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Legge Regionale11 del 12/04/2001

"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità

1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, integrato e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

2. La VIA ha lo scopo di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse.

3. La procedura di VIA garantisce l'informazione, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, la semplificazione delle procedure e la trasparenza delle decisioni.

4. Le procedure di VIA individuano, descrivono e valutano l'impatto ambientale sui seguenti fattori:

a) l'uomo;

b) la fauna e la flora;

c) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

d) il patrimonio ambientale, storico e cultura;

e) le interazioni tra i fattori precedenti.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali;

b) procedura di Via: l'insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla valutazione dell'impatto ambientale;

c) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di un programma d'intervento o di un piano;

d) definizione dei contenuti del SIA: fase preliminare facoltativa per definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere contenute nel SIA;

e) procedura di verifica: fase procedimentale per definire se il progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA;

f) VIA: determinazione dell'autorità competente in ordine all'impatto ambientale del progetto, programma o piano proposto;

g) valutazione di incidenza ambientale: determinazione dell'autorità competente in ordine all'incidenza ambientale del progetto ricadente in zona di protezione speciale o in sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

h) proponente: il committente o l'autorità titolare del progetto, programma o piano che deve essere sottoposto alla procedura di VIA;

i) autorità competente: l'amministrazione che effettua la procedura di VIA;

l) amministrazioni interessate: la Regione, le Province e i Comuni interessati, nonché gli enti organi competenti concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto;

m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni e in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi interessati dalla realizzazione del progetto e operanti nella regione;

n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;

o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione della procedura di VIA;

p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti identificati negli allegati della presente legge sono assoggettati alla procedura di VIA.

Art. 3. Informazione e partecipazione

1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA è assicurata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Essa è finalizzata a:

a) informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessano il loro territorio e le loro condizioni di vita;

b) acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione finale;

c) mettere a punto ulteriori garanzie, misure di controllo e di mitigazione.

2. L'autorità competente, tramite l'ufficio addetto, assicura l'adeguata e tempestiva informazione e consultazione preventiva di enti competenti, associazioni ambientaliste riconosciute ex articolo 13 della L. n. 349 del 1986 e cittadini comunque coinvolti, in merito all'intervento proposto, allo studio di impatto ambientale e ai pareri del Comitato per la VIA di cui all'articolo 28.

3. Gli enti locali possono promuovere ulteriori iniziative rispetto a quelle avviate dall'autorità competente, se diversa, al fine di conseguire le finalità di cui al comma 1.

4. Nelle procedure di VIA l'autorità competente garantisce lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente.

5. Copia degli studi di impatto ambientale viene depositata presso l'archivio regionale della VIA e presso le sedi dei Comuni e dei soggetti interessati così come individuati dall'autorità competente. Dell'avvenuto deposito viene data pubblicità mediante l'inserzione sui quotidiani, la pubblicazione sui bollettini regionali e l'affissione sugli albi pretori dei Comuni interessati.

6. Chiunque può richiedere e ottenere, ai sensi della L. 241/1990 e dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio delle copie degli atti.

Art. 4. Ambiti di applicazione

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato A, ripartito negli elenchi A1, A2 e A3.

2. Sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3.

3. Sono assoggettati altresì alla procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette.

4. I progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3, non sottoposti a procedura di VIA, se ricadenti in zone di protezione speciale o in siti di importanza comunitaria di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'articolo 5 del dpr 357/1997.

5. Sono assoggettati alle procedure di VIA o di verifica anche i progetti di trasformazione o ampliamento dai quali derivano interventi od opere con caratteristica e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli allegati.

6. Su richiesta del proponente possono essere sottoposti:

a) alla procedura di verifica i progetti di opere e di interventi non compresi negli allegati;

b) alla procedura di VIA i progetti di opere e di interventi compresi nell'allegato B non soggetti per legge alla procedura di VIA.

7. A partire dall'esercizio finanziario 2001, l'autorità competente può disporre, con deliberazione motivata, di sottoporre alle procedure di verifica o di VIA progetti di interventi od opere localizzati esclusivamente sul proprio territorio che, pur non compresi negli allegati, presentano, in riferimento alla tipologia, alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dei siti interessati e alle relative interrelazioni, rilevanti problemi di impatto ambientale. In tali casi le spese per l'effettuazione della procedura, compresa la redazione del SIA, sono a carico dell'autorità competente. Alla copertura degli oneri di propria competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

8. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50 per cento qualora i progetti di interventi o di opere ricadano all'interno di aree naturali protette.

