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DECRETO
24 aprile 2001
Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico
e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che, all'articolo 16,
comma 4, prevede che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza Unificata, sono individuati gli obiettivi quantitativi nazionali
di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
RITENUTO opportuno coordinare le procedure di individuazione e perseguimento
dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
RITENUTO altresì di dover fornire i principali elementi circa i criteri
generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché di definire le
modalità per la valutazione dei progetti e il controllo della relativa
attuazione;
SENTITA la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, nella riunione del 19 aprile 2001;
Decreta:
Art. 1.
(Campo di applicazione)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, il presente decreto:
a) determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto,
gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle
fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione
di gas naturale;
b) stabilisce i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati di
misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili;
c) definisce le modalità per il controllo della attuazione delle suddette
misure e interventi.
Art. 2.
(Definizioni e fattori di conversione)
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. I risparmi di combustibili sono conteggiati in base ai rispettivi poteri
calorifici inferiori, espressi in GJ, tenuto conto che 1 tep =41,860 GJ. I
poteri calorifici inferiori dei combustibili vengono stabiliti dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo
5, comma 5. 3. La conversione dei kWh in tep viene effettuata utilizzando
l'equivalenza 1 kWh = 0,22 x 10 elevato a -3 tep per il primo anno di applicazione
del presente decreto. A partire dal 2003, il fattore di conversione dei kWh
in tep può essere aggiornato dall'Autorità per l'energia elettrica
e il gas sulla base dei miglioramenti di efficienza conseguibili nelle tecnologie
di generazione termoelettrica, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza.
Art. 3.
(Determinazione quantitativa degli obiettivi
e provvedimenti di programmazione regionale)
1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione
di gas naturale sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano
una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantità
minime e cadenze:
a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2002;
b) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2003;
c) 0,70 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2004;
d) 1,00 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;
e) 1,30 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006.
2. Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b), c),
d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione dei
consumi di gas naturale, da conseguire con misure e interventi ricadenti tipicamente
nelle tipologie elencate nella tabella A dell'allegato 1.
3. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata,
saranno determinati gli obiettivi per gli anni successivi al 2006.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la quota degli obiettivi di cui
al comma 1 che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione
è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita
dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla propria rete, e da
essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul
territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente
ed espresse in GJ.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
regioni e le province autonome, nel quadro degli obiettivi e delle modalità
di conseguimento previste dal presente decreto, sentiti gli organismi di raccordo
regioni-autonomie locali e tenuto conto delle connesse risorse economiche
aggiuntive, determinano con provvedimenti di programmazione regionale i rispettivi
obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili e le
relative modalità di raggiungimento, nel cui rispetto operano le imprese
di distribuzione.
6. Oltre il termine di cui al comma 5, gli enti predetti che non avessero
provveduto possono adottare i medesimi provvedimenti con riferimento agli
anni solari seguenti, con l'obbligo di includere nei rispettivi obiettivi
le riduzioni di consumo già conseguite, o previste da progetti per
i quali, ai sensi del presente decreto, sia già stata comunicata all'Autorità
per l'energia elettrica e il gas la comunicazione di cui all'articolo 7, comma
3.
7. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 5, si intende come obiettivo
specifico assegnato a ciascuna impresa di distribuzione quello di cui al comma
4.
8. Negli stessi provvedimenti, di cui ai commi 4 e 5, le regioni e le province
autonome possono prevedere tipologie di intervento aggiuntive rispetto a quelle
elencate in allegato 1, individuare ulteriori criteri di ripartizione degli
obiettivi regionali tra i diversi settori e tipologie di intervento, indicare
le modalità di conseguimento più efficaci nei rispettivi contesti.
9. In sede di Conferenza unificata e' verificata annualmente la coerenza degli
obiettivi regionali con quelli nazionali e sono individuate le azioni correttive
eventualmente necessarie.
Art. 4.
(Imprese di distribuzione soggette agli obblighi
e rapporti con la programmazione regionale)
1. Sono soggette agli obblighi di cui al presente decreto le imprese di distribuzione
che forniscono non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre
2001. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno definite
le modalità di applicazione del presente decreto alle imprese di distribuzione
che forniscono un numero di clienti finali inferiore 100.000 alla data del
31 dicembre 2001.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, ai fini del conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 3 sono validi esclusivamente i progetti
predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di all'articolo
5, comma 5, e articolo 7.
3. Si applica all'obiettivo della singola impresa di distribuzione quanto
previsto all'articolo 3, comma 2.
