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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2001
Operativita' delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti la legge 23 agosto 1988, n. 400, e il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303;
Visti gli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il quale dispone che, nel periodo intercorrente fra l'entrata
in vigore della riforma dell'organizzazione del governo e il termine
stabilito dal comma 1 dello stesso articolo, si puo' provvedere con
regolamento al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri,
in conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i
criteri ed i principi previsti dallo stesso decreto legislativo;
Visto l'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di stabilire la decorrenza dell'operativita' di specifiche
disposizioni dello stesso decreto legislativo, al fine di distribuire
gli adempimenti necessari alla piena attuazione e al completamento
della riforma dell'organizzazione del governo entro l'arco temporale
intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto
legislativo e quella di cui all'art. 55, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, recante il regolamento concernente le attribuzioni dei
dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e disposizioni sulla organizzazione e sul
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267, recante il regolamento di organizzazione del Ministero degli
affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica il 3 dicembre
1999, n. 549, recante il regolamento di organizzazione delle
strutture di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n.
202, recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, a norma dell'art. 1, comma 13, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
276, recante disposizioni relative alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Ritenuta l'opportunita' di articolare gli adempimenti necessari
all'attuazione della riforma secondo scadenze coordinate, in modo da
anticipare la riorganizzazione degli apparati ministeriali, ai fini
della costituzione e della piena funzionalita' dei nuovi ministeri
nei tempi previsti dall'art. 55, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che sono in corso di registrazione i regolamenti di
organizzazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, del Ministero delle attivita' produttive, del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'art. 55, comma
1, dello stesso decreto legislativo;
Ritenuto necessario anticipare la decorrenza di tutte le misure
idonee ad adeguare l'organizzazione dei singoli ministeri in funzione
degli accorpamenti di strutture previsti dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che si e' gia' provveduto a trasferire ai ministeri, ai
sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 30 luglio 1999, n. 303,
alcune strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, delegato al
coordinamento dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Decreta:
Art. 1.
1. L'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
limitatamente alla difesa del suolo, e di cui al comma 1, lettera d),
dello stesso articolo, limitatamente alla gestione e tutela delle
risorse idriche, decorre dal 1o giugno 2001.
2. Dalla data di cui al comma 1, decorre l'operativita' delle
disposizioni di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, limitatamente alle funzioni e ai compiti in
materia di difesa del suolo e di gestione e tutela delle risorse
idriche e alle inerenti risorse. Conseguentemente, dalla stessa data,
in attesa della istituzione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 e secondo
le modalita' di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti dal Ministero dei lavori
pubblici al Ministero dell'ambiente la direzione generale della
difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e
tutela delle risorse idriche, di cui all'allegata tabella.
3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le strutture
trasferite continuano a svolgere i loro compiti.
Art. 2.
1. L'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
limitatamente alle funzioni relative allo sviluppo e alla vigilanza
della cooperazione e all'attuazione delle politiche di coesione e di
cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, limitatamente alle
funzioni in materia di stampa, editoria e produzioni multimediali,
decorre dal 1o giugno 2001.
2. Dalla data di cui al comma 1, decorre l'operativita' delle
disposizioni di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, a partire dalla stessa
data, in attesa della istituzione del Ministero delle attivita'
produttive ai sensi degli articoli 27, 28, e 29 e secondo le
modalita' di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti:
a) dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato gli uffici con compiti in materia di agevolazioni,
contributi, incentivi e benefici, sovvenzioni alle attivita'
produttive dirette ad attuare politiche di coesione, di cui alla
allegata tabella;
b) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la
direzione generale della cooperazione;
3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero delle attivita' produttive, le strutture trasferite
continuano a svolgere i loro compiti.
Art. 3.
1. L'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, decorre dal 1o giugno 2001.
2. Conseguentemente, a partire dalla data di cui al comma 1, sono
trasferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica gli uffici con compiti in materia di
rapporti con l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private
e di interesse pubblico, di cui all'allegata tabella.
3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, le strutture trasferite
continuano a svolgere i loro compiti.
Art. 4.
1. L'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, decorre dal 1o giugno
2001.
2. Conseguentemente, a partire dalla data di cui al comma 1, in
attesa della istituzione del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 e secondo
le modalita' di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale:
a) dal Ministero degli affari esteri gli uffici con compiti in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati, di cui alla
allegata tabella;
b) dal Ministero dei trasporti e della navigazione gli uffici con
compiti di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale e assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, gli uffici con
compiti di organizzazione, previdenza e assistenza del lavoro
marittimo, gli uffici con compiti di previdenza e assistenza degli
addetti al servizio di trasporto aereo, di cui alla allegata tabella;
c) dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
gli uffici con compiti in materia di servizio ispettivo per la
sicurezza mineraria e vigilanza sull'applicazione della legislazione
attinente alla salute sui luoghi di lavoro, di cui alla allegata
tabella;
d) dal Ministero dell'interno gli uffici con compiti in materia
di cooperazione internazionale e attivita' di prevenzione e studio
sulle emergenze sociali, di cui alla allegata tabella.
3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le
strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti.
Roma, 10 aprile 2001
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Amato