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Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002 n 207
Regolamento
recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
Il Presidente
della Repubblica
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione
del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare,
l'articolo 35, con il quale è stato istituito il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, e l'articolo 38, il quale istituisce l'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, nelle forme disciplinate
dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;
Visto
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare il comma
6 dell'articolo 10;
Vista
la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, ed
in particolare il comma 2, dell'articolo 2, con il quale sono state apportate
modificazioni al comma 4 del citato articolo 38;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 178, recante
il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio;
Considerato
che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, occorre procedere all'emanazione, nelle forme previste dall'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dello statuto dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, in conformità
ai principi e ai criteri direttivi definiti dallo stesso articolo 8 e dalle
disposizioni introdotte dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2001,
n. 93;
Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto
l'articolo 12 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 14 febbraio 2002;
Sentito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21
marzo 2002;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nelle adunanze dell'11 marzo e 22 aprile 2002;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
agosto 2002;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente
regolamento:
Articolo
1
1. È approvato l'unito statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i Servizi tecnici, composto di diciannove articoli e visitato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addì 8 agosto 2002
Statuto
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
Articolo
1
Natura e sede dell'Agenzia
1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (A.P.A.T.),
istituita dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni, negli articoli seguenti indicata
con la denominazione: "Agenzia", ha sede in Roma.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare,
organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti
di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente statuto.
3. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera i), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia
è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio ed è sottoposta al controllo della Corte
dei conti.
Articolo
2
Competenze e fini istituzionali
1. L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di
interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo. In tale ambito, essa svolge in particolare:
a) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti la protezione dell'ambiente,
come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre
a carattere tecnico operativo o di controllo assegnate all'Agenzia medesima
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito
della normativa vigente;
b) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli l e
4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito a supporto
dello Stato per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie
regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe
funzioni;
2. L'Agenzia svolge altresì le funzioni e le attribuzioni già
di competenza dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, del
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici,
degli Uffici di biblioteca e documentazione dell'Ufficio per il Sistema informativo
unico (SIU), ad eccezione di quelle del Servizio dighe, del Servizio sismico
e dei rimanenti Uffici per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso
Dipartimento.
Articolo
3
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori.
Articolo
4
Direttore generale
1. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia è conferito ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale.
2. Il Direttore generale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione e della
gestione dell'Agenzia, adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari
al fine di assicurare la continuità delle funzioni istituzionali dell'Agenzia
ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, in attuazione delle direttive ed
indirizzi del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Cura i
rapporti con le istituzioni, ed in particolare con l'Agenzia europea per l'ambiente
(AEA).
4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, il Direttore generale svolge,
in particolare, le seguenti funzioni:
a) predispone i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia;
b) adotta i programmi di attività per dare attuazione alle direttive
dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilendo i conseguenti
indirizzi gestionali dell'Agenzia;
c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;
d) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo
principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
e) svolge funzioni di direzione e coordina le strutture dell'Agenzia, stabilendo,
in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela dei
territorio, gli indirizzi generali dell'attività dell'Agenzia e quelli
particolari per lo svolgimento delle sue diverse funzioni istituzionali, e
ne verifica l'attuazione, con particolare riferimento alla rispondenza dei
risultati della gestione amministrativa e tecnica dell'Agenzia agli indirizzi
impartiti;
f) adotta gli atti per l'utilizzazione del personale, secondo criteri di efficienza
ed efficacia;
g) adotta i decreti di cui all'articolo 11 dello statuto;
h) stipula la convenzione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di cui all'articolo 7, comma 3;
i) stipula accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con
altri soggetti pubblici e con soggetti privati, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 10;
l) nomina collaboratori esterni, esperti in materie tecnico-scientifiche,
giuridiche e amministrative, con contratto di collaborazione occasionale e/o
continuativa, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia e comunque
non oltre un contingente numerico da definire nella pianta organica dello
statuto.
