".
Art. 2.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. I dipartimenti costituiscono
le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:
1) Ministero dell'interno;
2) Ministero della giustizia;
3) Ministero dell'economia e delle finanze;
4) Ministero delle attivita' produttive;
5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
10) (( Ministero della salute )).
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo
livello nei seguenti Ministeri:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero della difesa;
3) Ministero delle comunicazioni;
4) (( Ministero per i beni e le attivita' culturali )).".
Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
Art. 3.
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio,
fiere e mercati, (( prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito
dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria
alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali,
politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, )) commercio con l'estero e internazionalizzazione
del sistema produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano
attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri,
agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni specificamente
assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie
funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le
risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni
assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente
decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della
difesa.".
Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
Art. 4.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' soppressa la lettera c).
Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta l'art. 28, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
presente articolo:
"Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
partico-lare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di
politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei
servizi; definizione di un sistema coordinato di
monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entita'
e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle
attivita' produttive che abbiano come diretto destinatario
le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata;
sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle
autorizzazioni prescritte; definizione degli obiettivi e
delle linee della politica energetica e mineraria nazionale
e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agroindustriali e loro
valorizzazione economica; definizione, in accordo con le
regioni, dei principi e degli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
coordinamento delle attivita' statali connesse alla
promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi
e benefici alle attivita' produttive diretti ad attuare
politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici
per le attivita' produttive e per le rispettive
infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle aree depresse;
brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori;
determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e
prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza
nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati
alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e
prodotti destinati specificamente ad attivita' sanitarie o
ospedaliere, nonche' dei prodotti alimentari;
autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e
immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e
servizi di competenza; vigilanza sugli enti di normazione
tecnica e di accreditamento degli organismi di
certificazione di qualita' e dei laboratori di prova;
promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e
dei prodotti;
b) commercio estero e internazionalizzazione del
sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso
l'estero, disciplina degli scambi con i Paesi terzi,
elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi
bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi
economici e finanziari internazionali e con le istituzioni
multilaterali limitatamente ai settori di competenza;
collaborazione attivita' di cooperazione internazionale e
di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari
esteri; coordinamento delle attivita' della commissione
CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con
i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di
promozione degli scambi con l'estero; incentivazioni e
sostegno delle iniziative di internazionalizzazioni delle
imprese e delle attivita' produttive e promozione degli
investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni
concernenti specificamente la disciplina valutaria
assegnata alla competenza del Ministero dell'economia e
delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con
l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del
credito all'esportazione e agli investimenti esteri in
Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a
partecipazione pubblica aventi ad oggetto
l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio
delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e
l'importazione ferme le disposizioni vigenti
sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la
difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della
produzione italiana all'estero; promozione della formazione
professionale dei soggetti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) (lettera soppressa).
Art. 4-bis.
(( 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente:
"tre" )).
Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta l'art. 29 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo.
2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale
degli uffici territoriali del Governo, nonche', sulla base
di apposita convenzione, degli uffici delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle
regioni e degli enti locali.".
Art. 5.
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e' soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole:
"e del Ministero delle comunicazioni".
Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta l'art. 31 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 31 (Agenzia per le normative ed i controlli
tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per le normative ed i
controlli tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8
e 9.
2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai
controlli di conformita' delle macchine, degli impianti e
dei prodotti nelle materie di spettanza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli
enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre,
all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e
sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualita'
aziendale e dei prodotti.
3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle
normative tecniche e degli standard per la certificazione
dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini
della loro approvazione ministeriale.
4. (comma soppresso).
5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico,
l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed
avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo
di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, sulla base di
apposita convenzione.
6. Sono soppresse le strutture del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che
svolgono le attivita' demandate all'agenzia. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnati
all'agenzia.".
Art. 6.
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( al titolo IV
)), dopo il capo VI e' inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero
delle comunicazioni.".
2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo
l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:
"Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero delle comunicazioni.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali,
informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva,
tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, ((
ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni )).
Art. 32-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel
settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio
universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e relativo coordinamento internazionale,
radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con
particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico
radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina
del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni,
delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi di
servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla
vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle
emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego
dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali
e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del
settore, ai contratti di programma e di servizio con le Poste
Italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi
postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul
settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; ((
produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative
volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche
interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le
competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ));
tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle
funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento,
certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della
ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle
telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi
standard.
Art. 32-quater (Ordinamento). - 1. Per l'organizzazione degli
uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la
normativa (( vigente alla data del 9 giugno 2001 )).
Art. 32-quinquies (Funzioni in materia di requisiti e controlli
tecnici). - 1. (( Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le
funzioni relative:
a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei
servizi radioelettrici;
b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e
alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di
prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi,
installazioni, allacciamenti e manutenzione.
2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero del lavoro sono
soppresse le seguenti: ", della salute ; alla medesima lettera a),
sono aggiunte in fine, le parole: il Ministero della salute ;
b) alla lettera b), le parole: "il Ministero delle comunicazioni,
sono soppresse" )).
Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 32 (Agenzia per la proprieta' industriale). - 1.
