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L. 29 dicembre 2000, n. 422.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – "Legge comunitaria 2000"

(Suppl. Ord. n. 14 alla G.U. n. 16, 20 gennaio 2001)

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9. (Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega)

L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;

b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità delle apparecchiature;

c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati;

d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;

e) vigilare affinché l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza;

f) tutelare i dati relativi alla vita privata;

g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;

h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10. (Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega)

L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabilinell'alimentazione degli animali, sarà informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonché, per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici sarà consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesci.

Art. 12. (Discariche di rifiuti: criteri di delega)

L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) garantire i più elevati livelli di sicurezza del progetto delle discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrità dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonché l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;

b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;
c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;

d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;

e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito dalla direttiva;

f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;

g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività di ispezione e controllo;

i) definire le modalità di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva, assicurando altresí la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.

Art. 14. (Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità)

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, secondo i princípi e i criteri direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai princípi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonché dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.

Art. 18. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione)

Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole: "a cura dei presídi e servizi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi" sono sostituite dalle seguenti: "a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presídi e servizi multizonali";

b) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presídi e servizi multizonali";

c) all'articolo 5, lettera e), le parole: "ai presídi e servizi multizonali" sono sostituite dalle seguenti: "alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presídi e servizi multizonali";

d) all'articolo 6, secondo comma, le parole: "analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)";

e) all'articolo 6, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento";

f) all'articolo 6, decimo comma, le parole: "i controlli con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)";

g) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: "due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)";

h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 –

1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)";

i) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 –

1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.

2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa";

l) nell'allegato 1:

1) nella terza colonna, le parole: "Frequenza campioni" sono sostituite dalle seguenti: "Frequenza minima dei campioni";

2) nella nota numero 1 le parole: "la frequenza di campionamento" sono sostituite dalle seguenti: "la frequenza minima di campionamento".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.

Art. 21. (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54";

b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità";

c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58 – (Adeguamento alle norme). –

1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".

Art. 22. (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina)

In attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite:

a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001;

b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo".

Art. 24. (Domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)

Le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria, con la protocollazione della domanda presso il servizio competente dell'autorità che deve rilasciare l'autorizzazione, prima del 14 marzo 1999.