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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 ottobre 2001
Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come modificata
dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, recante misure a tutela
dell'ozono stratosferico;
Visti in particolare l'art. 3, comma 3, primo capoverso della
citata legge, che prevede che i tempi e le modalita' per la
cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e
B della citata legge siano stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, l'art. 6, comma 1, che fa
divieto di disperdere nell'ambiente le sostanze lesive e fa obbligo a
tutti i detentori di conferire, tra l'altro, le sostanze lesive ai
centri di raccolta autorizzati, nonche' l'art. 6, comma 5, della
citata legge che prevede che il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attivita'
produttive, del commercio e dell'artigianato promuova la conclusione
di accordi di programma con le imprese che producono, utilizzano,
immettono al consumo e recuperano le sostanze lesive;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1996 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio "Attuazione del
decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la
fascia di ozono stratosferico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 82 del 6 aprile 1996;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1999 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio "Proroga dei termini per
la dismissione dei gas halon", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100 del 30 aprile 1999;
Viste le decisioni X/7 e X/16 adottate al Cairo il 24 novembre 1998
dalla decima conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal,
secondo cui, entro il 2000, i Paesi firmatari devono stabilire una
strategia nazionale per la dismissione dell'halon e devono
considerare in modo integrato i programmi per la protezione della
fascia di ozono stratosferico e per la prevenzione dei cambiamenti
climatici;
Vista la decisione XI/16 adottata a Pechino il 3 dicembre 1999
dalla undicesima conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal,
secondo la quale i Paesi industrializzati firmatari devono
presentare, entro il 2001, una strategia nazionale per il recupero,
il riciclaggio e la distruzione dei clorofluorocarburi da prodotti ed
apparecchiature;
Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono;
Considerata la necessita' di provvedere urgentemente a disciplinare
il recupero e la distruzione dei clorofluorocarburi utilizzati nelle
apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria;
Considerato che l'Italia intende favorire la cessazione
dell'impiego degli halon, in conformita' con le citate decisioni;
Considerato che l'Italia intende perseguire gli obiettivi per la
protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo coordinato, ai
sensi dell'art. 130T del Trattato di Roma;
Considerato che, peraltro costituisce principio generale del
diritto comunitario e del diritto nazionale quello di
proporzionalita' dell'azione amministrativa, principio espressamente
ribadito dall'art. 21 del citato regolamento (CE) n. 2037/2000;
Considerato pertanto che appare necessario prescrivere il divieto
di uso degli idroclorofluorocarburi nel settore antincendio a partire
dalla data di scadenza fissata dall'art. 3, comma 3, della legge
28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997,
n. 179, sulla base del citato principio di proporzionalita';

Decreta:


Art. 1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "halon", le sostanze controllate lesive dell'ozono
stratosferico elencate nella tabella A, gruppo II allegata alla legge
del 28 dicembre 1993, n. 549, nonche' quelle contenute nell'allegato
I, gruppo III del regolamento (CE) n. 2037/2000;
b) "clorofluorocarburi", le sostanze controllate lesive
dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo I allegata
alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, nonche' quelle contenute
nell'allegato I, gruppo I e II del regolamento (CE) n. 2037/2000;
c) "idroclorofluorocarburi", le sostanze controllate lesive
dell'ozono stratosferico elencate nella tabella B, gruppo I allegata
alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, nonche' quelle contenute
nell'allegato I, gruppo VIII del regolamento (CE) n. 2037/2000;
d) "potenziale di riduzione dello strato di ozono - ODP", il
valore specificato nella terza colonna dell'allegato I del
regolamento (CE) n. 2037/2000, esprimente l'effetto potenziale di
ciascuna sostanza controllata sullo strato di ozono stratosferico;
e) "indice di effetto serra - GWP orizzonte 100 anni", il valore
specificato nella quinta colonna della tabella 10.8 del Scientific
Assessment of Ozone Depletion: 1998, esprimente l'effetto di ciascuna
sostanza controllata sul riscaldamento globale dell'atmosfera;
f) "indice di permanenza in atmosfera - ALT", il valore
specificato nella terza colonna della tabella 10.8 del Scientific
Assessment of Ozone Depletion: 1998, esprimente il tempo di vita in
atmosfera di ciascuna sostanza controllata;
g) "uso", l'impiego di halon, clorofluorocarburi e
idroclorofluorocarburi nella manutenzione, in particolare nella
ricarica, di apparecchiature e impianti antincendio, di
refrigerazione e condizionamento d'aria;
h) "recupero", la raccolta e lo stoccaggio di sostanze
controllate effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o
prima dello smantellamento degli impianti;
i) "riciclo", la riutilizzazione di sostanze controllate
recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base
quale la filtrazione e l'essiccazione;
j) "rigenerazione", il trattamento e la valorizzazione delle
sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali
filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo
scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di
funzionalita';
k) "distruzione", trasformazione permanente o decomposizione di
tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante
tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle
sostanze dannose per la fascia di ozono;
l) "Ministeri competenti", il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e il Ministero delle attivita' produttive.

