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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n.146
Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'articolo 1, comma 3;
Vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998,
riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
Visto il protocollo allegato all'atto finale del trattato
dell'Unione europea nella parte relativa al benessere animale;
Vista la decisione 2000/50/CE della Commissione europea, del
17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili alle
ispezioni negli allevamenti;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il
proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare
negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando
quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 233, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi,
allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana,
pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona
fisica o giuridica che, anche temporaneamente, e' responsabile o si
occupa degli animali;
c) autorita' competente: il Ministero della sanita' e le
autorita' sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.
3. Il presente decreto non si applica agli animali:
a) che vivono in ambiente selvatico;
b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni,
ad attivita' culturali o sportive;
c) da sperimentazione o da laboratorio;
d) invertebrati.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1, comma 3 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, legge comunitaria 1999, cosi' recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive comunitarie). - (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e'
al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere: Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
(Omissis).".
- La direttiva 98/58/CE e' pubblicata in GUCE n. L 221
dell' 8 agosto 1998.
- La decisione 2000/50/CE e' pubblicata in GUCE n. L
019 del 25 gennaio 2000.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 233, reca: "Attuazione della direttiva CEE n.
86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione
delle galline ovaiole in batteria, ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533,
reca: "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei vitelli".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534,
reca: "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini.".
- Per il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, vedi le note alle premesse.

Art. 2.
Obblighi dei proprietari, dei custodi
dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:
a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri
animali e affinche' non vengano loro provocati dolore, sofferenze o
lesioni inutili;
b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e
anfibi, in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato.
2. Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da
allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite
dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di
qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli
operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia
conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia,
zootecnia e giurisprudenza.
3. L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato.

Art. 3.
Disposizioni di maggiore protezione
per gli animali da pelliccia

1. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di
macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in
conformita' alle ulteriori disposizioni dettate al punto 22
dell'allegato.

Art. 4.
Controlli

1. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti:
a) dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle
disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in
occasione di altri controlli; in tale attivita', la conformita' delle
modalita' di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni
di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie,
del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonche' delle
loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza
acquisita e le conoscenze scientifiche;
b) trasmettono al Ministero della sanita', nei termini da esso
stabiliti e utilizzando il modello appositamente predisposto, una
relazione sulle ispezioni di cui alla lettera a) anche ai fini del
successivo comma 2.
2. Il Ministero della sanita' presenta alla Commissione europea,
secondo le modalita' da essa stabilite, una relazione complessiva sui
risultati delle ispezioni di cui al comma 1.

Art. 5.
Controlli veterinari comunitari

1. Gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero
della sanita', anche al fine di garantire l'applicazione uniforme
all'interno del territorio nazionale, possono procedere a controlli
per:
a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal
presente decreto;
b) accertare che le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), vengano effettuate secondo le modalita' stabilite in sede
nazionale e comunitaria.
2. L'autorita' competente fornisce assistenza agli esperti
veterinari della Commissione europea nell'espletamento degli
incarichi di cui al comma 1.
3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 formano oggetto di
una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa
discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della
sanita'.
4. Il Ministero della sanita' adotta i provvedimenti resi necessari
dai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del presente
articolo.

Art. 6.
Disposizioni finali

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
decreti del Ministro della sanita', e per quanto di competenza, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere
adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli
allevamenti di maggiore tutela di quelle previste dal presente
decreto, nel rispetto delle norme generali del Trattato e
informandone la Commissione europea, nonche' specifiche prescrizioni
zoosanitarie e di benessere nell'importazione degli animali.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati criteri e modalita' per l'adozione di metodi alternativi
all'alimentazione forzata per anatre e oche, nonche' per la
riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.
3. L'applicazione del comma 2 non comporta ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato.

Note all'art. 6:
- Per il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, vedi le note alle premesse.