5. All'incarico di Direttore generale si applicano le incompatibilità
previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. L'incarico di Direttore generale cessa in caso di risoluzione consensuale
del rapporto e può essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di
responsabilità per l'accertata inosservanza delle direttive generali
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per i risultati
negativi dell'attività amministrativa e della gestione o per il mancato
raggiungimento degli obiettivi, definiti nella convenzione di cui all'articolo
7, comma 3.
Articolo
5
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia è nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è così
composto:
a) due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con funzioni di presidente
scelti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia
e delle finanze.
2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, o tra soggetti in possesso di specifica professionalità
ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione,
accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua
le verifiche di cassa e predispone una relazione sui bilanci e sui rendiconti
dell'Agenzia, che è trasmessa al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio ed al Ministro dell'economia e delle finanze in allegato agli
stessi atti.
4. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, ovvero sino alla scadenza
del mandato del Direttore generale, ed i singoli componenti possono essere
riconfermati. Ai membri compete un'indennità determinata con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall'incarico prima della
scadenza, viene sostituito con le stesse modalità del componente cessato
e dura in carica fino alla scadenza originaria del componente sostituito.
Articolo
6
Comitato
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 marzo 2001,
n. 93, il Comitato direttivo dell'Agenzia, nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, è così composto:
a) due membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Comitato direttivo coadiuva il Direttore generale, il quale partecipa
alle riunioni coordinandone i lavori, nell'esercizio delle attribuzioni ad
esso conferite dal presente statuto. Nell'esercizio di tale compito, il Comitato
è sentito in materia di:
a) bilanci e rendiconti dell'Agenzia;
b) atti di programmazione delle attività previsti dall'articolo 7;
c) decreti relativi al funzionamento dell'Agenzia, da adottarsi ai sensi dell'articolo
11;
d) atti convenzionali da stipularsi ai sensi dell'articolo 10;
e) qualsiasi altra questione il Direttore generale ritenga opportuno sottoporre
alle sue valutazioni.
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni del
Comitato sono disciplinate con apposito decreto, emanatoai sensi dell'articolo
11 dal Direttore generale dell'Agenzia, sentito lo stesso Comitato direttivo.
4. Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni, ovvero fino alla scadenza
del mandato del Direttore generale ed i singoli componenti possono essere
riconfermati. Ai membri compete un'indennità determinata con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Comitato è sentito per tutti gli atti che coinvolgano le Regioni
e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo
7
Programmazione delle attività
1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attività,
aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse
in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio. Il programma comprende altresì la programmazione triennale
del fabbisogno di personale dell'Agenzia.
2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono comunicati alla
Conferenza delle Regioni e Provincie autonome e trasmessi per l'approvazione
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Decorsi sessanta
giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il programma e gli
aggiornamenti annuali si intendono approvati.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia
stipula un'apposita convenzione di durata triennale con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, nella quale sono definite le linee prioritarie
di azione nel campo della protezione dell'ambiente, della tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo e i risultati attesi nell'arco temporale
di riferimento. In tale convenzione sono altresì definiti:
a) contenuti e modalità di esercizio dell'attività di consulenza
e supporto al Ministero prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 4 dicembre 1996, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61;
b) entità e modalità di erogazione di ulteriori finanziamenti
riconoscibili all'Agenzia, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, per la realizzazione di speciali iniziative
rientranti nella sua sfera di ordinaria operatività;
c) strategie per il miglioramento dei servizi;
d) modalità di monitoraggio da parte del Ministero dei fattori gestionali
interni dell'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse,
nonché per la verifica dei risultati di gestione;
e) eventuali funzioni di rappresentanza a livello internazionale e comunitario
attribuite all'Agenzia nei settori di sua diretta competenza;
f) i criteri per l'erogazione della quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi gestionali, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni;
g) entità e modalità di erogazione alle Agenzie regionali o
provinciali di finanziamenti assegnati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e relative modalità di controllo dell'uso di
dette risorse e dei risultati conseguiti.
