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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2000, n.437
Regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, lettera a), come modificata dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il titolo I;

Visto il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, concernente attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, concernente attuazione delle direttive 89/662/CEE, e 90/425/CEE, relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

Ritenuto di non poter accogliere la modifica dell'articolo 8, comma 1, proposta dalla citata Conferenza Stato-Regioni, in quanto la sostituzione della parola: "settimanale" con la parola: "mensile", in contrasto con il regolamento 820/97, comporterebbe, nei confronti del Governo italiano, l'avvio di una procedura di infrazione;

Considerando, inoltre, che non si e' ritenuto di poter inserire, cosi' come richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni, un comma all'articolo 11, in quanto si intendono semplificare le procedure amministrative relative all'acquisto e alla distribuzione dei marchi auricolari, nonche' del rilascio del passaporto. La normativa attualmente in vigore, che prevede, invece, la distribuzione dei marchi da parte delle ASL competenti, attraverso specifiche gare di appalto, ha causato frequenti lamentele da parte degli allevatori e delle relative associazioni di categoria, a causa delle disparita' di trattamento nei servizi e nei costi.

Ulteriori lamentele sono state piu' volte espresse dagli allevatori a causa della complessita' delle procedure di gara e dei conseguenti ritardi nella materiale disponibilita' dei marchi in questione. La possibilita' per gli allevatori, quindi, di acquistare tali marchi direttamente da fornitori registrati presso il Ministero della sanita', assegnando al servizio veterinario delle ASL la competenza all'assegnazione dei relativi codici identificativi, consente il corretto funzionamento del sistema della banca dati. Si evidenzia, in ogni caso, che l'articolo 9, non esclude la possibilita' che le regioni e le aziende unita' sanitarie locali possano, previa semplice comunicazione al Ministero della sanita', fornire marchi auricolari agli allevatori che ne facciano richiesta. Inoltre, prevedere modalita' di rilascio del passaporto differenziate creerebbe grosse difficolta' per lo spostamento degli animali tra le varie regioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2000;

Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento;

b) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda come unita' epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti piu' allevamenti, tutti gli allevamenti formano un'unita' avente la medesima qualifica sanitaria;

c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato;

d) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus;

e) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato ad essere condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potra' essere avviato solamente alla macellazione;

f) autorita' competente: il Ministero della sanita'.

Art. 2.

Sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti e capi della specie bovina

1. Il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina comprende i seguenti elementi:

a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;

b) i passaporti per gli animali;

c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;

d) la banca dati informatizzata.

2. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al comma 1:

a) i detentori degli animali;

b) i titolari degli stabilimenti di macellazione;

c) i produttori e i fornitori di marchi auricolari;

d) i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali;

e) le regioni e le province autonome;

f) il Ministero della sanita'.

Art. 3.

Marchi auricolari

1. Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme a quanto stabilito nell'allegato I. Sono fatte salve le diverse modalita' di identificazione degli animali della specie bovina nati prima del 1o gennaio 1998, non destinati agli scambi.

2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito.

3. Il fornitore di marchi auricolari consegna all'allevatore, per ciascun codice auricolare prodotto, una cedola identificativa del bovino in singola copia conforme al modello riportato nell'allegato II.

Art. 4.

Passaporto

1. Il servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente rilascia, per gli animali identificati conformemente all'articolo 3, il documento di identificazione individuale, di seguito definito passaporto, conforme al modello riportato nell'allegato III.

2. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di identificazione della madre puo' essere omessa sul passaporto di cui al comma 1, solamente per gli animali nati prima del 1o gennaio 1998, destinati agli scambi.

3. Il passaporto di cui al comma 1, accompagna gli animali in ogni spostamento.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ferme restando le norme a tutela del benessere animale ed in particolare che gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati idonei al trasporto, qualora venga trasportato un vitello di meno di quattro settimane di eta', tale animale dovra' comunque essere identificato mediante l'apposizione dei marchi auricolari conformi al modello approvato, ma potra' spostarsi anche in assenza del previsto passaporto, a condizione che sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale a tergo della quale dovra' essere indicata la data del trasferimento, nonche' l'azienda di destinazione. Un vitello trasportato con tale procedura non potra' subire piu' di due movimentazioni da una azienda all'altra. Il movimento tra due aziende tramite un mercato od un centro di raccolta di vitelli di eta' inferiore a quattro settimane e' considerato come un unico movimento. L'ingresso e l'uscita da una azienda di un vitello con tale procedura dovranno comunque essere debitamente registrati nel registro aziendale. Entro le quattro settimane di eta' dell'animale, l'ultimo detentore che abbia in carico il vitello consegna la relativa cedola identificativa al servizio veterinario competente per territorio al fine di ottenere il passaporto ufficiale. Sul passaporto sono trascritti i passaggi di proprieta' dell'animale riportati nel retro della cedola identificativa.