Capo I
Halon



Art. 2.
l. L'uso di halon vergine, recuperato, riciclato o rigenerato, e'
vietato.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli
estintori devono essere recuperati ai fini e con le modalita'
previste dall'art. 4.
3. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non si
applica limitatamente all'uso di halon riciclato o rigenerato, ai
sistemi di protezione antincendio e agli estintori destinati alla:
a) protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti
di carico e delle cabine degli aerei civili e militari;
b) protezione dei vani motore e delle sale di controllo delle
imbarcazioni militari;
c) soppressione delle esplosioni e inertizzazione di mezzi
militari;
d) protezione delle piattaforme petrolifere.



Art. 3.
1. Chiunque all'entrata in vigore del presente decreto utilizzi
halon per gli usi elencati all'art. 2, comma 3, deve darne
comunicazione ai Ministeri competenti entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando l'ubicazione e
la tipologia dell'uso, la natura e la quantita' della sostanza. Gli
stessi soggetti comunicano annualmente ai Ministeri competenti i
quantitativi di halon riciclato o rigenerato utilizzati nell'anno
precedente per la ricarica o la manutenzione.



Art. 4.
1. Gli halon devono essere recuperati, riciclati, rigenerati o
destinati a distruzione dai "centri autorizzati di raccolta
dell'halon", gia' autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto
ministeriale del 26 marzo 1996 "Attuazione del decreto-legge
10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di
ozono stratosferico", ovvero da altri istituiti ai sensi del seguente
comma 3.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
i "centri di raccolta dell'halon" gia' autorizzati, di cui al
precedente comma 1, devono trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e
della tutela del territorio e delle attivita' produttive, la
documentazione relativa a:
a) procedure utilizzate per il recupero, la rigenerazione, il
riciclaggio e la distruzione degli halon;
b) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra
certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un
Ente riconosciuto;
c) attestati di frequenza ai corsi di formazione del personale
rilasciati dai consorzi di appartenenza.
3. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" sono istituiti
sulla base di accordi di programma stipulati tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministero delle attivita' produttive, ed i soggetti di cui all'art.
6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come
modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonche' i produttori e
gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in
associazione tra di loro.
4. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" provvedono al
recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon, in
conformita' alle vigenti normative.
5. Entro novanta giorni dalla istituzione dei "centri autorizzati
di raccolta dell'halon", i firmatari degli accordi di programma ne
danno comunicazione ai Ministeri competenti e contestualmente inviano
la documentazione relativa a:
a) le procedure per il recupero, rigenerazione, riciclaggio e la
distruzione degli halon;
b) le procedure per la prevenzione o riduzione della dispersione
in atmosfera dell'halon durante le attivita' di cui alla lettera a);
c) i criteri dell'addestramento e il tipo di personale addetto;
d) le tecniche di distruzione e chi procedera' alle stesse;
e) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra
certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un
Ente riconosciuto.
6. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma
1, lettere e) ed h) e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7,
lettere b), c), d) e h) della legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi'
come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministero delle attivita' produttive approva le procedure di cui al
comma 5 entro un mese dal ricevimento delle stesse.
7. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" devono comunicare
semestralmente, ai Ministeri competenti le quantita' di halon in
ingresso, le quantita' in giacenza, le quantita' in uscita e la loro
destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione,
deve essere richiesta a chi provvede alla stessa una attestazione di
avvenuta distruzione da inviare in copia ai Ministeri competenti.



Art. 5.
l. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del
regolamento (CE) n. 2037/2000 e nei termini ivi indicati, l'uso degli
idroclorofluorocarburi e' consentito in sostituzione degli halon
nelle applicazioni indicate in allegato I al presente decreto purche'
i valori massimi di GWP, di ALT e di ODP di detti
idroclorofluorocarburi non superino rispettivamente 4000, 42 anni e
0,065. Sulla base delle decisioni della commissione ai sensi
dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio
decreto, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, ad
apportare modifiche all'allegato I.
2. L'uso di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione
antincendio e negli estintori, diversi da quelli di cui al comma 1,
che alla data del 1 ottobre 2001 funzionano ad idroclorofluorocarburi
e' vietato a partire dal 31 dicembre 2008 in conformita' a quanto
stabilito dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549.
3. Gli halon sostituiti di cui al comma 1, devono essere recuperati
e avviati a distruzione dai "centri autorizzati di raccolta
dell'halon". Almeno il 70% dei costi della distruzione deve essere
sostenuto dal fornitore degli idroclorofluorocarburi sostitutivi.