4. L'Agenzia trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sulla attività
svolta nel corso dell'anno precedente, nella quale sono specificamente illustrate
le principali iniziative poste in essere e i più rilevanti risultati
conseguiti nei diversi ambiti funzionali di propria competenza, in rapporto
alle priorità ed agli obiettivi fissati. Nella stessa relazione sono
evidenziati gli eventuali scostamenti verificatisi e le cause che li hanno
determinati.
Articolo
8
Strutture operative
1. L'organizzazione dell'Agenzia è articolata in dipartimenti, servizi,
settori ed uffici. Per particolari esigenze funzionali o tipologie di intervento,
possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attività
e progetti all'interno degli uffici.
2. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento difesa del suolo;
b) Dipartimento tutela delle acque interne e marine;
c) Dipartimento stato dell'ambiente e metrologia ambientale;
d) Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
e) Dipartimento difesa della natura;
f) Dipartimento per le attività bibliotecarie, documentali e per l'informazione;
g) Dipartimento servizi generali e gestione del personale.
3. Sono istituiti i seguenti Servizi interdipartimentali:
a) Servizio per gli affari giuridici;
b) Servizio per le emergenze ambientali;
c) Servizio per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività
ispettive;
d) Servizio per l'amministrazione e la pianificazione delle attività;
e) Servizio per le certificazioni ambientali;
f) Servizio informativo ambientale.
4. Dipendono dal Direttore generale i Servizi interdipartimentali di cui al
comma 3, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo
12 e la segreteria.
5. Il Direttore generale ripartisce la dotazione organica del personale non
dirigente dell'Agenzia determinando i relativi contingenti complessivi attribuiti
a ciascuna delle strutture dell'Agenzia, nonché la loro dislocazione
interna, e ripartisce il personale ad esse assegnato in conformità
alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
6. Con decreto del Direttore generale, approvato dal Ministro, possono essere
disposti, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche
dell'Agenzia, gli ulteriori adeguamenti organizzativi che si rendano necessari,
per garantire l'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali alla stessa
Agenzia attribuite, ferma restando la ripartizione in Dipartimenti e servizi.
7. Gli incarichi di livello dirigenziale generale di Direttore di dipartimento,
nonché quelli di responsabile di servizio e delle altre strutture dell'Agenzia
di livello dirigenziale non generale, sono conferiti ai sensi della normativa
vigente su proposta del Direttore generale. I Direttori di Dipartimento ed
i responsabili di Servizi interdipartimentali sono responsabili nei confronti
del Direttore generale dell'attività svolta, con particolare riferimento
agli obiettivi fissati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
nelle forme previste dal presente statuto. Le modalità per l'esercizio
delle loro funzioni, compiti, prerogative e relative deleghe sono stabiliti
con decreto del Direttore generale, da sottoporre all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. Trascorsi trenta giorni dalla
trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende
approvato.
Articolo
9
Indirizzo e vigilanza
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio esercita i poteri di indirizzo e di vigilanza
sull'Agenzia secondo le disposizioni generali dettate dall'articolo 4, comma
1, e dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, acquisendo dall'Agenzia ogni provvedimento, atto, dato e notizia che
risulti utile a tale fine. Nell'esercizio di tali poteri svolge in particolare
le seguenti funzioni:
a) emana direttive con l'indicazione degli obiettivi e delle priorità
da raggiungere nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia,
nonché direttive specifiche su aspetti dell'attività dell'Agenzia
rilevanti ai fini del raggiungimento di tali obiettivi e priorità;
b) approva i programmi di attività dell'Agenzia, verificandone la rispondenza
alle direttive di cui alla lettera a);
c) approva i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia, secondo le modalità
definite al comma 2;
d) può disporre in ordine ad ispezioni e controlli su materie di competenza
dell'Agenzia o, di volta in volta, ad essa richieste dal Ministro competente
per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), i
bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia sono inviati per l'approvazione,
assieme alla relazione del Collegio dei revisori ad essi relativa, al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'economia e
delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano stateformulate
osservazioni, essi si intendono approvati.
