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DECRETO LEGISLATIVO 6 giugno 2001, n.378
Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B).

Parte I
ATTIVITA' EDILIZIA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Attivita' edilizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre
2000, n. 340;
Visto il punto 2 dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo
2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei
deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere
da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali, per i lavori pubblici, per i beni e le attivita'
culturali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (L)
Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e
generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia.
3. Sono fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli articoli
24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle
relative norme di attuazione, in materia di realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.



Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in
materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel
testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva, nel
rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico,
attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano
direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a
quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e
normativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, disciplinano l'attivita' edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli
enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in
vigore.



Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457,
art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato
identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche
dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche
per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per im-pianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un
volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove
comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta
ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.



Art. 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, deve contenere la disciplina delle modalita' costruttive,
con particolare riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienicosanitarie, di sicurezza e vivibilita'
degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione
edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al
preventivo parere di tale organo consultivo.



Art. 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia




Titolo II
TITOLI ABILITATIVI
Capo I
Disposizioni generali

Art. 6 (L)
Attivita' edilizia libera
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c) ; legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2 ; decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Salvo piu' restrittive disposizioni previste dalla disciplina
regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti
interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al
centro edificato.



Art. 7 (L)
Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni (legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
comma 16, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro
realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralita' di
amministrazioni pubbliche allorche' l'accordo delle predette
amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia
pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di
interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente
competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo
accertamento di conformita' con le prescrizioni urbanistiche ed
edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale,
ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del
progetto, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.



Art. 8 (L)
Attivita' edilizia dei privati su aree demaniali (legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su
aree demaniali e' disciplinata dalle norme del presente testo unico.



Art. 9 (L)
Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge n.
10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo
comma)

1. Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e
nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono
consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo
comma dell'articolo 3 che riguardino singole unita' immobiliari o
parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di
nuova edificazione nel limite della densita' massima fondiaria di
0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a
destinazione produttiva, la superficie coperta non puo' comunque
superare un decimo dell'area di proprieta'.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali
come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati
al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla
lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Tali
ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno
o piu' edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti, purche' il titolare del permesso si impegni, con atto
trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso
residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con
il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla
sezione II del capo II del presente titolo.




Capo II
Permesso di costruire
Sezione I
Nozione e caratteristiche

Art. 10 (L)
Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977,
art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino
aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma,
dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro
parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di
inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi' individuare con legge ulteriori
interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul
carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del
permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali
emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.



Art. 11 (L)
Caratteristiche del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n.
10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39,
comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge
23 dicembre 1996, n. 662)

1. Il permesso di costruire e' rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme all'immobile,
ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarita' della
proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati
per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed e' oneroso ai sensi
dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione
dei diritti dei terzi.



Art. 12 (L)
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire (art. 4, comma
1, legge n. 10 del 1977; art. 31, com-ma 4, legge n. 1150 del 1942;
articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)

1. Il permesso di costruire e' rilasciato in conformita' alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e
della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire e' comunque subordinato alla esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del
comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero
all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento
oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di
permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici
adottati, e' sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La
misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data
di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni
nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente
della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato, puo' ordinare la sospensione di interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali
da compromettere o rendere piu' onerosa l'attuazione degli strumenti
urbanistici.



Art. 13 (L)
Competenza al rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, art. 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quater)
1. Il permesso di costruire e' rilasciato dal dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del
permesso di costruire entro i termini stabiliti.



Art. 14 (L)
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16
della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del
2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357,
art. 3)

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
generali e' rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio
comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli
interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i limiti di densita'
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme
di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi,
fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444.



