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Disposizioni in campo ambientale (3833-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l’articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l’articolo 3.

2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l’anno 2000, di lire 93.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l’anno 2002.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni per le agenzie regionali
per l’ambiente)

1. Per le finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l’anno 2001 e di lire 17,1 miliardi per l’anno 2002. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari, le predette risorse sono assegnate all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all’effettiva operatività di quest’ultima, all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente secondo le modalità indicate nel decreto stesso allo scopo di:

a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull’ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di supporto all’attuazione delle normative nazionali e regionali;

b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino all’effettiva operatività di quest’ultima, dall’ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità delle agenzie regionali e nazionali;

c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;

d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

2. All’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo statuto dell’Agenzia, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, prevede l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell’ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell’ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61".

3. I soggetti titolari degli organi dell’ANPA cessano dall’incarico alla data di emanazione dello statuto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui al comma 4 dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Contributi ad organismi internazionali
per l’ambiente)

1. Per il pagamento della quota associativa dell’Italia all’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall’anno 2000.

2. Per le attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 2001.

3. Per l’esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal 2001.

4. Per l’attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonchè per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell’arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, è autorizzata la spesa, a decorrere dall’anno 2001, rispettivamente di lire 600 milioni per l’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1 della citata legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana è assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all’attuazione della Convenzione.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Emissioni di gas serra)

1. I programmi di cooperazione bilaterale per l’Italia con gli Stati dell’Europa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Personale del Ministero dell’ambiente e norme sulle risorse umane)

1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell’articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

"b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera a) sono coperti con l’inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dell’ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell’ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale è elevata al 70 per cento;

c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalità di seguito riportate, indicate in ordine di priorità:

1) mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

2) mediante ricorso, secondo l’ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate nell’ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dell’ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell’ambiente;

3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII;".

2. In relazione all’incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dell’ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Commissione per le valutazioni
dell’impatto ambientale)

1. La commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale prevista dall’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di venti unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo

(Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici)

1. Per l’istituzione e il funzionamento presso il Ministero dell’ambiente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l’anno 2000, di lire 1.000 milioni per l’anno 2001 e lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2002.

ARTICOLO 7 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti)

1. All’articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto".

2. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l’utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rendono disponibili con apposito collegamento informatico all’ANPA ed all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai fini dell’espletamento dei compiti attribuiti all’Osservatorio medesimo dall’articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai rifiuti, ai materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative tecnologie.

3. Al fine di introdurre semplificazioni procedurali di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di gestione amministrativa di rifiuti con l’ausilio di nuove tecnologie telematiche, le modalità tecniche e le relative procedure sono disciplinate con regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l’ANPA e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Aree naturali protette)

1. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell’ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate "Saline di Cervia" e "Saline di Tarquinia" è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.

2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all’Amministrazione provinciale.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il Ministro dell’ambiente procede ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale "Costa teatina" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2001.

4. All’articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta la seguente:

"ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco".

5. Il Ministero dell’ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all’istruttoria tecnica necessaria per avviare l’istituzione dell’area protetta marina di cui alla lettera ee-quater) dell’articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo.

6. All’articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le parole: "è dichiarato Parco nazionale dell’Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: ", Lazio e Molise".

7. Per favorire l’estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all’istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all’indennità di esproprio.

8. All’articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e".

9. All’articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L’istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell’ambiente".

10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2001. Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall’anno 2000.

11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

APPROVATA LA SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO

(Compiti della segreteria tecnica di cui al comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 394 del 1991)

1. Fra i compiti della segreteria tecnica di cui al comma 9 dell’articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono ricompresi, senza alcun aggravio di spesa, le seguenti attività di supporto all’Amministrazione dell’ambiente:

a) monitorare l’azione amministrativa degli Enti parco e delle altre aree protette, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti e raggiunti;

b) individuare e proporre misure di valorizzazione e sviluppo dei territori all’interno delle aree protette;

c) promuovere e coordinare gli interventi e gli strumenti dell’azione amministrativa, fra cui gli accordi degli Enti parco con le associazioni produttive, il sistema delle autonomie e la comunità scientifica;

d) inserire le attività degli Enti parco nelle politiche di sistema sia in termini territoriali che tematici.

3. Il Ministero dell’ambiente riferisce annualmente in Parlamento sull’attività della segreteria tecnica.

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati. Disciplina sanzionatoria)

1. All’articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e di ripristino ambientale" sono inserite le seguenti: "nonchè la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza".