Articolo
10
Rapporti convenzionali
1. Nei settori di propria competenza l'Agenzia svolge, su base convenzionale,
attività di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto
alle altre pubbliche amministrazioni, secondo le forme e le modalità
definite con apposite convenzioni quadro approvate, previo parere del Consiglio
di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 26 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta
del Direttore generale, previa individuazione, da parte dello stesso Direttore
generale, dei servizi soggetti a tali forme di intervento e predisposizione
dei corrispettivi ove non sussistano specifiche disposizioni.
2. Con specifiche convenzioni sono disciplinate le modalità per il
coordinamento delle attività dell'Agenzia con quelle poste in essere
nei settori di sua competenza dall'istituto geografico militare, dall'istituto
idrografico della Marina, dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare,
dal Corpo forestale dello Stato, dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo
11
Organizzazione e funzionamento
1. L'Agenzia stabilisce le norme concernenti la propria organizzazione ed
il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente
statuto e nei limiti delle proprie risorse finanziarie.
2. Con decreto del Direttore generale sono, altresì, disciplinate le
modalità di esercizio delle funzioni ispettive di cui all'articolo
18.
3. Il Direttore generale adotta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera
m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
ed integrazioni, il regolamento di contabilità e per la gestione giuridico-amministrativa,
patrimoniale, economica e finanziaria, da sottoporre all'approvazione del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività
dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza
che siano pervenute osservazioni, i regolamenti si intendono approvati.
4. I decreti previsti dal presente statuto sono adottati dal Direttore generale
sentite le Organizzazioni sindacali.
Articolo
12
Servizio interno di monitoraggio e valutazione
1. Per il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dall'Agenzia, è istituito dal Direttore
generale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione, composto da dirigenti
e da esperti anche estranei all'Agenzia stessa ed alla pubblica amministrazione.
Il Servizio ha il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza ed l'economicità
dell'azione dei dipartimenti, servizi, settori ed uffici dell'Agenzia, al
fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati.
2. Il Servizio di cui al comma 1 risponde del suo operato esclusivamente e
direttamente al Direttore generale. Ad esso è attribuito, nell'ambito
delle dotazioni organiche dell'Agenzia, un apposito contingente di personale.
3. Con decreto del Direttore generale sono definite la composizione e le modalità
di funzionamento del Servizio. Il trattamento economico da corrispondere ai
componenti esterni è stabilito, su proposta del Direttore generale,
con decreto delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.
Articolo
13
Consiglio federale
1. Al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei
controlli in materia ambientale, è istituito presso l'Agenzia un Consiglio
federale, presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia, composto dai legali
rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, istituite dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi deldecreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
2. Il Consiglio federale svolge funzioni consultive nei confronti del Direttore
generale e del Comitato direttivo e si riunisce almeno tre volte all'anno,
ovvero su richiesta del Direttore generale dell'Agenzia.
3. Il Consiglio federale è sentito in occasione dell'assunzione dei
seguenti atti:
a) convenzione tra l'Agenzia ed il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, con particolare riguardo all'assegnazione dei finanziamenti
alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed ai relativi
controlli sull'uso delle risorse;
b) direttive di cui all'articolo 14 in merito alle metodologie tecnico-operative
per l'esercizio delle attività delle ARPA.
c) funzioni di coordinamento dell'Agenzia nei confronti delle ARPA;
d) regolamento di funzionamento interno dello stesso Consiglio federale.
4. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante delle
Regioni, designato dalla Conferenza dei Presidenti in relazione alle materie
trattate.
Articolo
14
Rapporti con le Agenzie regionali e delle Province autonome
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4, e dell'articolo 39 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e fino
al definitivo assetto della materia, i rapporti tra le Agenzie regionali e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, istituite ai sensi dell'articolo
3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, restano disciplinati dalle disposizioni
dell'articolo 03, comma 5, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello stesso
decreto.