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, primo trattino, del regolamento CE n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 e successive modificazioni, al momento della piena operativita' della banca dati informatizzata, il passaporto potra' essere rilasciato solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario.

Art. 5.

Registrazione

1. Ogni azienda ed ogni allevamento come definiti all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b), devono essere registrati presso il servizio veterinario territorialmente competente, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

2. Il registro aziendale e' rilasciato e detenuto conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed e' conforme al modello riportato nell'allegato IV. Nel caso in cui in una stessa azienda sono presenti piu' allevamenti, fermo restando che tutti gli allevamenti formano una unita' avente una medesima qualifica sanitaria, il registro aziendale e' rilasciato al singolo proprietario detentore di animale o gruppi di animali.

3. Per gli animali della specie bovina il registro di cui al comma 2 puo' essere realizzato anche in via informatica, con modalita' dirette ad impedirne la contraffazione, secondo procedure e modalita' stabilite dalle regioni e province autonome.

Art. 6.

Banca dati informatizzata degli animali della specie bovina

1. La banca dati informatizzata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e' realizzata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, ed in conformita' a quanto previsto dall'articolo 12 del citato provvedimento. Essa garantisce le funzionalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento CE n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997.

Art. 7.

Compiti del detentore

1. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione dei trasportatori, deve tenere debitamente aggiornato il registro di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Nel registro di cui all'articolo 5, il detentore deve riportare almeno le seguenti informazioni:

a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di nascita, il sesso e la razza;

b) data del decesso per gli animali morti in azienda;

c) per gli animali che lasciano l'azienda: il nome e l'indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di identificazione dell'azienda, ai quali viene trasferito l'animale, nonche' la data di partenza;

d) per gli animali che arrivano nell'azienda: il nome e l'indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di identificazione dell'azienda, dai quali l'animale proviene, nonche' la data di arrivo.

3. Il registro di cui all'articolo 5, oltre a quanto previsto al comma 2, deve riportare il nome e la firma del veterinario ufficiale che lo ha controllato e le date di esecuzione dei singoli controlli.

4. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista, presso i fornitori registrati nell'elenco di cui all'art. 12, comma 3, i marchi auricolari dopo aver ottenuto dal servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente l'assegnazione dei numeri progressivi dei codici identificativi individuali di ciascun animale.

5. In deroga al comma 4, le regioni o le aziende unita' sanitarie locali, che abbiano dei contratti di fornitura di marchi auricolari gia' stipulati, possono mantenere le proprie modalita' di fornitura e distribuzione dei marchi auricolari sino alla scadenza di tali contratti, dandone comunicazione al Ministero della sanita'.

6. Il detentore puo' acquistare un numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale.

7. I marchi auricolari di cui all'articolo 3 non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati.

8. Il detentore deve apporre i marchi auricolari a ciascun orecchio dell'animale entro trenta giorni dalla sua nascita e, dal 1o gennaio 2000, entro venti giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui e' nato.

9. Il detentore invia per ciascun animale la cedola identificativa di cui all'articolo 3, comma 3, completata in ogni sua parte, al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente territorialmente, entro sette giorni dalla marcatura dell'animale.

10. Gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi, sottoposti ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari di cui all'articolo 3, entro i venti giorni successivi ai predetti controlli e comunque prima che gli animali lascino l'azienda.

11. Non occorre identificare, con le modalita' di cui al comma 10, gli animali importati da Paesi terzi nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e l'animale sia effettivamente macellato entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.

12. Gli animali della specie bovina provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea conservano il marchio auricolare originale.

Fotocopia del passaporto di tali animali, ad eccezione degli animali da macello, e' spedita entro sette giorni dall'arrivo, a cura del detentore dell'azienda di prima destinazione, al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che registra le informazioni relative a tali animali nella banca dati prevista all'articolo 10, comma 1.

