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MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 4 giugno 2001
Programmi di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 306/1987 e,
successivamente modificato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 549/1999;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, con la quale
sono state approvate le linee generali della seconda comunicazione
nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici;
Visto in particolare il punto 3 della predetta deliberazione CIPE,
il quale prevede che nella predisposizione dei programmi di
contenimento delle emissioni di gas serra saranno favorite quelle
misure che presentino un piu' favorevole rapporto tra risorse
impegnate e risultati attesi; che siano coerenti con gli obiettivi di
politica economica; che prevedano un significativo coinvolgimento
degli operatori privati; che favoriscano l'utilizzo di risorse
comunitarie;
Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente
dell'Unione europea del 17 giugno 1998 che ha stabilito gli obiettivi
di riduzione delle emissioni di gas serra attribuiti ad ogni Stato
membro per raggiungere l'obiettivo comune di riduzione fissato dal
protocollo, approvato il 10 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza
conferenza delle parti firmatarie della convenzione sui cambiamenti
climatici;
Vista la deliberazione CIPE del 19 novembre 1998, con la quale sono
state approvate le linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni di gas serra;
Visto l'art. 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998, il
quale prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti siano destinate, tra l'altro,
a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle
emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti
rinnovabili nonche' per la gestione delle reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti
nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Vista la legge 25 febbraio 2000, n. 33, di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante "Disposizioni urgenti
concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di
rifiuti e per le comunicazioni relative ai PBC, nonche' l'immediata
utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del
protocollo di Kyoto";
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della suddetta legge, il
quale autorizza per la realizzazione delle finalita' di cui all'art.
8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la
spesa di lire 290 miliardi, da iscriversi in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per gli interventi in attuazione del protocollo di
Kyoto;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato
alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, registro n. 1 Ambiente,
foglio n. 374, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre 2000, "Regolamento recante criteri e modalita' di
utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita'
di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998,
n. 448";
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale n. 337/2000, che prevede
che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo
decreto, il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri
dell'industria e del Tesoro e con gli altri Ministri interessati,
sentita la conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, definisce
i programmi d'intervento di rilievo nazionale;
Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n.
337/2000 attribuisce, tra l'altro, risorse finanziarie per
complessivi 85 miliardi al finanziamento dei programmi di rilievo
nazionale;
Visto l'allegato 1 al decreto ministeriale n. 337/2000 con cui sono
emanati gli indirizzi per le azioni ed i programmi per la riduzione
delle emissioni di gas serra;
Considerato che i programmi e le azioni di rilievo nazionale fanno
riferimento principalmente al punto 5, programma nazionale di ricerca
per la riduzione delle emissioni, ed al punto 6, programmi di
cooperazione internazionale nell'ambito del protocollo di Kyoto, del
citato allegato 1;
Considerato che il punto 5 del citato allegato 1 indica le seguenti
linee programmatiche d'intervento:
organizzazione dell'archivio nazionale dei dati mediante
l'integrazione delle iniziative in corso e la realizzazione di una
struttura di servizio comune agli istituti ed enti nazionali di
ricerca;
cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di
ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza
energetica e a basse emissioni inquinanti negli impianti a ciclo
combinato, negli impianti di cogenerazione industriale e civile,
nonche' negli impianti di gassificazione di emulsioni residui;
cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di
ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie e modalita' di
trasporto a basse emissioni.
Considerato inoltre che il punto 6 del citato allegato 1 indica le
seguenti priorita' d'intervento:
cofinanziamento della progettazione esecutiva, nella misura del
50%, dei programmi nell'ambito dei meccanismi di Joint Implementation
e Clean Development Mechanism;
cofinanziamento della promozione dei progetti presso i Paesi
terzi, nella misura massima del 50% dei costi sostenuti dai
proponenti.
Visto che la terza conferenza delle parti firmatarie della
Convenzione sui cambiamenti climatici ha avviato il programma pilota
denominato "Activities Implemented Jointly", che consente ai Paesi
industrializzati individuati dall'annesso I di realizzare progetti
per la riduzione delle emissioni, in cooperazione tra di loro o con i
Paesi in via di sviluppo, attraverso i quali acquisire "crediti di
emissione" esigibili nell'ambito dei meccanismi del protocollo di
Kyoto "Joint Implementation" e "Clean Development Mechanism";
Visti gli articoli 6 e 12 del protocollo di Kyoto, approvato dalla
citata terza conferenza delle parti, che istituiscono i meccanismi di
"Joint Implementation" e "Clean Development Mechanism", e
stabiliscono l'avvio dall'anno 2000 dei progetti di cooperazione
nell'ambito degli stessi meccanismi;
Vista la decisione adottata dal Consiglio dei Ministri dell' Unione
europea del 18 maggio 1999, che impegna gli Stati membri a realizzare
almeno il 50% dei programmi di riduzione delle emissioni
regolamentate dal protocollo di Kyoto mediante azioni nazionali, e ad
utilizzare i meccanismi del protocollo per la realizzazione di
progetti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle tecnologie
ad alta efficienza energetica e ambientale;
Considerato che l'Italia, con riferimento alla posizione comune
dell'Unione europea ed alle citate deliberazioni del CIPE del
3 dicembre 1997 e 19 novembre 1998, potra' fare ricorso ai meccanismi
del protocollo di Kyoto per la realizzazione di progetti che
assicurino un piu' favorevole rapporto tra risorse impegnate e
"crediti di emissione" acquisiti;
Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto
ministeriale n. 337/2000 deve essere assicurato il coordinamento dei
programmi nazionali con i programmi e le azioni regionali di cui
all'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 337/2000;
Considerato che l'art. 3 dello stesso decreto ministeriale n.
337/2000 prevede l'individuazione dei soggetti pubblici responsabili
dell'attuazione dei programmi, la definizione delle modalita' per il
trasferimento delle risorse nonche' per il monitoraggio ed il
controllo dell'utilizzo delle stesse;
Ritenuto necessario procedere alla costituzione di un comitato che
oltre al monitoraggio del programma assicuri il necessario
coordinamento con i programmi di rilievo regionale;
Visti i programmi gia' avviati dal Ministero dell'ambiente in
cooperazione con regioni, amministrazioni locali e imprese,
corrispondenti alle tipologie indicate dai punti 5 e 6 dell'allegato
1 al decreto n. 337/2000;
Ritenuto opportuno, attesa l'entita' delle risorse assegnate, di
dare priorita' al finanziamento del completamento dei programmi gia'
avviati, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse secondo
quanto indicato dalla deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997;
Vista la proposta presentata dal competente direttore del servizio
PIA del Ministero dell'ambiente con cui si individuano i programmi
d'intervento ammissibili a finanziamento sulla base delle proposte
pervenute dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente, dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalle
amministrazioni regionali;
Ritenuto di poter far proprie le proposte formulate;
Acquisito il positivo parere della conferenza unificata
Stato-regioni-enti locali, dato nella seduta del 19 aprile 2001;
Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 216849 del 31 dicembre
1999 con cui e' stato istituito il cap. 7083 nella UPB 1.2.1.4. -
Programmi di tutela ambientale facente capo all'Ufficio di gabinetto
e di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 655/99/siar del 31 dicembre 1999
con cui si e' proceduto all'impegno delle risorse destinate al
finanziamento dei programmi di cui alla legge n. 33/2000 per
complessive lire 290.000 milioni;
Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/0081 del 26 luglio 2000 con
il quale il Ministro dell'ambiente ha definito le priorita' e gli
obiettivi assegnando ai titolari dei centri di responsabilita' della
spesa le risorse economiche-finanziarie di cui alla tabella 18 della
legge 23 dicembre 1999, n. 489;
Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/0098 del 21 settembre 2000,
di modifica del precedente decreto di definizione dei programmi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Decreta:
Art. 1.

