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MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 22 dicembre 2000
Finanziamento ai comuni per la realizzazione di politiche radicali ed interventi integrati per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane.IL DIRIGENTE GENERALE
del servizio inquinamento atmosferico
acustico e per le industrie a rischioVista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni, (Gazzetta Ufficiale n. 59
del 15 luglio 1986);
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le
competenze attribuite al Ministero dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 3 marzo 1987);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice
della strada) (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,
supplemento ordinario);
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento
ai diversi settori della tutela ambientale (Gazzetta Ufficiale n. 239
del 13 ottobre 1997, supplemento ordinario);
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 1997);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112 (Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998, supplemento ordinario n. 96/L);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del
3 dicembre 1999, recante regolamento per l'organizzazione del
Ministero dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000);
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario n. 162/L);
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che
conferisce alle regioni agli enti locali funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10
dicembre 1997);
Visti i due decreti interministeriali del 20 maggio 1991 recanti
rispettivamente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria e criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il
risanamento e la tutela della qualita' dell'aria (Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 31 maggio 1991);
Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998) con cui e' affidato agli enti
locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e
di taxi collettivo e di organizzare l'ufficio del mobility manager di
area, cui affidare l'incarico di coordinare i piani degli spostamenti
casa-lavoro, elaborati dai mobility manager aziendali; e con cui si
dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una
quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del
proprio parco veicolare;
Visto il decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999,
recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari
in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle
emissioni della circolazione (Gazzetta Ufficiale n. 135
dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto
del decreto devono provvedere alla predisposizione di un rapporto
annuale che costituisce strumento di valutazione dello stato della
qualita' dell'aria nel territorio comunale e di informazione sulle
misure di prevenzione adottate, sui risultati ottenuti e su quelli
previsti sulla base delle misure programmate;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che recepisce
la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della
qualita' dell'aria ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n.
250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e
all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai centri storici e alle zone a traffico limitato, e l'irrogazione
della relativa sanzione, a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il protocollo di accordo-quadro del 1 luglio 1999 tra
Ministero dell'ambiente e ENEL in tema di qualita' ambientale nelle
aree urbane, nel quale sono state concordate specifiche funzionali e
costruttive degli impianti di ricarica al fine di rimuovere gli
ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici causata dalle
difformita' delle soluzioni tecniche per il collegamento tra i
veicoli e le prese di alimentazione per la ricarica delle batterie e
per garantire adeguate misure per la sicurezza antinfortunistica;
Considerato che il Ministero dell'ambiente ha promosso l'iniziativa
europea "In citta' senza la mia auto";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000
(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale e'
stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto
dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni
che hanno aderito e' stato interdetto il traffico privato;
Visto il decreto del direttore generale del servizio per
l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del
Ministero dell'ambiente del 17 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 2000) con il quale si e' provveduto a definire la
procedura per l'attuazione dei cofinanziamenti previsti per gli
interventi strutturali nell'ambito della sopracitata iniziativa;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 2000
(Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000) che ha stabilito le
modalita' per l'adesione alla prosecuzione della sopracitata
iniziativa;
Considerato che hanno aderito alla prosecuzione dell'iniziativa
"Domeniche ecologiche" molti comuni con popolazione inferiore alla
soglia di 100.000 abitanti stabilita dall'art. 2 del citato decreto
direttoriale del 17 febbraio 2000;
Ritenuto opportuno allargare la possibilita' di accedere al
