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COMUNE DI BOLOGNA
P.G. 92586/98

Disciplina degli orari delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago

IL SINDACO

 

Visto l’art.36 della legge n.142/90 che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici della città;

Considerato che tra le funzioni di polizia amministrativa di cui al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, T.U.L.P.S., approvato con R.D.n.773/31, attribuite dall’art.19 del D.P.R.n.616/77 ai Comuni, figurano le autorizzazioni di polizia amministrativa per l’esercizio delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli articoli 68, 69 del T.U.L.P.S. citato;

Considerato che tale competenza risulta confermata dall’art.161 del decreto legislativo n.112/98 il quale conferisce alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite od attribuite, fatte salve le riserve allo Stato di cui all’art.160 del decreto citato;

Ritenuto opportuno fissare una disciplina omogenea degli orari di apertura e chiusura di questi esercizi pubblici, attualmente fissati in ogni singolo atto autorizzativo, orari che sono prevalentemente serali e notturni ;

Visti gli articoli 32, 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visti gli articoli 53, 57 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e l’articolo 35 del Regolamento sul Decentramento;

Sentite le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative, le associazioni sindacali di categoria, in data 26.5.1998;

Sentiti inoltre i Presidenti dei Consigli di Quartiere;

DISPONE

per le ragioni indicate in premessa, la seguente disciplina degli orari delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago.

1 - Attività in locali adibiti a trattenimenti danzanti (sale da ballo e discoteche)

Fascia oraria massima consentita:
Nei giorni feriali, escluso il Venerdì, dalle ore 20 alle ore 3
Nei giorni festivi dalle ore 15 alle ore 3
Nei giorni prefestivi ed il Venerdì dalle ore 15 alle ore 4

2 - Attività in locali di pubblico spettacolo (sale concerti, sale polivalenti)

Fascia oraria massima consentita:
dalle ore 9 alle ore 3

3 - Attività in locali con apertura serale e notturna nei quali si svolgono numeri di arte varia e trattenimenti danzanti in piste da ballo di modeste dimensioni (Night club)

Fascia oraria massima consentita
dalle ore 21 alle ore 6

4 - Attività di trattenimento e svago all’aperto, in arene estive, nell’ambito di manifestazioni temporanee e feste campestri

Fascia oraria massima consentita
dalle ore 9 alle ore 3

5 – Modalità di rilascio delle autorizzazioni all’apertura ed alla chiusura

Gli orari di apertura e chiusura fissati dalla presente Ordinanza sono soggetti ad autorizzazione specifica del Direttore del Settore Economia o, per i provvedimenti di competenza, del Direttore di Quartiere, su domanda dell’interessato.

L’istruttoria per l’eventuale concessione dell’autorizzazione, qualora se ne ravvisi l’opportunità, dovrà essere preceduta dall’attivazione di tavoli di concertazione, a livello di strada, zona, quartiere, gestiti di comune accordo dalla Giunta e dai Quartieri con il coinvolgimento degli operatori e dei cittadini, con l’obiettivo di definire intese, sulla base dei criteri e delle condizioni che vengono specificati più avanti, che si dovranno successivamente tradurre in accordi infraprocedimentali tra l’Amministrazione ed il singolo gestore.

L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed alla chiusura dovrà tenere conto dei seguenti criteri e delle seguenti condizioni, che potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di accordi definiti con l’esercente sulla base della valutazione delle specificità ambientali nelle quali opera l’esercizio pubblico e degli eventuali accordi raggiunti al tavolo di concertazione a livello territoriale, secondo le modalità previste dall’art.11 della legge n.241/90:

a) garantire che l’impatto ambientale dell’esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona;

b) utilizzare proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all’interno dell’esercizio e nelle immediate adiacenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell’attività, a prevenire la sosta abusiva degli automezzi e, in generale, i disagi ai residenti nella zona;

c) prevenire ed eliminare gli inconvenienti derivanti dall’intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale anche attraverso la stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati;

d) limitare il rumore anche installando i limitatori di emissione acustica, previsti dal D.M. 18.9.1997 per le sale da ballo e le discoteche, agli apparecchi musicali;

Le autorizzazioni concesse dovranno essere temporalmente definite, comunque fino ad un massimo di 1 anno dalla data di rilascio.

Il gestore dovrà esporre il cartello indicatore dell’orario così accordato e vidimato da parte della Polizia Municipale all’esterno del locale in maniera visibile.

6 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa in misura fissa di L. 800.000 ai sensi degli Artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. n. 383/34.

7 - Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza entrano in vigore il giorno 9.6.1998

Restano valide le disposizioni, relative agli orari, contenute nelle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza

Dalla Residenza municipale, 9 giugno 1998

p. IL SINDACO
l’Assessore Delegato
Stefano Serini

Ai Sig.ri Direttori di:
Quartiere
Polizia Municipale
Settore Economia
Settore Entrate e Patrimonio
Settore Polizia Municipale
Settore Traffico e Trasporti
All’Albo Pretorio per l’affissione per 30 giorni

p.c. Ai Sig.ri Assessori

Ai Signori Presidenti di Quartiere