4. Le riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dalla singola
impresa di distribuzione nell'ambito di un determinato progetto concorrono
al conseguimento dell'obiettivo complessivo della medesima impresa di distribuzione
per un periodo massimo di cinque anni. Gli eventuali effetti conseguiti nel
corso del 2001 da specifiche misure realizzate nel medesimo anno possono essere
portati a riduzione degli obiettivi relativi al 2002 previo parere conforme
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, qualora siano state
concordate con altra Amministrazione statale o regionale. Per le medesime
misure la durata massima di efficacia è sei anni. Qualora l'impresa
di distribuzione non consegua la quota di suo competenza dell'obiettivo di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, può effettuare la compensazione
entro il successivo biennio, senza incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo
11.
5. Tenuto conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale
e locale, le imprese di distribuzione soggette agli obblighi di cui al presente
decreto formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il
raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono
alle regioni o province autonome interessate.
6. Su richiesta delle imprese di distribuzione, l'Amministrazione competente
provvede al coordinamento ed alla integrazione dei procedimenti amministrativi
ed alla acquisizione unitaria degli atti autorizzativi, delle intese, degli
atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione del piano
delle iniziative di cui al comma 5, attivando nel caso lo sportello unico.
7. Le regioni e province autonome possono stipulare con le imprese di distribuzione
accordi per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e diffusione
delle fonti rinnovabili fissati dagli atti di programmazione regionale, provvedendo
nel caso anche con proprie risorse attraverso procedure di gara.
Art. 5.
(Tipologia delle misure e degli interventi
ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi)
1. Le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di risparmio energetico
e diffusione delle fonti rinnovabili attraverso progetti che prevedono misure
e interventi ricadenti tipicamente nelle ipologie elencate nell'allegato 1.
2. I progetti valutati e certificati secondo le disposizioni del presente
decreto, e che abbiano ottenuto i titoli di efficienza energetica ai sensi
dell'articolo 10, non sono ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.
3. Non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento dell'efficienza
energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica.
4. Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'ambito di iniziative finalizzate
all'adempimento delle disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n.372, fermo restando che ad essi si applicano le disposizioni contenute nel
presente decreto.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite
le regioni e le province autonome, e a seguito di pubbliche audizioni degli
operatori interessati, compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 23,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia e il
gas predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e
la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le
modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo
10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve
essere prodotta dalle imprese di distribuzione. Nella predisposizione di tali
atti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche
dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la
tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorità, sulla
base dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome
e a seguito di pubbliche audizioni annuali degli operatori sopra menzionati,
può aggiornare le linee guida.
6. I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da non discriminare
tra i clienti delle imprese di distribuzione appartenenti al settore o ai
settori di uso finale cui gli stessi progetti sono indirizzati e in modo da
non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nel settore.
7. Le imprese di distribuzione possono richiedere all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas di verificare preliminarmente la conformità
di specifici progetti alle disposizioni del presente decreto e delle linee
guida di cui al comma 5. In particolare, per le attività di formazione,
informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali può
essere richiesta la validazione dei risultati afferenti specificatamente a
tali attività.
Art. 6.
(Promozione di prodotti, apparecchi
e componenti di impianti nell'ambito delle iniziative)
1. I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell'ambito
delle iniziative oggetto del presente decreto, o dei quali sia comunque promosso
l'utilizzo in quanto in grado di assolvere ad una o più funzioni energeticamente
significative, devono possedere le caratteristiche di seguito indicate, certificate
con le modalità precisate per ogni specifico caso:
a) i generatori di calore di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n.660, devono essere marcati con quattro stelle di rendimento
energetico ed essere certificati conformemente a quanto previsto nel decreto
medesimo;
b) gli apparecchi domestici di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 marzo 1998, n. 107, e successivi decreti applicativi, devono essere etichettati
in classe A e certificati conformemente a quanto previsto nei decreti medesimi;
c) tutti i prodotti, apparecchi o componenti di impianti ricadenti nell'ambito
di applicazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
2 aprile 1998 recante "Modalità di certificazione delle caratteristiche
e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi",
per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono
essere certificati in conformità al decreto medesimo;
d) le caratteristiche e le prestazioni energetiche di tutti gli altri prodotti,
apparecchi o componenti di impianti, per i quali non sia applicabile quanto
previsto alle lettere precedenti, devono essere certificate da un organismo
di certificazione di prodotto oppure determinate mediante prove effettuate
presso un laboratorio, entrambi accreditati presso uno dei paesi membri dell'Unione
Europea, applicando, in ordine di priorità, una delle procedure previste
dalla normativa di seguito indicata:
1. regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno stato membro
dell'Unione Europea;
2. norme tecniche europee approvate dagli enti di normazione europei, CEN,
CENELEC ed ETSI;
3. norme tecniche nazionali pubblicate dagli Organismi di normazione dei Paesi
dell'Unione Europea elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del
28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti;
4. regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni all'Unione Europea;
5. norme tecniche pubblicate da enti di normazione internazionali o da enti
di normazione di Paesi esterni all'Unione Europea.