cofinanziamento per interventi strutturali a tutti i comuni che
abbiano aderito all'iniziativa;
Considerato inoltre che, nell'ambito della predetta iniziativa il
Ministero intende promuovere progetti rivolti alla realizzazione di:
interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione
dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal
traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilita'
sostenibile; nonche' di azioni specifiche, da parte degli enti
locali, per migliorare il quadro delle conoscenze relative al
traffico veicolare, al fine di misurare i benefici ottenuti e
valutare l'efficacia degli interventi e per sperimentare le
possibilita' offerte dalle nuove tecnologie per la riduzione delle
emissioni dal parco circolante dei veicoli pesanti;
Considerato altresi' che l'attuale sviluppo delle comunicazioni
nella societa' rende indispensabile il miglioramento e l'integrazione
dei diversi sistemi informativi settoriali attualmente in uso presso
la pubblica amministrazione;
Viste le proposte di attuazione della predetta iniziativa
presentate dal direttore generale del servizio per l'inquinamento
atmosferico e acustico e le industrie a rischio;
Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi cosi' definiti,
ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno
finanziario 2000;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
1) aree pedonali: le zone delimitate rispettivamente ai sensi
dell'art. 3, comma 1, n. 2, e dell'art. 7, com-ma 9, del codice della
strada;
2) codice della strada (C.d.S.): il decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo codice della
strada";
3) documenti in formato elettronico: file allegati a messaggi di
posta elettronica e file su floppy disk;
4) mobility manager (MM) di area: struttura di supporto e di
coordinamento tra i mobility manager aziendali di cui all'art. 3,
comma 3 del decreto interministeriale del 27 marzo 1998;
5) mobility manager (MM) aziendali: responsabili della mobilita'
aziendale di cui all'art. 3, commi 1 e 3 del decreto
interministeriale del 27 marzo 1998;
6) sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici: sistemi
di monitoraggio relativi agli inquinanti di cui all'allegato I del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e finalizzati alla
valutazione della qualita' dell'aria ambiente conformemente a quanto
previsto agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto;
7) impianti automatizzati per l'applicazione di "road e area
pricing": impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a
parti delimitate delle aree urbane, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, finalizzati alla riduzione
della congestione, tramite l'applicazione di tariffa all'ingresso o
per la circolazione di veicoli a motore all'interno delle zone a
traffico limitato;
8) piani urbani del traffico (PUT): provvedimenti di cui all'art.
36 del codice della strada;
9) sistema di taxi collettivo ovvero sistema di trasporto
collettivo innovativo: servizio di trasporto flessibile, integrativo
e complementare al servizio di trasporto pubblico locale, che
utilizza strumenti telematici per l'ottimizzazione dei percorsi, la
prenotazione del servizio e la gestione del sistema informativo e
operativo, offerto a un prezzo inferiore a quello del taxi
tradizionale;
10) veicoli a trazione elettrica:
a) veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo:
veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di
tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo
elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
b) veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno: veicoli
dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo
elettrico, con energia per la trazione prodotta da una cella a
combustibile o esclusivamente o in combinazione una fonte di energia
elettrica immagazzinata a bordo;
c) veicoli ibridi:
veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia
elettrica che integra una fonte di energia elettrica immagazzinata a
bordo (funzionamento ibrido);
veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla
trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del
veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle
motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza e bordo di una
motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale);
11) veicoli alimentati a gas: veicoli con esclusiva alimentazione
a metano o GPL; veicoli il cui motore termico e' alimentato
esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da
petrolio liquefatto (GPL);
12) veicoli elettrici a due e tre ruote e quadricicli: veicoli
elettrici delle categorie L1, L2, L3, L5 e i quadricicli a trazione
elettrica, come definiti al titolo III, capo I, rispettivamente ai
punti 47 e 53, lettera h), del codice della strada;
13) zone a traffico limitato (ZTL): le zone delimitate
rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 54, e dell'art. 7,
comma 9, del C.d.S.
Art. 2.
Finalita' e aree di intervento
1. Con il presente decreto si intende promuovere la realizzazione
di interventi strutturali radicali finalizzati alla riduzione
permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano
tramite l'attuazione di modelli di mobilita' sostenibile.