Art. 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire




Sezione II
Contributo di costruzione

Art. 16 (L)
Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge
28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5;
11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n.
537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1,
lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge
11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n
22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma
2)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del
permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonche' al
costo di costruzione, secondo le modalita' indicate nel presente
articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e'
corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire
e, su richiesta dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo
totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso puo'
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con
le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente
acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del
comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione,
determinata all'atto del rilascio, e' corrisposta in corso d'opera,
con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in
relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e
integrazioni, nonche' delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da
parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i
comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del
consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, in conformita' alle relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi
delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonche'
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati
di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi,
impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica
di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e' determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a
norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge
5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia
agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei
periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in
eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e'
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per
cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in
funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e
della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di
costruzione e' determinato in relazione al costo degli interventi
stessi, cosi' come individuati dal comune in base ai progetti
presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare che
i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori
determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.



Art. 17 (L)
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio
1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge
24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26,
comma 1; legge 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad
edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire
e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il
titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il
comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo
18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione e'
pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale
pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa di
settore.
3. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello
Stato il contributo di costruzione e' commisurato alla incidenza
delle sole opere di urbanizzazione.



Art. 18 (L)
Convenzione-tipo (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge
17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli
interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la
regione approva una conven-zione-tipo, con la quale sono stabiliti i
criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per
classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni
comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla
base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo,
della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle
spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validita' della convenzione non superiore a
trenta e non inferiore a venti anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione
del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi
il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi
dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle aree,
ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore
definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel
quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la
stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione
e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.



Art. 19 (L)
Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla
residenza (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attivita' industriali o artigianali dirette alla
trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle
necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le
caratteristiche. La incidenza di tali opere e' stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la
regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b)
dell'articolo 16, nonche' in relazione ai tipi di attivita'
produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai
sensi dell'articolo 16, nonche' una quota non superiore al 10 per
cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in
relazione ai diversi tipi di attivita', con deliberazione del
consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi
precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole previste
dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione e' dovuto
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione,
determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.




Sezione III
Procedimento

Art. 20 (R)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire



Art. 21 (R)
Intervento sostitutivo regionale




Capo III
Denuncia di inizio attivita'

Art. 22 (L)
Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita' (decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art. 2, com-ma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in
particolare articoli 34 e seguenti, e 149)

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli
interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e
all'articolo 6.
2. Sono altresi' sottoposte a denuncia di inizio attivita' le
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione
d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e
non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed
edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita'
tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale.
3. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
4. Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento
assoggettate a contributo di costruzione, definendo criteri e
parametri per la relativa determinazione.
5. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il
rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1. In questo caso la violazione della
disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.



Art. 23 (R)
Disciplina della denuncia di inizio attivita'
Titolo III
AGIBILITA' DEGLI EDIFICI




Capo I
Certificato di agibilita'

Art. 24 (L)
Certificato di agibilita' (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
52, comma 1)
1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal dirigente o
dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai
seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la
denuncia di inizio attivita', o i loro successori o aventi causa,
sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'. La
mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a
novecentomila.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve
essere allegata copia della dichiarazione presentata per la
iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e
successive modificazioni e integrazioni.



Art. 25 (R)
Procedimento di rilascio del certificato di agibilita'



Art. 26 (L)
Dichiarazione di inagibilita' (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
art. 222)
1. Il rilascio del certificato di agibilita' non impedisce
l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita' di un
edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.




Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITA' E
SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e responsabilita'

Art. 27 (L)
Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia (legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita, anche secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo
di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad
interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni,
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni
disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente
provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di
propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2,
qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su
denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalita' di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha
effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi
in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di
costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne
danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, al
competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio
comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle
opere e dispone gli atti conseguenti.



Art. 28 (L)
Vigilanza su opere di amministrazioni statali (legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora
ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi dell'articolo
81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, informa immediatamente la regione e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il
presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti
previsti dal richiamato articolo 27.



Art. 29 (L)
Responsabilita' del titolare del permesso di costruire del
committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche'
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio
attivita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il
costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme
contenute nel presente capo, della conformita' delle opere alla
normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche', unitamente
al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalita'
esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresi', tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per
l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del
permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso
d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale
rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve
inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione
resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in
cui e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di
inizio attivita', il progettista assume la qualita' di persona
esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli
359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere
nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne
da' comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.




