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MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 5 aprile 2001
Contributi diretti ai cittadini per l'acquisto di veicoli elettrici, a metano e GPL e per l'installazione di impianti a metano e GPL.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), che autorizza la
spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la
trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas
di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette
a pedalata assistita;
Visto che la suddetta norma prevede l'emanazione, entro il 31 marzo
2001, di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di
definire le tipologie oggetto degli incentivi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento sugli
incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio
liquefatto;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n.
324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.
403, recante le disposizioni sugli incentivi per gli autoveicoli
elettrici;
Visto l'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come integrato e
modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante le
disposizioni sugli incentivi per i motocicli e ciclomotori elettrici
e le biciclette a pedalata assistita;
Decreta:
Art. 1.

Ambito di applicazione
1. Nei limiti di spesa complessiva pari a 15 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono concessi gli incentivi
fiscali per la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici,
a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori
elettrici, biciclette a pedalata assistita.
2. I limiti di spesa, di cui al comma 1, sono cosi' definiti:
a) lire 5 miliardi per l'acquisto di autoveicoli elettrici, in
base agli importi e secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, nonche' per
l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a
pedalata assistita, in base agli importi stabiliti dall'art. 6, comma
4, lettere a), b) e c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, e secondo
le modalita' previste dall'art. 22, commi 2, lettera a), 5, 6,
lettera a), e 7 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) lire 10 miliardi per l'acquisto o la trasformazione di
autoveicoli a metano o gas di petrolio liquefatto, in base agli
importi e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n.
256.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per autoveicoli
elettrici:
a) gli autoveicoli elettrici con funzionamento autonomo, dotati
di motorizzazione ed energia immagazzinata a bordo per la sola
trazione di tipo elettrico;
b) gli autoveicoli elettrici alimentati a idrogeno, dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia prodotta da una cella a combustibile esclusivamente o in
combinazione con una fonte di energia elettrica immagazzinata a
bordo;
c) gli autoveicoli ibridi:
1) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico per la sola generazione di energia elettrica
che integra una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo
(funzionamento ibrido);
2) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla
trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del
veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle
motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).
2. Ai fini del presente decreto, si intendono per motocicli e
ciclomotori elettrici:
a) i quadricicli a trazione elettrica, come definiti dall'art.
53, comma 1, lettera h), del nuovo codice della strada;
b) i motocicli e ciclomotori elettrici a tre ruote, come definiti
nelle categorie L2 ed L5 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del
nuovo codice della strada;
c) i motocicli e ciclomotori elettrici a due ruote, come definiti
nelle categorie L1 ed L3 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del
nuovo codice della strada.

Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
controlla l'andamento periodico dell'utilizzazione degli incentivi e,
sentito il Ministero dell'ambiente, puo' variare i limiti di spesa di
cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto dei dati risultanti dalla
domanda e dandone avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e avra' efficacia a partire dal giorno
successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro dell'ambiente
Bordon
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 346