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per le tipologie progettuali di cui agli allegati A e B, la relativa soglia dimensionale subisce una riduzione del 30 % (anche in aggiunta alla riduzione di cui al comma 8).

10. La dichiarazione di cui all'art. 7 della L. 349/1986 rimane valida agli effetti della presente legge anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, qualora non siano divenuti operativi tutti gli interventi di risanamento, di cui al piano previsto dal già citato articolo 7.

11. Alle procedure di VIA va assoggettato il progetto dell'intera opera o intervento.

12. La disciplina della presente legge non si applica a:

a) i progetti di interventi di opere destinati a scopi di difesa nazionale;

b) gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità sia al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della legge regionale 26 aprile 1998, n. 14;

c) i progetti di manutenzione ordinaria.

13. La Giunta regionale, su proposta dell'autorità competente, può, in caso eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto dalle disposizioni della presente legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo, 2, comma 3, della direttiva CEE del 21 giugno 1985 n. 337. L'efficacia dell'esenzione é subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea.

14. Ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di opere e di interventi, nonché i progetti che costituiscono loro modifica, che siano sottoposti alle procedure di VIA nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 6 della L. 349/1986.

 

TITOLO II - PROCEDURE DI VIA PER PROGETTI DI INTERVENTI DI OPERE

 

Art. 5. Procedure di VIA

1. Le procedure di VIA hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale dell'opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dell'opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.

2. Per gli interventi identificati nell'allegato A, le procedure di VIA comprendono:

a) lo svolgimento facoltativo della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA di cui all'articolo 9;

b) l'elaborazione, a cura del proponente dello studio di impatto ambientale (SIA) di cui all'articolo 8;

c) l'attivazione delle procedure per l'informazione e la consultazione delle amministrazioni, delle associazioni e dei soggetti interessati, di cui agli articoli 11 e 12;

d) l'effettuazione della istruttoria tecnica sull'impatto ambientale del progetto di intervento od opera di cui all'articolo 10;

e) la formulazione della determinazione dell'autorità competente in merito alla VIA di cui all'articolo 13;

f) l'attivazione del monitoraggio sulla realizzazione dell'opera o intervento di cui all'articolo 18.

3. Per gli interventi identificati nell'allegato B, le procedure di VIA comprendono l'effettuazione preliminare della procedura di verifica di cui all'articolo 16, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

Art. 6. Autorità competenti

1. La Regione è competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai:

a) progetti identificati negli elenchi A.1 e B.1;

b) progetti identificati negli elenchi A.2 e B.2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province.

2. La Provincia è competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai:

a) progetti identificati negli elenchi A2 e B2;

b) progetti elencati negli elenchi A3 e B3 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni.

3. Il Comune è competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3 che ricadano interamente nell'ambito del territorio del Comune.

4. Sono di competenza degli Enti Parco regionali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 9 le procedure di VIA e di e di valutazione e di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie progettuali elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno dei parchi medesimi.

5. Le Amministrazioni espletano le procedure tramite un Ufficio competente, appositamente designato o istituito. I comuni, tramite appositi accordi o convenzioni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia.

6. L'autorità competente per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di VIA può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) della Puglia. L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria con riferimento alle diverse tipologie di interventi e opere.

Art. 7. Direttive

1. Le modalità e i criteri di attuazione delle procedure sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Le direttive specificano, in particolare, per tipologia di interventi od opere, i contenuti e le metodologie per la predisposizione:

a) degli elaborati relativi alla procedura di verifica;

b) del SIA di cui all'articolo 8.

2. La Giunta regionale, inoltre, definisce modelli procedimentali diretti alla regolamentazione della adozione tempestiva e coordinata da parte delle Amministrazioni competenti di tutti gli atti e provvedimenti di intesa, di autorizzazione, di approvazione e di consenso necessari.

