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DECRETO 7 agosto 2001
Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere.
IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7
luglio 1978;
Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito presso il segretariato generale dell'organizzazione
internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello
strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata,
pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente
all'art. XIV;
Vista la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale
con la quale e' stato adottato il codice di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
Ritenuta la necessita' di dare completa attuazione alla sopra
citata regola V/1 dell'annesso sopra richiamato;
Vista la sezione A-V/1 del codice STCW'95, relativa
all'addestramento speciale per il personale su particolari tipi di
navi;
Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1991, riguardanti
rispettivamente i corsi di familiarizzazione alle tecniche di
sicurezza per: 1) navi cisterna adibite al trasporto di gas
liquefatti; 2) navi cisterna adibite al trasporto di prodotti
chimici; 3) navi petroliere;
Tenuto conto che i programmi dei corsi di familiarizzazione alle
tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas
liquefatti, prodotti chimici e navi petroliere emanati con i decreti
ministeriali 18 luglio 1991 sopra citati risultano conformi alle
disposizioni emanate dalla convenzione STCW'95;
Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopracitato e della
corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW 1995 relativa agli
standards di qualita' dell'addestramento fornito;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e durata
1. E' istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti,
prodotti chimici e per navi petroliere diretto a soddisfare i
requisiti dell'addestramento speciale per il personale su particolari
tipi di nave, in conformita' all'annesso della convenzione STCW'95
sezione A-V/1 del codice.
2. Il corso della durata non inferiore a trentacinque ore e'
articolato in cinque giorni, fornisce le competenze, conoscenze ed
abilita' pratiche di cui al capitolo V della sezione A-V/l del codice
STCW.
Art. 2.
Frequenza del corso: obblighi e deroghe
1. Il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per
navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti
chimici e per navi petroliere e' obbligatorio per il personale
marittimo di coperta e di macchina addetto a specifiche attivita' e
responsabilita' riguardanti carico e ai relativi impianti del carico
a bordo.
2. E' dispensato dall'obbligo di frequenza del corso di
familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne
adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi
petroliere il personale marittimo di coperta e di macchina che sia
stato imbarcato per almeno tre mesi consecutivi, sulle navi medesime
nell'ultimo anno di navigazione risultante dal libretto di
navigazione.
3. La frequenza del corso puo' essere sostituita da un idoneo
tirocinio pratico della durata non inferiore ad un mese effettuato a
bordo di navi petroliere o su navi cisterna adibite al trasporto di
gas liquefatti o prodotti chimici di stazza lorda non inferiore alle
tremila tonnellate, a condizione che la durata di ogni viaggio della
nave impiegata durante il periodo di tirocinio non superi le
settandue ore e che le caratteristiche operative della nave, il
numero dei viaggi, con almeno quattro o cinque approdi nel mese, ed
operazioni di carico e discarica effettuate durante il detto
tirocinio, permettano lo stesso grado di conoscenza ed esperienza
prevista dal corso stesso. Il tirocinio dovra' essere effettuato alle
dipendenze di un ufficiale responsabile del carico che deve
comprovare l'avvenuto addestramento con apposita annotazione sul
giornale nautico.
4. Il personale marittimo di coperta e macchina, di cui ai commi 1,
2 e 3, deve essere in possesso dell'attestato relativo al corso
antincendio.
5. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non
superiore a quindici unita', anche provenienti da Stati esteri.
6. Sono dispensati dall'obbligo di frequenza del corso di
familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne
adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e navi
petroliere, i marittimi gia' in possesso di un certificato di
familiarizzazione rilasciato per una qualunque tipologia di nave, a
norma della STCW'78, purche' rispondente ai requisiti previsti dal
comma 2) del presente articolo.
Art. 3.
Organizzazione del corso
1. Il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per
navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti
chimici e per navi petroliere e' svolto da istituti, enti o societa'
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti secondo un programma conforme a quello contenuto
nell'allegato A) al presente decreto.
2. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli
istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture,
equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui
all'allegato B) al presente decreto e devono predisporre un sistema
di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito.
3. Il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per
navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti
chimici e per navi petroliere effettuato presso un centro di
addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorita' competente
di uno Stato membro dell'Unione europea e' considerato valido ai fini
di cui al presente decreto.
4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato C) al
presente decreto.
Art. 4.
