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MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 22 dicembre 2000
Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano e del GPL per autotrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
del servizio inquinamento atmosferico
acustico e rischi industriali

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed
integrazioni alla legge suddetta, ampliando e precisando le
competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai
diversi settori della tutela ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306, recante: Regolamento per l'organizzazione del Ministero
dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
309, recante: regolamento per l'organizzazione del servizio per la
tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del
suolo e la prevenzione dall'inquinamento di natura fisica e del
servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie
a rischio del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento
ai diversi settori della tutela ambientale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune
disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' ivi
previste;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dall'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita' in data 20 maggio 1991 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991) recante: "Criteri per
l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela
della qualita' dell'aria", con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d),
si dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate
o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;
Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999), con
cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi
previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge n. 426/1998;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui e'
stata recepita la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e
gestione della qualita' dell'aria ambiente;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 con cui e' stata ratificata
la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo
protocollo redatto a Kyoto, nonche' le delibere CIPE, in data
3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le
linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli
impegni derivanti dal protocollo;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione
dal benzene;
Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998)
con cui e' affidato agli enti locali il compito di progettare e
realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di
organizzare una struttura di supporto e coordinamento tra
responsabili della mobilita' aziendale e le amministrazioni comunali
e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di
prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel
rinnovo annuale del proprio parco veicolare.
Visto il decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163 -
recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari,
in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle
emissioni della circolazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i
sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere
all'effettuazione della valutazione della qualita' dell'aria e alla
predisposizione di un rapporto annuale;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del
10 febbraio 2000), con il quale e' stato definito un programma di
cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa "Domeniche ecologiche",
durante le quali nei comuni che hanno aderito e' stato interdetto il
traffico privato;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in
data 21 settembre 2000, registrato dalla Corte dei conti in data
24 ottobre 2000, con cui sono state assegnate al direttore del
servizio I.A.R. le risorse per il finanziamento di interventi di
promozione della mobilita' sostenibile nelle aree urbane;
Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate
dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e
rischi industriali;
Visto il decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" supplemento ordinario
n. 162/L (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000);
Considerato che, il Ministero intende promuovere progetti volti
alla realizzazione di interventi radicali finalizzati alla riduzione
dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal
traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche volte alla
sostituzione dei carburanti a maggiore impatto con altri piu'
rispettosi dell'ambiente;
Considerato che l'alimentazione a gas metano o gpl consente di
abbattere pressoche' completamente le emissioni di benzene e di
materiale particolato dei veicoli a motore e di abbattere in modo
consistente gli altri inquinanti;
Considerato che e' opportuno promuovere nei comuni di cui al
decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n. 163 - che
stabilisce, inoltre, che i sindaci dei comuni oggetto del decreto
devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualita'
dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale - lo sviluppo
dell'uso di GPL (gas di petrolio liquefatto) e metano sia con
incentivi ai cittadini sia con interventi di implementazione della
rete di distribuzione che di azioni comunicazione a livello locale e
nazionale;
Considerato che le auto immatricolate prima del 1 gennaio 1993
costituiscono oltre il 50% del parco circolante e sono le principali
responsabili dei livelli di inquinamento che si registrano nelle aree
urbane;
Considerato che, al fine di ottimizzare gli aspetti economici
dell'intervento e' utile indirizzare il finanziamento alle auto che
conservino ancora un valore di mercato;
Considerato che risulta essenziale avere un unico referente per la
gestione del programma; il Ministero dell'ambiente individua nello
strumento della convenzione di cui all'art. 30 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" il soggetto cui affidare il
compito di dare attuazione al decreto in oggetto;
Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi cosi' definiti,
ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, d'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, 28 dicembre 1999, di
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno
finanziario 2000;
Decreta:

