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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 maggio 2001
Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacita' complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994,
concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio
dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva
superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva
superiore a 5.000 Kg", e in particolare il titolo XV, paragrafo
15.2.1;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente
"Attuazione della direttiva 98/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri della sanita', dell'interno e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 9 agosto 2000 concernente "Individuazione delle
modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali,
della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero
costituire aggravio del preesistente livello di rischio";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001,
concernente "Procedure di prevenzione incendi relative ad attivita' a
rischio di incidente rilevante";
Ritenuto in considerazione delle accertate difficolta', da parte
dei gestori degli stabilimenti soggetti all'obbligo di presentazione
del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine di cui
al decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994 di
dover estendere le procedure semplificate di prevenzione incendi di
cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001 anche alle
opere di adeguamento dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi con
capacita' superiore ai 5 m3 situati all'interno di stabilimenti a
rischio di incidente e gia' esistenti alla data del presente decreto;
Decreta:
Alle opere di adeguamento, previste dal predetto decreto del 13
ottobre 1994, dei depositi di G.P.L., situati all'interno di
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, soggetti all'obbligo
di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui all'art. 6 del decreto del
Ministro dell'interno 19 marzo 2001.
I gestori degli stabilimenti devono presentare il programma delle
opere di adeguamento entro il termine di cui al predetto decreto 13
ottobre 1994, titolo XV, paragrafo 15.2.1, e completare le opere
medesime entro un anno dallo stesso termine, senza possibilita' di
deroghe.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro dell'interno
Bianco
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
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