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DM 9 maggio 2001

Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni). 1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con riferimento alla destinazione ed all’utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per:

a)      insediamenti di stabilimenti nuovi;

b)      modifiche degli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

c)      nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto sono adottate le definizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Valgono altresì le definizioni di cui all’allegato al presente decreto.

3. Le norme di cui al presente decreto sono finalizzate, inoltre, a fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell’ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del territorio.

4. Le presenti norme si applicano anche ai casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all’approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e all’approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al raggiungimento delle finalità del presente decreto nell’ambito delle proprie competenze e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2. (Disciplina regionale). 1. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dal presente decreto, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati.

2. La disciplina regionale in materia di pianificazione urbanistica assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

3. Le Regioni assicurano il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l’acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica.

4. In assenza della disciplina regionale si applicano i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente decreto.

Art. 3. (Pianificazione territoriale). 1. Le province e le città metropolitane, ove costituite, individuano, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, acquisendo, ove disponibili, le informazioni di cui al successivo articolo 4, comma 3.

2. Il piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell’ambito della determinazione degli assetti generali del territorio disciplina, tra l’altro, la relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili come definiti nell’allegato al presente decreto, con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti, tenendo conto delle aree di criticità relativamente alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile.

Art. 4. (Pianificazione urbanistica). 1. Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto, individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell’articolo 3, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all’area vasta. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un Elaborato Tecnico “Rischio di incidenti rilevanti (RIR)” relativo al controllo dell’urbanizzazione, di seguito denominato “Elaborato Tecnico”.

2. L’Elaborato Tecnico, che individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, è predisposto secondo quanto stabilito nell’allegato al presente decreto.

3. Le informazioni contenute nell’Elaborato Tecnico sono trasmesse agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali perché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di loro competenza.

4. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo i principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.

5. Nei casi previsti dal presente decreto, gli enti territoriali competenti possono promuovere, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per definire un insieme coordinato di interventi corredati tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.

Art. 5. (Controllo dell’urbanizzazione). 1. Le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica utilizzano, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e finalità, secondo le specificazioni e le modalità contenute nell’allegato al presente decreto.

a)      per gli stabilimenti soggetti all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le valutazioni effettuate dall’autorità competente di cui all’art. 21 del medesimo decreto legislativo;

b)      per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le informazioni fornite dal gestore.

2. Le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, acquisite le informazioni e le valutazioni di cui al comma 1, attivano le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

3. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. A tal fine, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dall’autorità che ha predisposto il piano di emergenza esterno.

4. Nei casi previsti dal presente decreto, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica, le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono soggette al parere tecnico dell’autorità competente di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Tale parere è formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del predetto decreto legislativo, secondo le specificazioni e le modalità contenute nell’allegato al presente decreto.

5. Per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, può essere richiesto un parere consultivo all’autorità competente di cui all’articolo 21 del decreto medesimo, ai fini della predisposizione della variante urbanistica.

6. Fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell’ambiente promuovono accordi con le Regioni, anche ai fini di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la raccolta dei dati relativi al controllo dell’urbanizzazione di cui al presente decreto. I Ministeri concertanti si avvalgono, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, previo accordo, in relazione alle specifiche competenze dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA), dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), per la raccolta e la diffusione dei dati e delle informazioni utili per il controllo dell’urbanizzazione.

Art. 6. (Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e porti industriali e petroliferi). 1. Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un’area ad elevata concentrazione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica tengono conto delle risultanze, ove disponibili, della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell’area e del relativo piano di intervento.

2. Fatti salvi gli obblighi dei singoli gestori degli stabilimenti e degli impianti localizzati nei porti industriali e petroliferi, come individuati nel decreto previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l’Autorità marittima, ovvero, ove istituita, l’Autorità portuale, deve fornire alle autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica le informazioni relative agli scenari incidentali e in particolare quelli che coinvolgano aree esterne a quella portuale.