2. A tale fine, l'Agenzia prevede nel programma triennale le attività
dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le
metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attività proprie
delle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento
di analoghe funzioni. Le attività di indirizzo e coordinamento tecnico
nei confronti delle Agenzie regionali e delle Province autonome concernono:
a) l'adozione di criteri di regolarità e di omogeneità delle
misure in campo ambientale per la convalida dei dati;
b) l'elaborazione delle metodologie per le attività di raccolta e di
convalida dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione
della normativa vigente;
c) l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le
attività di controllo e protezione ambientale.
3. Per il più efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero
territorio nazionale, l'Agenzia stipula, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedano
la specializzazione di strutture tecniche delle Agenzie regionali e delle
Province autonome, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti
per lo svolgimento di analoghe funzioni, l'assistenza tecnica alle Agenzie
medesime ed il supporto tecnico di queste ultime all'Agenzia.
Articolo
15
Sistema integrato di informazione e monitoraggio dell'ambiente e del territorio
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto,
l'Agenzia pone in essere gli adempimenti necessari all'integrazione del sistema
informativo e di monitoraggio ambientale previsto dall'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con il sistema cartografico nazionale,
procedendo poi all'integrazione con i sistemi informativi regionali ambientali
(SIRA), che insieme al sistema informativo ambientale nazionale costituiscono
la rete SINANET.
2. Nella gestione del sistema integrato di cui al comma 1, l'Agenzia pone
in essere, in collaborazione con le Amministrazioni statali, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti pubblici, le
integrazioni ed i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace
raccordo con le iniziative da questi poste in essere in detto ambito ed il
mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle
iniziative stesse e l'Agenzia.
3. L'Agenzia acquisisce informazioni presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici territoriali
e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione
esclusiva che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, che gliele
trasmettono, secondo specifiche fornite dall'Agenzia stessa in relazione al
tipo delle medesime, nel rispetto della normativa vigente e del livello di
riservatezza che l'informazione comporta, sentito il Tavolo Stato-Regioni
per il sistema informativo.
4. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese
avviene secondo le modalità stabilite nell'accordo di programma da
stipulare con l'unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, nel rispetto della normativa vigente.
5. Tali attività sono svolte in collaborazione con le Agenzie regionali
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso gruppi
di lavoro. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di
aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema
informativo.
6. Per l'ulteriore implementazione e sviluppo del sistema integrato di cui
al comma 1, l'Agenzia predispone un programma di attività che tenga
conto delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, nonché delle iniziative adottate a livello nazionale
e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale. Il programma
è trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
che lo approva, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.
Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni,
il programma si intende approvato.
Articolo
16
Fonti di finanziamento
1. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni le cui
competenze sono attribuite all'Agenzia ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) mediante gli introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto e promozione, effettuate nei confronti di amministrazioni
pubbliche e di privati, ai sensi dell'articolo 10;
c) mediante finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il fondo di cui al comma 1, lettera c), è allocato in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e suddiviso in capitoli, distintamente riferiti
agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle
spese di investimento ed alla quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi gestionali.
Articolo
17
Personale
1. In attuazione dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico dell'Agenzia
è determinato secondo l'allegata tabella "A".
2. La pianta organica dell'Agenzia è definita con decreto del direttore
generale nei limiti dell'organico di cui al comma 1, tenuto conto di quanto
previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. Il decreto è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro per la funzione pubblica. Trascorsi trenta giorni
dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende
approvato.
3. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia fissato e ripartito rispettivamente
con commi 1 e 2, si provvede nell'ordine:
a) mediante inquadramento del personale delle strutture trasferite ed individuate
all'articolo 2, comma 2;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo
II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) a completamento della pianta organica, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
4. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di organico, può
avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, allocato
a tale fine in posizione di comando, distacco o aspettativa secondo i rispettivi
ordinamenti.