Art. 8. SIA relativo ai progetti

1. I progetti assoggettati alla VIA sono corredati di un SIA, presentato su supporto cartaceo e su supporto informatico, che contiene gli elementi e le informazioni indicate in conformità alle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Fino all'emanazione delle direttive, il SIA relativo ai progetti di opere e interventi deve avere i seguenti contenuti:

a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico e antropico;

b) la descrizione del progetto delle opere o degli interventi proposti con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e di funzionamento a opere o interventi ultimati, nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi;

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;

d) la descrizione delle tecniche prescelte per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontandole con le migliori tecniche disponibili;

e) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento;

f) i risultati dell'analisi economica di costi e benefici;

g) l'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi proposti alle norme in materia ambientale e gli strumenti di programmazione e di pianificazione paesistica e urbanistica vigenti;

h) l'analisi della qualità ambientale, con particolare riferimento ai seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale e i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;

i) la descrizione e la valutazione degli impatti ambientali significativi positivi e negativi nelle fasi di attuazione, di gestione, di eventuale dismissione delle opere e degli interventi, valutati anche nel caso di possibili incidenti, in relazione alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di radiazioni, e con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti e alla discarica di materiale residuante dalla realizzazione e dalla manutenzione delle opere infrastrutturali;

j) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli impatti ambientali negativi nonché delle misure di monitoraggio;

k) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;

l) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti.

3. Il SIA è predisposto a cura e spese del proponente, il quale ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

4. Il proponente può richiedere la presenza dei tecnici dell'autorità competente a sopralluoghi o ad attività di campionamento e analisi di difficile ripetizione, finalizzati alla redazione del SIA.

Art. 9. Definizione concordata dei contenuti del SIA

1. E' facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione concordata dei contenuti del SIA e della documentazione e degli elaborati nonché alla individuazione delle amministrazioni pubbliche interessate.

2. Il proponente, a tal fine, presenta all'autorità competente una relazione nella quale, sulla base della preventiva individuazione degli impatti ambientali possibili, definisce in linea di massima il contenuto e il piano di lavoro per la redazione del SIA.

3. Le attività volte alla puntuale definizione dei contenuti del SIA avvengono in contraddittorio con il proponente e con le amministrazioni locali interessate.

4. L'autorità competente fornisce il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relazione, sentite le amministrazioni locali interessate.

5. Il parere concordato è vincolante per il proponente.

6. Nel caso in cui il proponente non dia seguito alla procedura, con la presentazione all'autorità competente della documentazione di cui all'articolo 11 entro i successivi sei mesi il procedimento si estingue. E' facoltà del proponente iniziare ex novo la procedura.

7. Per ragioni di segreto industriale o commerciale il proponente può richiedere, fornendo adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto e il relativo SIA, limitatamente alla descrizione dei processi produttivi. In tal caso il proponente allega una specifica illustrazione delle caratteristiche dell'opera o dell'intervento, destinata a essere resa pubblica. Il personale dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti di interventi o di opere soggetti alle procedure di VIA, anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.

Art. 10. Presentazione del SIA

1. Il proponente di progetto assoggettato a procedura di VIA ai sensi dell'articolo 4 ovvero per effetto della procedura di verifica di cui all'articolo 16 presenta all'autorità competente una domanda contenente il progetto definitivo e il SIA predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 e agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA di cui all'articolo 9.

2. La domanda elenca le amministrazioni interessate ed è corredata della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

3. L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda si esprime in merito alla individuazione delle amministrazioni interessate, accerta la completezza del SIA, della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 e può richiedere per una sola volta le integrazioni necessarie, assegnando un termine non superiore a venti giorni.

4. Nei quindici giorni di cui al comma 3 è facoltà del proponente presentare integrazioni di propria iniziativa.

Art. 11. Deposito e pubblicizzazione del SIA

1. Trascorso il termine dei quindici giorni di cui all'articolo 10, comma 3, ovvero quello assegnato per la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito del progetto definitivo e del SIA presso gli uffici competenti della Regione della Provincia e dei Comuni interessati.

2. Il proponente provvede a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di depositi.

3. Il proponente, inoltre, invia il progetto e il SIA, corredato della eventuale documentazione integrativa di cui all'articolo 10, comma 3, agli enti di gestione qualora il progetto interessi il territorio di aree naturali protette, nonché alle altre amministrazioni interessate.

4. Le Province, i Comuni e gli enti di gestione delle aree protette devono esprimere il parere previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 12. Partecipazione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento.

2. L'autorità competente può rigettare le osservazioni per manifesta infondatezza tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, dandone risposta scritta a coloro i quali le hanno avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la risposta viene fornita solo al primo firmatario.

3. Entro i successivi dieci giorni le osservazioni presentate, escluse quelle di cui al comma 2, sono comunicate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro venti giorni.