Prova d'esame ed attestato
1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di
familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne
adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi
petroliere, un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione
presieduta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e composta dal direttore del corso, da almeno due
membri del corpo docente e, eventualmente, integrata da un esperto
nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La commissione stabilisce il metodo e/o i metodi di valutazione
dei candidati affinche' sia garantita una verifica oggettiva del
raggiungimento degli obiettivi del corso.
3. Al candidato che supera l'esame e' rilasciato un attestato
secondo il modello indicato nell'allegato D) del presente decreto.
Art. 5.
Annotazione sul libretto di navigazione e rinnovo
1. L'attestato di superamento del corso di familiarizzazione alle
tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di
gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere ha validita'
quinquennale.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la validita'
dell'attestato e' automaticamente rinnovata per altri cinque anni al
marittimo che ha navigato su navi cisterne adibite al trasporto di
gas liquefatti, di prodotti chimici e su navi petroliere per almeno
un anno nel quinquennio di validita' dell'attestato medesimo.
3. Al marittimo che sia stato dispensato dalla frequenza del corso
di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterne
adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi
petroliere di cui all'art. 2, comma 2 e 3, e' rilasciato un attestato
secondo il modello indicato nell'allegato E) del presente decreto.
4. Sul libretto di navigazione dei marittimi in possesso degli
attestati del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza
per le navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti
chimici e per navi petroliere e' annotato il superamento dell'esame
del corso o la dispensa dallo stesso.
5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, il
marittimo e' tenuto a frequentare un corso di familiarizzazione alle
tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas
liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere.
6. I decreti ministeriali del 18 luglio 1991, riguardanti
rispettivamente il corso di familiarizzazione alle tecniche di
sicurezza per navi-petroliere della durata non inferiore a quindici
ore, il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per
navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti della durata non
inferiore a quindici ore e il corso di familiarizzazione alle
tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di
prodotti chimici della durata non inferiore a quindici ore sono
abrogati.
7. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.Roma, 7 agosto 2001
Il dirigente generale: Noto
Allegato A (Art. 3, comma 1)
Profilo e programma del corso "Familiarizzazione alla tecniche di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti,
prodotti chimici e per navi petroliere".
Programma e durata del corso.
Le tabelle che seguono elencano le competenze e le aree di
conoscenza e comprensione, nonche' le ore totali stimate richieste
per le conferenze ed esercitazioni pratiche.===================================================================== Conoscenza, comprensione e |Conferenze, dimostrazioni e lavoro competenza | pratico ===================================================================== 1. Principi generali: | --------------------------------------------------------------------- 1.1 Tipi di gas trasportati | pericoli associati al maneggio dei| gas pił frequentemente | trasportati: descrizione generale | degli impianti per il trasporto | del carico; caratteristiche | strutturali di sicurezza di una | nave adibita al trasporto di gas | liquefatti e requisiti particolari| 8 --------------------------------------------------------------------- 1.2 Cenni sulla volatilitą dei| prodotti chimici; infiammabilitą; | temperatura di infiammabilitą e di| autoaccensione; limiti di | infiammabilitą e loro controllo; | 8 --------------------------------------------------------------------- 1.3 Cenni sulla volatilitą del| grezzo e dei prodotti petroliferi;| infiammabilitą temperatura di | infiammabilitą e di | autoaccensione; limiti di | infiammabilitą e loro controllo; | 8 --------------------------------------------------------------------- 2. Prevenzione degli incendi e | lotta antincendio: | --------------------------------------------------------------------- 2.1 procedure di emergenza | antincendio a bordo delle navi e | sui terminali, fonti di agnizione,| prevenzione degli incendi e delle | esplosioni, controlli delle | restrizioni per fumare e per | cucinare, metodi di lotta | antincendio; impianti antincendio | fissi e mobili | 4 --------------------------------------------------------------------- 3. Pericoli per la salute e | protezione personale: | --------------------------------------------------------------------- 7.1 Nel trattamento di carichi| di gas liquefatti pericoli di | contatto con la pelle ed | inalazione dei vapori