5. Il personale dell'Agenzia può essere posto in posizione di comando
o distacco presso altre amministrazioni pubbliche.
6. All'individuazione del comparto di contrattazione collettiva da applicarsi
al personale di cui alle lettere a) e b) del comma 3, ai sensi dell'articolo
45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alla definizione
delle tabelle di equiparazione e delle relative procedure di inquadramento,
si provvede in sede di contrattazione collettiva nazionale od integrativa,
ai sensi delle specifiche previsioni del C.C.N.L.
Articolo
18
Funzioni ispettive e controlli
1. L'Agenzia esercita funzioni ispettive nelle materie di propria competenza,
nei limiti definiti dalla vigente normativa. Esercita, altresì, sempre
nei limiti della vigente normativa, funzioni di monitoraggio e di controllo
su indicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o
di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per il tramite
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il personale destinato all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è
individuato, per ciascuna area funzionale, dal direttore generale dell'Agenzia,
il quale dispone altresì singole ispezioni.
3. Gli ispettori dell'Agenzia sono muniti di documento di riconoscimento,
sul quale è indicato il settore di attività dell'Agenzia al
quale si riferisce la funzione di vigilanza e di controllo del singolo ispettore.
4. Gli ispettori dell'Agenzia svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo
le modalità e con le attribuzioni stabilite dal decreto di cui all'articolo
11, comma 2), e in conformità alle disposizioni che disciplinano i
rispettivi settori di attività.
Articolo
19
Disposizioni finali e transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto è
trasferito all'Agenzia tutto il personale in servizio presso l'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente, ivi incluso il personale degli uffici biblioteca
e documentazione di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 2002, n. 137,
nonché presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei
relativi Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione
di quello del Servizio dighe, del Servizio sismico e dell'ufficio per il Sistema
informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.
2. Ove non siano già pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti
stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso
le strutture di cui al comma 1, cessano di avere efficacia alla data di cui
al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto sono altresì
trasferite all'Agenzia tutte le dotazioni strumentali, tecniche e finanziarie
in utilizzo e di competenza delle strutture di cui al comma 1.
4. Relativamente al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e ai relativi
servizi trasferiti all'Agenzia, tra le dotazioni finanziarie da trasferire
all'Agenzia medesima rientrano le risorse iscritte nell'ambito delle unità
previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del
centro di responsabilità "Servizi tecnici nazionali" nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione
del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia, al personale trasferito
all'Agenzia e di cui al comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico
ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi, applicati presso
gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento,
in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla nomina dei direttori di dipartimento, di cui all'articolo 8,
comma 2, con l'attribuzione e definizione delle relative competenze, ed alla
attuazione dei decreti disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia, le funzioni
di cui all'articolo 4, comma 3, sono esercitate in via diretta dal direttore
generale.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto, l'Agenzia succede
in tutti i rapporti attivi e passivi di cui siano titolari le amministrazioni
in essa confluite, con poteri commissariali.
8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di contabilità previsto
dall'articolo 11, comma 3, all'attività dell'Agenzia si applicano le
disposizioni previste dal regolamento di amministrazione e contabilità
degli enti pubblici non economici, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
9. Entro quaranta giorni dalla sua nomina, il Direttore generale dell'Agenzia
richiede al presidente del Tribunale civile di Roma la designazione di uno
o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio;
ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura
civile. Tale relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali,
l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione
seguiti.
10. L'eventuale trasferimento di ulteriori funzioni e strutture all'Agenzia
sarà attuato e disciplinato in conformità delle disposizioni
contenute nel presente statuto.
Visto,
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Tabella
"A"
(prevista dall'articolo 17, comma 1)
Organico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici
Funzioni di livello dirigenziale generale n. 7;
Funzioni di livello dirigenziale n. 64;
Personale delle aree funzionali n. 1.296.