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MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 15 gennaio 2001
Modifiche al decreto 29 settembre 2000, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, in applicazione della decisione 2000/418/CE della Commissione europea;
Vista la decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2000, n. 2001/2/CE che modifica la decisione 2000/418/CE;
Ritenuto necessario adeguare le misure sanitarie di cui al citato decreto 29 settembre 2000, per tenere conto delle prescrizioni poste dalla richiamata decisione 2001/2/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 2, la lettera f) e' cosi' sostituita:
"f) materiale specifico a rischio:
1) i tessuti di cui all'allegato I;
2) l'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque eta';
3) qualsiasi prodotto derivato od ottenuto dal materiale di cui ai numeri 1) e 2) fino a quando non sia stato distrutto;
b) all'art. 6, comma 3, le parole "di cui all' art. 3, comma 3, lettere a), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), c), d) ed e)";
c) all'art. 10 comma 1, le parole "per l'ottenimento dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3.", sono sostituite dalle seguenti "per l'ottenimento dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, sia impiegato per gli scopi previsti";
d) all'allegato I:
1) al punto 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille, il midollo spinale di bovini di eta' superiore a dodici mesi e l'intero intestino dal duodeno al retto di bovini di tutte le eta'";
2) al punto 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) l'intera testa, ad eccezione della lingua, incluso il cervello, gli occhi, i gangli trigeminali e le tonsille; il timo, la milza e il midollo spinale di bovini di eta' superiore a sei mesi";
e) all'allegato II, punto 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"e) gli intestini bovini di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537".
Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2001
Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2001
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 52