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Delibera di Giunta - N.ro 2001/197 - del 20/02/2001 DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/10/2000 N. 30 RECANTE "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO".

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"

- la legge regionale 22 febbraio 1993 n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative" alle Amministrazioni Provinciali;

Considerato che gli articoli 6, 8, 12 e 13 della legge regionale n. 30/2000 prevedono la stesura di una direttiva per l'individuazione degli allegati tecnici a corredo delle domande di autorizzazione per l’installazione di impianti fissi di emittenza radio e televisiva, degli impianti fissi e mobili di telefonia mobile nonché per la definizione dell'ampiezza dei corridoi per la localizzazione degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;

Ritenuto di dare seguito ai sopra indicati articoli adottando una direttiva al fine di uniformare le procedure amministrative e di pianificazione urbanistica fra gli Enti locali delegati all'esercizio delle relative funzioni;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Promozione Indirizzo e Controllo Ambientale Dr. Sergio Garagnani, in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 e successive modificazioni e del punto 3.2. della deliberazione n. 2541/1995;

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale all'Ambiente Dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale n. 41/1992 e del punto 3.1 della delibera 2541/1995.

Sentita in data 1 febbraio 2001 la Commissione Consiliare Territorio, Ambiente, Trasporti;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di adottare la "Direttiva inerente l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n.30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", allegata quale parte integrante del presente atto;

2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

- - -

ALLEGATO

DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2000, N. 30 RECANTE "NORME PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"

Premessa

La presente direttiva è emanata in applicazione degli artt. 4, 6, 8, 13 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 concernente "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", di seguito denominata legge.

CAPO I - FINALITA'

Art. 1 - Finalità

La legge detta norme :

  1. per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica;
  2. per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti di telefonia mobile, ivi compresi gli impianti del sistema dect, e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità.

Gli Enti locali nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 2 - Campo d'applicazione

La legge non si applica agli apparati previsti al comma 1 dell'art. 2 mentre per gli impianti dei radioamatori, regolati con il DPR 5 agosto 1966, n. 1214, fa rinvio ad un'apposita disciplina da adottarsi con regolamento nei termini previsti al comma 2.

CAPO II - IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

Art. 3 - Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva

Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, approvato con le procedure previste all'art. 27 della L.R. n. 20/2000, deve essere realizzato in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva, approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e con la deliberazione consigliare n. 936 del 8 luglio 1998 in cui la Regione ha indicato al Ministero competente i siti per la localizzazione delle postazioni televisive.

Per garantire comunque l'informazione, il Piano di localizzazione, in considerazione del fatto che il Piano nazionale per la radiodiffusione televisiva non ha ancora trovato concreta attuazione, e che l'Autorità non ha emanato il piano per la radiodiffusione sonora, può prevedere, motivatamente e temporaneamente, la permanenza degli impianti nelle aree previste al comma 1 dell'art. 4, fermo restando il rispetto dei valori fissati dal D.M. n. 381 del 1998 ed evitando, per quanto possibile, la presenza di impianti nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Qualora il Piano provinciale preveda la collocazione di un impianto a meno di 500 metri dal confine con il territorio di una o più Province, l'approvazione del medesimo deve essere corredata del parere favorevole delle Provincie interessate.

Art. 4 - Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

Si definisce fascia di rispetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge, la distanza non inferiore a 300 metri dal perimetro del centro abitato definito ai sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. n. 20/2000 (), come individuato dagli strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale, ovvero dal perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente, definito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 47/1978. In tale fascia non sono consentite localizzazioni di impianti ad eccezione dei ponti radio nonché di quelle previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Sono altresì vietate le installazioni su edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale nonché su edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico-architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale.

Art. 5 - Pianificazione comunale

Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali previsti all'art. 3 e la facoltà per i Comuni di acquisire o, se del caso, occupare d'urgenza le aree interessate, assegnandole in diritto di superficie ai gestori, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 223/90 ().

Art. 6 - Funzione dei Comuni

Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure di seguito elencate.

6.1) Autorizzazione:

La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art.6 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di:

b) caratteristiche di irradiazione dell'antenna con l'indicazione di:

c) progetto dell'impianto in scala 1:200;

d) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;

e) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio di 1 Km dal sito in questione;

f) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico) ;

g) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;

h) valutazione del campo elettrico generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni .

Per l'installazione di ponti radio la domanda deve essere corredata della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del punto 6.1.

6.2) Parere tecnico:

Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e li invia all'Azienda USL che esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie.

Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie.