2. Sono ammessi a cofinanziamento, con le modalita' di cui all'art.
6, le istanze presentate dai soggetti di cui all'art. 5, relative
alla realizzazione di uno o piu' progetti pertinenti alle seguenti
aree di intervento:
a) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di taxi
collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;
b) regolazione del traffico nei centri urbani mediante impianti
automatizzati per l'applicazione di "road e area pricing";
c) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di
trasporto pubblico o servizi di pubblica utilita' che utilizzano
veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2,
M3 e N2;
d) realizzazione, integrazione o completamento di flotte di
biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli,
appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e
dei servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, nonche' da
destinare al noleggio nelle aree urbane;
e) realizzazione, ampliamento o adeguamento tecnologico dei
sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare
di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'art. 2, del decreto
interministerale del 21 aprile 1999;
f) attuazione di progetti dimostrativi relativi a:
f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento
autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno
adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilita' e al
trasporto delle merci nelle aree urbane;
f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera
provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto
pubblico, a servizi di pubblica utilita' e al trasporto delle merci
nelle aree urbane;
f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento
atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico
veicolare.
Art. 3.
Disponibilita' finanziarie e ripartizione risorse
1. Per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1 sono impegnate
risorse finanziarie pari a 68.000 milioni di lire a valere sul
capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario
2000.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le aree di
intervento di cui all'art. 2, comma 2 come segue:
area di intervento a): 10.000 milioni di lire;
area di intervento b): 6.000 milioni di lire;
area di intervento c): 28.000 milioni di lire;
area di intervento d): 6.000 milioni di lire;
area di intervento e): 6.000 milioni di lire,
area di intervento f): 12.000 milioni di lire.
Art. 4.
Limiti di cofinanziamento
1. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera a),
la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero
dell'ambiente e' pari al 50% del costo del progetto. Nel costo del
progetto non sono computabili le spese sostenute per l'acquisto di
veicoli.
2. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b),
la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero
dell'ambiente e' pari al 50% delle spese di acquisto e installazione
degli impianti.
3. Per le aree d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettere c)
e d), la percentuale massima di cofinanziamento da parte del
Ministero dell'ambiente e' pari al:
50% del costo d'acquisto dei veicoli a trazione elettrica e non
puo' superare l'importo massimo, per veicolo, pari a lire 130 milioni
per veicoli di categoria M2 e lire 300 milioni per veicoli di
categoria M3, lire 75 milioni per veicoli di categoria N2 e lire 300
milioni per veicoli di categoria N3;
al 30% del costo d'acquisto delle biciclette, purche' rispondenti
alla norme stabilite all'allegato 1, punto 3, e non puo' superare
l'importa massimo, per veicolo, pari a L. 200.000;
al 30% del costo d'acquisto dei veicoli elettrici a due e tre
ruote e quadricicli, e non puo' superare l'importo massimo, per
veicolo, pari a lire 1,6 milioni per i veicoli di categoria L1 e L2,
e di lire 6 milioni per veicoli di categoria L3, L5, e quadricicli;
al 25% del costo d'acquisto dei veicoli alimentati esclusivamente
a metano/GPL e fino all'importo massimo, per veicolo, pari a lire 35
milioni per veicoli di categoria M2 e lire 140 milioni per veicoli di
categoria M3.
4. Sono ammesse a finanziamento fino al 30% del costo, purche' il
loro acquisto sia connesso all'acquisto dei mezzi, le spese di
acquisto e di allacciamento alla rete, di distributori di gas metano
e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le colonnine per
la ricarica devono essere conformi alle norme e ai requisiti indicati
nell'allegato 1, punti 1 e 2.
5. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera e)
la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero
dell'ambiente e' pari al 50% del costo complessivo del progetto.
6. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera f),
la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero
dell'ambiente e' pari al 50% del costo complessivo del progetto. Nel
costo del progetto non sono computabili le spese relative alla
realizzazione dei prototipi.
