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DecretoPresidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002
Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico


Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recanti "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto in particolare l'articolo 7 della legge n. 59 del 1997;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto in particolare l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle Regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia;
Visto l'articolo 92, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone il riordino del Magistrato delle acque di Venezia e la definizione delle sue funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
Visto l'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale sono mantenute allo Stato anche le funzioni relative alla salvaguardia della laguna di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 3 marzo 1963, n. 366;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, recante l'individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998;
Visto l'accordo del 24 maggio 2001, sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2001, supplemento ordinario n. 205, come integrato e modificato dall'accordo dell'11 luglio 2002 della medesima Conferenza;
Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, Regioni ed Enti locali in merito all'individuazione delle risorse da trasferire e alla necessità di apportare alcune modifiche alle tabelle allegate all'accordo del 24 maggio 2001 in relazione ad errori materiali rilevati;
Acquisito, in data 4 aprile 2002, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, Città e Autonomie locali;
Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito, in data 31 maggio 2002, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1
Ambito operativo
1. Gli uffici compartimentali, le sezioni staccate e l'officina di Strà del Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, con esclusione della sezione dell'Ufficio compartimentale di Venezia deputata al monitoraggio della laguna, sono trasferiti, il 1 ottobre 2002, ai sensi del comma 4 dell'articolo 92 del decreto-legge n. 112/1998, alle Regioni presso le quali hanno sede per essere incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia per l'esercizio delle funzioni già svolte nell'ambito del predetto Servizio ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.

Articolo 2
Trasferimento di risorse umane
1. Le sedi degli uffici compartimentali, le sedi delle sezioni staccate e la sede dell'Officina di Strà, unitamente alla consistenza del personale, ripartito per sede e qualifica, oggetto di trasferimento alle Regioni ai sensi dell'articolo 1, sono indicati nella allegata tabella A.
2. Al fine di assicurare continuità operativa agli uffici compartimentali di Parma, Genova, Bologna, Pisa, Roma, Pescara, Napoli, Bari, Catanzaro, alle sezioni staccate di Milano, Sondrio, Torino, Udine, Firenze, Cosenza e Potenza, e all'Officina di Strà, da trasferire alle Regioni ai sensi del precedente articolo 1, il personale è trasferito alle medesime conservando la sede di servizio. Il trasferimento è disposto sulla base dell'elenco, contenente i nominativi e le qualifiche del personale da trasferire suddiviso per rispettiva sede di servizio (uffici compartimentali, sezioni staccate e Officina di Stra), inviato dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali al Dipartimento della funzione pubblica (che costituisce la tabella A.
3. Al personale trasferito si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 (Gazzetta ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001) recante l'individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Il personale dell'Ufficio compartimentale di Venezia è trasferito alla Regione del Veneto nel contingente e per le professionalità indicate nella suddetta tabella A, secondo le procedure, i tempi e le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede all'assegnazione del personale alle Regioni con decorrenza dal 1 ottobre 2002.

Articolo 3
Trasferimento di risorse finanziarie
1. Per il funzionamento degli uffici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina di Strà, trasferiti alle Regioni ai sensi dell'articolo 1, sono attribuite alle Regioni medesime risorse finanziarie per complessive L. 3.860.000.000 annue (tabella B-1).
2. Per far fronte alle esigenze di investimento degli uffici compartimentali delle sezioni staccate e dell'Officina di Strà, sono attribuite alle Regioni risorse finanziarie per complessive L. 740.000.000 annue (tabella B-1).
3. Per il periodo 2002-2003, per l'attuazione degli interventi di competenza dei predetti uffici è attribuita alle Regioni una quota pari a L. 1.975.000.000 annue, a valere sulle risorse riservate al potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali, ai sensi dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1989, n. 183, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n 331, di ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.
4. Per i periodi successivi la quota da assegnare alle Regioni è definita in sede di ripartizione degli stanziamenti per il finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo, previsti in attuazione della predetta legge n. 183/1989.
5. La ripartizione delle spese di funzionamento tra le singole Regioni è effettuata sulla base della consistenza delle reti trasferite come indicato nell'allegata tab. B-2: la ripartizione della quota a valere sulla legge n. 183/1989, nonché delle spese per investimenti, è effettuata per il 50% sulla base del suddetto criterio di consistenza delle reti e per il 50% in base ai parametri superficie e popolazione, equipesati, come indicato nell'allegata tab. B-2.
6. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai precedenti capoversi le risorse finanziarie per le spese di personale che sono definite e assegnate contestualmente all'assegnazione dello stesso alle Regioni ai sensi del precedente articolo 2.

