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Delibera Regione Lombardia 6 aprile 2001, n. 4178

Disposizioni in ordine all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 8 del Dpr 24 maggio 1988, n. 203, conseguenti alla messa in esercizio degli impianti produttivi che comportano emissioni in atmosfera


VISTI:
-la legge 13 luglio 1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";
-il Dpr 15 aprile 1971, n. 322: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1996, n. 615, limitatamente al settore delle industrie;
-l'articolo 101 del Dpr 24 luglio 1977, n. 616: "Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative";
-il Dpr 24 maggio 1988, n. 203: "(…) Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (…);
-il Dpcm del 21 luglio 1989: "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 349/1986, per l'attuazione e l'interpretazione del Dpr n. 203/1988 (…);
-il Dm del 12 luglio 1990: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";
-il Dpr 25 luglio 1991: " Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento (…), emanato con Dpcm del 21 luglio 1989;
- il dm 25 agosto 2000: "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203";
- la legge 21 gennaio 1994, n. 61: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- la legge regionale 6 luglio 1999, n. 16: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA";
VISTI, in particolare:
- l'articolo 7, comma 5, del richiamato Dpr 203/1988, ai sensi del quale la Regione, contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzativo, comunica alle autorità competenti e all'Azienda la periodicità e la tipologia dei controlli;
- l'articolo 8, commi 1 e 2, che dispone in merito all'obbligo di comunicazione, da parte delle Aziende interessate, delle date di messa in esercizio e a regime dei propri impianti, autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del decreto medesimo e dei dati relativi alle analisi alle emissioni, effettuate nel periodo prescritto;
- l'articolo 8, comma 3, che prevede, a carico della Regione, l'accertamento delle regolarità delle misure e del rispetto dei valori limiti indicati nell'autorizzazione, oltre che l'adozione dei necessari provvedimenti in caso di eventuale superamento dei suddetti limiti.
VISTI altresì gli artt. 2, 3 e 5 della citata legge regionale 16/1999, concernenti, rispettivamente:
- istituzione dell'ARPA della Lombardia;
- le attività proprie della medesima Agenzia;
- le specifiche attività in materia di controllo ambientale, di competenza della stessa ARPA.
VISTI inoltre:
- il decreto 27 luglio 2000, n. 18799, del Segretario Generale della Presidenza, concernente, tra l'altro, la definizione delle attività trasferite all'ARPA in materia ambientale, tra cui quella relativa alla verifica della congruità e dell'efficacia tecnica delle disposizioni normative;
- la d.g.r. 1 dicembre 2000, n. 2515, concernente la presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni, di concerto con gli Assessori Nicoli Cristiani e Borsani, relativa alle priorità strategiche di intervento dell'ARPA per gli anni 2001-2003, che tra l'altro:
a) prevede la collaborazione dell'ARPA con la Regione e gli Enti Locali per:
- ridefinire, razionalizzando e semplificando, il sistema dei controlli ambientali;
- individuare nuove modalità di effettuazione dei controlli ambientali che riconoscano gli sforzi delle imprese verso la riduzione degli impatti ambientali;
- sostituire la logica del controllo ispettivo con l'autocontrollo, da parte del soggetto produttivo, dei punti critici individuati in accordo con l'ARPA;
b) individua, quale attività prioritaria dell'ARPA stessa per il 2001, la messa a regime dell'attività di controllo e la vigilanza sulle emissioni in atmosfera.