4. A partire dall'esercizio finanziario 2001, avvenuti il deposito e la trasmissione di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, l'autorità competente può promuovere una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente. Qualora l'istruttoria pubblica non abbia luogo, l'autorità competente promuove il contraddittorio tra il proponente e coloro che hanno presentato pareri e osservazioni. La procedura del presente comma deve svolgersi e concludersi entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3. Alla copertura degli oneri di propria competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

5. L'ufficio competente entro quindici giorni comunica gli esiti dell'istruttoria pubblica ovvero del contraddittorio alle amministrazioni interessate nonché al proponente, il quale entro i successivi quindici giorni può fornire le proprie controdeduzioni.

6. Qualora il proponente intenda, prima della conclusione delle procedure di VIA, uniformare, in tutto o in parte, il progetto di intervento o di opera ai pareri, osservazioni o contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura che ricomincia a decorrere con il deposito, di cui all'articolo 11, comma 1, del progetto modificato.

7. Su iniziativa dell'Assessore regionale all'ambiente o di altra autorità competente sul SIA si esprime il Comitato per la VIA di cui all'articolo 28.

8. Scaduti tutti i termini, l'ufficio competente predispone entro i successivi quindici giorni un rapporto sull'impatto ambientale dell'intervento.

Art. 13. Valutazione di impatto ambientale

1. Conclusi gli adempimenti prescritti nei precedenti articoli e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'espressione dei pareri della Provincia, dei Comuni e degli enti di gestione di cui all'articolo 11, comma 4, l'autorità competente delibera la VIA esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. L'autorità competente delibera la VIA anche in assenza dei predetti pareri.

2. In materia di lavori pubblici la VIA è resa nei termini previsti dall'articolo 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La deliberazione dell'autorità competente è notificata al proponente e comunicata alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Un estratto di tale deliberazione è pubblicato, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato.

4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.

Art. 14. Legge 24 novembre 2000, n. 340

1. Qualora per la realizzazione dell'intervento si attivi la Conferenza di servizi, alla procedura di VIA si applicano le norme contenute al Capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 15. Effetti della VIA

1. La VIA positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione e a monitorare nel tempo l'intervento o l'opera.

2. La VIA negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.

3. La VIA positiva ha efficacia per il tempo, in ogni caso non superiore a tre anni, stabilito nell'atto recante la valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto, anche in deroga ai termini inferiori previsti per le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi in qualunque modo denominati, comunque acquisiti. Trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di VIA devono essere rinnovate.

4. L'autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito.

Art. 16. Procedura di verifica

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica il proponente presenta all'autorità competente una domanda allegando i seguenti elaborati in conformità alle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a):

a) il progetto preliminare dell'intervento od opera;

b) una relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi, anche con riferimento ai parametri e agli standard previsti dalla normativa vigente, nonché il piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA;

c) una relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione o pianificazione territoriale e urbanistica;

d) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'articolo 17.

2. L'ufficio competente accerta, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, la completezza degli elaborati presentati. Qualora nei rilevi l'incompletezza richiede entro lo stesso termine per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta di integrazione interrompe i termini della procedura di verifica di cui al presente articolo. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle integrazioni entro due mesi dalla data della richiesta, non si procede al compimento della procedura di verifica.

3. Trascorso il termine per la richiesta delle integrazioni ovvero contemporaneamente alla presentazione di tutta la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito degli elaborati presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati. I Comuni danno avviso pubblico dell'avvenuto deposito mediante affissione all'albo pretorio.

4. Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente entro il termine di trenta giorni dall'affissione dell'avviso.

5. Per pervenire alla propria decisione l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto.

6. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contradditorio con il proponente.

7. L'autorità competente si pronuncia non oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Decorso tale termine, in caso di silenzio dell'autorità competente il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.

8. L'autorità competente può subordinare l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite.

9. Nei casi di cui al comma 8, l'autorità competente provvede altresì alla individuazione dell'ente o organo tecnico competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni date, nonché al monitoraggio previsto. L'ente od organo tecnico individuato è tenuto a trasmettere all'autorità competente idonea certificazione di conformità dell'opera realizzata.

10. Qualora l'autorità competente si pronunci per l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, si applicano gli articoli della presente legge relativi alla procedura stessa con esclusione degli adempimenti già eseguiti e compatibili.