6.3) Spese di istruttoria:

Ai sensi di quanto previsto al 5 comma dell'art. 6 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.

Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni impianto, secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di £. 1.500.000 (pari a 774,69 EUR), ed un massimo di £. 3.000.000 (pari a 1.549,37 EUR) da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio della concessione edilizia, qualora prevista.

6.4) Rilascio dell'autorizzazione:

Lo sportello unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni, nelle more di approvazione del piano provinciale di localizzazione e del suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, sono rilasciate su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva, previsto all'art. 20 della legge.

Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni). Qualora l'autorizzazione riguardi i programmi annuali, tale termine decorre dalla data ultima prevista per la presentazione dei medesimi.

Art. 7 - Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

Il comma 1 dell'art. 7, stabilisce, per gli impianti esistenti, l'obbligatorietà dell'autorizzazione e dell'adeguamento alle norme della legge.

A tal fine i gestori degli impianti per regolarizzare la propria posizione, devono presentare:

1) la domanda di autorizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per gli impianti esistenti e non autorizzati che rispettano i limiti fissati dal D.M. 381/98 e le norme della legge.

La domanda deve essere corredata della documentazione di cui al punto 6.1), lettere a), b), d) ed e) nonché dalle misure del campo elettrico generato dall'impianto effettuate nelle condizioni di massimo esercizio attestanti il rispetto dei limiti, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni. Il Comune sulla base della documentazione presentata e con le procedure di cui al comma 2 dell'art. 6 rilascia l'autorizzazione ovvero invita i gestori a presentare, nel rispetto dei termini di legge, il previsto Piano di risanamento relativo alla delocalizzazione.

2) il Piano di risanamento, per gli impianti non conformi, corredato delle modalità e dei tempi di riconduzione a conformità. Tale piano ricomprende la richiesta di autorizzazione. Il risanamento può comportare la delocalizzazione e/o l'adeguamento ai limiti.

  1. Per la delocalizzazione i gestori, entro sei mesi dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai Piani provinciali, presentano, per gli impianti che devono essere delocalizzati, specifici piani di risanamento da realizzarsi entro sei mesi dalla loro approvazione.
  2. Per l'adeguamento ai limiti previsti dal D.M. n. 381/98 i gestori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, presentano specifici Piani di risanamento da realizzarsi nei tempi previsti nel provvedimento di approvazione. Entro trenta giorni dall'avvenuta realizzazione di tali interventi deve essere data comunicazione al Comune. L'adeguamento ai limiti deve essere comunque completato entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso che il risanamento comporti sia la delocalizzazione che l'adeguamento ai limiti, si applicano le procedure di cui alla lett. a), fermo restando il rispetto del termine di 2 anni decorrenti dall'entrata in vigore della Legge per l'adeguamento ai limiti.

CAPO III - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile

Il comma 1 dell'art. 8 stabilisce l'obbligo dell'autorizzazione.

Di norma, entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano ai Comuni il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art.8 i programmi annuali sono soggetti a pubblicizzazione con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti comunali.

Per l'anno 2001 il Programma deve essere presentato entro il 30/4/2001. Sino a tale data sono autorizzabili le singole installazioni.

Il Programma annuale oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.

L'autorizzazione pertanto riguarderà solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree circoscritte in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune ne valuta la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste al comma 6 dell'art. 8. Per tali aree non è richiesta la procedura di pubblicizzazione.

Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste al successivo punto 8.5). Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune, all'ARPA e all'AUSL.

Per favorire la corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel presente Capo III, i Comuni mettono a disposizione dei gestori medesimi le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

8.1) Autorizzazione del programma

Il programma annuale, comprensivo della domanda di autorizzazione, va presentato allo sportello unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione del programma è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. Il programma va corredato della seguente documentazione:

Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:

Caratteristiche del sito

Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

Inoltre, per antenne installate su edifici:

Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

 

In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto di cui all'art. 12 della legge.

8.2) Spese di istruttoria:

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 8 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione del programma annuale sono a carico del richiedente.

Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola installazione e secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di £. 1.000.000 (pari a 516,46 EUR), ed un massimo di £. 3.000.000 (pari a 1.549,37 EUR) da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio delle concessioni edilizie, qualora previste.

8.3) Parere tecnico:

Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e li invia all'Azienda USL che esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie.

Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie.

8.4) Rilascio dell'autorizzazione

Lo sportello unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede a rilasciare l'autorizzazione del Programma.