13. Il detentore e' responsabile della tenuta dei passaporti degli animali.

14. Il detentore completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto inserendo la data di introduzione nell'azienda o allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma.

15. Il detentore, qualora per animali maschi posti sotto la sua responsabilita' venissero richiesti premi comunitari, compila la specifica sezione dei relativi passaporti, con la data ed il numero di domanda di richiesta del premio.

16. In caso di decesso di un animale il detentore rinvia il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente entro sette giorni dalla data del decesso.

17. Qualora il detentore perda il passaporto di uno o piu' animali deve darne comunicazione, entro sette giorni, al servizio veterinario competente, indicando gli estremi identificativi degli animali per i quali il passaporto e' stato smarrito.

18. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione del trasportatore, comunica, entro sette giorni, al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, tutti i movimenti degli animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, tramite la consegna di copia del modello di dichiarazione di provenienza degli animali, di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

Art. 8.

Compiti del titolare dello stabilimento di macellazione

1. Il titolare dello stabilimento di macellazione comunica al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente sullo stabilimento di macellazione, con frequenza almeno settimanale, per via informatica e secondo i tracciati riportati nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, i codici identificativi dei capi macellati con la data di macellazione, il codice dell'ultima azienda in cui e' stato tenuto l'animale, nonche' il numero dello stabilimento di macellazione, nonche', per le esigenze di altre amministrazioni, il numero di macellazione di ciascun animale e il peso carcassa per i vitelli.

2. Il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente sullo stabilimento di macellazione, dopo verifica dei dati di sua competenza trasmessi conformemente al comma 1, invia tali dati alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanita'.

3. Per gli stabilimenti di macellazione, in deroga e a capacita' limitata non ancora informatizzati, l'adempimento previsto al comma 1 e' effettuato, sino al 31 dicembre 2000, dal servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento.

Art. 9.

Compiti dei fornitori dei marchi auricolari

1. Il servizio di fornitura dei marchi auricolari, di cui all'articolo 3, deve essere preventivamente comunicato al Ministero della sanita' tramite l'invio del modello di cui all'allegato V compilato in ogni sua parte, ai fini dell'iscrizione nel registro previsto all'articolo 12, comma 3.

2. Solo gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3, possono svolgere l'attivita' di fornitura dei marchi auricolari utilizzati al fine dell'identificazione e registrazione dei bovini.

3. I fornitori gia' in attivita' richiedono al Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3. Dell'avvenuta iscrizione o del diniego della stessa e' data comunicazione all'interessato dal Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 10.

Compiti del servizio veterinario delle aziende unita' sanitarie locali

1. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale tiene una banca dati automatizzata nella quale vengono registrate le informazioni riguardanti le aziende, gli allevamenti e tutti i capi della specie bovina presenti nel territorio di competenza, a prescindere dal sistema di identificazione utilizzato, secondo quanto previsto all'articolo 12 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 196.

2. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale registra, nella banca dati di cui al comma 1, le informazioni riportate nelle cedole identificative o nelle fotocopie dei passaporti consegnate dal detentore ai sensi dell'articolo 7, commi 10 e 12, nonche' quelle relative agli animali nati nel territorio di competenza.

3. Per gli animali identificati conformemente all'articolo 3, il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale rilascia, entro quattordici giorni dalla notifica della nascita o dalla nuova identificazione dell'animale importato, il passaporto previsto all'articolo 4. Il passaporto e' altresi' rilasciato nei casi contemplati dall'articolo 4, commi 2 e 4.

4. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale competente rilascia un duplicato del passaporto entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'avvenuto smarrimento del passaporto. Su tale passaporto e' posto un timbro con l'indicazione: "duplicato".

5. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale registra nella banca dati di cui al comma 1 le morti, i decessi e le macellazioni degli animali registrati nella propria banca dati.

6. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale registra i codici identificativi assegnati secondo l'articolo 7, comma 4, a ciascun detentore.

7. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale competente registra, nella banca dati di cui al comma 1, tutte le uscite di animali dagli allevamenti.

8. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale di competenza registra gli animali che entrano negli allevamenti e che provengono da altro allevamento italiano. A tale fine puo' connettersi, con la banca dati regionale o con quella di cui all'articolo 12, comma 1.

9. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale invia, per via informatica e secondo le modalita' riportate nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, i dati registrati nella propria banca dati alle regioni, alle province autonome ed al Ministero della sanita'.