2. All’articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3,".

3. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale".

4. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:

"13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonchè dalla natura degli inquinamenti".

ARTICOLO 10 NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

"f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto".

2. All’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola "CONAI", sono inserite le seguenti: "ha personalità giuridica di diritto privato ed".

3. L’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.

4. All’articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all’alinea del medesimo comma 6-ter.

6-quinquies. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene".

5. Al fine di realizzare un modello a rete dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all’articolo 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell’Osservatorio stesso, le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’osservatorio provinciale sui rifiuti.

ARTICOLI DA 11 E 12 NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Modifica all’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95)

1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai sei anni".

Art. 12.

Approvato

(Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. All’articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: ", compresa" fino alla fine della lettera.

2. All’articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al comma 1".

ARTICOLI 13 E 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Tutela della "Posidonia Oceanica")

1. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di "Posidonia Oceanica", è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l’anno 2001. Il Ministro dell’ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull’evoluzione dei programmi di mappatura.

Art. 14.

Approvato

(Interventi di tutela dall’inquinamento
marino)

1. L’articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239, si interpreta nel senso che le parole: "in via prioritaria" di cui al comma 1 del citato articolo 5 si riferiscono esclusivamente alla residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell’affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l’11 aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, mentre per "interventi di bonifica del mare", da finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si intendono soltanto quelli praticabili allo stato attuale delle conoscenze.

2. Al fine di realizzare il supporto tecnico al Ministero dell’ambiente in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri, è istituita dal 1º luglio 2001 la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne stabilisce il funzionamento. La segreteria tecnica fornisce supporto alle politiche del Ministero dell’ambiente, nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino mediterraneo. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l’anno 2001 e di lire 900 milioni a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450 milioni per l’anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni in materia
di attività mineraria)

1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 57, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con l’importo di lire 25 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997.

2. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell’ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Norme per il Piemonte)

1. Sono assegnate lire 1.000 milioni alla regione Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il miglioramento e l’incremento del patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad un’altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

2. Sono assegnate lire 1.000 milioni all’amministrazione provinciale di Cuneo, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, da destinare a contributi per interventi migliorativi delle strutture adibite ad alpeggio estivo. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

ARTICOLI SOPPRESSI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo

(Formazione nel settore della difesa
del suolo)

1. Per favorire la formazione e in particolare l’alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico, è istituito a decorrere dal 1º gennaio 2001, presso il Ministero dell’ambiente, il Fondo nazionale per l’alta formazione nel settore della difesa del suolo.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con un’aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate, ogni anno, all’attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed è iscritto ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente. A valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo, il Ministero dell’ambiente predispone, d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, un piano pluriennale approvato dal Comitato dei ministri di cui all’articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989.

3. Il piano di cui al comma 2 definisce, tra l’altro, le attività per la formazione dei giovani che optano, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, per il servizio civile e che devono essere impegnati in attività di tutela del patrimonio ambientale e forestale.

Approvata la soppressione dell'articolo

(Delega al Governo in materia di autorità
di bacino)

1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, preservando l’unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla citata legge n. 183 del 1989, e in coerenza con gli effetti della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuiscano unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l’emanazione dei predetti decreti legislativi, anche attraverso l’integrazione e il coordinamento della normativa vigente, sono i seguenti:

a) previsione di un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e della presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali;

b) garanzia che le autorità di bacino, che possono anche emanare direttive, adottino deliberazioni dotate di certezza dei tempi e delle modalità di recepimento, nonchè di effettiva capacità prescrittiva.

Approvata la soppressione dell'articolo

(Modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. All’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone fra l’altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi ed i contenuti della pianificazione di bacino".

2. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell’attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dell’ambiente è delegato all’esercizio dei compiti e delle funzioni della Presidenza del comitato dei ministri, di cui all’articolo 4, e presiede il comitato istituzionale, direttamente o tramite il suo delegato. Il comitato istituzionale è composto, oltre che dal presidente, dai presidenti delle giunte regionali delle regioni di cui il territoro è interessato dal bacino idrogeografico, o loro delegati e dal segretario generale dell’Autorità di bacino. Fa parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia della protezione civile, di cui agli articoli da 79 a 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

3. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell’Autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente o un suo delegato. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico".

4. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il presidente del comitato istituzionale sulla base delle designazioni pervenutegli".