Nell’autorizzare la localizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile il Comune, anche in relazione al catasto previsto all'art. 12, valuta la loro compatibilità ambientale con riferimento ai vincoli posti dalla legge, agli strumenti urbanistici e alle misure previste per la minimizzazione degli impatti negativi. In attesa di una definizione del quadro normativo statale e dei relativi atti di indirizzo, si ritiene che tale valutazione, assolvendo agli obblighi di tutela sanitaria ed ambientale tenga luogo anche di quanto previsto al comma 2 dell’art. 2 bis della Legge 1 luglio 1997, n. 189 relativamente alle opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.

8.5) Autorizzazione di singole installazioni

Qualora non sia stato possibile prevedere l'installazione nell'ambito del Programma annuale il gestore può motivatamente richiederne l'autorizzazione per il rilascio della quale si applicano le procedure previste per il Programma.

Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).

Durante il periodo di esame e approvazione del programma annuale non è possibile presentare domande relative a singole installazioni. Fanno eccezione le domande di autorizzazione relative ad impianti collocati nell’ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha già espresso il parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale.

Art. 9 - Divieto di localizzazione

La legge vieta la localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1998 nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.

La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente.

Art. 10 - Risanamenti

La riduzione a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile avviene attraverso l'adeguamento ai valori fissati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 ovvero attraverso la delocalizzazione in aree e su edifici diversi da quelli previsti all'art.9.

L'adeguamento ai limiti deve essere realizzato entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento deve essere data comunicazione al Comune entro trenta giorni.

Entro il termine per la presentazione del primo Programma annuale delle installazioni i gestori degli impianti esistenti localizzati nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge, presentano il Programma degli interventi di risanamento che prevede la delocalizzazione dei medesimi. Il Programma degli interventi di risanamento contiene la richiesta di autorizzazione ed è approvato dal Comune con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 8. L'approvazione fissa il termine entro il quale deve essere effettuata la delocalizzazione.

Nel caso che il risanamento comporti sia la delocalizzazione che l'adeguamento ai limiti, si applicano le procedure sopra previste per la delocalizzazione, fermo restando il rispetto del termine di 6 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge per l'adeguamento ai limiti.

Art. 11 - Catasto

Viene istituito il catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge i gestori forniscono ai comuni la mappa completa degli impianti fissi già installati.

Gli impianti installati senza alcuna autorizzazione devono essere corredati delle caratteristiche tecniche necessarie per le valutazioni dei campi elettromagnetici come individuate al punto 8.1.

Il gestore, contestualmente, indica gli impianti da delocalizzare per i quali è stato presentato il Programma degli interventi di risanamento.

Art. 12 - Impianti mobili di telefonia mobile

Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell’ARPA e dell’AUSL, espresso con le procedure previste al 6.2).

La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione:

La documentazione da presentare all'ARPA ed all'Azienda USL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:

Caratteristiche del sito

Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali

Il Comune nei successivi trenta giorni può chiedere al gestore una diversa localizzazione comunicando l'inidoneità della localizzazione proposta.

Gli impianti possono essere previsti:

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all'art. 17 della legge.

12.1 Spese d’istruttoria

Ai sensi di quanto previsto al 2 comma dell'art. 12 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle comunicazione sono a carico del richiedente.

Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola installazione, secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di £. 700.000 (pari a 361,52 EUR),ed un massimo di £. 2.500.000 (pari a 1.291,14 EUR) da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

 

CAPO IV - IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 13 - Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

13.1) Definizioni

Ai fini dell'applicazione della legge si considera:

Esercente o Ente gestore della rete: il soggetto a cui compete la gestione delle linee e degli impianti elettrici, preposto al funzionamento/esercizio del servizio elettrico che, di norma, per quelli di distribuzione coincide sia con il proprietario che con il titolare delle relativa autorizzazione e per quelli di trasmissione (Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del D. Lgs. 16/03/1999, n. 79) è altro soggetto rispetto al proprietario dell'impianto.

Linee ed impianti elettrici o elettrodotti: l'insieme delle opere (costituito da linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione, ecc.) che danno luogo al sistema elettrico mediante il quale l'energia prodotta viene resa disponibile agli utilizzatori.

Classificazione degli impianti elettrici: gli impianti elettrici di pubblico servizio classificati secondo il DM.LL.PP 21/03/1988, n. 449 sono:

Classe

DM 449

Identificazione corrente

TENSIONE (1)

Tipo di utilizzo

Prevalente

Descrizione

Sigla

kV

Prima

Bassa Tensione

BT

0,4

Distribuzione energia elettrica alla clientela diffusa

Seconda

Media Tensione

MT

15

Distribuzione Secondaria

Terza

Alta Tensione

Altissima tensione

 

AT

AAT

132

220

380

Trasmissione e Distribuzione Primaria

Trasmissione

Trasmissione

(1) Impianti più diffusi sul territorio della Regione Emilia-Romagna

Corrente massima di esercizio normale: é la corrente che può essere sopportata da un conduttore per il 100% del tempo con limiti accettabili del rischio di scarica e dell'invecchiamento. Si distingue dalla portata nominale della linea che ha un puro valore convenzionale (Punto 2.5 della norma CEI 11-60, luglio 2000, 1^ ed. fasc. 5708).

