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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2000, n.434
Regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, e in particolare l'articolo 1, comma 1, 2 e 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, di recepimento della direttiva 93/12/CE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro per le politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze, 10 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2000;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2000, che ha espresso parere positivo sullo schema di provvedimento, salvo che per la parte che si pone in contrasto con disposizioni di legge;

Considerato che per quanto riguarda il riferimento alla legge 4 novembre 1997, n. 413, si tratta di norma ricognitiva di un precetto di legge che non viene modificato ma riportato, alla nota n. 8 dell'allegato I, solo per esigenze di completezza espositiva di valori gia' stabiliti dalla legge;

Considerato altresi' che, per quanto riguarda la materia dei composti ossigenati, l'Amministrazione puo' intervenire in detta materia ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 1994 e si e', pertanto, separatamente avviato tale diverso procedimento, eliminando ogni riferimento dal presente regolamento;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentiti il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36;

b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 00 66, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE, 88/77/CEE, 97/68/CE, 77/537/CEE e 92/61/CE, nonche' per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna e per le automotrici ferroviarie.

Art. 3.

Benzina

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato I.

2. L'immissione sul mercato di benzina contenente piombo e' consentita fino al 31 dicembre 2001, purche' conforme alle specifiche fissate dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 e purche' il contenuto di piombo non sia superiore a 0.15 g/l.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, e' vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato III, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.

4. In deroga al comma 2, e' consentita l'immissione sul mercato di benzina contenente piombo e conforme alle specifiche di cui allo stesso comma 2, per un quantitativo massimo annuale pari allo 0.5 % delle vendite di benzina totali dell'anno precedente. Tale quantitativo e' destinato ad essere utilizzato da auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilita' delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche. Il produttore trasmette, conformemente alle procedure di cui all'articolo 8, comma 4 del presente decreto, le informazioni relative ai quantitativi prodotti e alla destinazione di tale benzina.

Art. 4.

Combustibile diesel

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, e' vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato IV, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.

3. In deroga al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa autorizzazione della Commissione europea, puo' essere consentita fino al 1 gennaio 2007, l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

4. Ai fini di cui al comma 3, i produttori di combustibile diesel trasmettono al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 2002, una istanza che documenti le gravi difficolta' ad effettuare le modifiche necessarie agli stabilimenti di produzione, nell'arco di tempo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 1 gennaio 2005, al fine di assicurare la conformita' del combustibile diesel alle specifiche dell'allegato IV.

5. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con i predetti Ministeri, nel caso di accoglimento dell'istanza, trasmette la richiesta di autorizzazione, prevista al comma 3, alla Commissione europea entro il 31 agosto 2003.

Art. 5.

Libera circolazione

1. L'immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni del presente decreto non e' soggetta a restrizioni o divieti.

Art. 6.

Commercializzazione di combustibili conformi a specifiche ecologichepiu' severe

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, puo' essere stabilito che in determinate zone i combustibili destinati a tutti i veicoli, o a parte di essi, possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi a specifiche ecologiche piu' severe di quelle previste nel presente decreto. Cio' al fine di tutelare la salute della popolazione in determinati agglomerati urbani o l'ambiente in determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nel caso in cui l'inquinamento atmosferico costituisca, o possa presumibilmente costituire, un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanita', presenta preventivamente alla Commissione europea una domanda contenente la relativa motivazione che dimostri che la deroga rispetta il principio di proporzionalita' e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. La domanda deve essere corredata dai dati sulla qualita' dell'aria ambiente relativi alla zona interessata, nonche' i probabili effetti dei provvedimenti proposti sulla qualita' dell'aria ambiente.

3. Eventuali osservazioni alla richiesta di deroghe presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanita'.

Art. 7.

Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi

1. Qualora, a seguito di avvenimenti eccezionali, un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di oli greggi o di prodotti petroliferi rendesse difficile per i produttori il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, puo' stabilire con proprio decreto un valore limite piu' elevato per uno o piu' componenti dei combustibili per un periodo massimo di sei mesi e previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Art. 8.

Controllo della conformita' e presentazione di relazioni

1. Al fine dei controlli sulla conformita' alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, si applicano i metodi analitici di cui agli allegati I e II.

2. Per la determinazione del contenuto di benzene ed idrocarburi aromatici si applica inoltre quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto il metodo di riferimento indicato all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, non si applica al combustibile diesel come definito all'articolo 2.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', il Ministro delle finanze e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' stabilito, entro il 30 giugno 2001, un sistema nazionale di controllo della qualita' dei combustibili individuati all'articolo 2 del presente decreto, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.

5. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative alle specifiche dei combustibili esitati sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 4.

6. A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sulla qualita' dei combustibili relativi all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verra' stabilito dalla Commissione europea.

7. Le competenze in materia di controlli, nonche' di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 novembre 2000

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Veronesi, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2001
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 11

Allegato I

SPECIFICHE ECOLOGICHE DELLA BENZINA SENZA PIOMBO IMMESSA SUL MERCATO E DESTINATA AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

omissis

(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi".

Per la definizione dei loro valori limite, e' stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilita'). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

(2) Il periodo estivo inizia il 1 maggio e termina il 30 settembre.

(3) Dovra' essere determinato il tenore di composti ossigenati in modo da effettuare le correzioni conformemente alla clausola 13.2 della norma ASTM D 1319 edizione 1995a.

(4) Quando nel campione e' presente l'etil-ter-butil-etere (ETBE), la zona aromatica e' determinata a partire dall'anello marrone rosato a valle dell'anello rosso normalmente utilizzato in assenza di ETBE. La presenza o l'assenza di ETBE puo' essere dedotta dall'analisi descritta nella nota 3.