Programmi ammessi.
1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n.
337, sono definiti i seguenti programmi di rilievo nazionale:
Programma nazionale di ricerca
per la riduzione delle emissioni

|Organizzazione dell'archivio nazionale dei dati      |
1|sulle emissioni                                      |5.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
|Interventi dimostrativi di sistemi innovativi di    |
|generazione di energia e calore in settori           |
|produttivi e civili, anche mediante l'impiego di    |
2|celle a combustibile                                 |12.500 milioni
---------------------------------------------------------------------
|Interventi dimostrativi per l'incremento             |
|dell'efficienza energetica e per la riduzione delle |
|emissioni di gas climalteranti in distretti          |
|industriali, in settori produttivi e nel settore    |
|civile e nell'edilizia pubblica e nel settore dei   |
3|trasporti                                            |18.500 milioni
---------------------------------------------------------------------
|Sviluppo di motori a basse emissioni o emissioni    |
4|zero                                                 |5.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
|Progetti dimostrativi per la mobilitą alternativa in|
5|cittą di alto valore storico-artistico e culturale  |9.000 milioni

Programmi di cooperazione internazionale
nell'ambito dei meccanismi di Kyoto

|Repubblica popolare di Cina, per lo sviluppo dei    |
|programmi previsti dall'accordo di cooperazione tra |
1|il Ministero dell'ambiente italiano e quello cinese |12.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
|Bulgaria, per lo sviluppo dei programmi previsti    |
|dall'accordo di cooperazione tra il Ministero       |
2|dell'ambiente italiano e quello bulgaro              |2.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
|Romania, per la prosecuzione del programma di       |
3|cooperazione ambientale                              |7.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
|Argentina, per lo sviluppo dei programmi avviati con|
4|il Ministero dell'ambiente argentino                 |5.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
|Cuba, per lo sviluppo dei programmi avviati con il  |
5|Ministero dell'ambiente cubano                       |4.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
|Egitto, per lo sviluppo dei programmi avviati con il|
6|Ministero dell'ambiente egiziano                     |3.000 milioni
---------------------------------------------------------------------
|Brasile, per lo sviluppo dei programmi avviati con  |
7|il Ministero dell'ambiente brasiliano                |2.000 milioni