Corridoio di fattibilità: porzione di territorio, di adeguata dimensione, destinata ad ospitare la localizzazione degli impianti elettrici previsti nei programmi di sviluppo delle reti tale da consentire la localizzazione di un tracciato tecnicamente realizzabile, tenuto anche conto della necessaria ricerca del consenso dei proprietari dei suoli e delle opere interferite.

I corridoi di fattibilità trovano la loro rappresentazione grafica negli strumenti di pianificazione urbanistica Provinciale e Comunale.

Fascia di rispetto: striscia o area di terreno le cui dimensioni, determinate in via cautelativa, sono correlate alla tipologia e tensione d'esercizio dell'impianto elettrico al fine di garantire il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla. Le fasce di rispetto trovano la loro rappresentazione grafica negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.

Obiettivo di qualità: l’obiettivo individuato nella misura di 0,2 microTesla di induzione magnetica da perseguire attraverso gli strumenti urbanistici tenendo conto delle particolari situazioni territoriali al fine di contemperare le esigenze di minimizzazione del rischio con quelle di sviluppo territoriale, ferma restando la tutela della salute garantita attraverso il rispetto di opportuni valori di cautela e limiti di esposizione.

Tuttavia mentre il limite di esposizione per gli elettrodotti è stato formalmente fissato con DPCM 23 aprile 1992 nella misura di 100 microTesla, per quanto concerne il valore di cautela il Ministero ha solo fornito un’indicazione nella misura di 0,5 microTesla. Detto valore, individuato sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche in materia di protezione da possibili effetti a lungo termine, trova un suo riconoscimento nella disciplina regionale al comma 1 dell'art. 15. Infatti tale valore viene previsto nell'ambito del censimento e del catasto delle linee ed impianti elettrici, per l'individuazione dei ricettori per i quali dovrà essere effettuato il risanamento in seguito all’adozione di una specifica normativa da parte dello Stato.

Per alcune situazioni territoriali che prevedano la presenza di aree di sviluppo urbanistico, in particolare aree di espansione con piani attuativi già approvati o aree di completamento già dotate delle opere di urbanizzazione, che risultino in prossimità di impianti esistenti o ove si manifesti la necessità di potenziare la rete elettrica in aree fortemente urbanizzate, la determinazione di un obiettivo di qualità rappresentato da un valore meno restrittivo di 0,2 microTesla troverà quindi il suo limite superiore nel rispetto del valore di cautela; pertanto in tali casi, si ritiene opportuno che gli 0,5 microTesla rappresentino l'obiettivo di qualità minimo da perseguire.

Tale valore, sino a diversa determinazione statale, va valutato sulla base del valore della corrente media annua di esercizio riferita all'anno precedente incrementata del 5%, ovvero del 50% della corrente massima di esercizio normale, qualora più cautelativo, tenuto anche conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.

13.2) Procedure per l'individuazione dei corridoi di fattibilità

La Pianificazione territoriale provinciale (PTCP o piano stralcio), ai sensi del comma 1, dell'art. 13 della legge, individua i corridoi di fattibilità ambientale che comprendono i tracciati e le aree più idonee ove localizzare e quindi realizzare gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Le procedure di formazione del PTCP o suo piano stralcio sono definite dall'art. 27 della legge n. 20/2000 e pertanto le forme di cooperazione e concertazione tra Province e Comuni sono garantite nell'ambito della conferenza di pianificazione. La procedura di formazione e approvazione del PTCP o del suo piano stralcio può conseguentemente usufruire delle semplificazioni procedurali e la riduzione dei termini temporali conseguenti alla stipula di eventuali accordi di pianificazione. In sede di prima applicazione gli Esercenti presentano alla Provincia ed ai Comuni interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva, i rispettivi programmi di sviluppo anche tramite la presentazione di elaborati semplificati che evidenzino le tipologie d'impianto ed i tracciati tecnicamente realizzabili e concorrono al contempo alla costituzione del catasto delle linee e degli impianti, di cui all'art. 15, quali elementi costitutivi del quadro conoscitivo. I successivi aggiornamenti di tali programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le procedure per tali aggiornamenti rientrano nella casistica di opere interventi e programmi di iniziativa pubblica o privata avente rilevante interesse, di cui agli accordi di programma in variante alla pianificazione previsti all'art. 40 della L.R. 20/2000.