Capo II
Sanzioni

Art. 30 (L)
Lottizzazione abusiva (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e
7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o
comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la
prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga
predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche
quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed
in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta
presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei
terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del
tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato dal
dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove e'
sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni
a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con
ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei
registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di
diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o
responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione
delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia
stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,
dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua
eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati
ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo
il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta
ed ai testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.



Art. 31 (L)
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale
difformita' o con variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito,
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di
costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo
edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati
nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di
esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in
totale difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al
responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel
provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del
comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non
puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti,
in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita',
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si
verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorita' giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal
comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente
necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita'
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44,
ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.



Art. 32 (L)
Determinazione delle variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 8)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le
regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto
approvato, tenuto conto che l'essenzialita' ricorre esclusivamente
quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione
degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del
progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio
sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio
assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici
e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti
sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati
in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili
sono considerati variazioni essenziali.



Art. 33 (L)
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformita' da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono
resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi
entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il
quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia
possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una
sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore
dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in
base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con
riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto
ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla
base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione,
per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del
parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla
categoria A/l delle categorie non comprese nell'articolo 16 della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione la sanzione e' pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalita' diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non
vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei
beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro
novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile
provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui
all'articolo 31, comma 8.
6. E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli
articoli 16 e 19.



Art. 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal
permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla
relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a
spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformita', il dirigente o il responsabile
dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
della parte dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere
adibite ad usi diversi da quello residenziale.



Art. 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di
enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio
1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di
permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformita' dal
medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti
pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida
non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed
il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo.
2. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese del
responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, nonche' quello di altri enti pubblici,
previsto dalla normativa vigente.



Art. 36 (L)
Accertamento di conformita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformita' da esso, fino alla scadenza dei termini
di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile,
possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuita' a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformita', l'oblazione e'
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.



Art. 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di
inizio attivita' e accertamento di conformita' (art. 4, comma 13 del
decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22,
in assenza della o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita'
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a lire un
milione.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio
attivita' consistono in interventi di restauro e di risanamento
conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su
immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali,
nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita'
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a
lire venti milioni.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su
immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella
lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i
beni e le attivita' culturali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono
ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non
superiore a lire dieci milioni e non inferiore a lire un milione,
stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento
di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la
denuncia di inizio di attivita' spontaneamente effettuata quando
l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della somma di lire un milione.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attivita' non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta
comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione
all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformita' di
cui all'articolo 36.



Art. 38 (L)
Interventi eseguiti in base a permesso annullato (legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non
sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi
delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica
una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro
parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio,
anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e
l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia e' notificata
all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e
diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di
cui all'articolo 36.



Art. 39 (L)
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione (legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge
6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i
provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o
comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla
regione.
2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed e' preceduto
dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso,
al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con
l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo
prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione puo'
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a
mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita'
previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma
2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di
annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere
eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento
vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo
pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere
realizzate.



Art. 40 (L)
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della
regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito
dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora
il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione
puo' disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite.
Il provvedimento di demolizione e' adottato entro cinque anni dalla
dichiarazione di agibilita' dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione e' notificato
al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al
costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento e'
comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi
dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure
necessarie per eliminare le ragioni della difformita', ovvero, ove
non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la
rimessa in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un
termine entro il quale il responsabile dell'abuso e' tenuto a
procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali,
alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale
termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.



Art. 41 (L)
Demolizione di opere abusive (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27,
commi 1, 2, 5; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del
comune, essa e' disposta dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove
ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne da'
notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla
demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica
amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e
tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione
diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere
abusive e' possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
della difesa.
5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte,
per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da
eseguirsi all'occorrenza.



Art. 42 (L)
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato
versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di
costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento
qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo
comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma
2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo
credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle
sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle
misure indicate nel comma 2.



