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DPCM 11 maggio 2001 - Individuazione dei beni e delle risorse finanziane, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143 (trasferimento del Corpo Forestale dello Stato alle Regioni).

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, ed in particolare l'articolo 4, comma 1;

Visto il combinato disposto del predetto articolo 7, comma 1 , della legge 15 marzo 1997, n.59, e del richiamato articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997 , n.143;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.450, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto l'articolo 52, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388;

Visto l'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.178, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n.281 dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22 aprile 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nel corso della seduta del 12 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, relativa arIa definizione di criteri per l’individuazione delle riserve naturali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata alle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n.59 de11997;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nelle sedute del 5 agosto 1999 e del 10 febbraio 2000;

Sentita l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Considerato che la Commissione Parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 non ha espresso nei termini il parere di cui all'articolo 7, comma 2, della legge medesima;

Sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e iI Ministro delle finanze,

DECRETA

Art. 1

(Ambito operativo)

1. Il presente decreto individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni a Statuto ordinario, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143.

Art.2

(Trasferimento alle Regioni di risorse )

1. Ai fini dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative già conferite alle stesse dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è trasferito alle medesime, a decorrere dal1°gennaio 2002 e con le procedure stabilite dal successivo articolo 6, l'importo di lire 638.668.502.000, comprensivo delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a lire 31.805.871.000 e determinate nelle misure percentuali previste dal primo comma dell'articolo 3.

2. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle Regioni secondo le modalità dell'articolo 3.

3. In attesa dell'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, sono temporaneamente esclusi dal trasferimento di cui ai commi 1 e 2 i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali del bilancio dello Stato di cui all'allegato "A".

4. L 'importo di lire 540,7 miliardi, recato per l'anno 2001 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.449, è assegnato, con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle regioni per far fronte agli oneri, non finanziati dal ministero delle politiche agricole e forestali, per servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento.

Art. 3

(Personale)

1. E' trasferita alle Regioni una quota pari al 15 per cento del personale appartenente alla dotazione organica del Ministero delle politiche agricole e forestali effettivamente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1998, ed una quota pari al 70 per cento del personale appartenente alla dotazione organica del corpo Forestale dello Stato, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche. Per il contingente relativo al Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito della percentuale prevista si tiene conto delle unità di personale da assumere sulla base delle procedure concorsuali già avviate.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i contingenti numerici del personale di cui al comma 1, assicurando di norma la proporzione percentuale tra le singole qualifiche dirigenziali e non in cui si articola il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla definizione dei criteri di cui al comma 2, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, stabilisce criteri e modalità per la individuazione del personale appartenente alla propria dotazione organica da assegnare alle Regioni, secondo i contin-genti indicati nel comma 2, sulla base della domanda degli interessati, e per la formulazione delle graduatone regionali. Possono altresì proporre domanda i dipendenti, anche dirigenti, in servizio a tempo indeterminato presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, ove dovessero risultare insufficienti, per la copertura dei posti, le domande del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Le unità dei contingenti del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali previste dal comma 2, non trasferite alle Regioni con le modalità di cui al comma 3, sono ricollocate, entro il 31 dicembre 2001, nelle altre amministrazioni ministeriali nell'ambito della programmazione delle assunzioni prevista dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n.449 con le modalità previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche e integrazioni. Al personale eventualmente non ricollocato, a decorrere dal 1° gennaio 2002 si applicano le disposizioni degli articoli 35 e35 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni in materia di eccedenza di personale, mobilità collettiva e disponibilità. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al presente comma, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono determinate e trasferite alle Regioni ai sensi dei commi 9 e 10.

5. Il trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio alla data del 31 dicembre 1998, ripartito tra le Regioni per effetto del comma 2, avviene nell'ambito del rispettivo contingente prioritariamente con i dipendenti in servizio nella relativa Regione.

6. Il restante 30 per cento del personale del Corpo Forestale dello Stato che permane nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato è individuato a seguito di domanda degli interessati da presentare secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale .

7. AI fine di assicurare l'unitarietà operativa del Corpo Forestale restano di competenza dello Stato le funzioni di formazione e addestramento anche del personale forestale regionale. Rimane ferma -la competenza dello Stato in materia di mobilitazione nei casi previsti dalla legge.

8. Ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione, al personale del Ministero delle politiche agricole e forestali trasferito è garantito il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione) Le voci retributive o altre similari previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni-Autonomie locali vigente al momento del trasferimento sono corrisposte per gli importi eventualmente superiori a quelli già goduti. Per la equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio Presso le Regioni e gli Enti locali si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, n.446, recante "Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001.

9. Le risorse finanziarie relative ai contingenti di personale di cui al comma 2 sono determinate con il decreto di cui al comma 10, con riferimento alle posizioni retributive maturate da tutte le unità all'atto del trasferimento. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio, per il personale non dirigenziale, e alla retribuzione di posizione e di risultato, per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di cui ai commi 3, 4 e 6 con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è disposto il trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie alle Regioni interessate.

11. Il personale del Corpo forestale trasferito alle Regioni ai sensi del comma 1 continua a concorrere all'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica secondo le modalità dettate dalle legge 1° aprile 1981, n. 121.

12. Nell'ambito della contrattazione collettiva si tiene conto dell'espletamento di detti servizi anche ai fini dei relativi trattamenti economici accessori.

Art. 4

(Trasferimento dei beni non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale)

1. Sono trasferiti in proprietà alle Regioni dal 1° gennaio 2002 tutti i beni immobili statali strumentali ed oggetto delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, attualmente in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Corpo forestale dello Stato. Sono altresì compresi nel trasferimento i beni mobili che costituiscono pertinenze dei predetti beni immobili.

2. Rimangono in proprietà allo Stato e assegnati in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali i beni immobili statali necessari all'esercizio delle funzioni di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, e precisamente: gli immobili siti in Roma alla Via XX Settembre, 20, sede del Ministero stesso, alla Via Sallustiana, alla Via Carducci, 9, alla Via del Caravita, 7/a e alla Via Torino, limitatamente alla sede del Comando dei Carabinieri per la tutela delle norme Comunitarie ed agroalimentari, nonché gli immobili di cui all'allegato "C". Al fine dell'attuazione delle leggi 6 dicembre 1991, n.394 e 9 dicembre 1998. n.426, rimangono in proprietà dello Stato ì beni di cui all'allegato "E".

3. E' attribuita alle Regioni la proprietà degli impianti di interesse pubblico di cui alla legge 27 ottobre 1996, n.910, individuati nell’allegato "B".

4. In sede di prima applicazione del presente decreto sono trasferiti alle Regioni i beni individuati dall’allegato "D".

5. Le Regioni subentrano nei contratti relativi alla gestione e manutenzione dei beni immobili di cui ai commi 3 e 4.

6. In quanto relativi a beni non più necessari all'esercizio delle funzioni residuate dello Stato, saranno successivamente trasferiti alle Regioni gli stanziamenti relativi al capitolo 5070, non funzionali alle sedi e laboratori degli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi e al capitolo 4044, non utilizzati per locazione di immobili necessari alle residue funzioni del Corpo Forestale dello Stato.

7. Con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Regione interessata, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001, si procede alla identificazione catastale, ove risultino censiti, dei beni immobili trasferiti ed individuati negli allegati "B" e "D". La consegna degli immobili alle singole Regioni è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti della Regione e del Ministero delle politiche agricole e forestali, a ciò espressamente delegati, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi. Ciascun bene è corredato da apposita scheda identificativa nella quale è descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri reali che gravano sul bene.

8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 31 dicembre 2001, sono individuati i beni mobili di cui al comma 1. La consegna dei predetti beni mobili è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole Regioni e del Ministero delle politiche agricole e forestali. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni mobili registrati.

9. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i restanti beni mobili ed immobili statali anche eventualmente non accatastati, trasferiti alle Regioni ai sensi del comma 1 e in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla successiva identificazione catastale, alla consegna, alla trascrizione e alla voltura catastale dei beni si provvede secondo le modalità e le procedure di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

10. Le Regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

Art.5

(Risorse strumentali e organizzative)

1. Per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, le Regioni accedono, previa stipula di apposite convenzioni, ai dati contenuti negli albi e nei registri la cui tenuta è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

3. Sono ricomprese tra le risorse organizzative anche gli archivi di atti, documenti e dati relativi ai beni trasferiti.

Art.6

(Riparto delle risorse finanziarie)

1. In prima applicazione del presente decreto, le risorse finanziarie trasferite alle Regioni sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

2. Per gli esercizi successivi, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino alla applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56.

Art.7

(Affari pendenti)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a consegnare entro il 31 gennaio 2002 a ciascuna Regione interessata, con elenchi nominativi, gli atti concernenti funzioni e compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

2. Resta di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2001 entro la chiusura del medesimo esercizio.

3. Restano in capo allo Stato le liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni ed i conseguenti oneri.

4. Il trasferimento dei beni ricadenti nell'ambito dell'area della riserva naturale di Castelvolturno è subordinato all'esaurimento della gestione commissariale disposta con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, come modificato e integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1999.

 

Roma, 11 maggio 2001

Firmato

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la Funzione Pubblica

Franco Bassanini