10. L'esito dei controlli effettuati conformemente al presente regolamento e' riportato sulla scheda annessa alle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, con le modalita' ivi indicate.

11. I servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

12. I servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale, che effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione, verificano l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello stabilimento e la corretta tenuta dei passaporti degli animali macellati.

Art. 11.

Compiti delle regioni e delle province autonome

1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome:

a) assicurano il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione sul territorio di propria competenza;

b) garantiscono il funzionamento della banca dati a livello regionale e locale e i collegamenti con quella nazionale;

c) disciplinano le modalita' e le procedure di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 12.

Compiti del Ministero della sanita'

1. Il Ministero della sanita' detiene la banca dati nazionale degli allevamenti e capi bovini di cui all'articolo 6.

2. Il Ministero della sanita' garantisce l'accesso alla banca dati di cui al comma 1, a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Ministero della sanita' redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari.

4. Il Ministero della sanita' in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dal fornitore di marchi auricolari, sospende o revoca l'iscrizione del predetto fornitore da tale elenco.

5. Il Ministero della sanita' comunica alle regioni e province autonome l'elenco dei fornitori registrati e le eventuali modifiche.

6. Il Ministero della sanita' comunica, per via informatica, l'avvenuta macellazione di ciascun animale ai servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale competente sull'ultimo allevamento nel quale l'animale era detenuto e alla regione o provincia autonoma di appartenenza al fine dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1.

7. Il Ministero della sanita' redige, anche ai fini delle procedure connesse all'attuazione della: "politica agricola comune" (PAC), le linee guida per l'attuazione delle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe del bestiame nonche' per la trasmissione informatica dei relativi dati.

8. Per l'applicazione del presente articolo il Ministero della sanita' puo' avvalersi del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, attivato presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

9. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanita'.

Art. 13.

D e l e g a

1. Per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 7, il detentore puo' avvalersi di associazioni od organizzazioni professionali, dell'Associazione italiana allevatori o di altre organizzazioni a tale fine delegate.

2. Per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, il titolare dello stabilimento di macellazione puo' avvalersi di associazioni o di altre organizzazioni a tale fine delegate.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento trova applicazione nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le disposizioni gia' adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie, assicurando comunque l'interconnessione con il sistema nazionale.

2. Limitatamente al sistema di identificazione e registrazione dei bovini, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, incompatibili con il presente regolamento, sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 55
 
Allegato I
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10

Allegato II Pag. 11

Allegato III Pag. 12

Allegato IV Pag. 13

Allegato V Pag. 14

N O T E:

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28:

"2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al comma 4;

b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della sanita' con proprio decreto approva il sistema nazionale di identificazione e registrazione e lo notifica alla Comunita' europea in appresso denominata Commissione; dal 1o gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli animali all'interno del territorio nazionale;

c) essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle disposizioni di cui all'allegato A e, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di cui all'allegato B della documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario, tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario;

d) se si tratta di animali ricettivi o di produzioni di animali ricettivi, non essere originari:

1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia;

2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato C o all'applicazione di misure di salvaguardia;

3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una parte del territorio che non offra le garanzie addizionali comunitarie, se destinati ad uno Stato membro o ad una parte del suo territorio che fruisce di tali garanzie, spetta all'autorita' competente assicurarsi, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti della stessa lettera d);

e) essere raggruppati se il trasporto riguarda piu' luoghi di destinazione, animali in tante partite quanti sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o dalla documentazione di cui alla lettera c);

f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto, deve, salvo caso d'urgenza autorizzato dall'autorita' competente garantire il benessere degli animali, rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio comunitario;

g) per gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che non soddisfano le disposizioni ivi indicate, o se trattasi di animali o di produzioni che figurano nell'allegato B, il transito puo' essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorita' competente dello Stato membro di transito.

Nota all'art. 4, comma 5:

- Il testo dell'art. 6, comma 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 820/97 del consiglio del 21 aprile 1997 e' il seguente:

"3. In deroga al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, gli Stati membri:

che dispongono di una base di dati informatizzata che gia' prima del 1o gennaio 2000 sia, a giudizio della Commissione, pienamente operativa ai sensi dell'art. 5 possono stabilire che un passaporto sia rilasciato solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario e che gli animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal territorio dello Stato membro interessato al territorio di un altro Stato membro nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla base di dati informatizzata.