Art. 43 (L)
Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV
della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme
vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente
procedente.



Art. 44 (L)
Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298).

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le
sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente
titolo, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a
lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi
nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a
lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa
pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone
sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in
assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e'
stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni,
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per
effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta
la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari.



Art. 45 (L)
Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
22)

1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa
finche' non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del
permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata
d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per
una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del
ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.



Art. 46 (L)
Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione
abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione e' iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non
possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso
in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o
di servitu'.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio
del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1
non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base
ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione
della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa
dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli
atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli
atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o
concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle
condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, dovra' presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorita'
giudiziaria.



Art. 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)

1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti
nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilita' inerente al
trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della
formalita' prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche
luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura
penale.



Art. 48 (L)
Aziende erogatrici di servizi pubblici (legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 45)

1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di
permesso di costruire, nonche' ad opere in assenza di titolo iniziate
dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati
contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o,
per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero
copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova
del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero
nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate
nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il
funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la
stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione
pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Per le opere che gia'
usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione
di cui al precedente comma, puo' essere prodotta copia di una
fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale
risulti che l'opera gia' usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario
o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, attestante che l'opera e' stata iniziata in data
anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta
e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da
allegarsi al contratto medesimo.




Capo III
Disposizioni fiscali

Art. 49 (L)
Disposizioni fiscali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con
lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato,
non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme
vigenti, ne' di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola
unita' immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero
il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati
nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei
piani particolareggiati di esecuzione.
2. E' fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione
finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla
richiesta del certificato di agibilita', ovvero dall'annullamento del
titolo edilizio, ogni inosservanza alla presente legge comportante la
decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le
imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza
stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni
dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il
committente e' responsabile dei danni nei confronti degli aventi
causa.



Art. 50 (L)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria (legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 46)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le
agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette
sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985,
qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del
provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto
da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In
mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in
via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento
della registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in
sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata
dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici,
deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento
definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso
che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora
ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i
fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso,
ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica
la esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i
requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtu'
dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere
dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che
l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle
imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia della
domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della
presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di
decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale
scadenza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del
provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una
dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria
comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre
imposte dovute nella misura ordinaria, nonche' degli interessi di
mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti
di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca
o di decadenza previsti dall'articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il
conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4,
deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni
finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in
sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute
fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente
comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui
redditi e delle altre imposte eventualmente gia' pagate.



Art. 51 (L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria (legge 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 2, comma 50)

1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle
calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili
danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la
citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili
edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza che sia intervenuta sanatoria.




PARTE II
Normativa tecnica per l'edilizia
Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L)
Tipo di strutture e norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche
sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme
tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti
del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono
adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme
definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in
funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione
dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i
criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere,
acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici con quattro o piu' piani entro e fuori terra, l'idoneita' di
tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.



Art. 53 (L)
Definizioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e
terzo comma)

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle
composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed
armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle
composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle
quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione
addizionale di natura ed entita' tali da assicurare permanentemente
l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e'
assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o
in altri metalli.



Art. 54 (L)
Sistemi costruttivi (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6,
primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha
funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con
l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza
pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali
a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o
curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.



Art. 55 (L)
Edifici in muratura (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo
comma)

1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate
caratteristiche di solidarieta' fra gli elementi strutturali che le
compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle
norme tecniche di cui all'articolo 83.



Art. 56 (L)
Edifici con struttura a pannelli portanti (legge 3 febbraio 1974, n.
64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)

1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in
calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o
precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo
o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti
opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o
da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti
devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare
un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui
all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve
essere assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneita' di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del
grado di sismicita', deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.



Art. 57 (L)
Edifici con strutture intelaiate (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art.
8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)

1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi
irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati
alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la
trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da
assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono
essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa
secondo le modalita' specificate dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.



