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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n.379
Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C).

Parte I
ATTIVITA' EDILIZIA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Attivita' edilizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre
2000, n. 340;
Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n.
50;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 105 e n. 112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14,
46, 47, 48, 51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo
2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei
deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere
da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali, per i lavori pubblici, per i beni e le attivita'
culturali;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 (L)
Ambito di applicazione



Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali



Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi



Art. 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali



Art. 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265)

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma
associata delle strutture ai sensi del capo V del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione,
soppressione di uffici o organi gia' esistenti, a costituire un
ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio
attivita'.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto
di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i
necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in
tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi
abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
della parte II del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente,
ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma
1;
b) il parere dei Vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui
agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o
a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge
24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone
di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,
23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo
restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge
16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in
cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella
laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti e
vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie,
portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree
naturali protette.




Titolo II
TITOLI ABILITATIVI
Capo I
Disposizioni generali

Art. 6 (L)
Attivita' edilizia libera



Art. 7 (L)
Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni



Art. 8 (L)
Attivita' edilizia dei privati su aree demaniali



Art. 9 (L)
Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica




Capo II
Permesso di costruire
Sezione I
Nozione e caratteristiche

Art. 10 (L)

Interventi subordinati a permesso di costruire



Art. 11 (L)
Caratteristiche del permesso di costruire



Art. 12 (L)
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire



Art. 13 (L)
Competenza al rilascio del permesso di costruire



Art. 14 (L)
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici



Art. 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 31, comma 11)

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad
un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il
quale l'opera deve essere completata non puo' superare i tre anni
dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla
volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso
decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga
puo' essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le
opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra
quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 22. Si procede altresi', ove necessario, al ricalcolo
del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.




Sezione II
Contributo di costruzione

Art. 16 (L)
Contributo per il rilascio del permesso di costruire



Art. 17 (L)
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione



Art. 18 (L)
Convenzione-tipo



Art. 19 (L)
Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla
residenza




Sezione III
Procedimento

Art. 20 (R)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne
ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte
II, nonche' da un'autocertificazione circa la conformita' del
progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto
riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in
ordine a tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici
comunali, nonche' i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che
gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda dal richiedente
e, valutata la conformita' del progetto alla normativa vigente,
formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo',
nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che
questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione
dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque
denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui
all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni
culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di
cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui
al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data
notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto
presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche
al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della
deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.



Art. 21 (R)

Intervento sostitutivo regionale (decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493)

1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti
dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento per
il rilascio del permesso di costruire, l'interessato puo', con atto
notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro
quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene
data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento.
Resta comunque ferma la facolta' di impugnare in sede giurisdizionale
il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1,
l'interessato puo' inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al
competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici
giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di
sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine,
sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto.




Capo III
Denuncia di inizio attivita'

Art. 22 (L)
Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita'



Art. 23 (R)
Disciplina della denuncia di inizio attivita' (legge 24 dicembre
1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare
la denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al
termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma
1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto
non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di
assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in
caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
di attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.




Titolo III
AGIBILITA' DEGLI EDIFICI
Capo I
Certificato di agibilita'

Art. 24 (L)
Certificato di agibilita'



Art. 25 (R)
Procedimento di rilascio del certificato di agibilita' (decreto del
Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre
1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, e'
tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del
certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo
stesso richiedente il certificato di agibilita', che lo sportello
unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al
progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei
muri e della salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso
civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonche'
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato
di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione
di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del
presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al
comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il
certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di
cui all'articolo 62, attestante la conformita' delle opere eseguite
nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte
II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle
barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche'
all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita'
si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere
dell'A.S.L. di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). In caso di
autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso
e' di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione
integrativa, che non sia gia' nella disponibilita'
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.