Art. 1.
Finalita' e struttura nazionale di gestione

1. Con il presente decreto si vuole promuovere lo sviluppo dei
carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, in
particolare GPL (gas di petrolio liquefatto) e metano, presso i
cittadini - convertendo i veicoli non catalizzati - e per lo sviluppo
della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e
permanente dell'impatto ambientale derivante da traffico nelle aree
urbane e metropolitane.
2. Per il raggiungimento di tali obbiettivi e l'attuazione di
politiche necessarie e' indispensabile la costituzione di un unico
referente che coordini in ambito nazionale il rapporto con le
associazioni dei produttori degli impianti gpl e metano, le
associazioni dei gestori degli impianti di distribuzione di GPL e
metano e cittadini.
3. Il referente dovra' garantire il coordinamento per erogazione
degli incentivi ai cittadini delle citta' individuate all'art. 1,
comma 2, del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999.
4. La convenzione avra' inoltre il compito di:
promuovere azioni di divulgazione e promozione in ambito locale e
nazionale;
monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto
ambientale.
5. La convenzione sara' costituita a norma dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 267/2000, almeno da tre comuni che avranno al loro
interno provveduto a formalizzare lo schema di convenzione, e avranno
individuato il comune incaricato di provvedere alla gestione
operativa del progetto.

Art. 2.
Disponibilita' finanziarie

Per le finalita' di cui all'art. 1, sono impegnate risorse
finanziarie pari a 40.000 milioni di lire, a valere sul capitolo 7082
del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000.

Art. 3.
Linee guida alla convenzione

La convenzione dovra' rispettare le seguenti linee guida:
il rispetto delle finalita' di cui l'art. 1 del presente decreto;
garantire l'accesso al programma per tutti i comuni di cui
all'art. 1, comma 2 del decreto interministeriale n. 163 del
21 aprile 1999 prevedendo adeguate forme di consultazione fra i
comuni aderenti;
i programmi dovranno essere articolati in un piano di dettaglio
che, approvato dal Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico
e rischi industriali, verra' attuato immediatamente a vantaggio dei
cittadini delle citta' che hanno formalmente aderito alla
convenzione;
gli incentivi dovranno essere erogati solo alle persone fisiche
che provvedono all'installazione di un impianto a GPL o metano su un
veicolo di proprieta' di cui risulti l'intestazione alla persona
fisica medesima e che sia stato immatricolato, per la prima volta, in
ciascuno degli anni dal 1988 al 1992, che sia in regola con la
revisione periodica prevista dal nuovo codice della strada e sia in
regola con quanto previsto dalla vigente normativa a riguardo del
"bollino blu".

Art. 4.
Soggetti beneficiari

Possono presentare istanza i comuni di cui all'art. 1, comma 2,
decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, che manifestino
il proposito di associarsi in convenzione di cui all'art. 30 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e provvedano a costituirsi in
convenzione.

Art. 5.
Manifestazione di interesse

1. Ciascuno dei soggetti, di cui all'art. 4, dovra' trasmettere
un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, di
un suo delegato o dal funzionario responsabile del procedimento in
cui manifesta l'interesse a partecipare alla convenzione.
2. Le istanze dovranno contenere copia del rapporto sulla qualita'
dell'aria relativo all'anno 2000 o seguenti, di cui all'art. 2, comma
1, lettera b) del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile
1999.
3. Le istanze, corredate della documentazione di cui al comma 2,
dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio per
l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali.

Art. 6.
Valutazione del progetto proposto

1. Ai fini dell'ammissibilita', il progetto definito dal piano di
dettaglio e' inviato dalla convenzione tra i comuni al Servizio
inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero
dell'ambiente, dove verra' verificato e valutato avvalendosi, se
necessario, anche della commissione tecnico-scientifica del Ministero
stesso.
2. Con decreto del direttore generale del Servizio I.A.R. si
provvedera', entro i trenta giorni successivi alla valutazione
positiva del piano di dettaglio, al finanziamento progetto.

Art. 7.
Modalita' di finanziamento e di revoca

1. L'importo assegnato sara' trasferito dal Servizio inquinamento
atmosferico e rischi industriali alla convenzione in un'unica
erogazione alla approvazione del piano di dettaglio di cui al
precedente art. 6.
2. Il rendiconto, di cui all'art. 158 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dovra' essere inviato al Servizio
inquinamento atmosferico e rischi industriali secondo le modalita'
stabilite dal Servizio stesso e comunque entro la scadenza temporale
di cui al su citato art. 158 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Nel caso in cui la corrispondenza dell'attuazione del progetto
al piano di dettaglio, di cui all'art. 6 non fosse riscontrata, il
Ministero dell'ambiente provvedera' alla revoca dei finanziamenti
concessi ai comuni.
4. I fondi recuperati, ai sensi del comma 3, saranno impiegati per
finanziare altri interventi.
Roma, 22 dicembre 2000
Il direttore generale: Silvestrini

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 118