Articolo 4
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, sono assicurate a valere sui fondi stanziati sui capitoli 4624, 4654, 4657 (U.P.B. 22.1.1.0) e sul capitolo 9390 (U.P.B. 11.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e assegnate alle singole Regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come indicato nella tabella B-2), allegata al presente provvedimento. I 6/12 dei relativi stanziamenti sono già stati erogati nelle more dell'emanazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per evitare soluzioni di continuità.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 3, sono assicurate a valere sui fondi stanziati per l'attuazione della legge 18 marzo 1989, n. 183.

Articolo 5
Trasferimento beni
1. Sono trasferiti alla Regione su cui territorialmente insistono, i beni immobili degli uffici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina di Strà, oggetto di trasferimento alle Regioni ai sensi del articolo 1, individuati nell'allegata tab. C-1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, gli automezzi a disposizione degli stessi uffici, individuati nell'allegata tab. C-2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché i relativi beni strumentali, ivi comprese le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei parametri idro-meteo-pluviometrici, comprensive dei sistemi di collegamento in ponte radio, individuate nell'allegata tab. C-3 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, con specifico verbale redatto tra il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e la Regione del Veneto, verranno individuati i beni immobili, oltre all'Officina di Strà, gli automezzi nonché gli ulteriori beni strumentali, non indicati nelle allegate tabelle C-1, C-2 e C-3, da trasferire alla Regione in quanto non necessari allo svolgimento delle funzioni residuali in capo all'Ufficio compartimentale di Venezia. Con relativo verbale tra le parti interessate potranno essere, altresì, trasferiti altri beni strumentali, non attualmente ricompresi negli elenchi.
3. I contratti di potenziamento delle reti di telerilevamento, nonché i contratti di manutenzione delle stazioni di rilevamento dell'intero sistema, che risultano attivati al momento del trasferimento delle competenze, restano in carico al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, compresi i relativi oneri, sino alla naturale scadenza, nonché di tutte le implementazioni ed aggiornamenti realizzati alla data del presente provvedimento.

Articolo 6
Uso delle radiofrequenze
1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, titolare delle autorizzazioni all'uso dei ponti radio e relative frequenze per il rilevamento dei dati idro-meteo-pluviometrici in telemisura, mette a disposizione delle Regioni i progetti attualmente in uso unitamente all'uso delle frequenze in essi considerate, fino alla razionalizzazione del sistema.
2. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e le altre amministrazioni interessate, verranno individuate le frequenze da attribuire in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle Regioni. Con tale provvedimento potrà essere individuato un numero di frequenze che il Ministero delle comunicazioni, di intesa con gli organismi interessati e con l'ausilio di una commissione mista (Servizio idrografico e mareografico nazionale - Ministero delle comunicazioni - Regioni e altre amministrazioni interessate), possa assegnare alle Regioni a titolo non oneroso.

Articolo 7
Accordi intercompartimentali
1. Per garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico e la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono stipulati accordi tra le Regioni territorialmente interessate; tali accordi, in particolare, garantiscono il funzionamento delle reti di rilevamento sulla base degli standards fissati dal servizio idrografico e mareografico del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, d'intesa con le Regioni, con le modalità di cui al successivo articolo 9, lettera a), nonché la continuità del rilevamento delle stazioni storiche del SIMN e l'analisi, validazione e pubblicazione dei dati idrologici a scala di bacino idrografico.

Articolo 8
Forme di collaborazione
1. Su richiesta delle Regioni e sulla base di apposite convenzioni il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali presta attività di supporto e di consulenza alle Regioni medesime.

Articolo 9
Compiti di rilievo nazionale
1. Per l'esercizio dei compiti di rilievo nazionale di cui agli articoli 2 e 9, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regioni debbono assicurare la trasmissione al servizio idrografico e mareografico del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali ed al Dipartimento della protezione civile dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento locale che in telemisura: inoltre sono stipulati accordi tra le Regioni e il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, aventi per oggetto:
a) la standardizzazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio;
b) la costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti di rilevamento trasferite.

Articolo 10
Regioni a statuto speciale
1. Le risorse destinate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle tabelle allegate al presente decreto saranno trasferite alle stesse, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con la modalità previsti dai rispettivi statuti.

Roma, 24 luglio 2002

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