11. L'autorità competente provvede a far pubblicare per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione la propria decisione.

12. L'autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti di interventi od opere per i quali è stata richiesta la procedura di verifica, nonché l'indicazione dei relativi esiti.

Art. 17. Criteri per la procedura di verifica

1. Fino alla emanazione delle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a); le relazioni di cui all'articolo 16 devono avere, in particolare i seguenti contenuti:

1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Le caratteristiche del progetto di interventi e opere devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata e alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;

b) utilizzazione delle risorse naturali;

c) produzione di rifiuti;

d) inquinamento e disturbi ambientali;

e) rischio di incidenti;

f) impatto sul patrimonio naturale e storico tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate, in particolare zone turistiche urbane o agricole.

2. UBICAZIONE DEL PROGETTO

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto deve essere presa in considerazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

b) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

1) zone costiere;

2) zone montuose o forestali;

3) zone nelle quali gli standard di qualità ambientali della legislazione comunitaria sono già superati;

4) zone a forte densità demografica;

5) paesaggi importanti dal punto di vista storico culturale e archeologico;

6) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

7) effetti dell'opera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette.

3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto in particolare:

a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata)

b) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;

c) della probabilità dell'impatto;

d) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Art. 18. Monitoraggio

1. Il proponente deve trasmettere alle amministrazioni interessate i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 15, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'intervento od opera.

2. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA della Puglia. Si avvale, inoltre, delle strutture dell'ARPA della Puglia per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 all'interno del sistema informativo sull'ambiente e il territorio.

3. Fino all'insediamento degli organi dell'ARPA, di cui alla legge regionale istitutiva 22 gennaio 1999, n. 6 le autorità competenti si avvalgono dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP) competenti per territorio.

Art. 19. Procedure per progetti localizzati o con impatti ambientali interregionali e transfrontalieri

1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, la Giunta regionale effettua la procedura di VIA e delibera la valutazione di impatto ambientale d'intesa con le Regioni cointeressate.

2. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre Regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a informare e ad acquisire anche i pareri delle Regioni interessate.

3. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, le autorità competenti informano il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla VIA in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.

Art. 20. Partecipazione della Regione alla procedura della L. 349/1986

1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della L. 349/1986 è espresso dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale acquisisce il parere delle Province e dei Comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 3, della L. 349/1986 sono trasmesse a cura del proponente, anche alle Province e ai Comuni interessati. I pareri sono espressi entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.

3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni e istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati.

Art. 21. Vigilanza e sanzioni

1. Le Province, i Comuni e gli enti di gestione delle aree naturali protette hanno compiti di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nell'atto conclusivo della procedura di valutazione.

2. Nei casi di interventi od opere realizzati senza l'effettuazione della procedura di verifica ovvero delle procedure di VIA in violazione della presente legge, l'autorità competente dispone la sospensione dei lavori in attesa delle risultanze delle procedure di VIA e se necessario la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente esercita l'azione risarcitoria per danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della L. 349/1986.

3. Nei casi in cui il progetto sia realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella VIA di cui all'articolo 13, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica di cui all'articolo 16, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'intervento o l'opera. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la VIA ovvero l'atto conclusivo della procedura di verifica e applica quanto disposto dal comma 2.

 

TITOLO III - IMPATTO AMBIENTALE IN ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI

Art. 22. Atti normativi

1. I disegni di legge e le proposte di legge nonché i progetti di regolamento aventi a oggetto materie di rilievo ambientale e comunque riguardanti il territorio, la flora, la fauna e altri beni ambientali o l'utilizzo di risorse naturali devono essere accompagnanti da uno specifico studio in ordine ai possibili effetti dell'applicazione di tali atti normativi sull'ambiente.

2. I criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale sono stabiliti dal Consiglio regionale su parere del Comitato per la VIA.

Art. 23. Piani e programmi

1. I piani e i programmi di intervento perseguono l'obiettivo di realizzare uno sviluppo ambientale sostenibile e la tutela e il miglioramento della salute e degli equilibri ecologici.

2. A tal fine i piani e i programmi di intervento regionali e provinciali nonché i relativi stralci e varianti contengono come loro parte integrante una relazione sugli impatti ambientali conseguenti alla propria attuazione.

3. I piani regolatori generali i loro stralci e varianti contengono come parte integrante un SIA redatto secondo le indicazioni dell'articolo 24.

