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DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile,
prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, non e' ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate
dalla Corte dei conti;
Considerata la necessita' di attribuire ad un'unica struttura
centrale il coordinamento di tutte le attivita' in materia di
protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria
dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato
settore;
Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata
conclusione delle procedure finalizzate all'operativita' dell'Agenzia
di protezione civile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
continuita' del coordinamento e la concreta funzionalita' delle
strutture attualmente preposte all'attivita' di protezione civile, in
attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;
Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione
dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale
solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di
protezione civile";
b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella
di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
c) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. Al
Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare
costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e
funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e
prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.";
d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad
eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai
sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo";
e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati;
f) il capo IV del titolo V del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, intitolato: "Agenzia di protezione civile" e'
soppresso;
g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: "Servizio sismico
nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e del servizio idrografico e
mareografico".

Art. 2.
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e' sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data
di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino
dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i
servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico
e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.".

Art. 3.
Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353
1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia ,
ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,";
b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della
stessa,";
c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia,
ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,";
d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della
stessa,";
e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: "per la
successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva
operativita' della stessa";
f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della
stessa,".

Art. 4.
Riferimenti al Dipartimento protezione civile
1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, gia'
prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al
Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
protezione civile
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da
lui delegato, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province,
dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della
vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da
altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da
lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di
previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di
soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di
emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.
3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano
il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico
nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della
protezione civile.
4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il
Ministro da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione
civile che promuove, altresi', l'esecuzione di periodiche
esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali.
5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della
protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti
pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale,
le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di
coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto,
ove necessario, invita il Capo del Dipartimento della protezione
civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati
provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.
6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i
rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere
dall'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 6.
Abrogazioni
1. Resta ferma l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8 della legge
24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 7.
Norma di salvaguardia
1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le
attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli