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Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002 n 207

Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 35, con il quale è stato istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e l'articolo 38, il quale istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare il comma 6 dell'articolo 10;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, ed in particolare il comma 2, dell'articolo 2, con il quale sono state apportate modificazioni al comma 4 del citato articolo 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, occorre procedere all'emanazione, nelle forme previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, in conformità ai principi e ai criteri direttivi definiti dallo stesso articolo 8 e dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 12 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 marzo 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 marzo e 22 aprile 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1
1. È approvato l'unito statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, composto di diciannove articoli e visitato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addì 8 agosto 2002

Statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

Articolo 1
Natura e sede dell'Agenzia
1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, negli articoli seguenti indicata con la denominazione: "Agenzia", ha sede in Roma.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente statuto.
3. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera i), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Articolo 2
Competenze e fini istituzionali
1. L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. In tale ambito, essa svolge in particolare:
a) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre a carattere tecnico operativo o di controllo assegnate all'Agenzia medesima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della normativa vigente;
b) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli l e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito a supporto dello Stato per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni;
2. L'Agenzia svolge altresì le funzioni e le attribuzioni già di competenza dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici, degli Uffici di biblioteca e documentazione dell'Ufficio per il Sistema informativo unico (SIU), ad eccezione di quelle del Servizio dighe, del Servizio sismico e dei rimanenti Uffici per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.

Articolo 3
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori.

Articolo 4
Direttore generale
1. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia è conferito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale.
2. Il Direttore generale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al fine di assicurare la continuità delle funzioni istituzionali dell'Agenzia ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, in attuazione delle direttive ed indirizzi del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Cura i rapporti con le istituzioni, ed in particolare con l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA).
4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) predispone i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia;
b) adotta i programmi di attività per dare attuazione alle direttive dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali dell'Agenzia;
c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;
d) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
e) svolge funzioni di direzione e coordina le strutture dell'Agenzia, stabilendo, in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, gli indirizzi generali dell'attività dell'Agenzia e quelli particolari per lo svolgimento delle sue diverse funzioni istituzionali, e ne verifica l'attuazione, con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica dell'Agenzia agli indirizzi impartiti;
f) adotta gli atti per l'utilizzazione del personale, secondo criteri di efficienza ed efficacia;
g) adotta i decreti di cui all'articolo 11 dello statuto;
h) stipula la convenzione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 7, comma 3;
i) stipula accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10;
l) nomina collaboratori esterni, esperti in materie tecnico-scientifiche, giuridiche e amministrative, con contratto di collaborazione occasionale e/o continuativa, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia e comunque non oltre un contingente numerico da definire nella pianta organica dello statuto.
5. All'incarico di Direttore generale si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. L'incarico di Direttore generale cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e può essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilità per l'accertata inosservanza delle direttive generali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, definiti nella convenzione di cui all'articolo 7, comma 3.

Articolo 5
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è così composto:
a) due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con funzioni di presidente scelti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, o tra soggetti in possesso di specifica professionalità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una relazione sui bilanci e sui rendiconti dell'Agenzia, che è trasmessa al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'economia e delle finanze in allegato agli stessi atti.
4. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, ovvero sino alla scadenza del mandato del Direttore generale, ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un'indennità determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall'incarico prima della scadenza, viene sostituito con le stesse modalità del componente cessato e dura in carica fino alla scadenza originaria del componente sostituito.

Articolo 6
Comitato
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, il Comitato direttivo dell'Agenzia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è così composto:
a) due membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Comitato direttivo coadiuva il Direttore generale, il quale partecipa alle riunioni coordinandone i lavori, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dal presente statuto. Nell'esercizio di tale compito, il Comitato è sentito in materia di:
a) bilanci e rendiconti dell'Agenzia;
b) atti di programmazione delle attività previsti dall'articolo 7;
c) decreti relativi al funzionamento dell'Agenzia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11;
d) atti convenzionali da stipularsi ai sensi dell'articolo 10;
e) qualsiasi altra questione il Direttore generale ritenga opportuno sottoporre alle sue valutazioni.
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni del Comitato sono disciplinate con apposito decreto, emanatoai sensi dell'articolo 11 dal Direttore generale dell'Agenzia, sentito lo stesso Comitato direttivo.
4. Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni, ovvero fino alla scadenza del mandato del Direttore generale ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un'indennità determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Comitato è sentito per tutti gli atti che coinvolgano le Regioni e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 7
Programmazione delle attività
1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attività, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il programma comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia.
2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono comunicati alla Conferenza delle Regioni e Provincie autonome e trasmessi per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il programma e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia stipula un'apposita convenzione di durata triennale con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nella quale sono definite le linee prioritarie di azione nel campo della protezione dell'ambiente, della tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo e i risultati attesi nell'arco temporale di riferimento. In tale convenzione sono altresì definiti:
a) contenuti e modalità di esercizio dell'attività di consulenza e supporto al Ministero prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 4 dicembre 1996, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
b) entità e modalità di erogazione di ulteriori finanziamenti riconoscibili all'Agenzia, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per la realizzazione di speciali iniziative rientranti nella sua sfera di ordinaria operatività;
c) strategie per il miglioramento dei servizi;
d) modalità di monitoraggio da parte del Ministero dei fattori gestionali interni dell'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse, nonché per la verifica dei risultati di gestione;
e) eventuali funzioni di rappresentanza a livello internazionale e comunitario attribuite all'Agenzia nei settori di sua diretta competenza;
f) i criteri per l'erogazione della quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
g) entità e modalità di erogazione alle Agenzie regionali o provinciali di finanziamenti assegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e relative modalità di controllo dell'uso di dette risorse e dei risultati conseguiti.
4. L'Agenzia trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente, nella quale sono specificamente illustrate le principali iniziative poste in essere e i più rilevanti risultati conseguiti nei diversi ambiti funzionali di propria competenza, in rapporto alle priorità ed agli obiettivi fissati. Nella stessa relazione sono evidenziati gli eventuali scostamenti verificatisi e le cause che li hanno determinati.

Articolo 8
Strutture operative
1. L'organizzazione dell'Agenzia è articolata in dipartimenti, servizi, settori ed uffici. Per particolari esigenze funzionali o tipologie di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attività e progetti all'interno degli uffici.
2. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento difesa del suolo;
b) Dipartimento tutela delle acque interne e marine;
c) Dipartimento stato dell'ambiente e metrologia ambientale;
d) Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
e) Dipartimento difesa della natura;
f) Dipartimento per le attività bibliotecarie, documentali e per l'informazione;
g) Dipartimento servizi generali e gestione del personale.
3. Sono istituiti i seguenti Servizi interdipartimentali:
a) Servizio per gli affari giuridici;
b) Servizio per le emergenze ambientali;
c) Servizio per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività ispettive;
d) Servizio per l'amministrazione e la pianificazione delle attività;
e) Servizio per le certificazioni ambientali;
f) Servizio informativo ambientale.
4. Dipendono dal Direttore generale i Servizi interdipartimentali di cui al comma 3, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 12 e la segreteria.
5. Il Direttore generale ripartisce la dotazione organica del personale non dirigente dell'Agenzia determinando i relativi contingenti complessivi attribuiti a ciascuna delle strutture dell'Agenzia, nonché la loro dislocazione interna, e ripartisce il personale ad esse assegnato in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
6. Con decreto del Direttore generale, approvato dal Ministro, possono essere disposti, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche dell'Agenzia, gli ulteriori adeguamenti organizzativi che si rendano necessari, per garantire l'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali alla stessa Agenzia attribuite, ferma restando la ripartizione in Dipartimenti e servizi.
7. Gli incarichi di livello dirigenziale generale di Direttore di dipartimento, nonché quelli di responsabile di servizio e delle altre strutture dell'Agenzia di livello dirigenziale non generale, sono conferiti ai sensi della normativa vigente su proposta del Direttore generale. I Direttori di Dipartimento ed i responsabili di Servizi interdipartimentali sono responsabili nei confronti del Direttore generale dell'attività svolta, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nelle forme previste dal presente statuto. Le modalità per l'esercizio delle loro funzioni, compiti, prerogative e relative deleghe sono stabiliti con decreto del Direttore generale, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato.

Articolo 9
Indirizzo e vigilanza
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia secondo le disposizioni generali dettate dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, acquisendo dall'Agenzia ogni provvedimento, atto, dato e notizia che risulti utile a tale fine. Nell'esercizio di tali poteri svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) emana direttive con l'indicazione degli obiettivi e delle priorità da raggiungere nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia, nonché direttive specifiche su aspetti dell'attività dell'Agenzia rilevanti ai fini del raggiungimento di tali obiettivi e priorità;
b) approva i programmi di attività dell'Agenzia, verificandone la rispondenza alle direttive di cui alla lettera a);
c) approva i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia, secondo le modalità definite al comma 2;
d) può disporre in ordine ad ispezioni e controlli su materie di competenza dell'Agenzia o, di volta in volta, ad essa richieste dal Ministro competente per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia sono inviati per l'approvazione, assieme alla relazione del Collegio dei revisori ad essi relativa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano stateformulate osservazioni, essi si intendono approvati.

Articolo 10
Rapporti convenzionali
1. Nei settori di propria competenza l'Agenzia svolge, su base convenzionale, attività di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto alle altre pubbliche amministrazioni, secondo le forme e le modalità definite con apposite convenzioni quadro approvate, previo parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 26 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del Direttore generale, previa individuazione, da parte dello stesso Direttore generale, dei servizi soggetti a tali forme di intervento e predisposizione dei corrispettivi ove non sussistano specifiche disposizioni.
2. Con specifiche convenzioni sono disciplinate le modalità per il coordinamento delle attività dell'Agenzia con quelle poste in essere nei settori di sua competenza dall'istituto geografico militare, dall'istituto idrografico della Marina, dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, dal Corpo forestale dello Stato, dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 11
Organizzazione e funzionamento
1. L'Agenzia stabilisce le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente statuto e nei limiti delle proprie risorse finanziarie.
2. Con decreto del Direttore generale sono, altresì, disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni ispettive di cui all'articolo 18.
3. Il Direttore generale adotta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, il regolamento di contabilità e per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, i regolamenti si intendono approvati.
4. I decreti previsti dal presente statuto sono adottati dal Direttore generale sentite le Organizzazioni sindacali.

Articolo 12
Servizio interno di monitoraggio e valutazione
1. Per il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'Agenzia, è istituito dal Direttore generale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione, composto da dirigenti e da esperti anche estranei all'Agenzia stessa ed alla pubblica amministrazione. Il Servizio ha il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza ed l'economicità dell'azione dei dipartimenti, servizi, settori ed uffici dell'Agenzia, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Il Servizio di cui al comma 1 risponde del suo operato esclusivamente e direttamente al Direttore generale. Ad esso è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche dell'Agenzia, un apposito contingente di personale.
3. Con decreto del Direttore generale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Servizio. Il trattamento economico da corrispondere ai componenti esterni è stabilito, su proposta del Direttore generale, con decreto delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.

Articolo 13
Consiglio federale
1. Al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, è istituito presso l'Agenzia un Consiglio federale, presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia, composto dai legali rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, istituite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi deldecreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il Consiglio federale svolge funzioni consultive nei confronti del Direttore generale e del Comitato direttivo e si riunisce almeno tre volte all'anno, ovvero su richiesta del Direttore generale dell'Agenzia.
3. Il Consiglio federale è sentito in occasione dell'assunzione dei seguenti atti:
a) convenzione tra l'Agenzia ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con particolare riguardo all'assegnazione dei finanziamenti alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed ai relativi controlli sull'uso delle risorse;
b) direttive di cui all'articolo 14 in merito alle metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attività delle ARPA.
c) funzioni di coordinamento dell'Agenzia nei confronti delle ARPA;
d) regolamento di funzionamento interno dello stesso Consiglio federale.
4. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante delle Regioni, designato dalla Conferenza dei Presidenti in relazione alle materie trattate.

Articolo 14
Rapporti con le Agenzie regionali e delle Province autonome
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4, e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e fino al definitivo assetto della materia, i rapporti tra le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, restano disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 03, comma 5, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello stesso decreto.
2. A tale fine, l'Agenzia prevede nel programma triennale le attività dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attività proprie delle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle Province autonome concernono:
a) l'adozione di criteri di regolarità e di omogeneità delle misure in campo ambientale per la convalida dei dati;
b) l'elaborazione delle metodologie per le attività di raccolta e di convalida dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione della normativa vigente;
c) l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attività di controllo e protezione ambientale.
3. Per il più efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, l'Agenzia stipula, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedano la specializzazione di strutture tecniche delle Agenzie regionali e delle Province autonome, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni, l'assistenza tecnica alle Agenzie medesime ed il supporto tecnico di queste ultime all'Agenzia.

Articolo 15
Sistema integrato di informazione e monitoraggio dell'ambiente e del territorio
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, l'Agenzia pone in essere gli adempimenti necessari all'integrazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con il sistema cartografico nazionale, procedendo poi all'integrazione con i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), che insieme al sistema informativo ambientale nazionale costituiscono la rete SINANET.
2. Nella gestione del sistema integrato di cui al comma 1, l'Agenzia pone in essere, in collaborazione con le Amministrazioni statali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti pubblici, le integrazioni ed i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da questi poste in essere in detto ambito ed il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'Agenzia.
3. L'Agenzia acquisisce informazioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, che gliele trasmettono, secondo specifiche fornite dall'Agenzia stessa in relazione al tipo delle medesime, nel rispetto della normativa vigente e del livello di riservatezza che l'informazione comporta, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.
4. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalità stabilite nell'accordo di programma da stipulare con l'unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nel rispetto della normativa vigente.
5. Tali attività sono svolte in collaborazione con le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso gruppi di lavoro. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.
6. Per l'ulteriore implementazione e sviluppo del sistema integrato di cui al comma 1, l'Agenzia predispone un programma di attività che tenga conto delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale. Il programma è trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il programma si intende approvato.

Articolo 16
Fonti di finanziamento
1. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni le cui competenze sono attribuite all'Agenzia ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) mediante gli introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di privati, ai sensi dell'articolo 10;
c) mediante finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il fondo di cui al comma 1, lettera c), è allocato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e suddiviso in capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento ed alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Articolo 17
Personale
1. In attuazione dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico dell'Agenzia è determinato secondo l'allegata tabella "A".
2. La pianta organica dell'Agenzia è definita con decreto del direttore generale nei limiti dell'organico di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il decreto è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la funzione pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato.
3. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia fissato e ripartito rispettivamente con commi 1 e 2, si provvede nell'ordine:
a) mediante inquadramento del personale delle strutture trasferite ed individuate all'articolo 2, comma 2;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) a completamento della pianta organica, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
4. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di organico, può avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, allocato a tale fine in posizione di comando, distacco o aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Il personale dell'Agenzia può essere posto in posizione di comando o distacco presso altre amministrazioni pubbliche.
6. All'individuazione del comparto di contrattazione collettiva da applicarsi al personale di cui alle lettere a) e b) del comma 3, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alla definizione delle tabelle di equiparazione e delle relative procedure di inquadramento, si provvede in sede di contrattazione collettiva nazionale od integrativa, ai sensi delle specifiche previsioni del C.C.N.L.

Articolo 18
Funzioni ispettive e controlli
1. L'Agenzia esercita funzioni ispettive nelle materie di propria competenza, nei limiti definiti dalla vigente normativa. Esercita, altresì, sempre nei limiti della vigente normativa, funzioni di monitoraggio e di controllo su indicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il personale destinato all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è individuato, per ciascuna area funzionale, dal direttore generale dell'Agenzia, il quale dispone altresì singole ispezioni.
3. Gli ispettori dell'Agenzia sono muniti di documento di riconoscimento, sul quale è indicato il settore di attività dell'Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza e di controllo del singolo ispettore.
4. Gli ispettori dell'Agenzia svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalità e con le attribuzioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 11, comma 2), e in conformità alle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attività.

Articolo 19
Disposizioni finali e transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto è trasferito all'Agenzia tutto il personale in servizio presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, ivi incluso il personale degli uffici biblioteca e documentazione di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 2002, n. 137, nonché presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quello del Servizio dighe, del Servizio sismico e dell'ufficio per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.
2. Ove non siano già pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso le strutture di cui al comma 1, cessano di avere efficacia alla data di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto sono altresì trasferite all'Agenzia tutte le dotazioni strumentali, tecniche e finanziarie in utilizzo e di competenza delle strutture di cui al comma 1.
4. Relativamente al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e ai relativi servizi trasferiti all'Agenzia, tra le dotazioni finanziarie da trasferire all'Agenzia medesima rientrano le risorse iscritte nell'ambito delle unità previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilità "Servizi tecnici nazionali" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia, al personale trasferito all'Agenzia e di cui al comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi, applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla nomina dei direttori di dipartimento, di cui all'articolo 8, comma 2, con l'attribuzione e definizione delle relative competenze, ed alla attuazione dei decreti disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, sono esercitate in via diretta dal direttore generale.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto, l'Agenzia succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui siano titolari le amministrazioni in essa confluite, con poteri commissariali.
8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di contabilità previsto dall'articolo 11, comma 3, all'attività dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
9. Entro quaranta giorni dalla sua nomina, il Direttore generale dell'Agenzia richiede al presidente del Tribunale civile di Roma la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Tale relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.
10. L'eventuale trasferimento di ulteriori funzioni e strutture all'Agenzia sarà attuato e disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel presente statuto.

Visto, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Tabella "A"
(prevista dall'articolo 17, comma 1)
Organico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici
Funzioni di livello dirigenziale generale n. 7;
Funzioni di livello dirigenziale n. 64;
Personale delle aree funzionali n. 1.296.

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