4. Il Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i piani e i programmi di intervento regionali, provinciali e comunali diversi dai piani regolatori generali che devono contenere come parte integrante il SIA.

5. Gli enti competenti ad adottare i piani e i programmi di intervento effettuano l'informazione e la consultazione sui SIA nell'ambito delle procedure di formazione e approvazione previste per i singoli piani e programmi di intervento ai sensi della legislazione vigente.

Art. 24. SIA relativo a piani e programmi

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive in cui sono specificati contenuti e modalità di predisposizione del SIA per i piani e i programmi di intervento individuati ai sensi dell'articolo 23. Tali direttive possono, inoltre individuare aree ad alta sensibilità ambientale dettando conseguenti criteri e indirizzi per la predisposizione dei SIA. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il SIA in particolare deve approfondire le analisi in merito alle previsioni di opere o di interventi di cui agli allegati A e B attraverso l'indicazione delle motivazioni delle scelte previste, anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni che verranno indotte sull'ambiente e delle misure di mitigazione degli effetti negativi previsti.

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 25. Informazione e sistema informativo

1. L'Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a scambiarsi dati, informazioni e ogni elemento utile allo svolgimento delle procedure di VIA.

2. La Giunta regionale

a) organizza il sistema informativo di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 28 anche per le finalità della presente legge.

b) predispone una raccolta di metodologie e modelli in materia di impatto ambientale.

c) organizza un archivio sull'impatto ambientale, in cui sono catalogati i SIA, le VIA, nonché la relativa documentazione.

3. Le pubblicazioni sul Bollettino ufficiale della Regione disposte dalla presente legge sono gratuite. Il Presidente della Giunta regionale con apposito atto definisce forme e modalità di tali pubblicazioni.

Art. 26. Relazioni sull'attuazione delle procedure di VIA

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la relazione:

a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 24;

b) dà conto degli esiti delle procedure di VIA effettuate in attuazione della presente legge;

c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all'articolo 25;

d) formula valutazioni e proposte sull'adeguatezza e sull'efficacia delle procedure di VIA effettuate.

2. Per predisporre la relazione la Giunta regionale acquisisce informazioni, valutazioni e proposte dalle Province e dai Comuni.

3. La relazione è comunicata al Ministero dell'ambiente in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

4. A partire dall'esercizio finanziario 2001, la Giunta regionale promuove la pubblicazione di un volume divulgativo sulle attività delle autorità competenti inerenti la VIA sul territorio pugliese. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

Art. 27. Formazione culturale e aggiornamento professionale

1. A partire dall'esercizio finanziario 2001, la Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di procedure e ne diffonde i risultati. Per tale fine può avvalersi della collaborazione di università enti e istituti, italiani ed esteri, stipulando apposite convenzioni. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

2. A partire dell'esercizio finanziario 2001, la Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di procedure di VIA. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

Art. 28. Comitato per la VIA

1. Il Comitato per la VIA è l'organo tecnico consultivo della Regione e delle altre autorità competenti nella materia della valutazione dell'impatto ambientale.

2. Esso è nominato previa deliberazione della Giunta regionale con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente che lo presiede, ed è composto da:

a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture, impianti tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica farmaceutica e tossicologica, igiene e medicina preventiva;

b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio designato dal Presidente della medesima Provincia tra gli esperti componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30;

c) un rappresentante del Ministero per i beni culturali - Sovrintendenza per la Puglia ai beni ambientali artistici, architettonici e storici.

3. Fanno parte del Comitato senza diritto di voto il dirigente del Settore ecologia e il funzionario responsabile dell'Ufficio VIA del Settore oltreché il dirigente responsabile dell'autorità competente alla specifica procedura di VIA in trattazione presso il Comitato.

4. Possono essere invitati ai lavori del Comitato senza diritto di voto, i coordinatori dei Settori competenti per materia.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il Settore ecologia.

6. Ai componenti spetta il compenso e il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge regionale 22 giugno 1994 n. 22 con imputazione sullo stanziamento di bilancio a finanziamento della citata legge.

Art. 29. Potere sostitutivo

1. Qualora la Provincia o il Comune ritardino ingiustificatamente l'espletamento delle procedure di VIA attribuite alla loro competenza, la Giunta regionale, anche su richiesta del proponente li invita a provvedere entro un termine non superiore a quarantacinque giorni.

2. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per la conclusione delle procedure di VIA. Gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario ad acta sono a carico dell'autorità competente.