5. Il comma 8 dell’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del presidente, ed è scelto tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale".

6. All’articolo 16 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ove non altrimenti disposto, con delibera di giunta, dalle regioni interessate, ai bacini regionali compresi in una singola regione è preposta un’unica Autorità di bacino che opera per il coordinamento dei singoli piani di bacino, avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere".

7. Il comma 1 dell’articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"1. I programmi d’intervento sono adottati dai competenti comitati istituzionali".

8. Sono abrogate le norme di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Approvata la soppressione dell'articolo

(Programma di manutenzione dei bacini idrografici e coordinamento delle fonti di finanziamento afferenti al settore della difesa del suolo)

1. A decorrere dall’anno 2001, e coerentemente con i contenuti pianificatori di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, le autorità di bacino, d’intesa con le regioni interessate, predispongono il programma di manutenzione dei bacini idrografici, di durata triennale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri dell’ambiente e dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, mediante specifico atto di indirizzo e coordinamento, emanano le linee guida e definiscono le scansioni temporali della predisposizione e dell’attuazione del programma e determinano altresì misure ed interventi sostitutivi nei casi di inadempienza.

2. Il programma è finalizzato in particolare:

a) al miglioramento della funzionalità idraulica dei suoli nel territorio montano e collinare;

b) alla regimazione e rinaturalizzazione della rete minuta di deflusso superficiale, nonchè ad interventi di manutenzione degli alvei oltre che di recupero, anche naturalistico, del reticolo idrografico;

c) all’incentivazione di attività agro-silvo-pastorali sostenibili e che concorrono alla difesa del suolo.

3. Per la predisposizione del programma di manutenzione dei bacini idrografici sono complessivamente destinati fondi pari al 10 per cento delle risorse finanziarie che annualmente vengono assegnate alle regioni in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

4. Le regioni e le autorità di bacino, per quanto di propria competenza e in relazione alle diverse fonti di finanziamento afferenti al settore della difesa del suolo, definiscono, unitariamente, un quadro finanziario di riferimento programmatorio che preveda opportuni meccanismi di monitoraggio della spesa e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

5. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell’ambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni per l’anno 2000 e 2001, di lire 2.000 milioni per l’anno 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l’anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 1.000 milioni per l’anno 2000 e a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Approvata la soppressione dell'articolo

(Sistema cartografico)

1. Nell’ambito delle somme di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e di cui al decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, 2.000 milioni di lire sono destinati:

a) alla definizione, da parte del Ministero dell’ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;

b) al coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;

c) allo studio della riorganizzazione delle strutture operative di livello nazionale per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarle alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all’accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998 nonché alle necessità di monitoraggio delle trasformazioni territoriali di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni per amministrazioni,
enti ed associazioni impegnati
nella tutela dell’ambiente)

1. Il nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente.

2. Per l’attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorità e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere nell’unità previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.

3. All’articolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide".

4. All’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: "o associazioni ambientaliste riconosciute" sono aggiunte le seguenti: "anche consorziati tra loro".

5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell’ambiente, nell’ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all’effettiva operatività di quest’ultima, dell’ANPA e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), può, nei limiti delle disponibilità di bilancio, promuovere iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l’inquinamento nell’ambito dei piani del traffico di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. I sindaci possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista dallo statuto comunale, specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico già adottati dalle loro amministrazioni.

6. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops trancatus.

7. Il Ministero dell’ambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l’ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell’ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999. Entro il 31 maggio 2001 il Ministro dell’ambiente definisce con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione del riconoscimento e del premio nonchè le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Agli oneri previsti per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto all’anno 2000, mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, iscritta nell’unità previsionale di base 12.2.12 "piani di disinquinamento" (capitolo 9261) dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e, quanto al 2001, mediante riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

8. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell’ambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l’anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per l’anno 2001 e a lire 1.000 milioni per l’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS)

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all’Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:

a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

3. L’autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

4. L’autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all’esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L’autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l’efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.

6. Salva l’applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l’articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.

Art. 19.

Approvato

(Interventi per evitare la dispersione nell’ambiente di prodotti non biodegradabili di uso comune)

1. Al fine di prevenire la dispersione nell’ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale, dovranno essere prodotti esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.