Art. 6.
l. L'importazione da Paesi terzi degli halon vergini, recuperati o
riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, e'
vietata.
2. L'esportazione verso Paesi terzi di halon vergini, recuperati o
riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono e'
regolamentata ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n.
2037/2000.
3. L'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono gli
halon vergini, recuperati o riciclati ai sensi dell'art. 11, comma 1,
lettera d) del regolamento (CE) n. 2037/2000 devono essere
preventivamente autorizzati dai Ministeri competenti.

Capo II
Clorofluorocarburi (CFC)



Art. 7.
1. L'uso dei clorofluorocarburi per la manutenzione e la ricarica
di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento e'
vietato a partire dal 31 dicembre 2000.
2. L'uso dei clorofluorocarburi riciclato o rigenerati e'
consentito unicamente nei casi autorizzati dalla Commissione ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.
3. I clorofluorocarburi contenuti in apparecchiature e impianti di
refrigerazione e condizionamento ove sia necessario lo svuotamento
degli stessi nel corso delle operazioni di manutenzione, o in caso di
smantellamento degli impianti, devono essere recuperati ai fini e con
le modalita' previste dall'art. 9.



Art. 8.
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto
detenga nelle apparecchiature e impianti di refrigerazione e
condizionamento una quantita' non inferiore a 20 kg di
clorofluorocarburi, deve darne comunicazione ai Ministeri competenti,
entro novanta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto,
indicando l'ubicazione e la tipologia dell'apparecchiatura o
dell'impianto, la natura e quantita' della sostanza secondo il
formato di cui all'allegato II.



Art. 9.
1. I clorofluorocarburi devono essere recuperati e destinati a
distruzione dai "centri autorizzati di raccolta dei
clorofluorocarburi" di cui al comma 2, fatti salvi i quantitativi
necessari di clorofluorocarburi riciclati o rigenerati necessari per
soddisfare gli usi di cui all'art. 7, comma 2, nonche' quelli
destinati ai casi di cui all'art. 4 comma 4 i) b) del regolamento
(CE) n. 2037/2000.
2. I "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" sono
istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il Ministero delle attivita' produttive, ed i soggetti di cui
all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, cosi' come
modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonche' i produttori e
gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in
associazione tra di loro.
3. I "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi"
provvedono al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione dei
clorofluorocarburi in conformita' alle normative vigenti.
4. Entro novanta giorni dalla istituzione dei "centri autorizzati
di raccolta dei clorofluorocarburi", i firmatari degli accordi di
programma ne danno comunicazione ai Ministeri competenti e
contestualmente inviano la documentazione relativa a:
a) le procedure per il recupero, rigenerazione, riciclaggio e la
distruzione dei clorofluorocarburi;
b) le procedure per la prevenzione o riduzione della dispersione
in atmosfera dei clorofluorocarburi durante le attivita' di cui alla
lettera a);
c) i criteri dell'addestramento e il tipo di personale addetto;
d) le tecniche di distruzione e chi procedera' alle stesse;
e) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra
certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un
Ente riconosciuto.
5. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma
1, lettere e) ed h) e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7,
lettere b), c), d) e h) della legge 28 dicembre 1993 cosi' come
modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministero delle attivita' produttive approva le procedure di cui al
comma precedente entro un mese dal ricevimento delle stesse.
6. All'atto della istituzione e poi semestralmente, i centri di
raccolta di cui al comma 2 devono comunicare ai Ministeri competenti
le quantita' di clorofluorocarburi in ingresso, le quantita' in
giacenza, le quantita' in uscita e la loro destinazione per tipo di
sostanza. Nel caso di avvio a distruzione, deve essere richiesta a
chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta distruzione da
inviare in copia ai Ministeri competenti.



Art. 10.
1. L'importazione da Paesi terzi dei clorofluorocarburi vergini,
recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li
contengono, e' regolamentata dall'art. 4, comma 6, e dagli articoli
7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2037/2000.
2. L'esportazione verso Paesi terzi di clorofluorocarburi vergini,
recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li
contengono, e' regolamentata ai sensi degli articoli 11 e 12 del
regolamento (CE) n. 2037/2000.



Art. 11.
A partire dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati
il decreto ministeriale del 26 marzo 1996 "Attuazione del
decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la
fascia di ozono stratosferico", ed il decreto ministeriale 10 marzo
1999 "Proroga dei termini per la dismissione di gas halon".