Art. 30. Spese istruttorie

1. Le spese per accertamenti tecnici richieste dall'autorità competente, le visite sopralluogo del personale degli uffici istruttori, nonché l'accesso alle informazioni relative alle procedure di VIA o di verifica sono a carico del proponente e sono determinate secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 31. Prima applicazione della legge

1. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge alle Province, ai Comuni e agli Enti-Parco regionali nonché l'individuazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie sono disciplinate dall'articolo 16 commi, 3 e 4, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali".

Art. 32. Norme transitorie

1. I procedimenti di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale, attivati presso la Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo le procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

2. Fino alla costituzione del Comitato per la VIA di cui all'articolo 28, la Regione nell'espletamento dei procedimenti di cui alla presente legge, continua ad avvalersi sino e non oltre il 30 giugno 2001, del Comitato così come costituito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 27 gennaio 1998.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

ALLEGATO A - INTERVENTI SOGGETTI A VIA OBBLIGATORIA

ELENCO A.1 - PROGETTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE

A.1.a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che supera i 200 ha;

A.1.b) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate (in particolare sono compresi in tale classe gli impianti di cracking per la produzione di etilene, gli impianti per la produzione di cloruro di vinile);

A.1.c) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate;

A.1.d) porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 300 m; opere di difesa del mare quando lo specchio d'acqua compreso tra l'opera di difesa a mare e la costa supera i 10 ha o la lunghezza della difesa è superiore a 300 m;

A.1.e) dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole a fini non energetici di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc;

A.1.f) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km;

A.1.g) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti nell'Allegato D del D.lgs 22/1997, mediante operazioni di cui all'Allegato B (a esclusione dei punti D13, D14 e D15) e all'Allegato C (lettera da R1 a R9) del D.lgs 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.lgs 22/1997;

A.1.h) attività di coltivazione di minerali solidi;

A.1.i) attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotecniche della terraferma;

A.1.l) impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'Allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del d.lgs 22/1997);

A.1.m) sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

ELENCO A.2 - PROGETTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

A.2.a) Utilizzo di acque superficiali nei casi in cui la derivazione supera i 200 l/minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione supera i 100 l/minuto secondo in una superficie di 1 kmq. O comunque supera i 50 l/minuto secondo;

A.2.b) fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre materie fibrose e fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 t/g;

A.2.c) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni con capacità complessiva superiore a 40.000 t;

A.2.d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità supera le 12 t di prodotto finito al giorno;

A.2.e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del d.lgs 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d.lgs 22/1997;

A.2.g) impianti per la decoibentazione e il trattamento di materiale contenenti amianto;

A.2.h) stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 100t/giorno;

A.2.i) discariche di rifiuti urbani e assimilabili con una capacità superiore a 100.000 mc;

A.2.j) discariche di rifiuti speciali, a esclusione delle discariche per inerti con capacità sino 50.000 mc;

A.2.k) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare (operazioni D13, D14 e D15 dell'Allegato B del d.lgs 22/1997) con potenzialità superiore a 30.000 mc, e analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 100.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d.lgs 22/1997;

A.2.l) impianti di depurazione delle acque con potenzialità a 100.000 abitanti equivalenti o impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti la cui ubicazione o il cui recapito è difforme dalle indicazioni del piano di risanamento delle acque della Regione Puglia;

A.2.m) impianti per lo smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B del d.lgs 22/1997, punti D13, D14);

A.2.n) impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B, lettera D15 del D.lgs 22/1997);

A.2.o) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)

c) 900 posti per scrofe.

 

ELENCO A.3 - PROGETTI DI COMPETENZA DEL COMUNE

A.3.a) Cave e torbiere con limiti inferiori a quelli della categoria A.2.o).

 

 

ALLEGATO B - INTERVENTI SOGGETTI A PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

 

ELENCO B.1 - PROGETI DI COMPETENZA DELLA REGIONE

PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

B.1.a) interporti;

B.1.b) porti lacuali, fluviali, vie navigabili;

B.1.c) strade extraurbane secondarie a carattere regionale;

B.1.d) linee ferroviarie a carattere regionale;

B.1.e) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altre opere marittime;

B.1.f) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

B.1.g) aeroporti;

B.1.h) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera A.1.d).