Il PTCP o piano stralcio definisce i corridoi di fattibilità delle infrastrutture elettriche relative ad impianti di AT ed MT il cui tracciato interessa il territorio di più Comuni ovvero di infrastrutture di interesse sovracomunale (es. cabine primarie).

Per le medesime infrastrutture di valenza locale il cui tracciato riguarda un unico territorio comunale, il Comune interessato individua nel proprio PSC, al momento della sua formazione, i corridoi di fattibilità; eventuali aggiornamenti di tali programmi possono essere recepiti nel PSC tramite accordo di programma.

Le Province ed i Comuni nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti per la trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, devono realizzare il miglior rapporto tra economicità del sistema elettrico e suo inserimento nel territorio nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dalla lettera d), punto 7, art. A-23 della L.R. 20/2000.

L'ampiezza dei corridoi di fattibilità tiene conto delle caratteristiche costruttive dell'impianto, della sua tensione e della sua capacità di trasportare corrente e non può essere inferiore alle dimensione delle fasce laterali di cui alle tabelle 1 e 2.

Nell'ambito dei corridoi di fattibilità non sono consentite nuove destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere. Fino alla definizione delle fasce di rispetto nuove destinazioni urbanistiche in contrasto con tali disposizioni possono essere previste solamente nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla.

Le tipologie costruttive degli impianti sono stabilite in coerenza con le caratteristiche del territorio, pregio ambientale, densità abitativa, vocazione urbanistica.

Per favorire la migliore individuazione dei corridoi, gli Enti locali mettono a disposizione degli Esercenti le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

Tali corridoi costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/2000.

A seguito della individuazione del tracciato definitivo, in sede di autorizzazione di cui alla L.R. n. 10/93, i corridoi di fattibilità sono sostituiti dalle fasce di rispetto e gli strumenti urbanistici vengono adeguati in tal senso.

 

13.3) Procedure per l'individuazione della fascia di rispetto

La fascia di rispetto viene definita per tutti gli impianti, costruiti od autorizzati, con tensione superiore o uguale a 15.000 volt in relazione alle caratteristiche della linea in modo tale che di norma, esternamente alla fascia, negli edifici e aree previsti al comma 4 dell'art. 13 si realizzi l'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di induzione magnetica.

Per agevolare l'inserimento delle fasce di rispetto negli strumenti urbanistici, l'ampiezza delle stesse è individuata per livello di tensione e tipologia costruttiva standard, adottando in via cautelativa il criterio di massimizzazione dei parametri di calcolo. E' comunque consentita per le aree di sviluppo urbanistico di cui al punto 13.1 la definizione di ampiezze minori qualora si dimostri il perseguimento dell'obiettivo di qualità, così come definito al punto 13.1, valutato sulla base del valore della corrente media annua di esercizio riferita all'anno precedente incrementata del 5%, ovvero del 50% della corrente massima di esercizio normale, qualora più cautelativo, tenuto anche conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.

Le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/2000.

13.4) Dimensionamento della fascia di rispetto

I campi elettromagnetici generati dagli impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica dipendono dall'intensità della corrente elettrica, caratterizzata da un'elevata variabilità sia nell'arco della giornata che nei periodi dell'anno, nonché dal numero e dalla disposizione geometrica dei conduttori. Considerato che si possono identificare una serie di configurazioni standard delle varie tipologie di impianti, il dimensionamento delle "fasce di rispetto" diventa quindi strettamente correlato alla definizione della "corrente circolante".

Al fine di dimensionare dette fasce si ritiene opportuno suddividere gli impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in:

a) Linee con tensione superiore a 35 kV

Per questi impianti si assume, come corrente di riferimento, in via cautelativa, il 50 % della corrente massima in condizioni di normale esercizio. Detto valore è stato ricavato da un attento esame dei dati statistici elaborati dai vari Gestori della rete da cui emerge che i valori di corrente media annua esercita risultano inferiori al valore di riferimento prescelto.

Per quanto riguarda gli altri parametri si fa riferimento:

Con tali riferimenti i valori delle distanze di rispetto dagli elettrodotti sono quelli riportate nella Tabella 1.

L'ampiezza della fascia va calcolata a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e risulta complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa come definite in tabella 1.

