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DM 20
settembre 2002
Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure
di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999.
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto individua gli organismi incaricati di svolgere le funzioni
tecniche di cui all'art. 3, al fine di garantire la qualità del sistema
delle misure di inquinamento atmosferico con riferimento alla disciplina in
materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e relativi provvedimenti
attuativi.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sistema di misura: insieme di apparecchiature di campionamento e di misura
e dei metodi di analisi;
b) rete di misura: sistema di stazioni e/o postazioni per il campionamento
degli inquinanti atmosferici, dislocate sul territorio in modo da fornire
dati idonei alla rappresentazione dello stato di qualità dell'aria
ambiente;
c) taratura: insieme di operazioni che stabiliscono, in condizioni specificate,
la relazione tra i valori delle grandezze indicate da uno strumento o da una
rete di misura, oppure tra i valori rappresentati da un campione materiale
o da un materiale di riferimento, ed i corrispondenti valori realizzati dai
campioni;
d) campioni primari: campione che è designato o ampiamente riconosciuto
come avente le più alte qualità metrologiche e il cui valore
è accettato senza riferimento ad altri campioni della stessa grandezza;
e) campioni secondari: campione il cui valore è fissato per confronto
con un campione primario della stessa grandezza;
f) certificazione dei campioni: emissione di un certificato con la determinazione
della composizione chimica, della concentrazione, della purezza, delle proprietà
fisiche o di particolari caratteristiche tecniche dei campioni;
g) campioni di riferimento: campioni riconosciuti da una decisione nazionale
come base per fissare il valore degli altri campioni della grandezza in questione;
h) garanzia di qualità: realizzazione di programmi la cui applicazione
pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti
atmosferici con precisione e accuratezza conosciute;
i) accreditamento: procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta
formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche;
j) approvazione: procedura attraverso la quale l'organismo incaricato ai sensi
del presente decreto accerta e certifica che un metodo, una apparecchiatura,
una rete di misura o un laboratorio soddisfano i pertinenti requisiti previsti
dalla normativa vigente.
Art. 3.
Funzioni tecniche
1. Costituiscono funzioni tecniche da attribuire al fine di garantire la qualità
del sistema delle misure di inquinamento atmosferico:
a) la preparazione, la certificazione e il mantenimento di campioni primari
e di riferimento di miscele gassose di inquinanti;
b) la garanzia di qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi
di misurazione, nonchè l'accertamento del rispetto di tale qualità,
in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei
requisiti delle norme europee in materia di inquinamento atmosferico;
c) l'approvazione delle apparecchiature di campionamento e di misura nonchè
dei sistemi di misura per l'inquinamento atmosferico e la definizione delle
relative procedure;
d) l'accreditamento di laboratori di misura e di campionamento pubblici e
privati;
e) il coordinamento sul territorio italiano dei programmi di aranzia di qualità
su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea;
f) l'approvazione delle reti di misura in riferimento ai requisiti di cui
al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e successivi provvedimenti attuativi;
g) l'analisi e l'approvazione di metodi di valutazione della qualità
dell'aria, compresi l'utilizzo dei modelli e dei metodi di valutazione obiettiva
di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dei metodi
indicativi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 aprile 2002,
n. 60.
Art. 4.
Organismi incaricati
1. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è svolta
dal Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR - Istituto
di metrologia "G. Colonnetti", e, per le funzioni relative agli
inquinanti non ancora presi in considerazione dalla rete Euromet, dal CNR
- Istituto sull'inquinamento atmosferico.
2. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), è svolta
dall'ANPA per quanto riguarda la garanzia di qualità dei dati e dal
CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico per quanto riguarda l'accertamento
del rispetto di tale qualità. Il CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico
assicura inoltre la disponibilità dei campioni secondari e di riferimento,
in collaborazione con l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" e
con l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro, di seguito denominato
ISPESL.
3. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), è svolta
dal CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico e dagli altri laboratori
pubblici dallo stesso allo scopo accreditati.
4. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), è svolta
dal CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico. I laboratori che operano
nel campo del monitoraggio della qualità dell'aria devono risultare
conformi, per le relative singole misure, alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
5. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), è svolta
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'ANPA,
del CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico, dell'ISPESL, dell'Istituto
superiore sanità, di seguito denominato ISS, e dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA.
6. Le funzioni tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettere f) e g), sono
svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con il Ministero della salute, sulla base dell'istruttoria svolta da una commissione
tecnica appositamente nominata e costituita da rappresentanti dell'ANPA, del
CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico, dell'ISPESL, dell'ISS e dell'ENEA.
7. Le funzioni tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f),
sono svolte nel rispetto delle modalità e delle norme tecniche stabilite
con decreto di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351.