2. Negli allegati 1 e 2 al presente decreto, che costituiscono
parte integrante dello stesso, sono identificati i soggetti pubblici
attuatori responsabili ed i termini presunti di realizzazione dei
programmi nazionali nonche' gli elementi di individuazione dei
programmi di cooperazione internazionale di cui al presente comma.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente potranno essere
apportate, su richiesta dei soggetti pubblici responsabili, modifiche
ed integrazioni agli elenchi di cui agli allegati 1 e 2, nel rispetto
delle risorse finanziarie assegnate ad ogni programma di rilievo
nazionale.

Art. 2.
Procedure d'attuazione
1. Per l'attuazione dei programmi, cosi' come definiti dal
precedente art. 1, il Ministero dell'ambiente, e gli altri soggetti
pubblici responsabili, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, con proprio apposito atto
stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di ciascun
programma con l'individuazione del quadro economico del finanziamento
assegnato allo stesso, tenendo conto dei cofinanziamenti presenti.
2. In presenza di programmi comuni tra piu' amministrazioni, il
Ministero dell'ambiente puo' stipulare accordi con i soggetti
pubblici interessati alla realizzazione, ai sensi dell'art. 8 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.

Art. 3.
Trasferimento delle risorse
1. Per le azioni ed i programmi di cooperazione internazionale di
cui al presente decreto, previsti in attuazione del punto 6,
dell'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000,
n. 337/2000, il direttore competente del servizio P.I.A. del
Ministero dell'ambiente provvedera' al trasferimento delle risorse,
tenendo conto di quanto previsto negli accordi internazionali in
essere.
2. Per le azioni ed i programmi nazionali di cui al presente
decreto, previsti in attuazione del punto 5, dell'allegato 1, del
decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, il
direttore competente del servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente
trasferira' le risorse nel seguente modo:
una quota del 25% a seguito della stipula delle convenzioni ed
accordi di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto;
i successivi trasferimenti, fino ad un massimo del 95%
dell'ammontare dell'intervento saranno commisurati a stati di
avanzamento lavori non inferiori al 25% dell'ammontare
dell'intervento con rendicontazione di costi non inferiore all'80%
delle risorse trasferite;
il restante 5% sara' erogato a presentazione degli atti formali
di chiusura del programma trasmessi e certificati dal soggetto
pubblico responsabile dell'attuazione.

Art. 4.
Monitoraggio
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 del decreto
ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, i soggetti attuatori degli
interventi dovranno trasmettere al Ministero dell'ambiente, servizio
P.I.A., una relazione semestrale sullo stato di attuazione e una
relazione conclusiva delle attivita' di cui sono titolari.
2. Al fine di assicurare il coordinamento dei programmi nazionali
con quelli regionali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro
dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonche' il monitoraggio
dell'attuazione dei programmi finanziati, in modo coordinato con le
amministrazioni interessate e le regioni, con decreto del direttore
generale del servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente si procede
alla istituzione di un comitato di monitoraggio dei programmi di
rilievo nazionale, presieduto dal direttore generale del predetto
servizio e composto oltreche' dallo stesso anche da:
un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
un rappresentante del Ministero dell'industria;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
un rappresentante delle regioni;
un rappresentante degli enti locali.
3. Il comitato adotta gli atti di propria competenza a maggioranza
e si ritiene costituito validamente con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti.
4. Ove il presidente lo ritenesse opportuno, potra' essere invitato
a partecipare un rappresentante del soggetto attuatore, con il
compito di fornire informazioni e chiarimenti sullo stato di
attuazione dei programmi.
5. Il comitato, presa visione delle relazioni di cui al precedente
comma l, esprime parere in merito alla coerenza dello stato di
attuazione con gli obiettivi dei programmi finanziati, e puo'
suggerire alla direzione generale competente modifiche ed
integrazioni dei programmi stessi.
6. La partecipazione al comitato non comporta oneri per lo Stato.
7. La segreteria del presente comitato e' assicurata dal servizio
P.I.A. del Ministero dell'ambiente.

Art. 5.
R e v o c a
1. Qualora decorso il termine per la predisposizione degli atti di
cui all'allegato 1 o la proroga eventualmente accordata in presenza
di oggettivi e dimostrati motivi, si procede con decreto del
Ministero dell'ambiente alla revoca del finanziamento concesso,
previa diffida ad adempiere.
2. Le risorse cosi' resesi disponibili saranno oggetto di
riprogrammazione con decreto del Ministero dell'ambiente e dovranno,
in linea di principio mantenere il vincolo territoriale originario e
con lo stesso atto sara' indicato il nuovo soggetto a cui saranno
trasferite le risorse revocate.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2001
Il Ministro dell'ambiente
Bordon
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 5 Ambiente, foglio n. 1

ALLEGATI
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