 

Tab. 1 Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2m T al ricettore

kV

Terna singola

Doppia terna

Ottimizzata (1)

Doppia terna

non ottimizzata (2)

380

100

70

150

220

70

40

80

132

50

40

70

1) fasi diverse per le coppie di conduttori ad eguale altezza e correnti concordi oppure fasi uguali e correnti discordi

2) caso inverso al precedente

b) linee con tensione pari o inferiore a 35 kV

Da un attento esame dei dati forniti dagli Esercenti che attualmente gestiscono la totalità delle reti MT presenti sul territorio dell'Emilia Romagna, si è rilevato che, in condizioni normali di esercizio, l'entità della corrente transitante in una tipica linea di media tensione è notevolmente inferiore alla cosiddetta corrente massima di esercizio normale. Solo in condizioni di emergenza e solo nel tratto iniziale delle linee, possono circolare correnti di valore prossimo a quelle massime previste.

Si può quindi concludere che:

Premesso quanto sopra e avendo a riferimento i parametri già richiamati al punto a), le ampiezze delle fasce di rispetto per le linee elettriche a 15 kV possono essere ricavate dalla tabella 2.

Tab. 2 Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2m T al ricettore

Linee a 15 kV

Terna o cavo singolo

Doppia terna o cavo ottimizzato

Doppia terna o cavo non ottimizzato

Linea aerea in conduttori nudi

20

12

28

Cavo aereo

3

=

4

Cavo interrato

3

=

4

c) Linee di tipologia non standard

Per le linee con tensione pari o superiore a 15 kV la cui tipologia non rientra nelle tabelle 1 e 2 succitate la dimensione della "fascia laterale di rispetto" è stabilita dal Comune interessato sulla base delle valutazioni tecniche di ARPA e dell'AUSL.

d) Cabine Primarie (CP) 132/15 kV e Cabine Secondarie MT/BT (15/0,4 kV)

Allo stato attuale delle conoscenze, tenuto conto delle particolari caratteristiche nonché della varia conformazione impiantistica interna delle cabine elettriche, non è disponibile, come per le linee, un modello su cui dimensionare fasce di rispetto standard.

Pertanto, in attesa di definire appropriate fasce di rispetto, i gestori, ovvero i soggetti richiedenti l'autorizzazione ex L.R. 10/93, devono attestare il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla valutato ai ricettori ai sensi del comma 4 art. 13.

e) Linee ed impianti elettrici ad Alta e/o Media Tensione coesistenti

Nelle situazioni caratterizzate dalla compresenza di "fasce di rispetto" corrispondenti a più linee e/o impianti elettrici, l'ampiezza della "fascia di rispetto" risultante è stabilita dal Comune interessato sulla base delle valutazioni tecniche dell'ARPA e dell'AUSL.

 

13.5) Forme di consultazione dei gestori

Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la consultazione avviene di norma con le procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 della L.R. 24 Marzo 2000, n. 20. A tal fine le Province e i Comuni acquisiscono, nei rispettivi strumenti di pianificazione, le valutazioni e le proposte dei gestori in merito:

  1. Ai programmi pluriennali di sviluppo delle reti;
  2. Alla quantificazione di nuovi bisogni infrastrutturali (rete AT e dorsali MT) indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica e relativi strumenti attuativi.

    1. Coordinamento con la L.R. n. 10/93

La realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica nel rispetto delle fasce di rispetto previste dalla legge non determina l’obbligo per il gestore di segnalare i punti sensibili di cui all’art. 4 della D.G.R. n. 1965 del 2 novembre 1999.

Art. 14 - Risanamenti

La legge stabilisce le modalità di presentazione del piano di risanamento per gli impianti con tensione sino a 150.000 volt, che non rispettano i valori fissati dalla normativa statale vigente, rientranti nell'ambito delle competenze regionali, demandando alla disciplina statale medesima i tempi di adeguamento ai limiti ivi previsti.

Art. 15 - Censimento e catasto

I Comuni, per le linee e gli impianti in esercizio e per quelli già autorizzati, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto previste al comma 4 dell'art.13.

I Comuni individuano altresì gli impianti che superano il valore di 0,5 microTesla misurato al ricettore, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti gestori delle reti.

Per agevolare l'individuazione di tali ricettori si riportano in tabella 3 le ampiezze dei corridoi (calcolate con lo stesso criterio delle fasce di rispetto) all'interno delle quali si possono realizzare esposizioni superiori a 0,5 microTesla di induzione magnetica.