7. Sono ammesse a finanziamento, fino ad un massimo del 30% del
costo, le spese relative alla predisposizione del monitoraggio dei
risultati della realizzazione dei progetti. Il monitoraggio deve
riguardare, laddove pertinenti con l'intervento messo in atto, i
seguenti aspetti: effetti sulle emissioni acustiche e di gas
inquinanti, effetti sui consumi energetici, effetti sull'utilizzo dei
mezzi di trasporto pubblici e collettivi e dei mezzi di trasporto
privato e comprendere l'effettuazione di una campagna di misure ante
e post-operam finalizzata alla verifica del raggiungimento degli
obiettivi del progetto.
8. Per il calcolo del costo complessivo del progetto i costi devono
essere considerati al netto dell'IVA.
9. Nel costo complessivo del progetto non sono computabili le spese
sostenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente
decreto.
10. I contributi di cui ai commi da 1 a 7 possono essere concessi
anche ad integrazione di finanziamenti nazionali o comunitari, a
condizione che cio' sia ammesso dalla relativa disciplina di
riferimento e che la quota complessiva di finanziamento pubblico non
superi il 65% del costo complessivo del progetto.
Art. 5.
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare istanza di cofinanziamento tutti i comuni che
abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche ecologiche" di cui al
decreto ministeriale 29 maggio 2000.
Art. 6.
Presentazione delle istanze
1. I comuni interessati devono trasmettere un'unica istanza,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal funzionario
delegato, relativa al progetto o ai progetti di cui si richiede il
cofinanziamento.
2. Nell'istanza deve essere esplicitamente indicato se uno o piu'
progetti tra quelli di cui si richiede il cofinanziamento sono
interessati da altre forme di finanziamento nazionale o comunitario
e, in tale caso, deve essere dichiarato il rispetto delle condizioni
di cui all'art. 4, comma 10.
3. L'istanza di cofinanziamento deve essere presentata accompagnata
dal modulo di cui all'allegato 2 debitamente compilato secondo le
istruzioni.
4. Il modulo e le istruzioni di cui al comma 2 sono disponibili in
formato elettronico presso il sito http:
//minambiente.it/siar/domeco/modulo.htm
5. Le istanze di cofinanziamento, predisposte secondo quanto
indicato ai commi 1, 2 e 3 devono pervenire al Ministero
dell'ambiente - Servizio per inquinamento atmosferico e acustico e
per le industrie a rischio, sia in formato elettronico, che in
formato cartaceo agli indirizzi: domeco.siarminambiente.it per la
posta elettronica, e via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, per
quella convenzionale, entro e non oltre novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
6. In caso di non corrispondenza fra la documentazione inviata in
formato elettronico e quella in formato cartaceo, fa fede la seconda.
Art. 7.
Condizioni di ricevibilita'
1. Costituisce condizione di ricevibilita' delle istanze di
cofinanziamento il rispetto delle modalita' di presentazione e della
scadenza di cui all'art. 6.
2. Il controllo delle condizioni di ricevibilita' dei progetti
pervenuti e' svolto dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente.
Art. 8.
Valutazione dei progetti proposti
1. Successivamente al controllo di cui all'art. 7, le istanze
risultate ricevibili verranno esaminate in via preliminare ai fini
dell'ammissibilita'.
2. Costituiscono condizione di ammissibilita' delle istanze di
cofinanziamento:
a) l'appartenenza del soggetto proponente alla categoria di cui
all'art. 5;
b) l'appartenenza del progetto alle tipologie di cui all'art. 2,
comma 2 del presente decreto;
c) l'istituzione, presso il comune, del mobility manager di area,
limitatamente ai comuni di cui all'allegato III del decreto
ministeriale 25 novembre 1994 e a quelli compresi nelle zone a
rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico individuale
dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio
1991 recante criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria e dell'art. 3 decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante
criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e
la tutela della qualita' dell'aria.
3. Le istanze risultate ammissibili saranno sottoposte a
valutazione sulla base dei criteri di cui all'allegato 3, punti 1 e
2.