E' istituita l'agenzia per la proprieta' industriale, nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni
dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli
e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
proprieta' industriale.
3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme
vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'art. 71 del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive
modificazioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico,
l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed
avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo
di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, sulla base di
apposita convenzione.
5. Sono soppresse le strutture del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che
svolgono le attivita' demandate all'agenzia; il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia".
- Si riporta l'art. 55, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
presente articolo:
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica".
Art. 6-bis.
(( 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la
qualita';" sono inserite le seguenti; "trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come
definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce
la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di
cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;" )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 33, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
presente articolo:
"Art. 33. - 3. Il Ministero svolge in particolare, nei
limiti stabiliti dal predetto art. 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti
nelle seguenti aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in
coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura
nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria
ed internazionale; disciplina generale e coordinamento
delle politiche relative attivita' di pesca e acquacoltura,
in materia di gestione delle risorse ittiche marine di
interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei
prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione
comunitaria e di quella derivante dagli accordi
internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed
internazionali riferibili a livello statale; adempimenti
relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in
agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a
livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della
regolarita' delle operazioni relative al FEOGA, sezione
garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi
pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della
Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione per la qualita'; trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che
istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
219; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti
agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e
tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita'
agricole nelle aree protette; certificazione delle
attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
del codex alimentarius; valorizzazione economica dei
prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle
unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
agricoli; accordi interprofessionali di dimensione
nazionale; prevenzione e repressione - attraverso
l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10
del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di
importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale.".
- Si trascrive il testo dell'art. 32 del trattato che
istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209:
"Art. 32 (ex articolo 38). - 1. Il mercato comune
comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti
agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del
suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti
di prima trasformazione che sono in diretta connessione con
tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a
38 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del
mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli
articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'allegato I del presente trattato.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall'instaurazione di una politica agricola comune.".
- La legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, reca "Ratifica
ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il
Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono
le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato
e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".
Art. 7.
1. La rubrica del capo X (( del titolo IV )) del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituita dalla seguente:
"Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Riferimenti normativi:
- Per opportuna conoscenza, si riporta la rubrica del
Capo X del decreto legislativo n. 399/1999, prima della
sostituzione operata dal presente articolo:
"Capo X - Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali".
Art. 8.
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:
"1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare
riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno
e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e
sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche'
le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in
materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli
enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza
sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, (( commi
7 e seguenti )), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il
Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza spettanti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma
dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione
professionale.".
Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
servizio civile, di cui all'art. 10, commi 7 e seguenti,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il
Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali".
- Si trascrive il testo degli articoli 1 e 3 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire
alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5,
118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti
amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della
presente legge, per "conferimento si intende trasferimento,
delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti
locali si intendono le province, i comuni, le comunita'
montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i
compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi
territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche'
cooperazione internazionale e attivita' promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi
e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie
escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle
risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia'
attribuiti con legge statale ad apposite autorita'
indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse
nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della
individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di
autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea
e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a
livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo
Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali assicurano nell'ambito delle rispettiva competenze,
nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza
pubblica e della tutela dell'ambiente.".
"Art. 3. - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti
da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi
e nei limiti di cui all'art. 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le
funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai
fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
osservando il principio di sussidiarieta' di cui all'art.
4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da
conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai
sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della
Costituzione, nonche' i criteri di conseguente e
contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e
tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il
conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo
massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio
delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di
raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o
nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e
funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione
coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi
livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali
interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle
regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e
l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali,
regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per
l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,
coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture
centrali e periferiche interessate dal conferimento di
funzioni e compiti con le modalita' e nei termini di cui
all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrita' di
ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle
strutture sovraregionali;
e) individuate le modalita' e le procedure per il
trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica;
f) previste le modalita' e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato puo' avvalersi, per la cura
di interessi nazionali, di uffici regionali e locali,
d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi
rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalita' e le condizioni per il
conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e
compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio
esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalita' e le condizioni per
l'accessibilita' da parte del singolo cittadino
temporaneamente dimorante al di fuori della propria
residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa e' emanata con i decreti
legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione
d'Italia, in considerazione della sua collocazione
territoriale separata e della conseguente peculiare realta'
istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale,
fiscale e finanziaria".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario, reca: "Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Si riporta l'art. 10, commi 7, 8 e 9, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
"7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e
9, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri,
l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono
trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali
ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del
servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio
sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla
vigilanza della struttura centrale che esercita
attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.
8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e
verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di
coscienza, promuovendone e curandone la formazione e
l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli
eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.
9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e'
adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile operano sino alla data di nomina degli
organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.".
- Si trascrive il testo dell'art. 88 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 88 (Agenzia per la formazione e l'istruzione
professionale). - 1. E' istituita, nelle forme di cui agli
articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la
formazione e l'istruzione professionale.
2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, i compiti
esercitati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e dal Ministero della pubblica istruzione in
materia di sistema integrato di istruzione e formazione
professionale.