 

 

Tab. 3 Impianti AT - Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per l’individuazione di potenziali ricettori con esposizione superiore a 0,5 m T

Kv

Terna singola

Doppia terna

Ottimizzata (1)

Doppia terna

non ottimizzata (2)

380

65

45

95

220

50

25

 

132

30

25

45

  1. fasi diverse per le coppie di conduttori ad eguale altezza e correnti concordi oppure
  2. fasi uguali e correnti discordi

  3. caso inverso al precedente

 

Tab. 4 Impianti MT - Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per l'individuazione di potenziali ricettori con esposizione superiore a 0,5m T

Linee a 15 kV

Terna o cavo singolo

Doppia terna o cavo ottimizzato

Doppia terna o cavo non ottimizzato

Linea aerea in conduttori nudi

13

10

18

Cavo aereo

2

=

2,5

Cavo interrato

2

=

2,5

 

E' istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale e superiore a 15kV volt. A tal fine gli Esercenti forniscono su supporto informatico, alle Amministrazioni provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la mappa completa dello sviluppo delle reti georeferenziate sulla base della Carta Tecnica Regionale (CTR) 1:5000. Le mappe saranno completate e correlate con le informazioni tecniche necessarie alle valutazione standard, in via cautelativa, dei campi elettromagnetici già previste per l’attribuzione delle fasce di rispetto. Tali informazioni, per le sole linee elettriche di tensione superiore a 35 kV, devono essere integrate annualmente con la consegna dei dati/grafici relativi all'andamento delle correnti medie di carico e delle corrispondenti curve di durata.

Per le cabine di trasformazione MT/bt debbono essere altresì fornite le indicazioni relative all'ubicazione (Via n° civico e/o località). L'ARPA, entro un anno dal termine di presentazione della documentazione, accerta, sulla base della valutazioni effettuate dai Gestori, l'entità del superamento dei valori di 0,5 micro Tesla misurati al ricettore, dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.

 

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16 - Vigilanza

L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione ovvero i Comuni per gli impianti di emittenza radio e televisiva e per gli impianti di telefonia mobile e le Province per gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Per le funzioni sopra richiamate gli Enti si avvalgono dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 44/95.

Art. 17 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 aprile 1984 n. 21, l'irrogazione della sanzione amministrativa ed il relativo introito sono di competenza dell'Ente che esercita le funzioni di vigilanza.

In data 24 gennaio 2001 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti televisivi". Tale provvedimento legislativo contiene all'art. 2 la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 milioni a lire 300 milioni per i soggetti che non ottemperino all'ordine di riduzione a conformità nei termini e con le modalità ivi previsti.

La severità del trattamento sanzionatorio previsto dal provvedimento statale per coloro i quali, essendo tenuti a presentare un Piano di risanamento, non provvedono, o lo fanno senza il rispetto dei tempi o delle modalità prescritte, induce a ritenere che sussista a livello di legge dello Stato un principio di gravità di tale illecito amministrativo, che deve essere punito con sanzione parametrata a tale rilevante gravità e alle conseguenze a livello ambientale e di salute pubblica che lo stesso comporta. Tale principio non verrebbe rispettato in caso di applicazione della normativa regionale relativa alla violazione in esame, in quanto la sanzione amministrativa ivi prevista non risulta, per la sua esiguità, proporzionata alla gravità della violazione così come considerata a livello nazionale.

Ferma restando l'applicazione della disciplina regionale prevista al primo comma dell'art. 17, relativa al superamento dei limiti di legge, e quella del terzo comma, relativa alla installazione di impianti senza la prescritta autorizzazione, violazioni non contemplate dal Decreto Legge 5/2001, si ritiene che sia da disapplicare il disposto del secondo comma della LR 30/2000 nella vigenza del DL 5/2000.

Si evidenzia peraltro che è già stato approvato dalle Camere il testo della Legge Quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che presenta un sistema sanzionatorio estremamente severo per tutte le violazioni relative sia alla violazione dei limiti che alla mancata presentazione o al mancato rispetto della tempistica e delle modalità previste dai Piani di risanamento. Dal momento dell'entrata in vigore della legge quadro dovranno essere disapplicate le disposizioni regionali sulle sanzioni relative a fattispecie disciplinate dalla normativa statale.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE

Art. 18 - Norma transitoria

18.1) Impianti già autorizzati

Gli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica già autorizzati per i quali alla data di entrata in vigore della legge non sono state ancora completate le procedure d'appalto, ovvero non abbiano ancora avuto inizio i lavori se effettuati direttamente dagli esercenti, sono soggetti alle disposizioni urbanistiche indicate all'art. 13. Per tali elettrodotti, per i quali l'efficacia delle suddette autorizzazioni è sospesa ai sensi della legge, la Provincia ne conferma l'efficacia a fronte di autocertificazione dell'Esercente, da verificarsi in sede di collaudo dell'impianto, che attesti il rispetto dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di induzione magnetica al ricettore esistente o previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