Art. 58 (L)
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo (legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)

1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in
conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati
in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53,
comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva
comunicazione al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori
pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a
quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a
fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla
scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i
procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei
laboratori di cui all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e
durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di
origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo
fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli
articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1
del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura,
indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma
precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle
operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilita' della rispondenza dei prodotti rimane a
carico della ditta produttrice, che e' obbligata a corredare la
fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue
caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture e' responsabile dell'organico
inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui
sopra nel progetto delle strutture dell'opera.



Art. 59 (L)
Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati
laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e
delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari
di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi
ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma).
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio
decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare
prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su
terreni e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e'
servizio di pubblica utilita'.



Art. 60 (L)
Emanazione di norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.
21)

1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone,
modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le
costruzioni di cui al capo secondo.



Art. 61 (L)
Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano
intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di
consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun
lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura,
possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del
competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con
ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale,
possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta nel termine
di cinque giorni dall'inizio dei lavori.



Art. 62 (L)
Utilizzazione di edifici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)

1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in
cemento armato e dei certificati di agibilita' da parte dei comuni e'
condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi
dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.



Art. 63 (L)
Opere pubbliche
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'art.
2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte
si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla
citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145.




Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica
Sezione I
Adempimenti

Art. 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilita' (legge n. 1086
del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art.
3, primo e secondo comma)

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in
modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumita'.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve
avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie
competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di
un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
4. Il progettista ha la responsabilita' diretta della progettazione
di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte
di sua competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza
dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di
esecuzione del progetto, della qualita' dei materiali impiegati,
nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera.



Art. 65 (R)
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura me-tallica.



Art. 66 (L)
Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, art. 5)

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui
all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono
essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4,
datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori,
nonche' un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e'
responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e'
anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi
piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.



Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita' devono
essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un
architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione
dell'opera.
3. -
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in
proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente
alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine
provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la
designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
5. -
6. -
7. -
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilita', se prescritte,
occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del
certificato di collaudo.




Sezione II
Vigilanza

Art. 68 (L)
Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo
53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli
adempimenti preposti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei
funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere
costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle
province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un
ingegnere.



Art. 69 (L)
Accertamenti delle violazioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.
11)
1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza
degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo
verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale, verra' inoltrato all'Autorita' giudiziaria
competente ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti
di cui all'articolo 70.



Art. 70 (L)
Sospensione dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il
processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli
opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di
messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al
costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finche' il dirigente
dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato
provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione e' data comunicazione al dirigente
del competente ufficio comunale perche' ne curi l'osservanza.




Sezione III
Norme penali

Art. 71 (L)
Lavori abusivi (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)

1. Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue
le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione
dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, e' punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.
2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o
dell'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, chi produce in
serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o
manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni
dell'articolo 58.



Art. 72 (L)
Omessa denuncia dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista
dall'articolo 65 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.



Art. 73 (L)
Responsabilita' del direttore dei lavori (legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 15)

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni
indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da L. 80.000 a
L. 400.000.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o
ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale
della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.



Art. 74 (L)
Responsabilita' del collaudatore (legge 5 novembre 1971, n. 1086,
art. 16)

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo
67, comma 5, e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.



Art. 75 (L)
Mancanza del certificato di collaudo (legge 5 novembre 1971, n. 1086,
art. 17)

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del
rilascio del certificato di collaudo e' punito con l'arresto fino ad
un mese o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.



Art. 76 (L)

Comunicazione della sentenza (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.
18)

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti
disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro
quindici giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, al comune
e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine
professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.




Capo III
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati
aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 77 (L)

Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati,
ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli
di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono
redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma
2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con
decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la
visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed age-volata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unita' immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle
disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati
ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono
essere approvati dalla competente autorita' di tutela, a norma degli
articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.



Art. 78 (L)

Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche (legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge
30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche' la
realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi
all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del
condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice
civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonche'
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu' agevole
l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle
autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile.