Art. 26 (L)
Dichiarazione di inagibilita'




Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITA' E
SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e responsabilita'

Art. 27 (L)
Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia



Art. 28 (L)
Vigilanza su opere di amministrazioni statali



Art. 29 (L)
Responsabilita' del titolare del permesso di costruire, del
committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche'
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio
attivita'.




Capo II
Sanzioni

Art. 30 (L)
Lottizzazione abusiva



Art. 31 (L)
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale
difformita' o con variazioni essenziali



Art. 32 (L)
Determinazione delle variazioni essenziali



Art. 33 (L)
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformita'



Art. 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire



Art. 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di
enti pubblici



Art. 36 (L)
Accertamento di conformita'



Art. 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di
inizio attivita' e accertamento di conformita'



Art. 38 (L)
Interventi eseguiti in base a permesso annullato



Art. 39 (L)
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione



Art. 40 (L)
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della
regione



Art. 41 (L)
Demolizione di opere abusive



Art. 42 (L)
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione



Art. 43 (L)
Riscossione



Art. 44 (L)
Sanzioni penali



Art. 45 (L)
Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
22)



Art. 46 (L)
Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione
abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985



Art. 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai



Art. 48 (L)
Aziende erogatrici di servizi pubblici




Capo III
Disposizioni fiscali

Art. 49 (L)
Disposizioni fiscali



Art. 50 (L)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria



Art. 51 (L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria




Parte II
NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L)
Tipo di strutture e norme tecniche



Art. 53 (L)
Definizioni



Art. 54 (L)
Sistemi costruttivi



Art. 55 (L)
Edifici in muratura



Art. 56 (L)
Edifici con struttura a pannelli portanti



Art. 57 (L)
Edifici con strutture intelaiate



Art. 58 (L)
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo



Art. 59 (L)
Laboratori



Art. 60 (L)
Emanazione di norme tecniche



Art. 61 (L)
Abitati da consolidare



Art. 62 (L)
Utilizzazione di edifici



Art. 63 (L)
Opere pubbliche




Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica
Sezione I
Adempimenti

Art. 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilita'



Art. 65 (R)
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono
essere denunciate dal direttore dei lavori allo sportello unico, che
provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico
regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente, del progettista delle strutture, del direttore dei
lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal
progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle
strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei
riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che verranno
impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione
con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano
introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto
originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro
esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati
previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una
relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi
di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in
coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie
dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma
6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere
una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.



Art. 66 (L)
Documenti in cantiere



Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. -
2. -
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il
direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico
l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la
contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da
certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. -
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il
direttore dei lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al
collaudatore che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il
collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali
motivati da difficolta' tecniche e da complessita' esecutive
dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilita', il
certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio
tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione
allo sportello unico.
8. -




Sezione II
Vigilanza

Art. 68 (L)
Controlli



Art. 69 (L)
Accertamenti delle violazioni



Art. 70 (L)
Sospensione dei lavori




Sezione III
Norme penali

Art. 71 (L)
Lavori abusivi



Art. 72 (L)
Omessa denuncia dei lavori



Art. 73 (L)
Responsabilita' del direttore dei lavori



Art. 74 (L)
Responsabilita' del collaudatore



Art. 75 (L)
Mancanza del certificato di collaudo



Art. 76 (L)
Comunicazione della sentenza




Capo III
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati
aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 77 (L)
Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici



Art. 78 (L)
Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche



Art. 79 (L)
Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche
realizzate in deroga ai regolamenti edilizi



Art. 80 (L)
Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli
infortuni



Art. 81 (L)
Certificazioni




Sezione II
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Art. 82 (L )
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico




Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 (L)
Opere disciplinate e gradi di sismicita'



Art. 84 (L)
Contenuto delle norme tecniche



Art. 85 (L)
Azioni sismiche



Art. 86 (L)
Verifica delle strutture



Art. 87 (L)
Verifica delle fondazioni



Art. 88 (L)
Deroghe



Art. 89 (L)
Parere sugli strumenti urbanistici



Art. 90 (L)
Sopraelevazioni



Art. 91 (L)
Riparazioni



Art. 92 (L)
Edifici di speciale importanza artistica




Sezione III
Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Art. 93 (R)
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a
darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a
trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra
o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive
competenze, nonche' dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente
ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere
esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed
accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli
delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla
fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti
nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli
svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o
da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei
lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a
semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati
nell'articolo 103.