Art. 7.
(Modalita' di controllo)
1. Fatte salve le verifiche effettuate dalle regioni e dalle province autonome
volte ad accertare che gli obiettivi previsti nei provvedimenti di programmazione
territoriale siano stati effettivamente conseguiti, l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas effettua, anche a campione, i controlli necessari
ad accertare che i progetti oggetto di certificazione e rilascio dei titoli
di efficienza energetica di cui all'articolo 10 siano stati effettivamente
realizzati in modo conforme alle disposizioni del presente decreto.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regioni e le province
autonome possono, attraverso accordi e intese, coordinare le rispettive iniziative
di cui al comma precedente.
3. L'Autorità valuta e certifica annualmente, per un periodo massimo
di cinque anni solari a decorrere dalla data effettiva, comunicata dal distributore,
da cui decorre la misura di riduzione dei consumi, la quota di riduzione dei
consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti.
4. Per l''espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas può avvalersi della collaborazione
dell'ENEA, di istituzioni finanziarie, di istituti universitari, nonché
di altri soggetti competenti in materia.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone e pubblica
annualmente un rapporto sull'attività eseguita e predispone eventuali
proposte sulle modalità di conseguimento degli obiettivi, di realizzazione
ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi, inclusa la lista di progetti
ammissibili di cui all'allegato 1.
Art. 8.
(Modalita' di esecuzione dei progetti
ai fini del conseguimento degli obiettivi)
1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo
3 possono essere eseguiti con le seguenti modalita':
a) mediante azioni dirette delle imprese di distribuzione;
b) tramite società controllate dalle medesime imprese di distribuzione;
c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.
Art. 9.
(Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti)
1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, i costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per l'esecuzione
dei progetti con le modalità di cui all'articolo 8, possono trovare
copertura, per la parte non coperta da altre risorse, sulle tariffe per la
distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas. Tali criteri tengono conto anche degli eventuali
incrementi o diminuzioni di profitto o di perdita economica connessi alla
maggiore o minore vendita di gas naturale conseguente alla realizzazione dei
progetti.
Art. 10.
(Titoli di efficienza energetica)
1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas emette a favore dell'impresa
di distribuzione titoli annuali di efficienza energetica, di valore pari alla
riduzione dei consumi certificata ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
2. I titoli di efficienza energetica possono essere rilasciati altresì
alle società operanti nel settore dei servizi energetici per progetti
realizzati autonomamente, in conformità alle linee guida di cui all'articolo
5, comma 5. Si applicano a tali progetti le disposizioni di cui all'articolo
7.
3. Il gestore del mercato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n.79, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico,
organizza, entro il 1o gennaio 2002, una sede per la contrattazione dei titoli
di efficienza energetica e predispone le regole di funzionamento del mercato
d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
4. I criteri di organizzazione della contrattazione si conformano alla disciplina
del mercato approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79.
5. I titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione tra le
parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3.
6. I titoli di efficienza rilasciati nell'ambito del presente decreto e i
titoli di efficienza energetica rilasciati nell'ambito del decreto di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
oggetto di contrattazione tra i detentori e i soggetti sottoposti alle disposizioni
dei medesimi decreti, nel rispetto delle relative norme.
Art.11.
(Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni)
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2003, le imprese di
distribuzione trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica e il
gas i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente, posseduti
ai sensi dell'articolo 10, dandone comunicazione al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, al Ministero dell'ambiente e alla regione
o provincia autonoma competente per territorio.
2. L'Autorità verifica che ciascuna impresa di distribuzione possegga
titoli corrispondenti all'obiettivo annuo ad essa assegnato ai sensi dell'articolo
3, fatti salvi i rapporti tra distributore e regione o provincia autonoma
interessata.
3. In caso di inottemperanza, l'Autorità applica, ai sensi della legge
14 novembre 1995, n.481, sanzioni proporzionali e comunque superiori all'entità
degli investimenti necessari a compensare le inadempienze. L'Autorità
comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al
Ministero dell'ambiente e alla regione o provincia autonoma competente per
territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate.
4. I proventi delle sanzioni confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 110
della legge 23 dicembre 2000, n.388, e sono utilizzati per il finanziamento
di campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini dell'uso
razionale dell'energia.
Art.12.
(Disposizioni particolari per le province
autonome di Trento e Bolzano)
1. Il presente decreto vincola le province autonome di Trento e Bolzano solamente
al conseguimento degli obiettivi e finalità da esso previsti. Le sue
disposizioni si applicano fino a quando le province autonome non disciplinano
diversamente le modalità per il conseguimento degli obiettivi e finalità
medesimi. In ogni caso, le province autonome si avvalgono dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas. Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2001
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Il Ministro
dell'ambiente
Bordon
ALLEGATO omesso