In tali Stati membri il passaporto da cui un animale e' accompagnato al momento dell'importazione da un altro Stato membro e' consegnato, all'arrivo, all'autorita' competente".

Nota all'art. 5, comma 1:

- L'art. 2 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, e' il seguente:

"Art. 2 (Elenco delle aziende). - 1. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio tiene un elenco, costantemente aggiornato, delle aziende che detengono animali, nel quale devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell'azienda;

b) il codice d'identificazione aziendale;

c) l'ubicazione territoriale dell'azienda con le indicazioni del comune, provincia, localita', e codice di avviamento postale;

d) il detentore, specificandone domicilio o residenza, codice fiscale o partita I.V.A.;

e) il responsabile dell'azienda, se diverso dal detentore di cui alla lettera d);

f) le specie degli animali tenute, allevate o commercializzate;

g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti cui l'azienda abbia eventualmente aderito.

2. Il responsabile dell'azienda, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o dall'inizio dell'attivita', deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al servizio veterinario territorialmente competente.

3. Salvo diversa disposizione adottata in sede comunitaria, non sono soggetti all'adempimento di cui al comma 1 le persone fisiche che detengono non piu' di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non hanno richiesto premi o di un capo della specie suina e destinati all'uso o al consumo personale, purche' all'atto della movimentazione siano accompagnati dal documento di cui all'art. 10.

4. Il servizio veterinario attribuisce il codice aziendale recante nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

5. Sono esonerati dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2 i responsabili delle aziende gia' in possesso di un codice aziendale assegnato dalle unita' sanitarie locali contenente tutti i dati di cui al comma 4;

tali aziende vengono inserite d'ufficio nell'elenco di cui al comma 1; d'ufficio si provvede anche ad integrare, ove occorra, le informazioni prescritte al comma 1.

6. Il responsabile dell'azienda, entro sette giorni, comunica al servizio veterinario competente la variazione di uno dei dati elencati al comma 1, oppure la cessazione dell'attivita', rapportata all'allontanamento dell'ultimo animale, consegnando il registro di cui all'art. 3 e le informazioni di cui agli articoli 3 e 10.

7. Le aziende continuano a figurare nell'elenco di cui al comma 1 finche' non siano trascorsi i tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda.

Nota all'art. 5, comma 2:

- L'art. 3. del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317 e' il seguente:

"Art. 3 (Registro aziendale e informazioni). - 1. Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.

2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e della categoria;

b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di identificazione; tale registrazione e' effettuata entro tre giorni dall'evento.

(Omissis).

6. Il registro di cui al comma 1 puo' sostituire gli altri registri di azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purche' riporti tu'tte le informazioni richieste da tali disposizioni.

7. I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorita' competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.

8. Il detentore di animali che devono essere trasfetiti da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, che, sul mercato o nel centro di raccolta, e' temporaneamente detentore degli animali, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.

9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, lettera a); e al comma 3, lettera a), puo' utilizzare i documenti ricevuti dal detentore di cui al medesimo comma 8.

10. I registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonche' copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorita' competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.

Nota all'art. 6, comma 1:

- L'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e' il seguente:

"Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanita'; il Ministero per le politiche agricole e' interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza.

2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati:

a) il codice di identificazione;

b) la data di nascita;

c) il sesso;

d) la razza o il mantello;

e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche, nonche' il numero di identificazione di origine:

f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;

g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita e', per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione;

h) la data del decesso o della macellazione;

i) numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun movimento.

3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati:

a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del certificato sanitario, quando prescritto;

b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione.

4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:

a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici caratteri;

b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile.

5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni:

a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie suina, le informazioni di cui al comma 3, lettera a);

b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali della specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera b).

6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di animali della specie suina.

- Il testo dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 e' il seguente:

"Art. 5. - L'autorita' competente degli Stati membri istituisce una base di dati informatizzata conformemente alle disposizioni degli articoli 14 e 18 della direttiva 97/12/CE.

Entro il 31 dicembre 1999 le basi di dati informatizzate sono rese totalmente operative e, a partire da tale data, contengono tutti i dati richiesti ai sensi della succitata direttiva.

Nota all'art. 7, commi 10 e 11:

- Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78, supplemento ordinario). - Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea.

Nota all'art. 11, comma 1:

- Il titolo IV, capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e' il seguente: "Tutela della salute".

Nota all'art. 12:

- Si riporta l'argomento della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".