Art. 79 (L)

Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche
realizzate in deroga ai regolamenti edilizi (legge 9 gennaio 1989, n.
13, art. 3)

1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in
deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a piu' fabbricati.
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere
da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio
o alcuna area di proprieta' o di uso comune.



Art. 80 (L)

Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli
infortuni (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)

1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto
alle competenti autorita' a norma dell'articolo 94, l'esecuzione
delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni
caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli
incendi e degli infortuni, non e' soggetta alla autorizzazione di cui
all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata
al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.



Art. 81 (L)

Certificazioni (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale relative alla
realizzazione di interventi di cui al presente capo e' allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla
quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonche' le
difficolta' di accesso.




Sezione II
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Art. 82 (L )

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico (legge 5 febbraio 1992,
n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62,
comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita'
e la visitabilita' di cui alla sezione prima del presente capo, sono
eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con
D.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalita', qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi
6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la
conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di
superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con
opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia
stata acquisita l'approvazione delle predette autorita'.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di
conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di
superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del
com-ma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al
comma 1 e' subordinato alla verifica della conformita' del progetto
compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel
rilasciare il certificato di agibilita' per le opere di cui al comma
1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine puo' richiedere al proprietario
dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in
luoghi pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita'
della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in
materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformita' siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore, ciascuno per
la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente
ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992, n. 104, delle difformita' che siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi
sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con
la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del
1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilita'
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui
alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono effi-cacia.




Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 (L)

Opere disciplinate e gradi di sismicita' (legge 3 febbraio 1974, n.
64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera
g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare
la pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate,
oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche
norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti
del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti,
di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche
e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori
differenziati del grado di sismicita' da prendere a base per la
determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato
dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati,
provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli
effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli
elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di
sismicita', nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.



Art. 84 (L)

Contenuto delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)

1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui
all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati
dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di
sismicita', definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema
costruttivo, al grado di sismicita' della zona ed alle larghezze
stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra
edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto
del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro
giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle
costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in
elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprieta' fisico-meccaniche
dei terreni di fondazione, e cioe' dei terreni costituenti il
sottosuolo fino alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal
manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e
della stabilita' dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente
accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere
convenientemente estesi al di fuori del-l'area edificatoria per
rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di
stabilita' dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entita'
degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei
terreni e del grado di sismicita'.



Art. 85 (L)

Azioni sismiche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)

1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in
grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti
torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive
lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83:
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni
sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare
importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una
opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si
schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze
orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni
ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il
momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani
sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi
secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle
fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle
azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le
indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.



Art. 86 (L)

Verifica delle strutture (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)

1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di
cui all'articolo 85 e' effettuata tenendo conto della ripartizione di
queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili
combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne,
senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione
dell'azione del vento.



Art. 87 (L)

Verifica delle fondazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)

1. I calcoli di stabilita' del complesso terreno-opera di
fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della
geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche
orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.



Art. 88 (L)

Deroghe (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)

1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme
tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte
dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari,
che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute
all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei
centri storici.
2. La possibilita' di deroga deve essere prevista nello strumento
urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate
nei piani particolareggiati.



Art. 89 (L)

Parere sugli strumenti urbanistici (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 13)

1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla
presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere
il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti
urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di
adozione nonche' sulle lottizzazioni convenzionate prima della
delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica
della compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni
geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione
comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2
il parere deve intendersi reso in senso negativo.



Art. 90 (L)

Sopraelevazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)

1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,
purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di
cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e
precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso
della struttura sia conforme alle norme della presente legge.
2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del
competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo
di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita'
della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.



Art. 91 (L)

Riparazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)

1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire
un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai
precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo
83.



Art. 92 (L)

Edifici di speciale importanza artistica (legge 3 febbraio 1974, n.
64, art. 16)

1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in
edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque,
interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di
privata proprieta', restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.




Sezione III
Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Art. 93 (R)

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche



Art. 94 (L)

Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 18)

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa
sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non
si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta
del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla
richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per
i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine
di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive competenze.