4. Sulla base dei punteggi riportati a seguito delle valutazioni di
cui al comma 3, saranno predisposte, per ciascuna delle aree di
intervento di cui all'art. 2, comma 2, le graduatorie utili per
l'accesso al cofinanziamento.
5. La verifica della ammissibilita' e la valutazione dei progetti
ammessi sara' svolta dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente,
che si avvarra' della commissione tecnico-scientifica del Ministero
dell'ambiente.
Art. 9.
Modalita' di finanziamento e di revoca
1. Con decreto del direttore generale del servizio I.A.R. si
provvedera', entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei
termini di presentazione delle istanze, all'individuazione dei
progetti da finanziare, nei limiti di cui all'art. 4 e sulla base
delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 4.
2. I progetti appartenenti a ciascuna delle aree di intervento di
cui all'art. 2, comma 2 saranno ammessi a cofinanziamento secondo
l'ordine delle relative graduatorie, fino ad esaurimento delle
disponibilita' finanziarie di cui all'art. 3, comma 2.
3. Nel caso in cui la somma complessiva necessaria al
cofinanziamento dei progetti risultati finanziabili per ciascuna
delle aree di intervento risulti inferiore a quella prevista all'art.
3, comma 2, la somma eccedente sara' ripartita sulle altre aree di
intervento.
4. Nel caso in cui piu' progetti appartenenti ad una stessa area di
intervento ottengano dalla valutazione un pari punteggio e i fondi
stanziati per quell'area di intervento non siano sufficienti a
coprire l'intera somma richiesta per il loro cofinanziamento, la
somma disponibile sara' ripartita tra essi in modo proporzionale al
cofinanziamento cui avrebbero avuto diritto.
5. Nel caso in cui la somma rimasta disponibile, per ciascuna area
di intervento, dopo aver coperto la cifra assegnata ai primi progetti
della graduatoria non risulti sufficiente a coprire interamente il
cofinanziamento spettate al progetto immediatamente successivo nella
graduatoria medesima, il cofinanziamento sara' assegnato nella misura
ridotta corrispondente all'importo rimasto disponibile.
6. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sara' trasferito
dal servizio I.A.R. all'ente proponente in due fasi:
a) la prima, di importo pari al 50% del progetto o dei progetti
riconosciuti finanziabili dal decreto di cui al comma 1, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento del programma operativo di cui
all'art. 10;
b) la seconda, di importo pari al rimanente 50%, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento del rendiconto ai sensi dell'art.
158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da presentarsi
entro un anno dalla notifica del decreto di cui al comma 1.
7. Nel caso in cui dal programma operativo risulti che per la
realizzazione del progetto e' prevista una spesa complessiva
inferiore a quella sulla cui base e' stato assegnato il
cofinanziamento del Ministero, quest'ultimo sara' diminuito in
proporzione.
8. Nel caso in cui il progetto operativo non fosse presentato o non
risulti conforme ai contenuti del progetto, il Ministero
dell'ambiente provvedera' alla revoca dei finanziamenti concessi.
9. I fondi recuperati ai sensi dei commi 7 e 8 verranno impiegati
per finanziare gli interventi immediatamente successivi nella
graduatoria relativa al progetto cui e' stato ridotto o revocato il
finanziamento.
10. Il rendiconto di cui all'art. 58 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, deve essere inviato, secondo le modalita' ivi
stabilite, al servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente.
Art. 10.
Programma operativo
1. Entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui all'art.
8, comma 1, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera a), i soggetti
proponenti devono trasmettere al servizio I.A.R. del Ministero
dell'ambiente il programma operativo della realizzazione
dell'intervento finanziato. Tale programma deve essere corredato
dalla documentazione amministrativa e contabile idonea a dimostrare,
nel dettaglio, l'effettiva entita' del costo sostenuto e da sostenere
per la realizzazione del progetto finanziato.
Roma, 22 dicembre 2000
Il dirigente: Silvestrini
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 116