del carico o| di gas inerte, tipi di antidoti e | loro effetti, uso corretto degli | indumenti protettivi e | dell'autoprotettore, dei | rianimatori e dell'equipaggiamento| di salvataggio e dei corredi di | sfuggita: ingresso in | compartimenti chiusi; | 7 --------------------------------------------------------------------- 7.2 Nel trattamento di carichi| chimici: pericoli da contatto con | la pelle, inalazione e ingestione | accidentali del carico, assenza di| ossigeno nei locali chiusi con | particolare riferimento al sistema| di inertizzazione, proprietą | tossiche dei carichi trasportati, | accesso nei locali chiusi, | utilizzo degli analizzatori | relativi, condizioni per l'accesso| per lavori nei locali chiusi, | salvataggio da locali chiusi, | primo intervento di pronto | soccorso; | 7 --------------------------------------------------------------------- 7.3 Nel trattamento di carichi| di prodotti petroliferi: pericoli | da contatto con la pelle, | inalazione e ingestione | accidentali del carico, assenza di| ossigeno nei locali chiusi con | particolare riferimento al sistema| di inertizzazione, accesso nei | locali chiusi, utilizzo degli | analizzatori relativi, condizioni | per l'accesso per lavori nei | locali chiusi, salvataggio da | locali chiusi. | 7 --------------------------------------------------------------------- 4. Prevenzione dell'inquinamento | --------------------------------------------------------------------- Procedure e provvedimenti per | prevenire ed evitare gli | inquinamenti accidentali | dell'acqua e dell'atmosfera, | misure da prendere in casi di | trobaccamenti. | 8 --------------------------------------------------------------------- 5. Procedure di emergenza | --------------------------------------------------------------------- 6.1 Sicurezza dell'ormeggio in| relazione alla prevenzione | dell'inquinamento, cenni sugli | impianti del carico e loro | pericolositą. | 8 --------------------------------------------------------------------- 6.2 Sviluppo e dispersione dei| vapori dei prodotti chimici, | sviluppo e dispersione dei gas di | idrocarburi, procedura di | sicurezza e liste di controllo | durante le operazioni di carico, | discarica, di lavaggio e di | maneggio del carico, uso corretto | degli indumenti ed equipaggiamenti| protettivi, rianimatori e | attrezzatura di sfuggita e di | soccorso. | 8 --------------------------------------------------------------------- Totale | 35Il programma dovra' essere integrato con la proiezione di
pellicole relative ad aspetti della vita e delle emergenze che
possono verificarsi a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di
prodotti chimici, di gas liquefatti e sulle navi petroliere.
Allegato B
(art. 3, comma 2)STRUTTURE, EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE DIDATTICO RICHIESTI PER LO
SVOLGIMENTO DEL CORSO
1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici ed
audiovisivi quali: trasparenti, lavagna luminosa, schermo proiettore
per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore,
videoregistratore;
2. Pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi cisterna
adibite al trasporto di gas liquefatti, gli impianti relativi alla
sicurezza ed al maneggio del carico;
3. Pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi cisterna
adibite al trasporto di prodotti chimici, gli impianti relativi alla
sicurezza ed al maneggio del carico;
4. Pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi
petroliere, gli impianti relativi alla sicurezza ed al maneggio del
carico;
5. Equipaggiamenti:
indumenti ed equipaggiamenti protettivi per il trasporto di gas
liquefatti, prodotti chimici e petroliferi;
rianimatori;
analizzatori di atmosfere infiammabili e/o tossiche.
Allegato C
(art. 3, comma 4)
COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO
Il corpo istruttori e' composto da n. 3 docenti con i seguenti
requisiti:
1. Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo
recente di almeno cinque anni di navigazione in qualita' di
comandante o di primo ufficiale di coperta su vari tipi di navi, di
cui almeno due su navi che abbiano trasportato merci pericolose;
2. Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo
recente di almeno cinque anni in qualita' di direttore di macchina o
primo ufficiale di macchina su vari tipi di navi, ovvero laureato in
ingegneria con almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine
e/o servizi ausiliari di bordo, ovvero con esperienza specifica
acquisita per almeno cinque anni presso industrie navali o presso
istituti anche statali o parastatali operanti nel settore;
3. Medico esperto in medicina del lavoro in alternativa
laureato in discipline nautiche docente di sicurezza e/o arte navale
con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.
Allegato D
(art. 4, comma 3)
MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE
TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS
LIQUEFATTI, PRODOTTI CHIMICI E PER NAVI PETROLIERE
Allegato E
(art. 5, comma 3)
MODELLO DI ATTESTATO DEL TIROCINIO PRATICO EFFETTUATO A BORDO DELLE
NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI, PRODOTTI CHIMICI E SU
NAVI PETROLIERE