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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 marzo 2001
Indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai piani stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000. (Deliberazione n. 23/2001).IL COMITATO INTERMINISTERIALEPER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la direttiva CEE n. 91/271 concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane e di taluni settori industriali e visti in particolare gli articoli 3 e 4 che fissano gli obblighi e le connesse scadenze temporali, cui devono attenersi gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti totali superiore a 15.000;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, come successivamente integrata e modificata, recante una nuova disciplina in materia di risorse idriche e finalizzata principalmente ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse stesse, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua;
Visti in particolare della predetta legge:
l'art. 8, in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, l'art. 11, comma 3, concernente la predisposizione da parte di comuni e province, sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni e previa ricognizione delle opere esistenti, di un programma degli interventi necessari ad un uso efficiente delle risorse idriche, corredato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale organizzativo.
l'art. 18 in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica;
Visto l'art. 3, commi 42-47, della legge 2 dicembre 1995, n. 549, concernente la determinazione della "quota di tariffa" riferita al servizio di depurazione;
Visti l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, e l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che demandano a questo comitato il compito di fissare, sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994, criteri, parametri e limiti per la determinazione dei corrispettivi delle tre componenti del servizio idrico;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che ha tra l'altro disciplinato la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale e che all'art. 8 vincola, tra l'altro, i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;
Visti gli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, che recepiscono gli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;
Visto l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 152/1999, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi, qualora l'inattivita' delle regioni e degli enti locali comporti inadempienza agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione;
Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che delinea il quadro di riferimento per l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che tra l'altro reca specifiche risorse per la tutela delle acque e per l'attuazione del servizio idrico integrato;
Visto in particolare l'art. 141, comma 4, della predetta legge, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/1999, demanda alle autorita' di ambito, ovvero se queste non siano ancora operative, alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge n. 36/1994, prevedendo altresi', in caso di inerzia delle predette autorita' e province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Viste le proprie delibere numeri 132/1995, 215/1995, 255/1996, 256/1996, 248/1997, 13/1998, 8/1999 e 62/2000 concernenti direttive per la determinazione, in via transitoria, dei corrispettivi del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione ed in particolare le delibere n. 8/1999 e n. 62/2000 che hanno privilegiato gli investimenti tesi ad accelerare il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge n. 36/1994, presupponendo in particolare per fognatura e depurazione, forme di accantonamento dei proventi da tariffa, in linea con quanto previsto dalla legge n. 344/1997;
Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 57, concernente la finalizzazione ed il riparto delle somme affluite nel triennio 1994 - 1996 al fondo speciale previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge n. 36/1994;
Visto il quadro comunitario di sostegno 2000-2006 che, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi strutturali nel settore del servizio idrico integrato, pone obblighi precisi in ordine alla tipologia degli interventi da realizzare, stabilendo che nel primo triennio (2000/2002) il cofinanziamento deve essere destinato ad opere comprese negli accordi di programma quadro inseriti nelle intese istituzionali di programma, nonche' a quelle riguardanti situazioni di dichiarata criticita' ambientale, mentre per il secondo triennio il cofinanziamento stesso resta subordinato alla costituzione dell'autorita' di ambito, alla effettuazione della ricognizione delle infrastrutture esistenti e all'approvazione del piano di ambito;
Visto il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 che, tra l'altro, si pone l'obiettivo di realizzare nel periodo 2002/2004 investimenti in infrastrutture di interesse pubblico con ricorso al capitale privato mediante procedure di project financing per un ammontare programmatico di 10.000 miliardi di lire;
Considerato che il medesimo quadro comunitario di sostegno pone, tra i criteri prioritari per l'attuazione del programma del ciclo integrato dell'acqua, l'incentivazione del ricorso alla finanza di progetto;
Considerato che le delibere di questo comitato numeri 14/2000, 84/2000 e 138/2000, nel ripartire le risorse a favore delle aree depresse, hanno indicato, tra le finalizzazioni prioritarie dei finanziamenti, il settore del ciclo integrato dell'acqua;
Considerato che al finanziamento dei programmi stralcio possono concorrere molteplici canali di finanziamento delle infrastrutture idriche e che, ai fini di un uso ottimale delle risorse pubbliche e private, e' opportuno prevedere che i predetti programmi a stralcio, previa ricognizione delle priorita' di intervento urgente per l'adeguamento agli obblighi di legge, siano formulati tenendo conto della necessita' di accellerare l'emanazione dei piani di ambito, in linea con gli indirizzi comunitari;
Considerato che per la predisposizione dei programmi stralcio e' indispensabile disporre, con riferimento ai settori fognatura e depurazione, di un quadro certo dei proventi da tariffa accantonati e/o utilizzati (o programmati) per investimenti in linea con gli obblighi comunitari piu' urgenti;
Ritenuto opportuno, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 36/1994, affidare alle regioni, al di la' dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi, un ruolo di coordinamento dei programmi stralcio e al Ministero dell'ambiente il compito di raccordare, nell'ambito degli accordi di programma quadro, gli interventi a stralcio con quelli inseriti nel programma straordinario di cui alla legge n. 135/1997 o in altre leggi di settore, onde evitare duplicazioni e dispersione di risorse;
Delibera:
1. Le autorita' di ambito o, se queste non sono ancora operative, le province, ai fini della predisposizione dei programmi stralcio previsti dall'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000, per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di depurazione e fognatura di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/1999, provvedono, anche avvalendosi dei fondi di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 36/1994, al completamento della ricognizione, ove non gia' ultimata, delle opere di fognatura e depurazione esistenti e di quelle in corso di realizzazione, verificandone la coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente. Nel caso di perdurante inadempienza delle predette autorita' e province al dettato legislativo, i presidenti delle giunte regionali subentrano, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei compiti di cui al presente punto. A tal fine le regioni, con il supporto del Ministero dell'ambiente, predispongono idonei strumenti per monitorare la corretta attuazione del predetto comma 4 dell'art. 141, riferendo a questo comitato entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente delibera.
