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MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 6 agosto 2001
Modifiche al decreto 7 gennaio 2000 in materia di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, recante
Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000
recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie
spongiformi trasmissibili e successive modifiche;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001 recante
misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi
trasmissibili e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione,
il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili, come integrato dai regolamenti (CE) n. 1248/2001 e n.
1326/2001 della Commissione europea recanti misure transitorie in
materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, in
materia di misure per il potenziamento della sorveglianza
epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;
Tenuto conto del decreto-legge, in via di approvazione, di modifica
della legge 19 gennaio 2001, n. 3, con il quale, in applicazione del
principio di una maggiore precauzione a garanzia della massima tutela
della salute del consumatore, si abbassa l'eta' a partire dalla quale
devono essere effettuati i test rapidi sugli animali bovini
macellati;
Considerato il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita'
in data 1o agosto 2001;
Ritenuto opportuno modificare il decreto del Ministro della sanita'
7 gennaio 2000 e successive modifiche, per tenere conto espressamente
delle misure sanitarie relative all'obbligo dell'eliminazione degli
organi a rischio da tutti i bovini di determinate eta' adottate con
la citata ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001 del
divieto di alimentare gli animali della specie bovina con proteine di
origine animale non consentite, nonche' dell'obbligo di
sottoposizione al test rapido per BSE di bovini di determinate eta';
Decreta:Art. 1.
1. L'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000,
citato in premessa, e' modificato nel seguente modo:
a) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1,
si accerta che in allevamento siano stati utilizzati per
l'alimentazione di animali delle specie bovina e bufalina mangimi
contenenti proteine animali trasformate derivate da mammiferi, sul
registro di stalla deve essere riportata, con riguardo ai capi che
hanno avuto accesso ai mangimi in questione, l'indicazione di
"animale a rischio per BSE . Gli animali in questione sono sottoposti
obbligatoriamente al campionamento di cui all'art. 9, nel caso si
tratti di capi di eta' superiore ai ventiquattro mesi";
b) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche agli
animali delle specie bovina e bufalina degli allevamenti di cui
all'art. 5 con riguardo ai capi che hanno avuto accesso ai mangimi
contenenti proteine animali trasformate derivate da mammiferi".
Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la
registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.Roma, 6 agosto 2001
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 169