Art. 7.
Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il
custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria
amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e'
disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre
mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il
benessere degli animali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Veronesi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)

Personale
1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti
aventi adeguate capacita', conoscenze e competenze professionali.
Controllo
2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui
benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono
ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o
custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti
al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi
momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o
mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un
trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure
in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove
necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi
locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.
Registrazione
5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali
tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La
registrazione e le relative modalita' di conservazione sono
effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalita' sono
denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e
sono messi a disposizione dell'autorita' competente al momento delle
ispezioni o su richiesta.
Liberta' di movimento
7. La liberta' di movimento propria dell'animale, in funzione
della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze
scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli
inutili sofferenze o lesioni. Allorche' continuamente o regolarmente
legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno
spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo
l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.
Fabbricati e locali di stabulazione
8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione
dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle
attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non
devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere
accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli
animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano
spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la
temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas
devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti
costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un
adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile e'
insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche
degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione
artificiale.
Animali custoditi al di fuori dei fabbricati
12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere
fornito, in funzione delle necessita' e delle possibilita', un riparo
adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.
Impianti automatici o meccanici
13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la
salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno
una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere
eliminati immediatamente; se cio' non e' possibile, occorre prendere
le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli
animali.
Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un
impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un
adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria
sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali.
In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di
allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere
sottoposto a controlli regolari.
Mangimi, acqua e altre sostanze
14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta
alla loro eta' e specie e in quantita' sufficiente a mantenerli in
buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli
alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non
causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze
che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad
intervalli adeguati alle loro necessita' fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata
quantita' di acqua, di qualita' adeguata, o devono poter soddisfare
le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua
devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al
minimo le possibilita' di contaminazione degli alimenti o dell'acqua
e le conseguenze negative derivanti da rivalita' tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate
a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti
zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della
direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno
che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza
acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il
suo benessere.
Mutilazioni e altre pratiche
19. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per
i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici
certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al
di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere
effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di
apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.
La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e
le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali
operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura
sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni
sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 e' vietato
l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura
di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono
effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.
Procedimenti di allevamento
20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o
artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano
provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa
disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che
possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere
interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle
disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non
sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che
cio' possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo
benessere.
22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di
macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel
rispetto delle prescrizioni seguenti.
Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia,
superficie libera con esclusione del nido:
per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per
spazio, centimetri quadrati 2550.
L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.
Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non
inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.
Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in
caso di ristrutturazione degli esistenti.
Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a
centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono
adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti
gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri
quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle
norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005.
A partire dal 1 gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo
e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia
deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e
arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali
recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli
animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana
per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre
contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun
animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresi'
disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2
con profondita' di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento
delle proprie funzioni etologiche primarie.

Note all'allegato:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca:
"Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE,
n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali
veterinari".
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca:
"Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti
il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze ( )-agoniste nelle
produzioni di animali e le misure di controllo su talune
sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro
prodotti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, reca: "Regolamento di polizia veterinaria."
- La direttiva 96/22/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 125
del 23 maggio 1996.
- L'art. 1 della succitata direttiva, cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Ai fini della presente direttiva valgono
le definizioni di carni e prodotti a base di carni di cui
alle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE,
91/495/CEE, le definizioni dei prodotti dell'acquacoltura
di cui alla direttiva 91/493/CEE, nonche' le definizioni
dei medicinali veterinari ai sensi delle direttive
81/851/CEE e 81/852/CEE.
2. Inoltre, si intende per:
a) "animali da azienda": gli animali domestici delle
specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonche' i
volatili da cortile e i conigli domestici, come pure gli
animali selvatici delle specie citate e i ruminanti
selvatici, qualora siano stati allevati in un'azienda;
b) "trattamento terapeutico": la somministrazione -
in applicazione dell'art. 4 della presente direttiva - ad
un singolo animale da azienda di una delle sostanze
autorizzate allo scopo di trattare, previo esame
dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione
della fecondita', inclusa l'interruzione di una gravidanza
indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze
â-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle
vacche al momento del parto nonche' del trattamento delle
disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi
negli equidi allevati a fini diversi dalla produzione di
carni;
c) "trattamento zootecnico": la somministrazione:
i) ad un singolo animale da azienda di una delle
sostanze autorizzate in applicazione dell'art. 5 della
presente direttiva, ai fini della sincronizzazione del
ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle
ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame
dell'animale in oggetto da parte di un veterinario ovvero,
conformemente all'art. 5, secondo comma, sotto la sua
responsabilita';
ii) agli animali d'acquacoltura, ad un gruppo di
riproduttori, a scopo di inversione sessuale, su
prescrizione di un veterinario e sotto la sua
responsabilita';
d) "trattamento illecito": l'utilizzazione di
sostanze o prodotti non autorizzati ovvero l'utilizzazione
di sostanze o prodotti autorizzati dalla normativa
comunitaria a fini o condizioni diversi da quelli previsti
dalla normativa comunitaria.".