Roma, 3 ottobre 2001

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle attivitą produttive
Marzano



Allegato I

Elenco delle applicazioni consentite di idroclorofluorocarburi (HCFC)
nel settore dell'antincendio

a. In sostituzione dell'halon 1301:
1. Negli aerei per la protezione dei compartimenti
dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli
scomparti per il carico secco (dry bay).
2. In veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la
protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti
motore.
3. Per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe
verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel
settore militare, petrolifero, del gas, e petrolchimico e nelle navi
mercantili.
4. Per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando,
con presenza di personale, delle forze armate o per altri
indispensabili per la sicurezza del Paese, quali:
centri elaborazione dati e sale controllo delle infrastrutture
ferroviarie, locomotori e materiale rotabile;
impianti di produzione e distribuzione energia elettrica,
inclusi i centri elaborazione dati;
porti e aeroporti;
centri direzionali, archivi e centri elaborazione dati delle
Poste e Telecomunicazioni e del sistema creditizio;
archivi, biblioteche, collezioni di importanza storica e
culturale appartenenti allo Stato, agli organi pubblici e privati,
essenziali per la sicurezza nazionale.
5. Per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio
di dispersione di sostanze radioattive.
b. In sostituzione dell'halon:
1. Negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio
fisse per i motori per l'uso a bordo d'aerei.
2. Negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone
e in quelli utilizzati dai vigili del fuoco, dei militari e della
polizia.


Allegato II

Formato per la denuncia degli utenti finali come da art. 8, comma 1

Denominazione                            |
Indirizzo                                |
C.a.p.                                   |
Comune                                   |
Provincia                                |
Telefono                                 |
Fax                                      |
Cod. Ateco (1)                           |
Partita I.V.A.                           |

      Tipologie d'impianti di refrigerazione e condizionamento
=====================================================================
  |                     Tipo (2)                     |Quantitą|kw (3)
=====================================================================
 1| Refrigerazione celle                             |        |
---------------------------------------------------------------------
 2| Linea di banchi refrigerati aperti di vendita    |        |
---------------------------------------------------------------------
 3| Linea di banchi o armadi chiusi di vendita       |        |
---------------------------------------------------------------------
  | Abbattitore rapido di temperatura per alimenti   |        |
 4|cucinati                                          |        |
---------------------------------------------------------------------
  | Abbattitore rapido di temperatura per alimenti da|        |
 5|surgelare                                         |        |
---------------------------------------------------------------------
 6| Armadio o tunnel di congelamento                 |        |
---------------------------------------------------------------------
 7| Armadio o tunnel di surgelamento                 |        |
---------------------------------------------------------------------
 8| Carto-freezer per grossi pacchi                  |        |
---------------------------------------------------------------------
 9| Tunnel a spirale                                 |        |
---------------------------------------------------------------------
10| Tunnel a vassoi                                  |        |
---------------------------------------------------------------------
11| Tunnel a letto fluido                            |        |
---------------------------------------------------------------------
12| Congelatore a piastre                            |        |
---------------------------------------------------------------------
13| Impianti industriali di processo alimentare      |        |
---------------------------------------------------------------------
  | Impianti industriali di processo a fluido        |        |
14|intermedio                                        |        |
---------------------------------------------------------------------
  | Impianti industriali di processo a solido        |        |
15|(ghiaccio) intermedio                             |        |
---------------------------------------------------------------------
  | Impianti di condizionamento aria per luoghi      |        |
  |civili (abitazioni, uffici, ospedali, centri      |        |
16|commerciali, banche, etc.)                        |        |
---------------------------------------------------------------------
  | Impianti di condizionamento aria per luoghi      |        |
17|industriali                                       |        |
---------------------------------------------------------------------
  | Impianti di condizionamento aria per luoghi      |        |
18|industriali a lavorazione pesante                 |        |
---------------------------------------------------------------------
  | Impianti di condizionamento aria per tunnel e    |        |
19|miniere                                           |        |
---------------------------------------------------------------------
20| Altro (4):                                       |        |
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

                Tipologia delle sostanze controllate
=====================================================================
             CFC             |       Quantitą di refrigerante
=====================================================================
        CFC-11 (R11)         |
        CFC-12 (R12)         |
        CFC-13 (R13)         |
       CFC-114 (R114)        |
       CFC-115 (R502)        |

Note:
    (1) Codice delle attivita' economiche Istat.
    (2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
    (3) Potenza dell'impianto espressa in kw termici.
    (4) Qualora   l'impianto   non   fosse  compreso  nell'elenco  e'
possibile aggiungere una descrizione alla voce altro .
    (5) Le  dichiarazioni  vanno  compilate  per  singolo  sito, sono
escluse  quindi  le dichiarazioni che includono tipologie di macchine
distribuite in piu' siti.