2. Le autorita' di ambito, nel caso siano gia' stati approvati i piani di ambito, individueranno gli interventi prioritari da realizzare in adeguamento a quanto previsto dall'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000. Nel caso invece che tali piani non siano stati approvati, i soggetti competenti predisporranno, per ciascun ambito territoriale ottimale, i programmi stralcio, inserendovi gli interventi indifferibili correlati all'attuazione degli adempimenti di cui al punto 1) scaduti o di immediata scadenza e riservando ai programmi stessi tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste dalle leggi di settore, ivi compresa la finanziaria 2001, nonche' i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessita' gestionali e destinati al miglioramento degli impianti ed i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione ed il completamento di opere e impianti.
3. Nel caso di programmi stralcio la cui attuazione sia subordinata al reperimento di risorse ulteriori, rispetto a quelle gia' disponibili, i piani finanziari dovranno indicare le possibili fonti di copertura pubbliche o private.
4. I programmi stralcio saranno comunicati alle regioni, in modo che queste, in caso di ricorso a finanziamenti pubblici (nazionali, regionali e comunitari), provvedano a farne oggetto di appositi accordi di programma quadro, nell'ambito delle intese istituzionali di programma. Gli accordi quadro terranno anche conto degli interventi realizzati, o in corso di attuazione, a valere sul programma straordinario di cui alla legge n. 135/1997 richiamata in premessa o ad altre leggi di settore, e, a tal fine, i programmi stralcio saranno trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente.
5. L'eventuale utilizzo dei fondi strutturali per il cofinanziamento dei programmi stralcio puo' avvenire solo nell'ambito degli accordi di programmna quadro, stipulati nel contesto delle intese istituzionali di programma, fermo restando che tale utilizzo resta limitato all'anno 2002, potendosi nel prosieguo ricorrere alle risorse comunitarie solo in presenza dei piani di ambito.
6. L'eventuale utilizzo, per l'attuazione dei programmi stralcio, delle risorse per le aree depresse e' vincolato all'adozione degli stessi criteri e delle stesse modalita' previste per il quadro comunitario di sostegno 2000-2006, in linea con gli orientamenti gia' seguiti da questo comitato in sede di finalizzazione delle risorse riservate alle infrastrutture per il 2000-2001 e destinate prioritariamente all'asse del ciclo integrato dell'acqua, oltre che a quelli della mobilita' e del riassetto idrogeologico.
7. Questo comitato, nell'esercizio della potesta' tariffaria attribuitagli nelle more dell'attuazione della legge n. 36/1994, subordinera' l'introduzione di eventuali incrementi tariffari per investimenti al rilascio, da parte dell'autorita' d'ambito o della provincia, di una attestazione, come da modello allegato, concernente i proventi da tariffa globalmente accantonati ed il loro eventuale utilizzo secondo quanto autocertificato dai gestori dei servizi di fognatura e depurazione. Detta attestazione dovra' pervenire a questo comitato e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 30 giugno 2001.
8. Le risorse individuate per l'attuazione dei programmi stralcio saranno poste a disposizione degli enti attuatori di cui al punto 1) della presente deliberazione.
9. Allo scopo di garantire la coerenza dei programmi stralcio con le linee programmatiche da perseguire nel settore, le regioni, nel quadro della concertazione con le autorita' di ambito e gli enti locali interessati, assumono adeguate iniziative per una proficua azione di coordinamento.
10. Al fine di accelerare l'entrata a regime della legge n. 36/1994, anche in considerazione dei vincoli posti dal quadro comunitario di sostegno ed in vista del miglior utilizzo dei fondi comunitari, saranno escluse da ulteriori assegnazioni di risorse nel settore quelle aree per le quali non siano stati adottati, entro il secondo semestre 2002, i piani di ambito.
Roma, 8 marzo 2001
Il presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 173