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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 marzo 2001
Procedure di prevenzione incendi relative ad attivita' a rischio di incidente rilevante.IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente
"attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose", ed in particolare gli articoli 19, 21 e 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.
689, concernente "determinazione delle aziende e lavorazioni
soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del
comando del corpo dei vigili del fuoco";
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente "disciplina
delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento";
Visto il decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982,
recante "modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di
prevenzione incendi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, concernente "approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi";
Visto il decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984,
concernente "norme e specificazioni per la formulazione del rapporto
di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attivita' a
rischio di incidente rilevante di cui al decreto ministeriale
16 novembre 1983" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, concernente "regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 1;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998
concernente "disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed
al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di
prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi
resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i
ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle finanze 21 settembre 1998, concernente "aggiornamento delle
tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal corpo
nazionale dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri della sanita', dell'interno e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 9 agosto 2000, concernente "individuazione delle
modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali,
della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero
costituire aggravio del preesistente livello di rischio";
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 concernente "potenziamento
del corpo nazionale dei vigili del fuoco", ed in particolare l'art.
18;
Ravvisata l'esigenza di semplificare le procedure di prevenzione
incendi per gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di
sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334;
Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;Decreta:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le procedure semplificate di
prevenzione incendi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per le attivita' soggette alla
presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 dello
stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai controlli
di prevenzione incendi perche' comprese nell'elenco allegato al
decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, e/o nelle
tabelle A) e B) annesse al decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1959, n. 689.
2. Le procedure di cui al comma 1 sostituiscono, fino
all'attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, quelle previste dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto
1984, cosi' come modificate dal decreto del Ministero dell'interno
30 aprile 1998.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, valgono le definizioni di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le
seguenti denominazioni:
a) "decreto legislativo": il decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334;
b) "comitato": il comitato di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c) "comando": il comando provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio;
d) "comandante": il comandante provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio.
Art. 3.
Nulla osta di fattibilita', parere tecnico conclusivo e certificato
di prevenzione incendi
1. Il nulla osta di fattibilita' e il parere tecnico conclusivo
rilasciati dal comitato ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto
legislativo comprendono, ai fini della prevenzione incendi, il nulla
osta di fattibilita' e il parere sul progetto particolareggiato
previsti dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e
successive modifiche, e integrazioni.
2. La documentazione presentata dal gestore in attuazione dei
disposti dell'art. 8 (rapporto di sicurezza preliminare e
definitivo), art. 10 (modifiche di uno stabilimento) e art. 21
(procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza) del decreto
legislativo, specificatamente integrata ai fini della sicurezza
antincendi, viene presentata anche in relazione alle procedure per il
rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Art. 4.
Rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. Il responsabile dell'attivita' di cui all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, coincide con
il gestore di cui all'art. 3, comma1, lettera d) del decreto
legislativo.
2. Il certificato di prevenzione incendi, che per le attivita' in
argomento ha validita' quinquennale, viene rilasciato a conclusione
del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza di cui
all'art. 21 del decreto legislativo con le modalita' amministrative
indicate nel successivo art. 9.
3. Al termine dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento e/o
della modifica comportante aggravio del preesistente livello di
rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto
2000, compresi quelli eventualmente prescritti dal comitato in fase
istruttoria, il gestore presenta al comando l'istanza di accertamento
sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione
incendi.
4. Entro quarantacinque giorni dall'istanza di cui al precedente
comma 3, viene effettuato il sopralluogo da parte di apposita
commissione nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti
compreso il comandante o suo delegato.
5. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del
comitato, del positivo accertamento sopralluogo, il comando rilascia
il certificato di prevenzione incendi.
6. Nelle more del rilascio del certificato di prevenzione incendi,
la perizia giurata presentata dal gestore ai sensi dell'art. 9, comma
3, del decreto legislativo, integrata da dichiarazione, sottoscritta
nelle forme della autocertificazione con le modalita' e gli effetti
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, attestante
l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza
antincendi e corredata dalle relative certificazioni, consente
l'esercizio dell'attivita' anche ai fini della prevenzione incendi.
Art. 5.
Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1. Contestualmente alla presentazione del rapporto di sicurezza
aggiornato di cui all'art. 8 del decreto legislativo, il gestore
richiede al comando, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e con gli adempimenti
amministrativi indicati nell'art. 9 del presente decreto, il rinnovo
del certificato di prevenzione incendi.
2. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento
per la valutazione del rapporto di sicurezza, presentato dal gestore
ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo, viene effettuato il
sopralluogo da parte di apposita commissione nominata dal comitato,
composta da almeno tre componenti compreso il comandante o suo
delegato.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del
comitato, del positivo accertamento sopralluogo, il comando procede
al rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
Art. 6.
Modifiche
1. In caso di modifiche di uno stabilimento esistente, le
disposizioni di cui al punto 3.3 dell'allegato A al decreto del
Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e successive modificazioni,
vengono sostituite da quelle stabilite dal decreto del Ministero
dell'ambiente 9 agosto 2000.
2. In caso di modifiche di impianti e/o di depositi, di processi
industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose
costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del
decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, si applicano
le procedure di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
Art. 7.
Stabilimenti e depositi costieri
1. Per l'insediamento di nuovi stabilimenti e depositi costieri
nonche' per le modifiche di quelli esistenti costituenti aggravio del
preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero
dell'ambiente del 9 agosto 2000, il comitato adotta i provvedimenti
conclusivi ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo e trasmette
agli organi competenti gli atti conclusivi dei procedimenti di
valutazione del rapporto di sicurezza, per le procedure relative alle
istruttorie di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo.
Art. 8.
Norme di prevenzione incendi
1. Le determinazioni espresse dal comitato al termine
dell'istruttoria di cui all'art. 21 del decreto legislativo sono
comprensive delle valutazioni sulla adeguatezza delle misure
alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche norme di
prevenzione incendi.
2. Tali norme e misure alternative dovranno essere espressamente
indicate dal gestore nel rapporto di sicurezza presentato ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo.
Art. 9.
Adempimenti amministrativi
1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 18 della legge
10 agosto 2000, n. 246, gli importi dei corrispettivi dovuti dal
gestore, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive
modificazioni, per i servizi di prevenzione incendi per le attivita'
oggetto del presente decreto sono determinati in base alle tariffe
orarie stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 21 settembre
1998, e alla durata dei medesimi servizi indicata nell'allegato VI al
decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998.
Art. 10.
Abrogazione di norme
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' abrogato il decreto del Ministero dell'interno 30 aprile 1998,
concernente "modificazioni al decreto 2 agosto 1984 del Ministero
dell'interno".
Roma, 19 marzo 2001
Il Ministro: Bianco