DATO ATTO che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale riferisce e propone quante segue:
- le comunicazioni concernenti le date di messa in esercizio e a regime degli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 203/1988, nonché le analisi alle emissioni, vengono trasmesse dalle Aziende, ai sensi del successivo articolo 8, alla Regione e al Comune interessato;
- vengono inoltrate alla Regione anche le successive indagini analitiche, effettuate dalle Agenzie in ottemperanza a quanto prescritto nei rispettivi provvedimenti autorizzativi, secondo le cadenze temporali precisate negli stessi;
- successivamente la Regione informa, con propria nota, la competente ARPA in merito alle suddette comunicazioni, sia al fine delle verifiche di cui all'articolo 8, comma 3, del suddetto decreto, sia per il controllo impiantistico, in caso di superamento dei valori limite indicati negli atti di autorizzazione che l'Agenzia regionale svolge in qualità di organo preposto all'attività di controllo, fornito dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento di tale funzione;
- la suddetta corrispondenza tra la Regione e l'ARPA costituisce un inutile aggravio della procedura in argomento, laddove le Aziende potrebbero, invece, trasmettere le citate comunicazioni direttamente alla competente ARPA, che deve effettivamente svolgere l'attività di controllo e tenere presso di sé le successive analisi alle emissioni, mettendole a disposizione dell'organo di controllo, in caso di sopralluogo ispettivo;
- sarebbe pertanto opportuno disporre, al fine dello snellimento delle procedure amministrative e in applicazione del criterio indicato dalla richiamata Dgr 1 dicembre 2000, n. 2515, che promuove la sostituzione della logica del controllo ispettivo con quella dell'autocontrollo, da parte del soggetto produttivo:
L'invio delle comunicazioni ex articolo 8, comma 1, del Dpr 203/1988, da parte delle Aziende, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti e per conoscenza alla Regione che, in tal modo, verrebbe comunque informata dell'effettivo esercizio degli impianti autorizzati;
L'invio delle analisi di cui all' articolo 8, comma 2, al Comune interessato ed all'ARPA territorialmente competente che, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni autorizzative, dovrebbe informarne la Regione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza;
Il mantenimento presso gli impianti autorizzati delle successive analisi alle emissioni, da esibire in sede di controllo da parte delle preposte Autorità;
- a tal fine vengono richiamate le DDgr 12 febbraio 1999, n. 41406 e 15 dicembre 2000, n. 2663, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione definitiva, di carattere generale, degli impianti "esistenti" di cui all'articolo 12 del Dpr 203/1988 e l'autorizzazione a carattere generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all' articolo 4 del Dpr 25 luglio 1991, che già prevedono l'invio delle comunicazioni di messa in esercizio e a regime degli impianti autorizzati, nonché dei referti analitici di cui all'art; 8 del Dpr 203/1988, da parte delle Aziende, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti ed il mantenimento presso le stesse delle successive analisi alle emissioni, da mettere a disposizione dell'organo di controllo;
- è altresì opportuno promuovere presso le ARPA provinciali, collaborando con le stesse, la definizione di un sistema razionale e semplificato dei controlli ambientali e la individuazione di nuove modalità di effettuazione dei controlli medesimi, che riconoscano lo sforzo delle imprese verso la riduzione degli impatti ambientali.
VAGLIATE ed assunte come proprie le suddette considerazioni e proposte.
DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17 legge n. 127 del 15 maggio 1997.
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Le Aziende, autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 203/1988 alla costruzione/modifica/trasferimento di impianti produttivi, comunicano:
- con riferimento all'articolo 8, comma 1, del suddetto decreto presidenziale, le date di messa in esercizio e a regime degli impianti stessi, nonché le analisi alle emissioni in atmosfera, al Comune e all'ARPA territorialmente competente e per conoscenza alla Regione;
- le analisi di cui all'articolo 8, comma 2, al Comune interessato ed all'ARPA territorialmente competente che, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni autorizzative, dovrà informarne la Regione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza.
2. Le medesime aziende tengono presso il proprio insediamento produttivo le successive analisi alle emissioni, effettuate secondo la cadenza temporale indicata nei rispettivi provvedimenti autorizzativi e le mettono a disposizione delle preposte Autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
3. Il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto contenuto nel presente atto è demandato al soggetto responsabile del servizio di rilevamento, competente per territorio (ARPA).
4. L'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale è incaricata di promuovere presso le ARPA provinciali, collaborando con le stesse, la definizione di un sistema dei controlli ambientali razionale e semplificato e la individuazione di nuove modalità di effettuazione dei controlli medesimi, che riconoscano lo sforzo delle imprese verso la riduzione degli impatti ambientali.
5. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lomb