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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n.159
Proroga di termini in materia di acque di balneazione.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio
dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque di
balneazione;
Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra
l'altro, e' stato consentito alle regioni di derogare, per un
triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro
ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai
fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione;
Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al
citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, convertito dalla
legge 22 luglio 1998, n. 243, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 la
disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
Visto il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito dalla
legge 9 luglio 1999, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 1999 la
disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 245, che ha prorogato al 31
dicembre 2000 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile
1993, n. 109;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare la
facolta' prevista dal predetto decreto-legge n. 109 del 1993, stante
il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei
lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Acque di balneazione
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e'
prorogata al 31 dicembre 2001.
Art. 2.
Entrata in vigare
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Bordon, Ministro dell'ambiente
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Visto, il Guardasigilli: Fassino