ALTRI PROGETTI

B.1.i) recuperi di suoli dal mare per una superficie che supera i 5 ha;

B.1.j) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

B.1.k) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture, elastomeri e personali per insediamenti produttivi di capacità compresa tra 10.000 t/anno e inferiore o uguale a 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

B.1.l) impianti di superficie dell'industria di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;

B.1.m) agglomerazione industriale di carbon fossile;

B.1.n) parchi tematici;

B.1.o) modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco A.1;

B.1.p) modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.1.

 

ELENCO B.2 - PROGETTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

AGRICOLTURA

B.2.a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;

B.2.b) forestazione di superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;

B.2.c) progetti di irrigazione per una superficie superiore a 300 ha;

B.2.d) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano superficie superiore a 200ha;

B.2.e) impianti per l'allevamento intensivo di animali con più di 40 q.li di peso vivo per ettaro;

B.2.f) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.

INDUSTRIA ENERGETICA

B.2.g) impianti termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

B.2.g/1) attività di ricerca di minerali solidi, di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie nonché estrazioni di minerali mediante dragaggio fluviale;

B.2.g/2) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

B.2.g/3) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

B.2.g/4) impianti per la produzione di energia idroelettrica superiore a 5 MW;

B.2.g/5) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

LAVORAZIONE DEI MATERIALI

B.2.h) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superano 5.000 mq. Di superficie impegnata o 50.000 mc. Di volume;

B.2.i) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) colata continua di capacità superiore a 2,5 t/ora;

B.2.j) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

Laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all'ora;

Forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

Applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all'ora;

B.2.k) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno;

B.2.l) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 t per il piombo e il cadmio o a 50 t per tutti gli altri metalli;

B.2.m) impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano volume superiore a 30 mc;

B.2.n) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori, impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili, costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superano 10.000 mq. Di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.2.o) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

B.2.p) imbutitura di fondo con esplosivi che superano 5.000 mq. di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

B.2.q) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno;

B.2.r) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale;

B.2.s) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 t/giorno su base annua;

B.2.t) impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

B.2.u) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superano 50.000 mc di volume;

B.2.v) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno;

B.2.w) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

B.2.x) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 8.000 mq. di superficie impegnata o 50.000 mc. Di volume;

B.2.y) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole;

INDUSTRIE DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA

B.2.z) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle o compensati di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie prime lavorate;

B.2.aa) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 t/giorno;

B.2.ab) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento la mercerizzazione) o la tintura di fibre di tessili di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 t/giorno;

B.2.ac) impianti per la concia del cuoio e del pollame qualora la capacità superi le 5 t di prodotto finito al giorno.

INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

B.2.ad) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.

PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

B.2.ae) derivazione e opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo per una superficie non maggiore di 0,5 kmq o comunque superi i 25 l/minuto secondo;

B.2.af) strade extraurbane secondarie;

B.2.ag) linee ferroviarie a carattere locale;

B.2.ah) acquedotti con lunghezza superiore ai 20 km;

B.2.ai) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capaciti superiore a 20 t/giorno;

B.2.aj) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno;

B.2.ak) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc. Nonché analoghi impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiore a 30.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs 22.1997;

B.2.al) discariche di rifiuti urbani e assimilabili;

B.2.am) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

ALTRI PROGETTI

B.2.an) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore;

B.2.ao) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;

B.2.ap) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq.;

B.2.aq) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superano 5.000 mq. di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.2.ar) fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate;

B.2.as) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 t;

B.2.at) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 40 t/giorno;

B.2.au) impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di otre 10.000 t/anno;

B.2.av) cokerie (distillazione a secco di carbone);

B.2.aw) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, con capacità produttiva di oltre 40.000 t/a;

B.2.ax) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc., o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

B.2.av) modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco A.2;

B.2.az) modifica delle opere e degli interventi elencati nel presente Elenco B.2.

 

 

ELENCO B.3 - PROGETTI DI COMPETENZA DEL COMUNE

PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

B.3.a) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore a 40 ha;

B.3.b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori a 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superficie superiori a 10 ha;

B.3.c) progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali ed ipermercati, nonché la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti auto superiori a 350;

B.3.d) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m., con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;

B.3.e) costruzione di strade di scorrimento di area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore ai 1.500 m.,

B.3.f) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

B.3.g) terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente.

ALTRI PROGETTI

B.3.h) impianti di squartamento;

B.3.i) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

B.3.l) modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco A.3;

B.3.m) modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.3.