3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema
formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia
delle esigenze della formazione professionale, connesse
anche all'esercizio, in materia, delle competenze
regionali, sia delle esigenze generali del sistema
scolastico, definite dal competente Ministero, l'agenzia
svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'art.
142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad
eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l)
del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione
scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale
quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento
delle strutture di formazione professionale che agiscono
nel settore e dei programmi integrati di istruzione e
formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del
titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attivita' di studio,
ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e
assistenza tecnica nel settore della formazione
professionale.
4. Lo statuto dell'agenzia e' approvato con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, su proposta dei
Ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. E' altresi' sentita la Conferenza
per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province
autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo
gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.
5. L'agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministro
del lavoro e del Ministro della pubblica istruzione, per i
profili di rispettiva competenza, nel quadro degli
indirizzi definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I
programmi generali di attivita' dell'agenzia sono approvati
dalle autorita' statali competenti d'intesa con la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e
province autonome. L'Autorita' di vigilanza esercita i
compiti di cui all'art. 142, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'Agenzia
prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro
della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro.
6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al
comma 4, su proposta anche dei Ministri di settore, possono
essere trasferiti all'Agenzia, con le inerenti risorse, le
funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da
strutture operanti presso Ministeri o amministrazioni
pubbliche.
7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo
il numero 8, e' aggiunto il seguente: "9) formazione e
istruzione professionale ".
Art. 9.
1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).
Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta l'art. 46, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
presente articolo:
"Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) (lettera soppressa);
b) (lettera soppressa).
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.".
Art. 10.
(( 01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" e'
sostitutita dalla seguente: "due" )).
1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del
lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali
del Governo di cui all'articolo 11.".
Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta l'art. 47 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 47 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a due, in relazione alle aree funzionali
di cui al precedente art. 46.
2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei
Ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanita'
sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui
all'art. 11.
3. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato
nazionale delle pari opportunita' di cui all'art. 5 della
legge 10 aprile 1991, n. 125.".
Art. 11.
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( al titolo IV
)), dopo il capo X e' istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero
della (( salute )).".
2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono inseriti i seguenti:
"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero della (( salute )).
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione
integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla
dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al
Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della
salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di
sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di
igiene e sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni
del Ministero della sanita'. Il Ministero, (( con modalita' definite
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )), esercita la
vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare,
svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in
materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle
malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive;
prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria
di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle
attivita' regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e
l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria: tutela della
salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza
sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida
e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche
a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari;
professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del
servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro.
Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero
di Dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione
alle aree funzionali di cui (( all'articolo 47-ter )).
2. Le funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del Ministero
della sanita' sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di
cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla
tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono
avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni
e' definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
Riferimenti normativi:
- Per il riferimento all'art. 47 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 10.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile
1998, reca: "Completamento del riordino dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si trascrivono gli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
"Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
Art. 12.
1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
(( come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81,
al secondo periodo )), le parole: "all'intera area di competenza"
sono sostituite dalle seguenti: "ad aree o progetti di competenza".
Riferimenti normativi:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'atti-vita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
- La legge 26 marzo 2001, n. 81, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001, reca: "Norme in
materia di disciplina dell'attivita' di Governo".
- Si riporta l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n.
400, come modificato dal presente articolo:
"Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I
Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il
Sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il
Consiglio dei Ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i Sottosegretari di
Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del
Consiglio dei Ministri con la formula di cui all'art. 1.
3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. I Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e
delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
conformita' alle direttive del Ministro e rispondere ad
interrogazioni ed interpellanze. I vice Ministri di cui al
comma 3 possono essere invitati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro
competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei
Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti
e questioni attinenti alla materia loro delegata.
5. Oltre al Sottosegretario di Stato nominato
segretario del Consiglio dei Ministri, possono essere
nominati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
altri Sottosegretari per lo svolgimento di determinati
compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei
Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei
Sottosegretari. Entro tali limiti i Sottosegretari sono
assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministeri.".
Art. 13.
(( 1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere
attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia
statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia
funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati,
sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o
di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche
in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi
ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di
cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di
appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti
numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di
appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro
collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati
fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta
unita' aggiuntive per ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli
avvocati e procuratori dello Stato, nonche' per il personale di
livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle
province, delle citta' metropolitane e dei comuni, gli organi
competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta
salva per i medesimi la facolta' di valutare motivate ragioni
ostative al suo accoglimento.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle
assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche" )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, reca
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
- Si trascrive il testo dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata
un'ulteriore riduzione complessiva del personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non
inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle
unita' in servizio al 31 dicembre 1998.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delibera
trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole
amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di
priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della
giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza
pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del
fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
delle procedure concorsuali avviate alla data del
27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23
e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le
assunzioni sono subordinate alla indisponibilita' di
personale da trasferire secondo procedure di mobilita'
attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi
restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali
o derogatorie.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvate successivamente al
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al
31 dicembre 1998 .
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non
inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore
percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento
deve avvenire con contratto di formazione e lavoro,
disciplinato ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale e
accessorio delle amministrazioni o degli enti di
appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali
amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini
della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da cascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario, reca: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.".
Art. 14.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.