(5) A tal fine si applica la norma ASTM D 1319 edizione 1995a senza la fase facoltativa di depentanizzazione; non si applicano pertanto le clausole 6.1, 10.1 e 14.1.1.

(6) Con l'eccezione della benzina normale senza piombo [numero minimo di ottano motore (MON) 81 e numero minimo di ottano ricerca (RON) 91] per la quale il contenuto massimo di olefina deve essere del 21 % v/v. Questi limiti non precludono l'immissione sul mercato di un'altra benzina senza piombo con indici di ottano inferiori a quelli fissati nel presente allegato.

(7) In caso di controversia, si applica la norma EN 12177 del 1998.

(8) Valori gia' stabiliti dalla legge 4 novembre 1997, n. 413.

(9) In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 14596 del 1998.

Allegato II

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEL COMBUSTIBILE DIESEL IMMESSO SUL MERCATO E DESTINATO AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

omissis

(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi".

Per la definizione dei loro valori limite, e' stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi" - Determinazione ed applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova;

per fissare un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilita'). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

(2) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 3675 del 1998.

(3) Per idrocarburi aromatici policiclici si intende il tenore totale di idrocarburi aromatici meno il tenore di idrocarburi monoaromatici, entrambi determinati secondo la norma IP 391.

(4) La norma IP 391 non permette di distinguere gli idrocarburi policiclici dagli esteri metilici di acidi grassi (FAME). Se il combustibile diesel contiene dei FAME, questi alterano il risultato facendo aumentare il valore degli idrocarburi aromatici policiclici.

(5) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 14596 del 1998.

Allegato III

SPECIFICHE ECOLOGICHE DELLA BENZINA SENZA PIOMBO IMMESSA SUL MERCATO E DESTINATA AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

omissis

(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi".

Per la definizione dei loro valori limite, e' stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi" - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R=riproducibilita'). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

(2) Dovra' essere determinato il tenore di composti ossigenati in modo da effettuare le correzioni conformemente alla clausola 13.2 della norma ASTM D 1319 edizione 1995a.

(3) Quando nel campione e' presente l'etil-ter-butil-etere (ETBE), la zona aromatica e' determinata a partire dall'anello marrone rosato a valle dell'anello rosso normalmente utilizzato in assenza di ETBE. La presenza o l'assenza di ETBE puo' essere dedotta dall'analisi descritta nella nota 2.

(4) A tal fine si applica la norma ASTM D 1319 edizione 1995a senza la fase facoltativa di depentanizzazione; non si applicano pertanto le clausole 6.1, 10.1 e 14.1.

(5) In caso di controversia, si applica la norma EN 12177 del 1998.

(6) In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 14596 del 1998.

Allegato IV

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEL COMBUSTIBILE DIESEL IMMESSO SUL MERCATO E DESTINATO AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

omissis

(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi".

Per la definizione dei loro valori limite, e' stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi" - Determinazione ed applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova;

per fissare un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R= riproducibilita'). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

(2) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 3675 del 1998.

(3) Per idrocarburi aromatici policiclici si intende il tenore totale di idrocarburi aromatici meno il tenore di idrocarburi monoaromatici, entrambi determinati secondo la norma IP 391.

(4) La norma IP 391 non permette di distinguere gli idrocarburi policiclici dagli esteri metilici di acidi grassi (FAME). Se il combustibile diesel contiene dei FAME, questi alterano il risultato facendo aumentare il valore degli idrocarburi aromatici policiclici.

(5) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 14596 del 1998.

N O T E:

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Nota al titolo:

- Gli estremi di pubblicazione della direttiva 98/70/CE sono riportati in note alle premesse.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):

"Art. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione".

- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 (Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene):

"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine e' fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e' stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base della normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanita'.

3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.

5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilita' delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche cosi' effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.

6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2 e' punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva la sanzione amministrativa e' triplicata".

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

- La direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/21/CEE del Consiglio e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 350/58 del 28 dicembre 1998.

- Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, recante: Attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1994, n. 107.

Note all'art. 2:

- La direttiva 70/220/CEE del 20 marzo 1970. Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 6 aprile 1970, n. L 76. Entrata in vigore il 7 aprile 1970.

- La direttiva 88/77/CEE del 3 dicembre 1987. Direttiva del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 9 febbraio 1988, n. L 36.

- La direttiva 97/68/CE del 16 dicembre 1997. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 27 febbraio 1998, n. L 59.

- La direttiva 77/537/CEE del 28 giugno 1977. Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 29 agosto 1977, n. L 220. Entrata in vigore il 29 giugno 1977.

- La direttiva 92/61/CEE del 30 giugno 1992. Direttiva del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 10 agosto 1992, n. L 225.

Entrata in vigore il 16 luglio 1992.

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, e' riportato in note alle premesse.

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' riportato in note alle premesse.

Nota all'art. 6:

- Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' riportato in note alle premesse.

Note all'art. 8:

- Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413, e' riportato in note alle premesse.

- L'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, recante: "Recepimento della direttiva 93/12/CEE, relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, e' il seguente:

"Art. 7 - 1. Ai fini dei controlli sul contenuto di zolfo nel gasolio, previsti dalla normativa vigente, deve essere adottato come metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo dei gasoli il metodo ISO 8754.

2. L'interpretazione statistica dei risultati dei controlli di cui al precedente comma, deve essere effettuata secondo la norma ISO 4259 (edizione 1979)".

- Il testo dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413, e' riportato in note alle premesse.