Art. 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori



Art. 95 (L)
Sanzioni penali



Art. 96 (L)
Accertamento delle violazioni



Art. 97 (L)
Sospensione dei lavori



Art. 98 (L)
Procedimento penale



Art. 99 (L)
Esecuzione d'ufficio



Art. 100 (L)
Competenza del presidente della giunta regionale



Art. 101 (L)
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della
regione



Art. 102 (L)
Modalita' per l'esecuzione d'ufficio



Art. 103 (L)
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche




Sezione IV
Disposizioni finali

Art. 104 (L)
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione



Art. 105 (L)
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato



Art. 106 (L)
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare




Capo V
Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 107 (L)
Ambito di applicazione



Art. 108 (L)
Soggetti abilitati



Art. 109 (L)
Requisiti tecnico-professionali



Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Progettazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

1. -
2. -
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depo-sitato presso
lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.



Art. 111 (R)
Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati

1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di
collaudo degli impianti installati il committente e' esonerato
dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai
commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima
dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo
degli impianti con le modalita' previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti puo' essere effettuato a cura di
professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano
che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla
normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione
redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei
lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere
all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di
falsita' delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa
vigente.



Art. 112 (L)
Installazione degli impianti



Art. 113 (L)
Dichiarazione di conformita'



Art. 114 (L)
Responsabilita' del committente o del proprietario



Art. 115 (L)
Certificato di agibilita'



Art. 116 (L)
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri



Art. 117 (R)
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformita'
o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere
a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in
edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di
agibilita', l'impresa installatrice deposita presso lo sportello
unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto
di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da
altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo, ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113
deve essere espressamente indicata la compatibilita' con gli impianti
preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, e'
possibile ricorrere alla certificazione di conformita' dei lavori ai
progetti approvati di cui all'articolo 111.



Art. 118 (L)
Verifiche



Art. 119 (L)
Regolamento di attuazione



Art. 120 (L)
Sanzioni



Art. 121 (L)
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali




Capo VI
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 122 (L)
Ambito di applicazione



Art. 123 (L)
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti



Art. 124 (L)
Limiti ai consumi di energia



Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti
e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n.
10, art. 28)

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e
123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione
tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalita'
stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Una copia della documentazione e'
conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle
verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione,
restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero,
nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore
dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere.



Art. 126 (R)
Certificazione di impianti

1. Il committente e' esonerato dall'obbligo di presentazione del
progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori,
dichiari di volersi avvalere della facolta' di cui all'articolo 111,
comma 2.



Art. 127 (R)
Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 29)

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal
presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al
capo quinto della parte seconda.



Art. 128 (L)
Certificazione energetica degli edifici



Art. 129 (L)
Esercizio e manutenzione degli impianti



Art. 130 (L)
Certificazioni e informazioni ai consumatori



Art. 131 (L)
Controlli e verifiche



Art. 132 (L)
Sanzioni



Art. 133 (L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori



Art. 134 (L)
Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore



Art. 135 (L)
Applicazione




Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali

Art. 136 [(L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i),
l) - R comma 2, lettera m)]

Abrogazioni
1. -
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresi'
abrogate le seguenti disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli
articoli 220 e 221, comma 2;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26,
27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8
e 9;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'art. 1, commi 4 e
5, come sostituiti dall'art. 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'art. 23, comma
6;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, art. 11, convertito con modifiche dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135;
legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2,
commi 50 e 56;
legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2
dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
425.



Art. 137 (L)
Norme che rimangono in vigore



Art. 138 (L)
Entrata in vigore del testo unico

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 194