2. La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti sanzionati in via amministrativa. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire novanta milioni. Nel caso di reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate può essere applicata, dall’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e dell’entità dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di due mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività. In tale caso non è inoltre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È competente all’applicazione della sanzione amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione è commessa.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo

(Bonifica di Bagnoli)

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli. Il piano è redatto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all’area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, gli interventi necessari per la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall’articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004 cui si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano è attribuita al Ministero dell’ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l’affidamento a terzi per l’esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell’articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell’ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.

4. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell’area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di acquisire, direttamente o tramite società partecipata, dall’Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o da altra società dello stesso gruppo la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica al prezzo e con le condizioni e modalità di cui ai commi seguenti.

5. L’acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli può avvenire anche in concorso con altri enti pubblici territoriali o tramite l’intervento di società di trasformazione urbana costituite dal comune di Napoli ai sensi dell’articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma o dal comma 4 del presente articolo, a seguito del trasferimento di proprietà subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori successivamente a tale subentro avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

6. Ai fini dell’acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall’ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell’area oggetto di cessione; dall’importo così determinato è detratto, ai fini dell’ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell’intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica.

7. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all’acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l’IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall’ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al primo periodo del comma 6, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione. Il nuovo proprietario si assume gli oneri di completamento della bonifica ed i fondi residui dell’intervento pubblico sono reintroitati dallo Stato.

8. All’articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, sono abrogati i commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

9. Ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché quelle di cui al presente articolo, all’articolo 1, comma 4, dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"p-bis) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);

p-ter) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);

p-quater) Porto Torres;

p-quinquies) Rho-Pero (MI) (area industriale ex raffineria);

p-sexies) Valle del Chiampo (VI) (area della concia);

p-septies) Papigno-Vocabolo Valle (TR) (area industriale siderurgia)".

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

(Censimento dell’amianto e interventi
di bonifica)

1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l’anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:

a) i criteri per l’attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica;

b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell’ambiente e dei servizi territoriali regionali;

c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Promozione di "Agende 21"
e contabilità ambientale)

1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni l’adozione delle procedure e dei programmi denominati "Agende 21", ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale nonchè per la partecipazione alle attività di cooperazione internazionale per la revisione dell’Agenda 21 ed azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale, è costituito presso il Ministero dell’ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i finanziamenti previsti dall’articolo 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalità di cui alle lettere g) ed h) del medesimo comma 2. Per le relative riassegnazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Identico all'articolo 27 approvato dal Senato

(Organizzazione di traffico illecito di rifiuti)

1. Dopo l’articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente:

"Art. 53-bis. - (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). – 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente".

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo

(Disposizioni in materia di inquinamento acustico)

1. Alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo l’articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. - (Voli notturni). – 1. Nel periodo notturno, dalle ore 23 alle ore 6, i voli aerei civili negli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile sono vietati, con esclusione di quelli di Stato, sanitari e di emergenza".

2. Il divieto di cui all’articolo 8-bis della citata legge n. 447 del 1995, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ha effetto decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emana i criteri in base ai quali potranno essere disposte deroghe a quanto disposto dal citato articolo 8-bis della legge n. 447 del 1995 introdotto dal comma 1 del presente articolo da parte delle commissioni aeroportuali, con particolare riferimento ai voli postali e ai voli in ritardo.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, provvedono ad approvare le eventuali deroghe al divieto di cui all’articolo 8-bis della legge 26 ottobre 1995, n. 447, introdotto dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 e dell’accertato rispetto del limite di 60 dB(A) Lvan all’interno della zona di rispetto A dell’intorno aeroportuale.

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 3, pari a lire 1.000 milioni per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 1, dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 3, dell’articolo 5, comma 2, dell’articolo 6, dell’articolo 8, commi 1, 3 e 10, primo periodo, e dell’articolo 13, comma 1, pari a lire 61.450 milioni per l’anno 2001, a lire 29.650 milioni per l’anno 2002 e a lire 10.050 milioni per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

3. All’onere per l’anno 2000 derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 2, pari a lire 33.000 milioni, dell’articolo 8, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, dell’articolo 8, comma 10, secondo periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell’articolo 17, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, e dell’articolo 20, comma 1, pari a lire 6.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, e quanto a lire 43.000 milioni l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

4. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’articolo 8, commi 2 e 10, secondo periodo, dell’articolo 17, comma 2, e dell’articolo 20, comma 1, pari a lire 107.000 milioni per l’anno 2001, a lire 44.000 milioni per l’anno 2002 e a lire 2.000 milioni per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per l’anno 2001, 39.000 milioni per l’anno 2002 e 2.000 milioni per l’anno 2003 l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.