Qualora, per gli elettrodotti per i quali l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate è sospesa ai sensi della legge, non sia possibile, senza modificare la natura dell'impianto e/o dell'autorizzazione, assicurare l'ampiezza delle fasce di rispetto per il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 m T, la Provincia può riconfermare l'autorizzazione, a seguito di verifica tecnica dell'ARPA, sulla base di quanto previsto per la definizione delle fasce di rispetto previsti ai punti 13.1) e 13.3), in relazione al perseguimento degli obiettivi di qualità.

18.2) Adeguamento degli strumenti di pianificazione

Gli strumenti urbanistici comunali vigenti vanno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 13 della legge entro e non oltre il 18 novembre 2003 con le procedure previste all'art. 15. Tale adeguamento deve realizzarsi in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione territoriale comunale o infraregionale.

Nelle more di tale adeguamento si procede secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 18 della legge.

Per garantire l'adeguamento della pianificazione urbanistica comunale, secondo quanto stabilito dalla legge, è necessario che anche i Piani Infraregionali, approvati ai sensi della L.R. n. 36/88, e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, approvati ai sensi della L.R. n. 6/95, vengano adeguati alle disposizioni dell'art. 13 della legge, almeno entro il 18 novembre 2002.

Le procedure per tale adeguamento si realizzano con l'accordo di programma di cui all'art. 40 della L.R. n. 20/00.

I contenuti di tale adeguamento vanno riferiti sia alle linee ed impianti elettrici esistenti con tensione uguale o superiore a 15.000 volt che ai nuovi impianti previsti dai programmi di sviluppo; per questi ultimi si procede con la definizione dei corridoi di fattibilità.

Tuttavia per le linee ed impianti elettrici di M.T. l'adeguamento dei Piani Infraregionali o dei PTCP può realizzarsi attraverso la definizione di specifici indirizzi normativi per il perseguimento degli obiettivi di qualità in rapporto alle caratteristiche costruttive ed alla tipologia degli impianti stessi.

Sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale vigente la Provincia autorizza gli impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica perseguendo l'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla, così come definito al punto 13.1).

CAPO VII - NORME FINALI E FINAZIARIE

Art. 19 - Intese e accordi

La Regione e gli Enti locali favoriscono anche con i gestori, intese ed accordi di programma per favorire la ricerca lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentono di minimizzare sia le emissioni degli impianti che l'impatto ambientale ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni e delle immissioni.

In tale ambito i Comuni possono consentire l'installazione su edifici di valore storico-archittettonico e monumentale di sistemi microcellulari a bassa emissione qualora non si determini alcuna influenza sulla percezione del manufatto edilizio. Tali intese potranno essere contenute nell'autorizzazione del programma annuale delle singole installazioni.

Le intese ed gli accordi potranno altresì interessare ogni altro tema che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi succitati quali progetti finalizzati a definire modellistiche previsionali più avanzate anche al fine di realizzare mappe estese di inquinamento elettromagnetico.

Art. 20 - Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva

Il Comitato Tecnico è istituito presso la Provincia con le modalità previste all'art. 20 della legge entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva. Qualora le associazioni non indichino i nominativi dei due esperti di loro competenza il Comitato è comunque validamente costituito. Il Comitato esprime il parere sulle autorizzazioni nelle more di approvazione del Piano provinciale di localizzazione delle emittenti e collabora con la Provincia alla redazione del piano medesimo.

Art. 21 - Misure di semplificazione

Le domande di autorizzazione per l'installazione di emittenti radio e televisive, il Programma annuale degli impianti di telefonia mobile nonché domande di autorizzazione per singole installazioni sono presentate allo sportello unico per le attività produttive.

Le singole autorizzazioni sono concentrate in un unico atto abilitativo comprensivo dell' atto di assenso per la concessione edilizia laddove prevista.

 

Art. 22 - Contributi regionali

La Regione per agevolare la realizzazione dei piani di risanamento delle emittenti radio e televisive locali, di cui all’art. 7 della legge, ha previsto l’erogazione di contributi ai gestori degli impianti nella misura massima del 50 % della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell’ambiente o occupazionali.

Con apposito bando la regione fissa i criteri per la definizione delle spese ammissibili a contributo, per la valutazione delle domande nonché le modalità di revoca.

L'entità del contributo dovrà comunque rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti di minima entità.