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LEGGE 19 gennaio 2001, n.3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 gennaio 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, n. 335.

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo le parole: "correlate a malattie infettive e diffusive degli animali," sono inserite le seguenti:

"nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili,";

al comma 1, lettera a), le parole: "a regime" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";

al comma 1, lettera b), dopo le parole: "il potenziamento della sorveglianza epidemiologica" sono inserite le seguenti: "e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali";

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela;

c-ter) un'adeguata campagna di informazione";

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare e' disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinche' sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.

1-ter. Il Ministro della sanita' e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari sulle modalita' di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1".

All'articolo 2, al comma 1, le parole da: "con propri decreti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti Commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una piu' funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, e una piu' razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e' autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione".

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7463):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Amato) il 27 novembre 2000.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 27 novembre 2000 con pareri delle commissioni I, V, XIII, XIV e comitato per la legislazione.
Esaminato dalla XII commissione il 30 novembre 2000, il 5, 7, 12 e 13 dicembre 2000.
Esaminato in aula il 15 e 19 dicembre 2000 ed approvato il 20 dicembre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4931):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in sede referente il 5 gennaio 2001, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 9a e Giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', il 9 gennaio 2001.
Esaminato dalla 12a commissione il 10 e 16 gennaio 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 17 gennaio 2001.
 
Avvertenza:
Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.