Art. 95 (L)

Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei
decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 e' punito con
l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.



Art. 96 (L)
Accertamento delle violazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103,
appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti
norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al
competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo,
ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo
verbale all'Autorita' giudiziaria competente con le sue deduzioni.



Art. 97 (L)
Sospensione dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)

1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione,
contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina,
con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al
proprietario, nonche' al direttore o appaltatore od esecutore delle
opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto e' comunicata al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale o al prefetto ai fini dell'osservanza
dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale del Governo, su richiesta del dirigente
dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza
pubblica, ove cio' sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di
sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in
cui la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.



Art. 98 (L)
Procedimento penale (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)

1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero
ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o
piu' consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai
ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre
amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente
del competente ufficio tecnico della regione, il quale puo' delegare
un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina
la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in
difformita' alle norme del presente capo o dei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le
prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.



Art. 99 (L)
Esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle
prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o
con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione
provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese
del condannato.



Art. 100 (L)
Competenza del presidente della giunta regionale (legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 25)

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente
della giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito
l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere
o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente
capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme
stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.



Art. 101 (L)

Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della
regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)

1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi
in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura
del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro
quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile
o il decreto e' diventato esecutivo.



Art. 102 (L)
Modalita' per l'esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 27)

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono
annualmente in bilancio una somma non inferiore a lire 50 milioni.
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione
di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme
tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo dell'esattoria
comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal
competente ufficio tecnico della regione, e resa esecutiva dal
prefetto.
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo
suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, e'
fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con
la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
4. Il versamento delle somme stesse e' fatto con imputazione ad
apposito capitolo del bilancio dell'entrata.



Art. 103 (L)

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 29)

1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di
cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli
ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni
statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le
guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati
a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad
accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal
competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e
94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare se le
costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformita'
delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei
comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.




Sezione IV
Disposizioni finali

Art. 104 (L)

Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 decreto
legislativo n. 267 del 2000)

1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione
abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione
della denunzia, accerta la conformita' del progetto alle norme
tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneita' della parte gia'
legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili
azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito
positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della
costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni
dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la
costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente
mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione puo'
anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore
di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico
regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone
copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per
i necessari provvedimenti.
4. Il presidente della giunta regionale puo', per edifici pubblici
e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione
superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e
non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme
il progetto o la parte gia' realizzata alla normativa tecnica
vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed
ordina la demolizione di quanto gia' costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente
articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV,
sezione III del presente testo unico.



Art. 105 (L)
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato (legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 33)

1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di
edifici per i quali sia stato gia' concesso il sussidio dello Stato,
importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio
statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni
di cui al presente capo.



Art. 106 (L)
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 33)

1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare
l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del
presente capo e' assicurata dall'organo all'uopo individuato dal
Ministero della difesa.




Capo V
Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 107 (L)

Ambito di applicazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo
comma)

1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti
impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione
d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e
di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distri-butore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.



Art. 108 (L)
Soggetti abilitati (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3,
e' l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al
possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo
109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo
comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le
relative categorie rilasciata da una Societa' organismo di
attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla
normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1,
lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali,
inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.



Art. 109 (L)

Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma
2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una
universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui
all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo
un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita'
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso
quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107.
2. E' istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei
requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalita' per
l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti
con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.



Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Progettazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2
dell'articolo 107 e' obbligatoria la redazione del progetto da parte
di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione
e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e' obbligatoria al
di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119.
3. -



Art. 111 (R)
Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati



Art. 112 (L)
Installazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a
regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a
regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le
norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI)
e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di
impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono
essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, saranno fissati i termini e le modalita' per
l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.



Art. 113 (L)
Dichiarazione di conformita' (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112.
Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faran-no
parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.



Art. 114 (L)
Responsabilita' del committente o del proprietario (legge 18 maggio
1990, n. 46, art. 10)

1. Il committente o il proprietario e' tenuto ad affidare i lavori
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 108.



Art. 115 (L)
Certificato di agibilita' (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11,
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
rilascia il certificato di agibilita', dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.



Art. 116 (L)

Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 18 maggio
1990, n. 46, art. 12)

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo di cui
all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni
per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di
energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 113.



Art. 117 (R)

Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformita'
o del certificato di collaudo



Art. 118 (L)
Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformita' degli impianti alle disposizioni del presente capo e
della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i
comandi provinciali dei Vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito
delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi
dalla presentazione della relativa richiesta.



Art. 119 (L)

Regolamento di attuazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i
quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui
all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalita' di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessita'
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto
dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.



Art. 120 (L)
Sanzioni (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a
carico del committente o del proprietario, secondo le modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una
sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo
le modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione, una
sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina
le modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo
di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti,
nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1.



Art. 121 (L)
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del
presente capo.




Capo VI
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 122 (L)
Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia
negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, nonche', mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e
la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente capo e' graduata in relazione al tipo di
intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma
1, del presente testo unico.



Art. 123 (L)

Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali
non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe
di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e
negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione
dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al
contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo
8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese
a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con
riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e
dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli
impianti non di processo ad essi associati, nonche' dei componenti
degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide
a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciata dopo il
25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico
e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate
salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.



Art. 124 (L)
Limiti ai consumi di energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli
edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui
all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in
relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti
di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.



Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti
e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n.
10, art. 28)

1. -
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma
1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il
sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo
133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento.
3. -



Art. 126 (R)
Certificazione di impianti



Art. 127 (R)
Certificazione delle opere e collaudo



Art. 128 (L)
Certificazione energetica degli edifici (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 30)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori
pubblici, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono
emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale
decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla
certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di
collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a
conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o
della singola unita' immo-biliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove
e' ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero
immobile o della singola unita' immobiliare. Le spese relative di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una
validita' temporale di cinque anni a partire dal momento del suo
rilascio.



Art. 129 (L)
Esercizio e manutenzione degli impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 31)

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso
un terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte
le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le
prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la
restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e
verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione
degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole
difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.



Art. 130 (L)
Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 32)

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti
devono essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio
decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui
al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi
dell'avvenuta certificazione.



Art. 131 (L)
Controlli e verifiche (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto
legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del
presente capo in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente.
2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento anche su
richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile,
del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la
sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita' su opere terminate il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a
carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui
all'articolo 132.



Art. 132 (L)
Sanzioni (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125
e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un
milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e
che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 e' punito
con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento
e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la
certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una
certificazione non veritiera nonche' il progettista che rilascia la
relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono
puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1
per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere,
fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 127 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50
per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a
quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto
un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti
sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo
dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullita'
dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 e'
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque
milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi
di responsabilita' penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autorita' che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e'
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci
milioni e non superiore a lire cento milioni.



Art. 133 (L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei
lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della
sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese
a carico del proprietario.



Art. 134 (L)
Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore (legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 36)

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra
difformita' dalle norme della presente legge, anche non emerse da
eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro
un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di
risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.



Art. 135 (L)
Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

2. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di
entrata in vigore.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n.
1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il
comma 1 degli articoli 128 e 130, nonche' con il titolo I della legge
9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi
1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.




Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali

Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i),
l) - R, comma 2, lettera m)

Abrogazioni

1. -
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresi'
abrogate le seguenti disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli
articoli 220 e 221, comma 2;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26,
27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8
e 9;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'art. 1, commi 4 e
5, come sostituiti dall'art. 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente
all'articolo 7;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'art. 23, comma
6;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135;
legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2,
commi 50 e 56;
legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2
dell'articolo 61;
m) -



Art. 137 (L)
Norme che rimangono in vigore

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ad
eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera
b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47, ad eccezione degli articoli di
cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione
originariamente previsti dai relativi testi normativi e non
applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma
1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.".



Art. 138 (L)
Entrata in vigore del testo unico

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 1 gennaio 2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 2001
CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli